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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 18/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del p. t., e Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f.: – Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentati e difesi, Controparte_4 P.IVA_2 ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliati presso la sede di . CP_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione di qualsiasi atto o provvedimento contrario ovvero interpretazione conforme, dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 L. 107/2015, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e, per l'effetto, condannare il
[...]
alla sua attribuzione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
Controparte_1
PER PARTE RESISTENTE: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.1.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 svolto, in qualità di docente precaria, incarichi di supplenza a tempo determinato, per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Precisava di prestare tuttora servizio presso l'istituto comprensivo “G. Tentindo” di
Chiusano di San Domenico (AV), in forza di ulteriore contratto a termine.
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1 co. 121 L. 107/2015, istitutivo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500,00 annui), come attuata dai D.P.C.M. 23.9.2015 e
28.11.2016, aveva escluso i docenti precari da tale bonus, riservandolo solo ai docenti a tempo indeterminato e negandolo ai docenti a tempo determinato, nonostante l'identità di attività funzionali.
Deduceva, quindi, di non aver ricevuto la Carta del docente, per gli aa.ss. detti, subendo una illegittima discriminazione, in quanto il mancato riconoscimento del beneficio si poneva in contrasto con le disposizioni disciplinanti l'obbligo formativo per il personale docente, ex artt. 63 e 64 C.C.N.L., applicabile senza distinzione tra personale di ruolo e precario.
Contestava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, trattandosi di un beneficio finanziario che non poteva essere denegato ai docenti a tempo determinato, come affermato dalla C.G.U.E. (C-450/21), in ragione dell'assenza di oggettive ragioni giustificatrici di un trattamento diversificato rispetto al personale a tempo indeterminato e della sovrapponibilità di funzioni e mansioni.
Eccepiva la violazione dei criteri di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., nonché
l'irragionevolezza dell'operata disparità, tale da frustrare le esigenze formative di cui all'art. 63 C.C.N.L. di comparto, in palese contrasto con il diritto europeo e con il principio di non discriminazione ex artt. 3 e 35 Cost.
Evocava, altresì, giurisprudenza nazionale favorevole.
Rivendicava il diritto all'attribuzione del beneficio economico.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, giacché il petitum coinvolge il sindacato di un atto di macro-organizzazione della P.A., ossia il D.P.C.M. 23.9.2015, con cui è stata data
2 attuazione all'art. 1 co. 121 e ss. L. 107/2015 in ordine a criteri e modalità di assegnazione e di utilizzo della cd. Carta del docente, nonché di importo da assegnare e modalità di erogazione delle agevolazioni e dei benefici ad essa collegati.
Affermava che il testo della norma di legge, istitutiva della Carta docente, la riservava ai soli docenti a tempo indeterminato, trattandosi dei soli soggetti tenuti alla formazione continua che il beneficio è diretto a garantire, non potendosi operare alcuna differente interpretazione.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna, come statuito da specifico precedente giudiziario di questo Tribunale (sentenza n. 293/2023).
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
La qualificazione del petitum contenuto nell'atto introduttivo impedisce, infatti, di condividere le prospettazioni della parte resistente sul punto.
È noto che la giurisdizione si individua sulla scorta dell'oggetto della domanda, ossia del bene finale della vita che la parte istante intende conseguire (Cass. civ., Sez. Un.,
17.12.2018 n. 32625: “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio”).
Dunque, le posizioni giuridiche intermedie, che coinvolgono gli atti, i provvedimenti e le condotte dell'Amministrazione, in quanto meramente strumentali rispetto al bene finale predetto, non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione allorquando non costituiscono l'oggetto immediato della domanda.
Pertanto, pur volendo interpretare la domanda come postulante l'indagine sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, qual è il succitato decreto attuativo, tale profilo si pone non già come destinazione finalistica dell'azione giudiziaria, bensì in termini strumentali rispetto all'indicato bene finale, sicché, ove l'atto sia ostativo rispetto a quest'ultimo, il giudice ordinario lo disapplicherà in via incidentale.
Non a caso, l'art. 63 D. Lgs. 165/2001 prevede la cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche allorquando vengano in questione atti amministrativi presupposti, disapplicabili dal g.o. se rilevanti ai fini della decisione, trattandosi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. SS.UU. n. 16765/2014; Cass. SS.UU. n. 3032/2011).
3 Di contro, laddove si contesti la sola legittimità degli atti adottati in esercizio di un potere discrezionale, attraverso il quale siano attuate opzioni potestative di merito, la giurisdizione sulla controversia apparterrà al giudice amministrativo, anche perché si tratta esclusivamente di una posizione di interesse legittimo.
Nel caso di specie, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, attraverso l'applicazione della disciplina contrattuale ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di fonte europea, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Trattasi di richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti dell'Amministrazione, derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro e che si identifica in un diritto soggettivo del lavoratore, quale bene della vita preteso.
