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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 926/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Petilia Policastro via Luigi Sturzo n°69, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Petilia
Policastro, Vico 1° San Francesco n° 4/A, presso lo studio dell'Avv. Angelina Marrazzo (C.F
PEC: che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 C.F._3
Policastro via Luigi Sturzo n°69, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Petilia Policastro, alla
Via Arringa n° 60, presso lo studio dell'avv. Siro Acquistapace (C.F. ; PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 29/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., in cui le parti hanno dichiarato di aver raggiunto e sottoscritto un accordo sulle condizioni della separazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, esponeva: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in data 13/08/2022, in Petilia Policastro con il sig. CP_1
, atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 parte II serie A -
[...] anno 2022;
- che dalla loro unione non nascevano i figli;
- che nel mese di novembre 2023 decideva di lasciare il poiché quest'ultimo era stato CP_1 accusato di violenza sessuale aggravata su un minore;
- che tale accaduto aveva suscitato molto clamore mediatico e ciò le procurava sentimenti di disagio e sconforto.
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione con addebito al sig. CP_1 prevendo: un assegno di mantenimento di euro 400,00 a carico del resistente, il risarcimento dei danni subiti e l'assegnazione della casa coniugale con ogni arredo e corredo.
Chiedeva altresì di essere autorizzata alla sostituzione, immediata, della serratura dell'appartamento adibito a casa familiare e che venisse disposto il divieto per il AS di recarsi presso la suddetta abitazione.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva:
- che la casa coniugale venisse assegnata alla sig.ra ma priva del corredo Parte_1 personale che lui aveva acquistato;
- rigettare la domanda di mantenimento, in quanto la moglie lavorava ed era autosufficiente;
- dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.07.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 04.12.2024; quest'ultima udienza veniva rinviata d'ufficio dal giudice relatore alla data del 15.01.2025. All'udienza del 15.01.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la separazione ed il giudice rinviava la causa al 29.01.2025 disponendo la trattazione scritta della stessa ex art 127ter
c.p.c.
In data 27.01.2025 le parti depositavano note scritte con le quali confermavano di volersi separare consensualmente e allegavano l 'accordo contenente le condizioni della separazione sottoscritto dalle stesse.
Considerato il visto del P.M. reso in data 31.07.2024, letti gli atti, all'udienza del 29.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso trasformatosi in congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 926/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 13/08/2022 in Petilia Policastro, con atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 parte II serie A - anno 2022;
2) Dà atto degli accordi intercorsi tra le parti e dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi nell'accordo versato in atti in data 27.01.2025;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petilia Policastro
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 30.01.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 926/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Petilia Policastro via Luigi Sturzo n°69, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Petilia
Policastro, Vico 1° San Francesco n° 4/A, presso lo studio dell'Avv. Angelina Marrazzo (C.F
PEC: che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 C.F._3
Policastro via Luigi Sturzo n°69, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Petilia Policastro, alla
Via Arringa n° 60, presso lo studio dell'avv. Siro Acquistapace (C.F. ; PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 29/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., in cui le parti hanno dichiarato di aver raggiunto e sottoscritto un accordo sulle condizioni della separazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, esponeva: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in data 13/08/2022, in Petilia Policastro con il sig. CP_1
, atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 parte II serie A -
[...] anno 2022;
- che dalla loro unione non nascevano i figli;
- che nel mese di novembre 2023 decideva di lasciare il poiché quest'ultimo era stato CP_1 accusato di violenza sessuale aggravata su un minore;
- che tale accaduto aveva suscitato molto clamore mediatico e ciò le procurava sentimenti di disagio e sconforto.
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione con addebito al sig. CP_1 prevendo: un assegno di mantenimento di euro 400,00 a carico del resistente, il risarcimento dei danni subiti e l'assegnazione della casa coniugale con ogni arredo e corredo.
Chiedeva altresì di essere autorizzata alla sostituzione, immediata, della serratura dell'appartamento adibito a casa familiare e che venisse disposto il divieto per il AS di recarsi presso la suddetta abitazione.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva:
- che la casa coniugale venisse assegnata alla sig.ra ma priva del corredo Parte_1 personale che lui aveva acquistato;
- rigettare la domanda di mantenimento, in quanto la moglie lavorava ed era autosufficiente;
- dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.07.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 04.12.2024; quest'ultima udienza veniva rinviata d'ufficio dal giudice relatore alla data del 15.01.2025. All'udienza del 15.01.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la separazione ed il giudice rinviava la causa al 29.01.2025 disponendo la trattazione scritta della stessa ex art 127ter
c.p.c.
In data 27.01.2025 le parti depositavano note scritte con le quali confermavano di volersi separare consensualmente e allegavano l 'accordo contenente le condizioni della separazione sottoscritto dalle stesse.
Considerato il visto del P.M. reso in data 31.07.2024, letti gli atti, all'udienza del 29.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso trasformatosi in congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 926/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 13/08/2022 in Petilia Policastro, con atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 6 parte II serie A - anno 2022;
2) Dà atto degli accordi intercorsi tra le parti e dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi nell'accordo versato in atti in data 27.01.2025;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petilia Policastro
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 30.01.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli