Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Antonella Cozzi - Presidente
dott. Pierluigi Perrotti - Giudice
dott. Marcello Piscopo - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 7846/2016 e al n. 58221/2016 nel ruolo generale degli affari civili contenziosi, aventi per oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima e impugnazione di testamento, vertenti
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, per il quale ha agito in giudizio la madre C.F._1 [...]
codice fiscale: , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Rota -ATTORE-
E
, codice fiscale: ; CP_2 C.F._3
codice fiscale: entrambi con Parte_2 C.F._4
l'avv. Elisa Viganò -CONVENUTI-
codice fiscale: , con Controparte_3 C.F._5
l'avv. Luigi Monti
-CONVENUTA nella riunita causa R.G. n. 58221/2016-
1
Per la parte attrice
Premesso il contenuto degli scritti difensivi di parte, nel reiterare le richieste istruttorie da questa difesa avanzate in seno alle memorie istruttorie in atti, nell'affermare che non si accetta il contraddittorio in relazione ad eventuali domande e/o eccezioni nuove non ritualmente proposte, così parte attrice precisa le definitive conclusioni: con riferimento alla causa distinta con R.G.N. 58221/2016, voglia il giudice adito:
-accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in data
30.6.2015, pubblicato dal notaio dott. il 31.07.2015, per la Per_1 violazione dell'art. 602 c.c. poiché non redatto né sottoscritto di pugno dal signor e quindi per mancanza di autografia o, in subordine, per Parte_3 violazione dell'art. 591 c.c. per incapacità naturale del alla data della Pt_1 confezione del testamento. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il decidente non ritenga di rinnovare la CTU contabile a firma del dott. come sotto richiesto, dichiarare Per_2 l'apertura della successione legittima con l'individuazione delle quote spettanti ai singoli eredi e in particolare in favore dell'attore di una quota pari a non meno di € 894.875,86 oltre accessori di legge. Procedere quindi alla divisione ereditaria secondo le norme di cui agli artt. 713
c.c. e seguenti. Voglia altresì condannare i convenuti alle spese, diritti e onorari del presente giudizio e di CTU, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale già proposta da tutti i convenuti e rinunciata all'udienza del 9.5.2018, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Con riferimento alla CTU medico legale a firma del dott. , nel riferirsi Per_3 alle considerazioni svolte dalla consulente di parte prof.ssa dott.ssa si Per_4 chiede il richiamo del CTU affinché spieghi:
-se e in che misura la terapia farmacologica assunta dal de cuius nei giorni precedenti e immediatamente successivi la redazione del testamento incida sulle capacità intellettive ed esecutive del paziente rendendolo privo della capacità di intendere e volere, facendo riferimento ad un paziente tipo che presenti le condizioni cliniche che affliggevano il sig. Pt_1
-in particolare si chiede al CTU di specificare, indicando la fondamentale letteratura medica di riferimento, se la terapia farmacologica assunta dal de cuius, per caratteristiche e posologia, scema sino a comprometterle del tutto le capacità intellettive e cognitive del soggetto che le assume;
-se il de cuius, soporoso per tutta la mattinata del 30 giugno che assumeva quale terapia farmacologica: desametazone, pregabalin, morfina e pantoprazolo, fosse materialmente in grado, nelle ore immediatamente successive, di redigere un atto testamentario con coscienza e volontà anche in considerazione del marcato edema cerebrale che lo caratterizzava;
2 -se ed in che percentuale lo stato soporoso, con riferimento a pazienti affetti da neoplasie maligne in fase terminale che assumano la terapia farmacologica somministrata al sig. faccia riferimento ad una condizione patologica che Pt_1 comporta deficit intellettivi con riduzione dello stato di coscienza;
-se ed in che percentuale la sussistenza di danni a livello frontale a causa dell'edema cerebrale in atto, incida per tale solo fatto sulla capacità di intendere e volere del soggetto che ne sia affetto indipendentemente dalla circostanza della indicazione nel diario infermieristico o nella documentazione medica in atti di episodi di degenerazione psichiatrica o cognitiva;
anche in questo caso si chiede al CTU di indicare la letteratura scientifica da cui trae la sua risposta.
Si fa istanza di ammissione della prova per testimoni a mezzo del dott. Tes_1
primario del reparto di oncologia presso l'ospedale San Pio X di
[...]
