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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
UDIENZA del 07/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 871/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 07.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. RO Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 871/2022 R.G ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
TRA
con sede in Parte_1
Napoli alla Piazza degli Artisti, 39, CF: , in persona del liquidatore P.IVA_1 CP_1
CF: , elettivamente dom.ta in Napoli alla Via dei Greci, 36, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Umberto Truglio che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello (n. fax 081/7901344 - pec: ; Email_1 appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. ed ivi Parte_1 C.F._2 residente a[...], difeso e rappresentato dall'Avv. Nicola Montella (C.F.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dello scrivente, in Napoli alla Via Kerbaker n. 91, (telefax 081.0140.931 - pec ; Email_2
1 appellato
OGGETTO: riforma della sentenza n. 776/2022 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 22784/2017, pubblicata il 24.01.2022, notificata il 16.02.2022 .
Conclusioni:
Per l'appellante e per l'appellata ; come da note depositate per l'udienza.
Fatti di causa
Primo grado La società notificava il 13 luglio 2017 atto di
Parte_1 precetto con il quale intimava a il pagamento di € 32.000,00 in forza del
Parte_1 verbale di conciliazione sottoscritt maggio 2017 con cui si stabiliva che in caso di inadempimento, relativamente alla messa a disposizione della documentazione sociale ed amministrativa, il Sig. dovesse corrispondere una penale di € 500,00 per ogni
Parte_1 giorno di ritardo nel passaggio di consegne. Con atto di opposizione ai sensi degli art. 615 e 617 c.p.c. l'odierno appellato,
Parte_1 impugnava detto atto di precetto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutorietà del precetto notificato in data 13/7/2017, concorrendo gravi motivi, per le ragioni esposte in narrativa;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del precetto notificato in data 13/7/2017, in quanto non fondato su di idoneo titolo esecutivo;
3. Nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo in possesso della società opposta a chiedere le somme precettate in considerazione dell'avvenuta ottemperanza, in data 11/5/2017, del decisum del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Imprese con ordinanza 988/2017 del 2/5/2017;
4. In via istruttoria si depositano i documenti come da foliario, fermo restando che ci si riserva di articolare nuovi mezzi anche alla luce delle avverse memorie nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
5. condannare parte opposta al pagamento delle spese di giustizia nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite”.
La causa veniva iscritta al n. r.g. 22784/20217 presso il Tribunale di Napoli, sex. Civ. 5 bis.
Il Giudice, in seguito all'istaurazione del contraddittorio tra le parti e al deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., c. 6, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 01.06.2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 776/2022 pubblicata il 24.01.2022 e notificata il 16.02.2022, il Tribunale di Napoli, così statuiva: “Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la società Parte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di in forza del verbale di
[...] Parte_1 conciliazione giudiziale del 2/5/2017 e del precetto notificato in data 13/7/2017; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
GIUDIZIO DI APPELLO
2 Con atto notificato in data 01.03.2022 la impugnava la Parte_1 sentenza con un unico motivo di gravame con cui censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., dell'art. 2967 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c., dell'art. 101 c. 2 c.p.c., dell'art. 24 della Costituzione e per eccesso di potere da parte del Giudice dell'esecuzione.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 871/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il 10.06.2022.
In data 16.05.2022 si costituiva , che così concludeva : Parte_1
”1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 618, co.3; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. così come riformato dalla L. N. 134 del 2012; 3) Ancora in via preliminare, accertare la carenza di interesse ad impugnare dell'appellante, limitatamente alla conclusione non accolta all'attore in primo grado. 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello non dichiari inammissibile il pedissequo atto di Appello, voglia dichiararlo infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui alla presente costituzione;
5) Sempre in via subordinata, accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza impugnata;
6) Condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, si rilevava l'assenza del fascicolo di primo grado, ragion per cui si rinviava per i medesimi incombenti al 27.09.2022 e di seguito più volte, sempre per precisazione conclusioni fino a giungere all'ultimo rinvio che fissava l'udienza al 26.09.2025. Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del 07/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 01.03.2022 a fronte della sentenza n. 776/2022, pubblicata il 24.01.2022 e notificata il 16.02.2022. Risulta, pertanto, rispettato il termine breve di cui all'art 325 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari:
Occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né ricorrono gli estremi dell'art 618 com 3 cpc. Invero, premesso che, come esattamente evidenziato dal Giudice di prime cure, si controverte in materia di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc ed agli atti esecutivi ex art 617 cpc ed il Tribunale, ha ritenuto assorbente la censura di genericità del titolo esecutivo sollevata ai sensi dell'art 615 cpc, rispetto ai denunciati vizi formali.