Tali rilievi impongono di ritenere radicata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
2. Nel merito, pacifici i fatti in ordine allo svolgimento dell'attività di docenza indicata in ricorso, si osserva che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della c.d. Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Va premesso che l'istituto in contesa s'inserisce nel contesto del sistema della formazione continua degli insegnanti scolastici, come delineato dall'art. 282 co. 1 D.
Lgs. 297/1994 (“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente … inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”), nonché dalla contrattazione collettiva di comparto (art. 36 C.C.N.L. 18.1.2024 triennio
2019-2021 ed artt. 63 e 64 C.C.N.L. previgente: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane … l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale … verrà promossa una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo … la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità”).
I criteri informatori così stabiliti riguardano non solo il personale di ruolo, ma anche i docenti precari, non essendovi alcuna distinzione in tal senso nella normativa citata
(Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842).
Del resto, non può trascurarsi di evidenziare, quale fatto notorio, la consistenza numerica a livello nazionale del personale docente a tempo determinato, con incarichi estesi lungo l'intero a.s., personale che, per ciò solo, non può essere aprioristicamente escluso dal diritto - dovere di formazione continua-, a pena di determinare un
4 significativo svilimento della qualità dell'offerta formativa, che di certo costituisce un irrinunciabile obiettivo nell'erogazione del servizio scolastico.
La stessa L. 107/2015, all'art. 1 co. 124 (“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”) pone un principio generale, coerente con il diritto - dovere di cui al citato art. 282, senza operare distinzioni tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali (Tribunale di
Napoli, sez. lav., dott. sentenza n. 7446/2023 del 7.12.2023). Per_1
Ebbene, la L. 107/2015 ha istituito la Carta elettronica docente proprio allo scopo di dare concreta attuazione alla formazione continua (art. 1 co. 121: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_5 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 … la somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile”).
Nell'originario disegno legislativo, il beneficio è destinato ai soli insegnanti di ruolo.
Tuttavia, è significativo evidenziare che, con l'art. 15 D.L. 69/2023, conv. con mod. da
L. 103/2023, il bonus è stato esteso, per l'anno 2023, ai docenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31.8.2024) su posto vacante e disponibile.
Sebbene la norma non sia applicabile, anche ratione temporis, nel presente giudizio, essa rileva anzitutto sotto il profilo della valutazione di discriminazione dei lavoratori a termine, sub specie di trattamento differenziato rispetto a quelli a tempo indeterminato in assenza di oggettiva ragione giustificatrice, tanto che il legislatore si
è determinato a riformare la disposizione originaria.
Inoltre, la novella conferma lo stretto legame cronologico, già tracciato nel succitato art. 1 co. 121 L. 107/2015, tra il sostegno datoriale alla formazione continua ed il periodo annuale di durata della funzione didattica, ribadendosi che l'importo di €
500,00 è corrisposto in misura annua e per ciascun anno scolastico.
Ciò evidenzia che il beneficio, così calibrato, è slegato dalla durata indeterminata del rapporto lavorativo, ed è piuttosto articolato sul singolo segmento didattico annuo e sulla correlata esigenza formativa, parimenti considerata su base annuale.
3. Tanto chiarito, nella fattispecie va data anzitutto applicazione al diritto vivente europeo, ossia alle posizioni interpretative espresse dalla Corte di Giustizia U.E, quale unico organo titolare del potere di interpretazione dei Trattati ex art. 267 T.F.U.E.
5 Difatti, le sentenze della C.G.U.E., sia pregiudiziali sia contenziose, assumono efficacia ultra partes ed erga omnes, nel senso che esse producono gli stessi effetti diretti e vincolanti delle norme europee di cui delineano l'interpretazione ed i limiti applicativi, prevalendo sulle norme degli ordinamenti nazionali, secondo un principio costantemente affermato in giurisprudenza (C. Cost. 62/2003; C. Cost. 255/1999; C.
Cost. 285/1993; C. Cost. 168/1991; C. Cost. 132/1990; C. Cost. 389/1989; C. Cost.
113/1985; C. Cost. 170/1984; C. Cost. 168/1981; Cass. 14089/2024; Cass. 11760/2024;
Cass. 2674/2024; Cass. 34734/2023; Cass. 33713/2023; Cass. 13425/2019; Cass.
22577/2012; Cass. 26897/2009; Cass. 4466/2005; Consiglio di Stato 1020/2014).
Per tali ragioni, il giudice soggiace ad un divieto assoluto di applicare il diritto interno dichiarato incompatibile con la disciplina europea (C.G.U.E., 19.1.1993, C-101/91).
