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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9042/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. CHIMIENTI ANGELA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: indennità Pt_2
Il Giudice rilevato che è stata proposta domanda da parte del ricorrente per ottenere l'indennità Pt_2 in seguito alle dimissioni per giusta causa dal rapporto di lavoro con la CP_2 che, poi, solo dopo il deposito del ricorso giudiziario, l'ente ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni attoree e ha riconosciuto l'indennità Naspi, domandata in causa e in precedenza in via amministrativa;
che, per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa); che, pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere;
che, in tale senso, è da osservarsi cheil ricorrente, nelle more del giudizio, si è visto riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali - bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al CP_1 pagina 1 di 2 pagamento delle spese legali a nella somma indicata in dispositivo, Parte_1 calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/3 già operata;
P.Q.M.
In ordine alle domande attrici dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l a versare a le spese di lite per la somma di euro 1200, oltre 15% per CP_1 Parte_1 spese forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per 1/3, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Milano, 27.11.25
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9042/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. CHIMIENTI ANGELA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: indennità Pt_2
Il Giudice rilevato che è stata proposta domanda da parte del ricorrente per ottenere l'indennità Pt_2 in seguito alle dimissioni per giusta causa dal rapporto di lavoro con la CP_2 che, poi, solo dopo il deposito del ricorso giudiziario, l'ente ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni attoree e ha riconosciuto l'indennità Naspi, domandata in causa e in precedenza in via amministrativa;
che, per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa); che, pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere;
che, in tale senso, è da osservarsi cheil ricorrente, nelle more del giudizio, si è visto riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali - bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al CP_1 pagina 1 di 2 pagamento delle spese legali a nella somma indicata in dispositivo, Parte_1 calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/3 già operata;
P.Q.M.
In ordine alle domande attrici dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l a versare a le spese di lite per la somma di euro 1200, oltre 15% per CP_1 Parte_1 spese forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per 1/3, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Milano, 27.11.25
Il Giudice dott. N. Di Leo
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