3 È dunque priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 619 com. 3 cpc, avverso la sentenza che pronunci sull'opposizione agli atti esecutivi, non potendosi considerare come tale la sentenza in oggetto.
Con riferimento all'esame nel merito dell'unico motivo di appello l'appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., dell'art. 2967 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c., dell'art. 101 c.2 c.p.c., dell'art. 24 costituzione e eccesso di potere da parte del giudice dell'esecuzione. Contesta la sentenza per aver, il Giudice di prime cure, disatteso e contravvenuto al principio secondo cui, il verbale di conciliazione redatto ex art. 185 c.p.c. costituisce titolo esecutivo e per aver altresì svolto, con eccesso di potere, un vero e proprio sindacato sul merito del titolo esecutivo, che gli era precluso. Deduce che erroneamente il Tribunale si è pronunciato sul contenuto/merito della conciliazione, riformandola e attribuendole un contenuto completamente diverso dal dato esplicito e letterale, sulla base di una serie di supposizioni e ricostruzioni indiziarie arbitrarie, personali e non dovute, sulla cui scorta ha ritenuto di accogliere l'opposizione, dichiarando che l'opponente “non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del verbale di conciliazione”. Censura anche l'illegittimità, l'erroneità e l'infondatezza della motivazione, laddove è scritto :”
“ad attivarsi … per mettere a disposizione … tutta la documentazione sociale ed amministrativa della (ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e Parte_1 corrispondenza) nel possesso suo o di professionisti mandatari” non sarebbe da ricondurre alla mancata consegna di una cosa determinata da parte del , “bensì collegata ad una più generica e Pt_1 complessiva “attività” per consentire la messa a disposizione della controparte della documentazione concernente la società”. Allo stesso modo il verbale di incontro del 17.05.2017 smentisce l'assunto prospettato sempre dal Giudice dell'esecuzione a giustificazione della sua motivazione dal momento che, all'incontro del 17.05.2021, si è dato atto non già di una generica mancata consegna della documentazione generica, bensì dettagliata e precisata “nei libri mancano i libri sociali, fiscali, contabili ed i registri obbligatori per il 2016; documenti questi, espressamente richiamati nel verbale di conciliazione”. Precisa l'appellante che, nel verbale di conciliazione, la documentazione sociale è stata ben individuata (libri contabili, libri sociali, estratti conto corrente, contratti e corrispondenza), ed a fronte di tanto, nel verbale di incontro espressamente è stata precisata la mancata messa a disposizione dei libri sociali, fiscali, contabili ed i registri obbligatori per il 2016” seguita dalla Per_ precisazione che “la documentazione messa a disposizione del dott. è parziale. Da quanto dal medesimo riferito, ciò è dipeso dal fatto di non aver ricevuto dal sig. tutta la documentazione. Parte_2
L'appello nel suo complesso è infondato. Invero, la società notificava in data 13 luglio Parte_1
2017 atto di precetto con il quale intimava all'odierno appellato il pagamento di € 32.000,00 in forza del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 02 maggio 2017, con cui le parti così convenivano: “parte resistente si impegna ad attivarsi entro 7 (sette) giorni dall'accordo presente per mettere a disposizione della parte ricorrente tutta la documentazione sociale e amministrativa dell'
[...]
(ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e Parte_1 corrispondenza) nel possesso suo o di professionisti con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo di
€500,00…” 4 Orbene, il verbale di conciliazione rientra nella categoria di titoli esecutivi indicati dall'art. 474 c.p.c., che dispone: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.” Invero, a mente dell'art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato unitamente al quale lo sottoscrivono. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Secondo il Tribunale, la formulazione del titolo esecutivo delinea il “fatto” costitutivo dell'obbligazione di pagamento in modo del tutto peculiare: il verbale di conciliazione prevede, infatti, l'impegno del “ad Pt_1 attivarsi … per mettere a disposizione … tutta la documentazione sociale ed amministrativa della (ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e Parte_1 corrispondenza) nel possesso suo o di professionisti mandatari”. Ne segue che il presupposto dell'obbligazione di pagamento della penale non può essere individuato nella mancata consegna a cura del di una cosa specifica e determinata, bensì si Pt_1 collega ad una più generica e complessiva “attività” per consentire la messa a disposizione della controparte della documentazione concernente la società. Infatti, se è vero che la formulazione è potenzialmente onnicomprensiva (“tutta la documentazione sociale ed amministrativa … ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e corrispondenza”) è altrettanto vero che l'omessa specificazione si riverbera sul contenuto dell'obbligazione medesima, connotandola di inevitabile genericità, mentre invece sarebbe stata necessaria l'indicazione delle cose oggetto della consegna, laddove – diversamente – verrebbe in rilievo un obbligo avente carattere generico di cui sarebbe impossibile verificare l'adempimento o meno. Ora, in mancanza di una specificazione dei documenti da consegnare non è possibile verificare l'inadempimento dell'obbligo di fare de quo in modo da comminare la penale pecuniaria fissata nel verbale di conciliazione del 02/05/17. Tanto riconosciuto dal giudice che qui s'impugna, per converso l'appellante non ha saputo fornire la prova contraria consistente necessariamente nell'indicare quale fosse la documentazione nella disponibilità dell'appellato (o di professionisti) che doveva essere consegnata al preteso creditore in grado di configurare l'inadempimento lamentato e sanzionato con la richiesta della somma dovuta a titolo di penale giusto atto di precetto impugnato. Né l'appellante è stato in grado di indicare gli elementi extratestuali potenzialmente integrativi del titolo. Invero, secondo la Corte di legittimità, la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza. Se invece la sentenza di condannCorte di cassazioneeterminare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso in quanto, per la determinazione esatta dell'importo, sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con
5 altri e diversi documenti (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20481 depositata il 17 luglio 2023, Cass. 1° giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067) In conclusione, quando un titolo (es. la sentenza) contenga la condanna ad una somma non specificamente determinata, ma determinabile mediante dati provenienti dal processo e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (ad esempio: Cass. SS.UU. 2 luglio 2012, n. 11066). Per meglio dire, in tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 Nel caso di specie è generico il comando consistente: a) nell'attivarsi … per mettere a disposizione;
b) … tutta la documentazione sociale ed amministrativa della (ivi compresi Parte_1 libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e corrispondenza); c) nel possesso suo o di professionisti mandatari”. Né d'altra parte, richiamando la giurisprudenza richiamata, è possibile trarre elementi utili per l'integrazione extratestuale del titolo dal verbale del 11.05.2017, laddove l'odierno appellante, dichiarava di “non ritirare, allo stato, la documentazione, perché incompleta” senza specificare le ragioni di tale incompletezza. Alla genericità del comando segue l'impossibilità di configurare la sussistenza dell'inadempimento denunciato con l'applicazione della penale contenuta nel verbale di conciliazione.