Ebbene, la Corte europea (C.G.U.E., VI Sez., 18.5.2022, C-450/21, indicata in ricorso), ha statuito che l'art. 1 co. 121 L. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
CE e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, a tal fine, la C.G.U.E. ha valorizzato il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale, come emerge dalle norme di legge e di contratto collettivo sopra citate, considerando la natura delle mansioni dei docenti precari e di ruolo, tra esse del tutto equiparabili anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste.
In ossequio ai suesposti principi, la norma invocata dall'Amministrazione resistente non può essere applicata nella parte in cui esclude la ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, non essendo stato fornito alcun elemento, che imponga di rilevare, che essa abbia svolto mansioni e funzioni non analoghe a quelle del personale docente di ruolo.
Tanto basterebbe, infatti, ad escludere l'esistenza di una ragione giustificatrice dell'esclusione dei docenti precari dalla percezione del beneficio, dovendosi però precisare che siffatta analogia può essere riscontrata solo laddove l'incarico a tempo determinato abbia una estensione cronologica che imponga, secondo quanto in precedenza osservato, di ritenere sussistente l'esigenza della formazione continua, sulla scorta del criterio annuale adottato dal legislatore.
Sul punto, viene in rilievo il criterio di ragionevolezza della scelta legislativa di differenziare i trattamenti normativi delle singole fattispecie, criterio che costituisce un corollario del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., da ritenersi violato solo allorché “situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano
6 situazioni non assimilabili” (C. Cost. 161/2023; C. Cost. 71/2021; C. Cost. 85/2020; C.
Cost. 13/2018; C. Cost. 71/2015).
Risulta evidente che, pur a parità di mansioni, l'esigenza formativa di un supplente titolare di un incarico, limitato a pochi giorni o a qualche settimana, non coincide con quella riscontrabile per un docente a tempo indeterminato o a termine ma con un incarico più esteso, il che, rammentato che la Carta del docente è riconosciuta su base annuale, integra una differenza tale da giustificare un trattamento differenziato e, quindi, l'esclusione del beneficio nel primo caso.
Invece, poiché il legislatore ha riferito il bonus all'anno scolastico, non può escludersene la percezione da parte dei docenti precari il cui incarico di lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga estensione cronologica annuale.
In altri termini, i docenti a tempo determinato hanno diritto allo stesso trattamento dei docenti a tempo indeterminato allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, e ciò, in riferimento alla Carta del docente, parametrata su base annua, impone di svolgere il giudizio comparativo conferendo la necessaria rilevanza alla durata dell'incarico.
4. Occorre, dunque, ricercare un criterio oggettivo che permetta di stabilire nel dettaglio quale sia la durata dell'incarico di supplenza, tale da determinare la coincidenza di situazione soggettiva tra docente precario e docente di ruolo, la sovrapponibilità delle loro condizioni e la necessità di assicurare parità di trattamento.
Al riguardo, va integralmente recepita, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. su identica questione (Cassazione civile, sez. lav.,
27/10/2023, n. 29961), laddove la Suprema Corte ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di
7 supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, questo giudice ritiene di condividere pienamente le premesse logico- giuridiche ivi esplicitate in ordine all'individuazione dei limiti cronologici suindicati.
A tal fine, non si ritengono utilizzabili alcuni riferimenti contenuti nelle norme dell'ordinamento scolastico, tra cui anzitutto l'art. 489 L. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 L. 124/1999, secondo cui si considera di durata annuale il servizio espletato per una frazione di a.s. superiore ai 180 giorni o che decorra dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
Si osserva che tali norme, che ponevano tali riferimenti per il conteggio della c.d. anzianità preruolo, sono state modificate dal già citato D. L. 69/2023, con effetto dall'11.8.2023, nel senso di prevedere la rilevanza di ogni periodo di servizio ai fini dell'anzianità e la conservazione delle precedenti valutazioni cronologiche solo per la partecipazione a procedure selettive.
In ogni caso, trattasi di norme munite di specifica finalità, e segnatamente poste al fine di dettare i criteri da seguire per la ricostruzione di carriera, la cui portata applicativa non può, perciò, essere trasposta nella presente sede giudiziale, trattandosi non già di stabilire l'anzianità di servizio del docente, bensì il diverso profilo dell'esigenza di aggiornamento professionale, da ancorare a dati cronologici oggettivi.
Identiche osservazioni vanno svolte in ordine ad altre norme di contenuto similare, ma anch'esse dirette a regolamentare specifici istituti (ad esempio, l'art. 527 D. Lgs.
297/1994 sulla retribuzione dell'attività di supplenza, oppure il precedente art. 438 sulla durata dell'anno di prova), le quali parimenti non si prestano, per la singolarità dei fini per cui sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per definire una singola annualità didattica, idonea alla presente indagine.