Milano, sul seguente articolato:
“vero che durante il ricovero del sig. presso l'Ospedale San Pio X, dal Pt_1
16.06.2015 al 3.07.2015, ed in particolare durante il giorno 30.06.2015, il sig. si presentava in uno stato soporoso, come da cartella clinica in atti”; Pt_1
“vero che per stato soporoso si intende una situazione di incoscienza nella quale il paziente dorme e non risponde alle sollecitazioni che promanano dall'esterno”;
“vero che il sig. durante quel ricovero lamentava dolori ossei diffusi su Pt_1 tutto il corpo che venivano trattati con l'uso della morfina”;
“vero che l'assunzione di morfina rende il paziente, anche se in via transitoria, in una condizione di stordimento e di incapacità di relazionarsi con il mondo esterno”.
Voglia il Giudice adito nella causa distinta con R.G.N. 7846/2016, nell'ipotesi in cui non venga accolta la domanda proposta nel giudizio a questo riunito avente R.G.N. 58221/2016:
-preliminarmente rimettere la causa sul ruolo affinché, previo il richiamo del
CTU, dott. , si proceda alla rinnovazione della consulenza tecnica Per_2 d'ufficio relativa alla valutazione della quota societaria di pertinenza del de cuius in seno alle società ed CP_4 Controparte_5 disponendo l'effettuazione di una vera e propria due diligence e ciò in considerazione delle criticità evidenziate nella perizia di stima dallo stesso CTU (cfr. pagine 12, 17, 24, 41, 42, 48……), a causa della non attendibilità delle scritture contabili e delle singole voci dei bilanci della società
[...]
della società Controparte_5 CP_4
-in secondo luogo rimettere la causa sul ruolo e ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla
, filiale di Milano, con sede in via Melchiorre Gioia n. 88, di CP_6 depositare in giudizio la documentazione contrattuale riguardante i rapporti che il de cuius intratteneva con la predetta banca ed in particolare l'eventuale saldo attivo e/o passivo e l'esistenza di un dossier titoli. Documentazione richiesta ante causam invano. Qualora lo ritenesse più opportuno si chiede di essere autorizzati a richiedere alla prefata banca tale documentazione.
3 Qualora non ritenga di rimettere la causa sul ruolo, per come richiesto, voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano:
-accertare che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo redatto dal sig. , in data 30.06.2015 e pubblicato dal notaio dott. Parte_3 in data 31.07.2015, violano la quota di riserva spettante al minore Per_1
alla luce della espletata istruttoria;
Parte_1
-conseguentemente, ex art. 537 cc, disporre la reintegrazione della legittima a favore del minore, pari a non meno di € 894.875,86 oltre accessori di legge, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre.
Con la consequenziale condanna di controparte alle spese e compensi di causa e di CTU anche con riferimento alla domanda riconvenzionale già proposta ex adverso e rinunciata all'udienza del 09.05.2018, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 cpc.
Per i convenuti e CP_2 Parte_2
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per le ragioni meglio rappresentate all'interno dei precedenti scritti difensivi da intendersi qui integralmente richiamate.
Nel merito:
I) accertata e dichiarata la validità del testamento olografo in favore dei sigg.ri e , formato il compendio dei beni relitti e CP_2 Parte_2 determinato il loro valore al momento dell'apertura della successione, come da dichiarazione di successione (doc. n. 28) e come da relazioni di stima depositate dai CTU arch. e dott. , al netto dei debiti gravanti Per_5 Per_2 sulla massa ereditaria (doc. n. 9, 11, 15, D, D, D, D, D, D);
II) accertato e dichiarato l'ammontare delle donazioni ricevute dal sig. ed in special modo accertata la dazione di euro 2.000.000,00 Parte_1 afferente alla donazione disposta a favore dello stesso, come da documenti n. 6,
13, 29, 33, 34, A, B, C;
III) disposta la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747, 750 e 751 c.c.);
IV) determinata quindi la quota di legittima spettante al figlio Parte_1
per l'effetto dell'art. 564 c.c., accertare e dichiarare che nulla è
[...] dovuto allo stesso dagli odierni convenuti a titolo di reintegra e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti degli odierni convenuti in quanto destituite di fondamento giuridico e fattuale per le ragioni meglio rappresentate negli atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamate.
