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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2438/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2438/2018, riservata in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Ambrosio, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Via A. Diaz n. 54, in Terzigno (NA), il tutto come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Ottaviano n. 15, in
San Gennaro Vesuviano (NA), il tutto come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4396/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 4396/2017 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
con la quale era stata parzialmente accolta la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna della (nel prosieguo, per semplicità, ), al risarcimento delle Controparte_1 CP_1
lesioni dallo stesso patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 30.9.2015, alle ore 8:00 circa, alla
Via dei Pini in Terzigno (NA), allorquando l'appellante, mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura Ford Focus targata CT104EM, di proprietà di ed assicurata Controparte_2
con la , che percorreva suddetta strada con direzione Corso Alessandro Volta. CP_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il deducendo l'erronea statuizione del Giudice Pt_1
di primo grado laddove aveva riconosciuto un concorso di colpa dello stesso pedone, decurtando, conseguentemente, il risarcirono dovutogli del 50%, e chiedendo, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro oggetto di causa, del conducente del veicolo Ford Focus, con conseguente condanna della compagnia appellata e di CP_2
al risarcimento integrale delle lesioni subite dall'appellante, quantificate nella somma complessiva
[...]
di € 8.667,80, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l , eccependo l'improcedibilità dell'appello ed insistendo per il suo rigetto, CP_1
per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio di cui veniva, Controparte_2
pertanto, dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 24.7.2018).
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 10.6.2025 la causa veniva riservata in decisione dalla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzione presso l'intestato
Tribunale), con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2 Va, poi, dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 27.9.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 23.3.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Priva di pregio, in particolare, è la deduzione di parte appellata di improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 165 e 348 c.p.c.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno chiarito che «Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per “giorno della notificazione”, ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità» (Cassazione civile sez. I, 21.5.2007, n. 11783).
Nel caso che ci occupa, rilevato che la ricezione dell'atto di appello, notificato a mezzo posta, risultante dall'avviso di ricevimento, si perfezionava per in data 27.3.2018 e per l' in data Controparte_2 CP_1
26.3.2018, deve ritenersi tempestiva la costituzione in giudizio per l'appellante alla data del 04.4.2018 (con il deposito, inoltre, di tutta la documentazione di cui all'art. 165 c.p.c.).
Passando al merito dell'impugnazione proposta, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Giova, anzitutto, rilevare in diritto che l'investimento di un pedone da parte di un utente della strada costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Alla fattispecie trova, pertanto, applicazione la norma dell'art. 2054, 1° comma, c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nell'esegesi di tale norma, la Suprema Corte ha chiarito che «In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. In caso di investimento del pedone, inoltre, la prova
3 liberatoria che al conducente spetta fornire è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile» (Cass., sez. III, 28.02.2019, n. 5819).
Trattandosi, allora, di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità, all'attore spetta, dunque, di provare il fatto ed il nesso causale, mentre il convenuto ha l'onere, se vuole andare esente da responsabilità, di offrire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno.
Ebbene, il Giudice di pace ha ritenuto che dall'escussione del teste di parte attrice sia emersa la conferma della dinamica del sinistro indicata nell'atto introduttivo, tuttavia affermando che “non è stato possibile accertare che il pedone abbia prestato l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo (vedi art. 190 comma II
C.d.S.), né l'incidenza delle singole colpe nella concreta determinazione dell'evento; si ricorda che comunque non è preclusa
l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 24.6.80 n. 3973)” (si cfr. pag. 2 della sentenza gravata), sostanzialmente ribaltando gli oneri probatori delle parti.
Ritiene il Tribunale, di contro, che, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, sia possibile affermare la responsabilità esclusiva, nella causazione dell'investimento, in capo al conducente dell'autovettura investitrice.
Ed infatti, l'appellante ha sufficientemente provato l'evento e la verificazione secondo le modalità descritte in citazione, attesa l'attendibilità della teste escussa, non essendo emersi in corso di giudizio elementi che ne facciano dubitare.