Piuttosto, occorre riferirsi, come suggerito dalla Suprema Corte, all'art. 4 co. 1, 2 e 3 L.
124/1999 (“
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”).
Nel disciplinare il ricorso alle supplenze, la norma traccia la distinzione tra carenza su organico di diritto, carenza su organico di fatto e carenza temporanea.
8 Nel primo caso, la vacanza d'organico è costituita da un vero e proprio vuoto, già noto all'Amministrazione e che si protrarrà per l'intero anno scolastico, a cui si sopperisce con un incarico di supplenza pari all'intera durata, ossia fino al 31 agosto, come previsto dall'art. 74 co. 1 e 2 D. Lgs. 297/1994 (“
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”).
Nel secondo caso, la carenza di organico si verifica nel corso dell'anno, protraendosi, in maniera non preventivabile, fino alla sua conclusione, ed in tale ipotesi la supplenza ha durata fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno.
Nella terza ipotesi, vi è una carenza d'organico provvisoria, destinata ad esaurirsi prima che cessino le attività didattiche con il prevedibile rientro in servizio del docente titolare, sicché la supplenza si esaurisce in uno o più singoli segmenti dell'a.s..
Ebbene, per le supplenze su organico di diritto e di fatto, emerge un esplicito richiamo normativo alla durata annuale della supplenza ed alle correlate esigenze didattiche, certamente riferibile anche alle esigenze formative del docente, il che fa evincere un nesso sufficientemente certo tra formazione del docente e durata dell'incarico.
Rispetto a tali tipologie, si ravvisa una sostanziale coincidenza delle necessità formative rispetto ai docenti di ruolo e, con ciò, la natura discriminatoria dell'esclusione del bonus in danno dei docenti precari, con conseguente necessità di intervento giudiziale per la rimozione dell'ingiustificata disparità di trattamento.
In estrema sintesi, come testualmente affermato dalla Suprema Corte, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa, che ispira lo speciale beneficio in contesa sul piano della “didattica annua”, non consente un diverso trattamento per i docenti a tempo determinato, chiamati ad operare in una medesima prospettiva didattico-temporale.
In conclusione, l'art. 1 co. 121 L. 107/2015 deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non prevede identico diritto per i docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4 co. 1 L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4 co. 2 L. 124/1999), ai quali perciò spetterà il corrispondente beneficio.
5. Facendo governo di siffatti criteri nella fattispecie concreta, si rileva che la ricorrente ha espletato incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche
(30.6) per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, come emerge dallo stato matricolare in atti.
Dunque, si tratta di tipologia di incarichi di cui all'art. 4 co. 2 L. 124/1999 (incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6).
9 Ciò impone di riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione della carta docente con adempimento in forma specifica, giacché essa deve ritenersi ancor oggi interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto titolare di incarico di supplenza per l'a.s.
2024/2025 fino al 30.6.2025 presso l'I.C. “Di Meo” di VO PI (AV), e quindi certamente ancora collocata in G.P.S. per il triennio 2024/2026 (com'è possibile presumere ex art. 2729 c.c.).
In conclusione, alla luce della valutazione delle circostanze della fattispecie concreta, si reputa che la carta elettronica in contesa vada riconosciuta alla sig.ra
[...]
per gli aa. ss. suindicati. Parte_2
Non può, infine, darsi seguito all'orientamento espresso dal sottoscritto magistrato nella sentenza evocata dall'Amministrazione (n. 293/2023, in atti), giacché trattasi di indirizzo interpretativo (che denegava la possibilità di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento del danno ed alla corresponsione degli arretrati del bonus in assenza di prova del danno conseguenza) oramai superato dalla predetta pronuncia emessa dalla Suprema Corte all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., norma che, benché si limiti a prevedere l'efficacia vincolante della pronuncia stessa nel solo giudizio a quo, postula comunque un'applicazione generalizzata del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione e sopra riportato, dovendosi garantire le fondamentali esigenze di certezza del diritto e di uniformità di trattamento di identiche situazioni giuridiche.
In conseguenza di ciò, il va condannato Controparte_1 all'assegnazione a parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, attraverso l'attribuzione di un buono elettronico, per un valore corrispondente a quello perduto, pari a complessivi € 2.000,00.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ossia ovvero dalla data del conferimento di ogni incarico di supplenza, sino all'attribuzione.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo
10 risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei due terzi.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire, con le modalità e le condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_6 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per l'a.s. suindicato, in favore di parte ricorrente, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo nominale di € 2.000,00, per dette annualità, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'incarico di supplenza sino all'attribuzione;
3) compensa le spese di lite in misura dei due terzi e condanna il
[...]
, in persona del al pagamento della residua Controparte_1 CP_7 parte, che liquida in € 345,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre € 49,00 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 31.10.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo
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