4 In subordine:
I) accertata e dichiarata la validità del testamento olografo in favore dei sigg.ri e , formato il compendio dei beni relitti e CP_2 Parte_2 determinato il loro valore al momento dell'apertura della successione, come da dichiarazione di successione (doc. n. 28) e come da relazioni di stima depositate dai CTU arch. e dott. , al netto dei debiti gravanti Per_5 Per_2 sulla massa ereditaria (doc. n. 9, 11, 15, D, D, D, D, D, D);
II) accertato e dichiarato l'ammontare delle donazioni ricevute dal sig. ed in special modo accertata la dazione di euro 2.000.000,00 Parte_1 afferente alla donazione disposta a favore dello stesso, come da documenti n. 6,
13, 29, 33, 34, A, B, C;
III) disposta la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747, 750 e 751 c.c.);
IV) determinata quindi la quota di legittima spettante al figlio Parte_1
per l'effetto dell'art. 564 c.c., accertare e dichiarare che nulla è
[...] dovuto allo stesso dagli odierni convenuti a titolo di reintegra e, per l'effetto, ridurre le disposizioni testamentarie limitatamente alle somme di denaro giacenti sui conti correnti, così come dettagliate in denuncia di successione e/o limitatamente a parte dei beni sulla base del corrispondente valore di perizia.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte ed articolare nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. in atti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso di tutte le spese di CTU anticipate pro quota.
Per la convenuta Controparte_3
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta nei confronti della sig.ra , per il mancato esperimento Controparte_3 del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito: all'esito della consulenza grafologica a firma della dr.ssa e della consulenza medico-psichiatrica a firma del dr. , Per_6 Per_7 rigettare le domande svolte dall'attrice nei confronti della sig.ra _3 poiché destituite di ogni fondamento, anche per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi della convenuta e/o accertate in corso di causa.
Con condanna di parte attrice alla rifusione di spese e compensi professionali a favore della sig.ra oltre al rimborso di tutte le spese di CTU _3 anticipate pro quota.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove di cui alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. in atti che qui si richiamano integralmente.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con una prima citazione datata 17/12/2015 e ritualmente notificata,
[...]
agendo in qualità di madre del minore Controparte_1 Parte_1
(che in corso di causa ha raggiunto la maggiore età), ha premesso che
[...]
, padre del ragazzo nato fuori dal matrimonio, è deceduto in Parte_3
data 11/07/2015 lasciando l'intero suo patrimonio del complessivo valore di almeno Euro 6.260.807 - salvo miglior stima - esclusivamente in favore dei figli e avuti con la moglie Parte_2 CP_2 _3
, il tutto in forza di testamento olografo datato 30/06/2015 e pubblicato
[...]
con verbale per Notaio di Giussano in data 31/07/2015, rep. 44967, Per_1
del seguente tenore:
“Il sottoscritto , C.F. Parte_4 CodiceFiscale_6
nato a [...] il 22 – 06 – 1952,
NOMINO I MIEI EREDI FIGLI Parte_5 CP_2
ED , AVENDO L'ALTRO MIO FIGLIO RI Parte_2
LU GIA' RICEVUTO TANTO DA ME ATTRAVERSO LE
DONAZIONI ATTRAVERSO LE DONAZIONI DEGLI IMMOBILI DI DUE
IMMOBILI A MILANO, PRINCIPATO DI MONACO ED ALTRO A SUA
MADRE ER OS EO
REVOCO OGNI QUALSIASI FORMA & TIPO DI PRECEDENTE FORMA
SCRITTA & VERBALE DI TESTAMENTO.
MILANO, LI 30.06.2015”.
Ha quindi convenuto in giudizio i predetti figli ed eredi testamentari del defunto, chiedendo la reintegrazione della legittima in favore del figlio minore completamente pretermesso, mediante la proporzionale riduzione delle
6 disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre.
In tale giudizio, iscritto al n. 7846/2016 R.G., si sono costituiti i convenuti impugnando il riconoscimento del figlio operato in vita da , alla Parte_3
luce di una serie di dubbi circa l'effettiva procreazione del minore da parte del padre ed evidenziando la natura tesa dei rapporti tra il defunto e la ex compagna che a riprova aveva intentato, negli Controparte_1
ultimi anni di vita di , una serie di procedimenti giudiziari anche Parte_3
in sede penale intesi a conseguire prestazioni in danaro.
Con una seconda citazione datata 17/10/2016 e pure essa regolarmente notificata, l'attrice, sempre agendo in qualità unico genitore del figlio minore ha poi convenuto in giudizio i predetti due figli del Parte_1
defunto, e oltre il coniuge superstite Parte_2 CP_2
impugnando il testamento di cui innanzi per nullità ai Controparte_3
sensi degli artt. 602 e 606 cod. civ., poiché ritenuto apocrifo sulla base del parere di un grafologo e, in subordine, chiedendone l'annullamento a norma dell'art. 591 n. 3) cod. civ., in quanto, se anche redatto dal testatore, ciò
sarebbe avvenuto a soli dieci giorni dalla morte e in stato di totale incapacità di intendere e di volere, alla luce delle gravi patologie di e degli Parte_3
effetti della terapia del dolore a base di morfina che gli veniva somministrata.
Anche in tale giudizio, iscritto al n. 58221/2016 R.G., si sono costituiti i convenuti opponendosi alle domande di cui hanno chiesto il rigetto.
Indi, riuniti i giudizi, disposte ed espletate due consulenze tecniche estimative del patrimonio alla data di apertura della successione, una concernente i beni immobili e l'altra le partecipazioni societarie di cui era titolare il defunto, dopo alcuni rinvii anche per trattative e plurime sostituzioni del giudice istruttore,
7 le cause sono state poste in decisione - una prima volta - all'udienza del 12/11/2020 tenutasi nella modalità a trattazione scritta.
Rimesse sul ruolo con ordinanza collegiale depositata in data 01/03/2021, sono state espletate una consulenza tecnica grafologica sul testamento e una consulenza medico-psichiatrica al fine di verificare la capacità di intendere e di volere del defunto e, sostituito ancora il giudice istruttore, le cause sono state quindi nuovamente poste in deliberazione.
Tanto premesso, in via preliminare deve prendersi atto della rinuncia alla domanda riconvenzionale di impugnazione del riconoscimento del figlio minore da parte del defunto, operata dai convenuti già all'udienza del
09/05/2018, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine ad essa.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità
sollevata da con riferimento al riunito giudizio Controparte_3
n. 58221/2016 in cui è parte convenuta, per omesso esperimento nei suoi confronti della mediazione obbligatoria.
Infatti tale eccezione, pur se proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno prima dell'udienza del 16/02/2017 tenutasi in quella causa prima che fosse ordinata la riunione, non è stata poi ribadita alla detta udienza del 16/02/2017, nel corso della quale il giudice istruttore dispose il rinvio ad altra udienza per ragioni organizzative (deposito dei fascicoli di parte), senza decidere sull'eccezione e senza che il patrocinio della avesse _3
alcunché da obiettare;
deve perciò ritenersi maturata la preclusione di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, per priorità logica si devono anzitutto esaminare le domande dirette
8 all'invalidazione del testamento, il cui accoglimento condurrebbe all'assorbimento dell'azione di riduzione delle disposizioni in esso contenute
(domande proposte nella causa riunita iscritta al n. 58221/2016 R.G.).
Quanto alla domanda di nullità per difetto di autografia, la stessa va senz'altro respinta alla luce del convincente elaborato depositato il 14/07/2022 dal c.t.u.
dott.ssa , grafologa professionista, che all'esito di Persona_8
un'accurata analisi del testamento e delle scritture di comparazione compendiata in una relazione di ben 90 fogli, anche dopo l'esame delle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte attrice e dopo avere analiticamente e motivatamente respinto le relative contestazioni (fogli da 81 a
88 della relazione), ha concluso, senza margini di incertezza, nel senso che
“per le numerose e significative corrispondenze di elementi sostanziali, relativi allo stile complessivo dell'impaginato, alla morfologia dei segni e alle loro costellazioni dinamiche, il testamento in verifica risulta riconducibile in ogni sua parte al gesto grafico del de cuius ”. Parte_3
E' significativo, al riguardo, che anche il grafologo di parte attrice, dott. Per_9
, finisce per ammettere la riconducibilità del testamento alla mano del
[...]
defunto, quando afferma, al foglio 16 delle osservazioni (all. 14 della c.t.u.),
che “lo scritto e la firma, appartengono al signor , manca però la sua Pt_1
volontà di intento”, per poi aggiungere e concludere, alcuni righi più avanti,
“…che il signor al momento della stesura del documento in verifica, si Pt_1
trovava in condizioni di incapacità a disporre per testamento”.