L'appello incidentale merita l'accoglimento. Invero, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 art 92 cpc sono costruiti in termini di norma generale - norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità. Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, dovendosi applicare il principio di causalità nel processo che prevale rispetto ad ogni altra valutazione di merito. Nel caso in esame il Giudice di prime cure ha affermato che: Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. alla luce dei profili di incertezza nella determinazione del contenuto dell'obbligazione consacrata nel titolo esecutivo, incertezza che – essendo causalmente imputabile alla posizione di ambedue le parti del presente processo (stante l'origine “consensuale” dell'obbligazione consacrata nel verbale di
6 conciliazione) – appare idonea a giustificare la deroga al principio di causalità/soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. Orbene, a mente dell'art 92 com. 2 cpc Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Ne segue che, a parere del Collegio l'incertezza del titolo dovuta alla condotta di entrambe le parti non rientra nelle ipotesi per le quali è ammessa la compensazione. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della
[...]
in persona del liquidatore p.t. che liquida in Parte_1 favore della controparte (e per essa del procuratore antistatario avv. Nicola Parte_1
Montella) che liquida: per il primo grado: previa applicazione della riduzione del 30 % su € 7.616,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.284,80= Compenso al netto delle riduzioni: € 5.331,20) in € 545,00 per spese vive nonché € 5.331,20 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 6.993,70 (previa riduzione del 30 % su € 9.991,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -2.997,30), oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla riforma della sentenza n. 776/2022 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 22784/2017, pubblicata il 24.01.2022, notificata il 16.02.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale;
3. condanna l'appellante Parte_1
, in persona del liquidatore p.t. a rifondere le spese di lite in favore della
[...] controparte , con attribuzione al procuratore antistatario avv. Nicola Parte_1
Montella che liquida : per il primo grado: (previa applicazione della riduzione del 30 % su € 7.616,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -2.284,80=) in € 5.331,20 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché € 545,00 per spese vive;
per il grado di appello in € 6.993,70 (previa riduzione del 30 % su € 9.991,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -2.997,30), oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo a carico della
[...]
in persona del liquidatore Parte_1
p.t. ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. RO Cocchiara provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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VIII sezione civile
UDIENZA del 07/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 871/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 07.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. RO Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 871/2022 R.G ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
TRA
con sede in Parte_1
Napoli alla Piazza degli Artisti, 39, CF: , in persona del liquidatore P.IVA_1 CP_1
CF: , elettivamente dom.ta in Napoli alla Via dei Greci, 36, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Umberto Truglio che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello (n. fax 081/7901344 - pec: ; Email_1 appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. ed ivi Parte_1 C.F._2 residente a[...], difeso e rappresentato dall'Avv. Nicola Montella (C.F.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dello scrivente, in Napoli alla Via Kerbaker n. 91, (telefax 081.0140.931 - pec ; Email_2
1 appellato
OGGETTO: riforma della sentenza n. 776/2022 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 22784/2017, pubblicata il 24.01.2022, notificata il 16.02.2022 .
Conclusioni:
Per l'appellante e per l'appellata ; come da note depositate per l'udienza.
Fatti di causa
Primo grado La società notificava il 13 luglio 2017 atto di
Parte_1 precetto con il quale intimava a il pagamento di € 32.000,00 in forza del
Parte_1 verbale di conciliazione sottoscritt maggio 2017 con cui si stabiliva che in caso di inadempimento, relativamente alla messa a disposizione della documentazione sociale ed amministrativa, il Sig. dovesse corrispondere una penale di € 500,00 per ogni
Parte_1 giorno di ritardo nel passaggio di consegne. Con atto di opposizione ai sensi degli art. 615 e 617 c.p.c. l'odierno appellato,
Parte_1 impugnava detto atto di precetto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutorietà del precetto notificato in data 13/7/2017, concorrendo gravi motivi, per le ragioni esposte in narrativa;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del precetto notificato in data 13/7/2017, in quanto non fondato su di idoneo titolo esecutivo;
3. Nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo in possesso della società opposta a chiedere le somme precettate in considerazione dell'avvenuta ottemperanza, in data 11/5/2017, del decisum del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Imprese con ordinanza 988/2017 del 2/5/2017;
4. In via istruttoria si depositano i documenti come da foliario, fermo restando che ci si riserva di articolare nuovi mezzi anche alla luce delle avverse memorie nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
5. condannare parte opposta al pagamento delle spese di giustizia nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite”.