Dunque è il medesimo grafologo di parte attrice ad escludere la falsificazione del testamento, tanto ciò vero che, in sede di osservazioni alla relazione preliminare, da un lato ha spostato le proprie conclusioni verso la tesi della
9 incapacità di intendere e volere, dall'altro ha teorizzato la presenza di un soggetto che avrebbe guidato la mano del defunto, incorrendo però in una serie di gravi contraddizioni ben evidenziate dal c.t.u. ai fogli 85 e 86 della relazione.
Parimenti infondata è la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere o di volere nel momento in cui è stato confezionato.
Anche sul punto risulta dirimente l'ampia e dettagliata relazione medica del c.t.u. dott. , depositata il 15/07/2022, dove, all'esito di Persona_10
analitica descrizione ed esame della cospicua documentazione sanitaria disponibile in ragione dei diversi ricoveri ospedalieri subiti dal testatore prima del decesso, si conclude, previa motivata risposta alle osservazioni pervenute dal consulente di parte attrice, nel senso che “…la mattina del 30/6/2015 fosse presente sopore legato al mancato riposo e alla terapia sedativa somministrata la sera prima, ma non vi è prova di uno stato di infermità tale da incidere sulle facoltà psichiche e cognitive del de cuius e quindi sulla capacità di intendere e di volere”.
Tra l'altro, da quanto riportato al foglio 15 della relazione, ultimo capoverso, emerge anche che lo stato soporifero del paziente era presente la mattina del giorno 30/06/2015 dopo nottata insonne, mentre alle ore 12.00
proseguiva le cure tranquillo, alle ore 18.00 risultava stazionario e proseguiva ancora le cure, alla sera cenava poco senza riferire disturbi, venendo così
dimesso il 3 luglio per essere poi nuovamente ricoverato il 6 luglio a causa di un aggravamento delle condizioni, firmando all'ingresso, personalmente, il modulo per il consenso informato.
Insomma il defunto fu monitorato in una struttura sanitaria per l'intera fase
10 terminale della malattia e fino al decesso, proprio il giorno di redazione del testamento (30/06/2015) fu sopposto a più visite mediche e nessun sanitario, in tutto questo periodo, ha mai annotato la presenza di gravi sintomi psichici del soggetto.
Può allora ipotizzarsi, al più, che la concomitanza delle patologie oncologiche e delle cure lenitive del dolore abbiano potuto determinare, in alcune giornate o in alcuni momenti del giorno, anomalie o alterazioni delle facoltà intellettive del de cuius; anomalie e alterazioni che però non sono sufficienti a configurare l'incapacità naturale, a tal fine richiedendosi, invece, la rigorosa prova di un'infermità mentale idonea a privare la persona - in modo assoluto - della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (in termini
Cass. n. 3934/2018).
Con riguardo, infine, alle questioni poste dalla parte attrice in comparsa conclusionale circa una pretesa inosservanza della collegialità nella redazione delle due consulenze di cui innanzi, si osserva che, in disparte ogni considerazione sull'effettiva portata dell'avvertimento alle parti e ai consulenti
“che lo svolgimento delle operazioni avverrà collegialmente”, contenuto nell'ordinanza in data 01/03/2021 e poi declinato in un invito alla collaborazione nella successiva ordinanza di giuramento dei consulenti in data
01/04/2021, trattasi in ogni caso di eccezione di nullità per vizio di procedura che doveva essere sollevata nella prima udienza utile del 14/09/2022, alla quale la parte attrice si è invece limitata a una mera richiesta di convocazione del c.t.u. per chiarimenti, con conseguente decadenza ex art. 157, comma secondo, c.p.c.
Respinte le impugnazioni del testamento, deve procedersi all'esame dell'azione
11 di riduzione proposta nel procedimento portante iscritto al n. 7846/2016 R.G.
In proposito va premesso che tale domanda è stata correttamente avanzata nei confronti dei soli eredi testamentari, ossia i figli del defunto signori
[...]
e , in ossequio alla natura personale dell'azione di CP_2 Parte_2
riduzione di cui all'art. 553 e seguenti cod. civ.
Questi ultimi, tuttavia, non hanno svolto difese su tale domanda nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 06/04/2016 nella causa n. 7846/2016
R.G., concentrandosi esclusivamente sulla propria domanda riconvenzionale di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, poi rinunciata.
Anche nella prima memoria depositata il 28/11/2016 ai sensi del previgente art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., nulla è stato dedotto in ordine all'azione di riduzione, iniziando i convenuti a interloquire su tale domanda soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e quindi in maniera del tutto tardiva e inammissibile, come del pari inammissibili sono le argomentazioni sviluppate al riguardo nella prima comparsa conclusionale depositata il
31/12/2020, stante la nota funzione di tale comparsa, meramente illustrativa delle difese già svolte e di commento all'istruttoria eventualmente espletata.
D'altra parte, pur essendo sufficiente, ai fini della richiesta di imputazione
ex se di una donazione, la semplice eccezione (Cass. n. 9813/2023), la stessa deve essere comunque formulata nel rispetto delle preclusioni assertive, da ritenersi regolarmente operanti anche nei giudizi per lesione di legittima (Cass.
n. 28272/2018).
Consegue a quanto da ultimo osservato che il calcolo della quota di riserva va compiuto esclusivamente sul patrimonio relitto dal defunto così come descritto
12 in citazione, senza dunque poter operare alcuna riunione fittizia con donazioni di cui nulla è stato allegato dai convenuti nel rispetto delle preclusioni processuali, così come non può tenersi conto di debiti parimenti non indicati in comparsa di risposta o, al più tardi, nella prima memoria depositata ai sensi del previgente art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.
Nello specifico, il patrimonio relitto sul quale non vi sono contestazioni tra le parti è costituito dalla partecipazione pari al 60% del capitale della dalla partecipazione al 50% in qualità di socio Controparte_5
accomandante della RIRIFIN di Ripamonti e C. s.a.s. e dai seguenti beni immobili:
1)box ad uso autorimessa in Comune di Monza, via Nino Bixio n. 10,
consistenza metri quadrati 13, in catasto fabbricati identificato al foglio 45,
particella 82, subalterno 37;
2)appartamento in Comune di Monza, via Cantore n. 3, piano terzo, in catasto fabbricati identificato al foglio 30, particella 423, subalterno 22
(quota di 1/2);
3)appartamento in Comune di Besana in Brianza, via Aldo Moro n. 9, in catasto fabbricati identificato al foglio 34, particella 379, subalterno 19;
4)box ad uso autorimessa in Comune di Besana in Brianza, via Aldo Moro n. 9,
in catasto fabbricati identificato al foglio 34, particella 379, subalterno 9;
5)box ad uso autorimessa in Comune di Muggiò, via Leoncavallo n. 16, in catasto fabbricati identificata al foglio 16, particella 33, subalterno 705
(quota di 1/2);
6)appartamento in Comune di Muggiò, via Leoncavallo n. 16, piano terra,
costituito da due locali e servizi con annessa porzione di cortile, in
13 catasto fabbricati identificato al foglio 16, particella 33, subalterno 701
(quota di 1/2);
7)appartamento in Comune di Muggiò, via Alfonso La Marmora n. 11, in catasto fabbricati identificato al foglio 8, particella 471, subalterno 701
(quota di 1/2);
8)box ad uso autorimessa in Comune di Muggiò, via Alfonso La Marmora
n. 11, in catasto fabbricati identificato al foglio 8, particella 471, subalterno 2
(quota di 1/2);
9)negozio in Comune di Milano, via Edolo n. 8, in catasto fabbricati identificato al foglio 227, particella 124, subalterno 2 (quota di 1/2).
Il valore degli immobili è stato quantificato dal c.t.u. arch. alla Persona_11
data di apertura della successione, in complessivi Euro 1.167.000,00 per l'intero diritto di proprietà (cfr. relazione depositata il 14/06/2019); quindi dividendo a metà il valore degli immobili di cui il defunto era proprietario solo per la quota di un mezzo (ossia quelli sopra indicati con i numeri 2-5-6-7-8-9),
si ha che alla data di apertura della successione il valore complessivo degli immobili del testatore era pari ad Euro 691.000,00.
La consulenza è stata sostanzialmente condivisa delle parti e può essere senz'altro fatta propria dal Tribunale.
Quanto alle partecipazioni societarie, il c.t.u. dott. , Persona_12
nella propria relazione depositata il 31/10/2019, ha concluso per un valore complessivo di Euro 3.317.835,00 (di cui Euro 1.343.114,00 per la partecipazione al 50% in qualità di socio accomandante della RIRIFIN di
Ripamonti e C. s.a.s. ed Euro 1.974.721,00 per la partecipazione al 60% nella
. Controparte_5
14 Tale consulenza è stata invece criticata soprattutto dalla parte attrice, che ha lamentato la sottovalutazione delle due società.