La causa veniva iscritta al n. r.g. 22784/20217 presso il Tribunale di Napoli, sex. Civ. 5 bis.
Il Giudice, in seguito all'istaurazione del contraddittorio tra le parti e al deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., c. 6, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 01.06.2021, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 776/2022 pubblicata il 24.01.2022 e notificata il 16.02.2022, il Tribunale di Napoli, così statuiva: “Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la società Parte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di in forza del verbale di
[...] Parte_1 conciliazione giudiziale del 2/5/2017 e del precetto notificato in data 13/7/2017; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
GIUDIZIO DI APPELLO
2 Con atto notificato in data 01.03.2022 la impugnava la Parte_1 sentenza con un unico motivo di gravame con cui censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., dell'art. 2967 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c., dell'art. 101 c. 2 c.p.c., dell'art. 24 della Costituzione e per eccesso di potere da parte del Giudice dell'esecuzione.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 871/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il 10.06.2022.
In data 16.05.2022 si costituiva , che così concludeva : Parte_1
”1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 618, co.3; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. così come riformato dalla L. N. 134 del 2012; 3) Ancora in via preliminare, accertare la carenza di interesse ad impugnare dell'appellante, limitatamente alla conclusione non accolta all'attore in primo grado. 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di appello non dichiari inammissibile il pedissequo atto di Appello, voglia dichiararlo infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui alla presente costituzione;
5) Sempre in via subordinata, accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza impugnata;
6) Condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, si rilevava l'assenza del fascicolo di primo grado, ragion per cui si rinviava per i medesimi incombenti al 27.09.2022 e di seguito più volte, sempre per precisazione conclusioni fino a giungere all'ultimo rinvio che fissava l'udienza al 26.09.2025. Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del 07/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 01.03.2022 a fronte della sentenza n. 776/2022, pubblicata il 24.01.2022 e notificata il 16.02.2022. Risulta, pertanto, rispettato il termine breve di cui all'art 325 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari:
Occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né ricorrono gli estremi dell'art 618 com 3 cpc. Invero, premesso che, come esattamente evidenziato dal Giudice di prime cure, si controverte in materia di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc ed agli atti esecutivi ex art 617 cpc ed il Tribunale, ha ritenuto assorbente la censura di genericità del titolo esecutivo sollevata ai sensi dell'art 615 cpc, rispetto ai denunciati vizi formali.
3 È dunque priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 619 com. 3 cpc, avverso la sentenza che pronunci sull'opposizione agli atti esecutivi, non potendosi considerare come tale la sentenza in oggetto.