La relazione del c.t.u. dott. risulta tuttavia congruamente e Per_2
logicamente motivata, anche nella risposta alle osservazioni pervenute e va perciò pienamente confermata e posta a base della decisione.
Invero, quanto alla RIRIFIN di Ripamonti e C. s.a.s., si tratta in sostanza di una società immobiliare di pura gestione, cosicché non sussistono particolari margini di discrezionalità nella stima una volta accertato il più probabile valore di mercato dei beni immobili di proprietà della società.
Ebbene sul punto il c.t.u. si è avvalso della collaborazione di un geometra che ha stimato i beni sulla base di criteri prudenziali, tenendo conto, quanto all'immobile ad uso industriale in Cinisello Balsamo, dell'impossibilità di stimare gli uffici a valori diversi dal resto dell'immobile attesa la stretta interdipendenza delle due parti del complesso, con conseguente preclusione a disporre degli uffici - anche solo a fini locativi - in maniera disgiunta dalle parti destinate alla produzione;
quanto all'immobile ad uso laboratorio in Milano, ha condivisibilmente giustificato l'attribuzione di un valore leggermente inferiore a quello di mercato alla luce di una serie di fattori di oggettivo deprezzamento,
come la disponibilità di un piazzale antistante di ridotte dimensioni, la presenza di amianto da rimuovere, l'esposizione parziale su due lati e l'accessibilità difficoltosa.
In ordine alla partecipazione maggioritaria nella che Controparte_5
invece è una società operativa, il dott. ha compiuto una ponderata Per_2
analisi dell'ampia documentazione acquisita sia pure a più riprese e con qualche difficoltà (dunque non solo quella consultabile dai pubblici registri,
15 come inesattamente affermato dal consulente di parte attrice dott. Persona_13
, pervenendo alla determinazione del valore sulla base di un metodo misto
[...]
patrimoniale-reddituale, con stima autonoma dell'avviamento.
Il c.t.u. ha dato inoltre puntuale risposta alle osservazioni pervenute dalle parti e in particolare da quella attrice (fogli da 66 a74 della relazione), evidenziando l'assoluta inconsistenza degli elementi forniti dal consulente di parte attrice dott. in ordine a società operanti in settori similari (di cui non sono Per_13
state indicate neppure la partita I.V.A. e la ragione sociale) e spiegando al contempo l'inattendibilità degli altri criteri di valutazione proposti dal consulente di parte, basati su una media aritmetica dei risultati di altri metodi di valutazione del tutto eterogenei;
come pure è stato bene replicato in merito all'applicazione del metodo di stima reddituale, compiuta dal predetto consulente di parte sulla base dei bilanci della società affittuaria dell'azienda,
non acquisiti agli atti e per di più relativi ad esercizi successivi a quello in cui si è aperta la successione di;
ancora, il c.t.u. ha Parte_3
convincentemente posto in rilievo la totale inattendibilità del tasso indice del costo del capitale proprio (K) indicato dal consulente di parte dott. Per_13
nel 13,52% ma in maniera del tutto apodittica, stante l'omessa menzione delle fonti da cui sono stati tratti gli altri indici che compongono il tasso in questione;
infine, anche in relazione al criterio di valutazione noto come metodo dei multipli, il c.t.u. ha spiegato come lo stesso venga di regola utilizzato come strumento di controllo e comunque per la stima di massima del valore di società omogenee quotate in mercati regolamentati, rivelandosi invece poco attendibile nella valutazione di piccole società chiuse come quella oggetto della consulenza, non senza rimarcare come anche in questo caso il
16 consulente di parte ha utilizzato dati relativi alla società conduttrice dell'azienda e non a quella oggetto di stima.
Ne discende che pure la partecipazione nella Controparte_5
deve essere valutata in conformità alle conclusioni rassegnate dal c.t.u.
dott. . Per_2
Pertanto, la determinazione della quota di legittima spettante all'attore va compiuta sul patrimonio così come stimato dai due consulenti tecnici d'ufficio, in ragione di Euro 691.000,00 per i beni immobili e di
Euro 3.317.835,00 per le partecipazioni societarie, per un totale di
Euro 4.008.835,00.
Il calcolo della quota riservata all'attore deve essere effettuato a norma dell'art. 542, comma secondo, del codice civile, motivo per cui, avendo il defunto lasciato il coniuge e tre figli, a questi ultimi è complessivamente riservata una quota della metà del patrimonio da dividersi in parti uguali e quindi nelle quote di 2/12 per ciascuno.