Con riferimento all'esame nel merito dell'unico motivo di appello l'appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., dell'art. 2967 c.c. e 112, 113 e 115 c.p.c., dell'art. 101 c.2 c.p.c., dell'art. 24 costituzione e eccesso di potere da parte del giudice dell'esecuzione. Contesta la sentenza per aver, il Giudice di prime cure, disatteso e contravvenuto al principio secondo cui, il verbale di conciliazione redatto ex art. 185 c.p.c. costituisce titolo esecutivo e per aver altresì svolto, con eccesso di potere, un vero e proprio sindacato sul merito del titolo esecutivo, che gli era precluso. Deduce che erroneamente il Tribunale si è pronunciato sul contenuto/merito della conciliazione, riformandola e attribuendole un contenuto completamente diverso dal dato esplicito e letterale, sulla base di una serie di supposizioni e ricostruzioni indiziarie arbitrarie, personali e non dovute, sulla cui scorta ha ritenuto di accogliere l'opposizione, dichiarando che l'opponente “non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del verbale di conciliazione”. Censura anche l'illegittimità, l'erroneità e l'infondatezza della motivazione, laddove è scritto :”
“ad attivarsi … per mettere a disposizione … tutta la documentazione sociale ed amministrativa della (ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e Parte_1 corrispondenza) nel possesso suo o di professionisti mandatari” non sarebbe da ricondurre alla mancata consegna di una cosa determinata da parte del , “bensì collegata ad una più generica e Pt_1 complessiva “attività” per consentire la messa a disposizione della controparte della documentazione concernente la società”. Allo stesso modo il verbale di incontro del 17.05.2017 smentisce l'assunto prospettato sempre dal Giudice dell'esecuzione a giustificazione della sua motivazione dal momento che, all'incontro del 17.05.2021, si è dato atto non già di una generica mancata consegna della documentazione generica, bensì dettagliata e precisata “nei libri mancano i libri sociali, fiscali, contabili ed i registri obbligatori per il 2016; documenti questi, espressamente richiamati nel verbale di conciliazione”. Precisa l'appellante che, nel verbale di conciliazione, la documentazione sociale è stata ben individuata (libri contabili, libri sociali, estratti conto corrente, contratti e corrispondenza), ed a fronte di tanto, nel verbale di incontro espressamente è stata precisata la mancata messa a disposizione dei libri sociali, fiscali, contabili ed i registri obbligatori per il 2016” seguita dalla Per_ precisazione che “la documentazione messa a disposizione del dott. è parziale. Da quanto dal medesimo riferito, ciò è dipeso dal fatto di non aver ricevuto dal sig. tutta la documentazione. Parte_2
L'appello nel suo complesso è infondato. Invero, la società notificava in data 13 luglio Parte_1
2017 atto di precetto con il quale intimava all'odierno appellato il pagamento di € 32.000,00 in forza del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 02 maggio 2017, con cui le parti così convenivano: “parte resistente si impegna ad attivarsi entro 7 (sette) giorni dall'accordo presente per mettere a disposizione della parte ricorrente tutta la documentazione sociale e amministrativa dell'
[...]
(ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e Parte_1 corrispondenza) nel possesso suo o di professionisti con la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo di
€500,00…” 4 Orbene, il verbale di conciliazione rientra nella categoria di titoli esecutivi indicati dall'art. 474 c.p.c., che dispone: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.” Invero, a mente dell'art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato unitamente al quale lo sottoscrivono. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Secondo il Tribunale, la formulazione del titolo esecutivo delinea il “fatto” costitutivo dell'obbligazione di pagamento in modo del tutto peculiare: il verbale di conciliazione prevede, infatti, l'impegno del “ad Pt_1 attivarsi … per mettere a disposizione … tutta la documentazione sociale ed amministrativa della (ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e Parte_1 corrispondenza) nel possesso suo o di professionisti mandatari”. Ne segue che il presupposto dell'obbligazione di pagamento della penale non può essere individuato nella mancata consegna a cura del di una cosa specifica e determinata, bensì si Pt_1 collega ad una più generica e complessiva “attività” per consentire la messa a disposizione della controparte della documentazione concernente la società. Infatti, se è vero che la formulazione è potenzialmente onnicomprensiva (“tutta la documentazione sociale ed amministrativa … ivi compresi libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e corrispondenza”) è altrettanto vero che l'omessa specificazione si riverbera sul contenuto dell'obbligazione medesima, connotandola di inevitabile genericità, mentre invece sarebbe stata necessaria l'indicazione delle cose oggetto della consegna, laddove – diversamente – verrebbe in rilievo un obbligo avente carattere generico di cui sarebbe impossibile verificare l'adempimento o meno. Ora, in mancanza di una specificazione dei documenti da consegnare non è possibile verificare l'inadempimento dell'obbligo di fare de quo in modo da comminare la penale pecuniaria fissata nel verbale di conciliazione del 02/05/17. Tanto riconosciuto dal giudice che qui s'impugna, per converso l'appellante non ha saputo fornire la prova contraria consistente necessariamente nell'indicare quale fosse la documentazione nella disponibilità dell'appellato (o di professionisti) che doveva essere consegnata al preteso creditore in grado di configurare l'inadempimento lamentato e sanzionato con la richiesta della somma dovuta a titolo di penale giusto atto di precetto impugnato. Né l'appellante è stato in grado di indicare gli elementi extratestuali potenzialmente integrativi del titolo. Invero, secondo la Corte di legittimità, la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza. Se invece la sentenza di condannCorte di cassazioneeterminare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso in quanto, per la determinazione esatta dell'importo, sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con
5 altri e diversi documenti (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20481 depositata il 17 luglio 2023, Cass. 1° giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067) In conclusione, quando un titolo (es. la sentenza) contenga la condanna ad una somma non specificamente determinata, ma determinabile mediante dati provenienti dal processo e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (ad esempio: Cass. SS.UU. 2 luglio 2012, n. 11066). Per meglio dire, in tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 Nel caso di specie è generico il comando consistente: a) nell'attivarsi … per mettere a disposizione;
b) … tutta la documentazione sociale ed amministrativa della (ivi compresi Parte_1 libri contabili, libri sociali, estratti di conto corrente, contratti e corrispondenza); c) nel possesso suo o di professionisti mandatari”. Né d'altra parte, richiamando la giurisprudenza richiamata, è possibile trarre elementi utili per l'integrazione extratestuale del titolo dal verbale del 11.05.2017, laddove l'odierno appellante, dichiarava di “non ritirare, allo stato, la documentazione, perché incompleta” senza specificare le ragioni di tale incompletezza. Alla genericità del comando segue l'impossibilità di configurare la sussistenza dell'inadempimento denunciato con l'applicazione della penale contenuta nel verbale di conciliazione.
L'appello incidentale merita l'accoglimento. Invero, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 art 92 cpc sono costruiti in termini di norma generale - norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità. Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, dovendosi applicare il principio di causalità nel processo che prevale rispetto ad ogni altra valutazione di merito. Nel caso in esame il Giudice di prime cure ha affermato che: Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. alla luce dei profili di incertezza nella determinazione del contenuto dell'obbligazione consacrata nel titolo esecutivo, incertezza che – essendo causalmente imputabile alla posizione di ambedue le parti del presente processo (stante l'origine “consensuale” dell'obbligazione consacrata nel verbale di
6 conciliazione) – appare idonea a giustificare la deroga al principio di causalità/soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. Orbene, a mente dell'art 92 com. 2 cpc Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Ne segue che, a parere del Collegio l'incertezza del titolo dovuta alla condotta di entrambe le parti non rientra nelle ipotesi per le quali è ammessa la compensazione. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della
[...]
in persona del liquidatore p.t. che liquida in Parte_1 favore della controparte (e per essa del procuratore antistatario avv. Nicola Parte_1
Montella) che liquida: per il primo grado: previa applicazione della riduzione del 30 % su € 7.616,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.284,80= Compenso al netto delle riduzioni: € 5.331,20) in € 545,00 per spese vive nonché € 5.331,20 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 6.993,70 (previa riduzione del 30 % su € 9.991,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -2.997,30), oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla riforma della sentenza n. 776/2022 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 22784/2017, pubblicata il 24.01.2022, notificata il 16.02.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale;
3. condanna l'appellante Parte_1
, in persona del liquidatore p.t. a rifondere le spese di lite in favore della
[...] controparte , con attribuzione al procuratore antistatario avv. Nicola Parte_1
Montella che liquida : per il primo grado: (previa applicazione della riduzione del 30 % su € 7.616,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -2.284,80=) in € 5.331,20 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché € 545,00 per spese vive;
per il grado di appello in € 6.993,70 (previa riduzione del 30 % su € 9.991,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)€ -2.997,30), oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo a carico della
[...]
in persona del liquidatore Parte_1
p.t. ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. RO Cocchiara provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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