La quota riservata all'attore sul patrimonio del defunto padre è dunque pari ad
Euro 668.140,00 in cifra tonda (2/12 di Euro 4.008.835,00).
In questi limiti deve essere conclusivamente accolta l'azione di riduzione introdotta con la causa portante n. 7846/2016 R.G., con conseguente reintegrazione, ai sensi dell'art. 554 del codice civile, di Parte_1
in tale quota di legittima mediante proporzionale riduzione, in misura
[...]
corrispondente, delle disposizioni contenute nel testamento olografo di
[...]
a favore dei figli e . Parte_3 CP_2 Parte_2
Tra gli effetti dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione ex art. 554 cod.
civ. vi è anche, come è noto, quello di dar luogo a una comunione sui beni
17 relitti dal defunto, nella specie costituiti dai sopra elencati immobili e dalle partecipazioni societarie pure innanzi menzionate.
Di tale comunione non può tuttavia procedersi allo scioglimento in questa sede,
non avendo l'attore avanzato domanda di divisione tanto nella citazione introduttiva quanto nella prima memoria depositata il 24/11/2016 ai sensi del previgente art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.
Infatti l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, dal che consegue che la domanda di divisione non può mai ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione (Cass. n. 18468/2020) e deve essere esplicitamente formulata nel rispetto delle preclusioni processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico solidale dei convenuti, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quanto alla causa portante n. 7846/2016 R.G. avente ad oggetto l'azione di riduzione, rivelatasi fondata e accolta, tenuto conto anche della difesa svolta sulla domanda riconvenzionale di impugnazione del riconoscimento di paternità poi rinunciata e avuto riguardo allo scaglione per le cause di valore indeterminabile con complessità alta;
quanto alla causa riunita n. 58221/2016 R.G. avente ad oggetto le domande proposte sempre dall'attore e intese all'invalidazione del testamento, causa in cui l'attore è rimasto invece soccombente, le relative spese, sempre in ossequio alla regola di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'attore nella misura di cui al dispositivo, pure in questo caso sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile anche se di complessità media, con un aumento del 10% per la difesa congiunta di più parti svolta nell'interesse dei convenuti e . CP_2 Parte_2
18
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 7846/2016 R.G. e n. 58221/2016 R.G. promosse da Parte_1
così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di impugnazione del riconoscimento di da parte del Parte_1
defunto padre;
Parte_3
2)rigetta la domanda di nullità del testamento olografo di in Parte_3
data 30/06/2015, proposta da ai sensi degli artt. 602 e Parte_1
606 del codice civile e quella di annullamento del medesimo testamento proposta sempre da ai sensi dell'art. 591, comma 2, Parte_1
n. 3 del codice civile;
3)accerta e dichiara che la quota di legittima spettante a Parte_1
sul patrimonio relitto dal padre ammonta ad
[...] Parte_3
Euro 668.140,00 e per l'effetto reintegra in tale quota Parte_1
di legittima, mediante proporzionale riduzione, in misura corrispondente,
delle disposizioni a favore di e contenute nel CP_2 Parte_2
testamento olografo di datato 30/06/2015 e pubblicato con Parte_3
verbale per Notaio di Giussano in data 31/07/2015, rep. 44967; Per_1
4)condanna in solido e al pagamento delle CP_2 Parte_2
spese di lite relative alla causa iscritta al n. 7846/2016 R.G., che liquida in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 22.457,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati e I.V.A., oltre ancora alla restituzione della quota dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio arch. e dott. pagati dall'attore in forza dei decreti Per_5 Per_2
19 di liquidazione emessi in corso di causa, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Rota;
5)condanna al pagamento, in favore di Parte_1 _3
, delle spese processuali relative alla causa n. 58221/2016 R.G. che
[...]
liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati e I.V.A., oltre ancora alla restituzione della quota dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio dott.ssa e dott. Per_6 Per_7
pagata da in forza dei decreti di liquidazione emessi in Controparte_3
corso di causa;
6)condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
e , delle spese processuali relative alla causa n. 58221/2016 Parte_2
R.G. che liquida in Euro 15.513,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati e I.V.A., oltre ancora alla restituzione della quota dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio dott.ssa e dott. pagati da e in Per_6 Per_7 CP_2 Parte_2
forza dei decreti di liquidazione emessi in corso di causa.
Milano, 20 giugno 2023
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Marcello Piscopo
LA PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Cozzi
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