Ed infatti, la teste escussa all'udienza del 13.12.2016, confermava l'evento dedotto in Testimone_1
citazione, riferendo in maniera dettagliata e congruente con quanto allegato dall'attore: “mentre ero ferma, vedevo che la Ford Focus che percorreva la via Dei Pini improvvisamente, investiva con la parte anteriore, un ragazzo che attraversava la predetta strada sulle strisce pedonali. Preciso che il ragazzo si trovava già al centro della carreggiata (…)”, aggiungendo “ho visto che la macchina ha urtato il ragazzo all'altezza del ginocchio sinistro, scaraventandolo al suolo
(…). Ricordo che non pioveva e la strada non era bagnata. Ricordo che il conducente della vettura Ford Focus, una donna, si è fermata a prestare soccorso assumendosi la responsabilità nella causazione del sinistro. Preciso che il ragazzo attraversava la strada dal lato ove mi trovavo io, all'altro lato, avendo le scuole alle proprie spalle. Quindi la vettura proveniva dalla sua sinistra” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2016, nel fascicolo di primo grado).
4 Alla luce di tali dichiarazioni, la dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, come ritenuto dal primo Giudice, è stata confermata dalla testimone escussa, che ha narrato una dinamica del sinistro compatibile con quella esposta in citazione. Infatti, la dichiarazione testimoniale offre, invero, decisivo supporto alla pretesa attorea, atteso che la teste riferiva, con dovizia di particolari, le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, le modalità dell'investimento, nonché le lesioni riportate dall'odierno appellante in conseguenza dell'impatto.
Tuttavia, questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ritiene che dalla dinamica del fatto, quale emerge con assoluta chiarezza dalle dichiarazioni della teste, rivelatesi nel loro complesso precise, dettagliate ed immuni da profili di contraddittorietà in ordine all'accadimento dei fatti ed alle modalità di verificazione del sinistro, non emerga alcun dubbio sull'esclusiva efficienza causale che la imprudente e imperita condotta del conducente dell'autovettura ha svolto rispetto al prodursi del danno.
Ed invero, la dinamica del sinistro, come descritta in citazione e confermata dalla teste, trova altresì riscontro nel modulo CAI a firma della responsabile civile, nonché nella congruente documentazione medica, dalla quale emergono lesioni che paiono del tutto compatibili con la suddetta dinamica. Infatti, non solo il referto di Pronto Soccorso versato in atti dall'appellante riporta, appunto, quale motivo di accesso al nosocomio il trauma subito per effetto di un investimento dovuto ad incidente stradale (cfr. certificato di P.S. in all. n. 1 della produzione dell'appellante di primo grado); ma altresì, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia appellata, nella documentazione medica si trova riscontro dell'impatto della vettura investitrice sul ginocchio sinistro del , come confermato del resto anche Pt_1
dal C.T.U. nominato in primo grado.
Per tutto quanto detto, dunque, non può condividersi la statuizione di primo grado nella parte in cui ha affermato che “non è stato possibile accertare che il pedone abbia prestato l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo (vedi art. 190 comma II C.d.S.), né l'incidenza delle singole colpe nella concreta determinazione dell'evento; si ricorda che comunque non è preclusa l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 24/6/80
n. 3973).
5 Dalla dichiarazione testimoniale resa, non è stato chiarito se il pedone si fosse accertato che la strada fosse libera, né è stato chiarito a che distanza si trovava l'auto investitrice al momento in cui il pedone impegnava la strada” (così a pag. 2 della sentenza impugnata), ciò poiché non poteva il teste riferire su circostanze non oggetto di specifici capi di prova, nella specie non articolati dalla parte convenuta, su cui ricadeva l'onere di provare il comportamento negligente o imprudente del pedone (cfr. capi ammessi, come da verbale di udienza del
13.9.2016).
In altre parole, non è stata offerta dalle parti appellate alcuna prova della responsabilità (concorsuale o, addirittura, esclusiva) dell'attore nella causazione del sinistro in questione, che, come è emerso dalla prova testimoniale, veniva investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Venendo al quantum debeatur, alla luce delle su esposte argomentazioni, confermata la quantificazione del danno biologico operata dal primo Giudice sulla scorta della C.T.U. a firma del dott. , Persona_1
in € 7.255,24 complessivi, va riconosciuto l'intero detto importo a titolo di risarcimento del danno dovuto all'appellante, in luogo del 50% liquidato dal primo giudicante, da maggiorarsi degli interessi come riconosciuti nella sentenza in primo grado, coperta dal giudicato sul punto.
Infatti, non può accogliersi il motivo di appello, proposto dall'appellante, che vorrebbe vedersi riconoscere altresì un ulteriore importo per c.d. personalizzazione del danno biologico (id est, danno non patrimoniale).
Al riguardo, si consideri che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2003 e modificato solo in parte dalla Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, la Suprema Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità
6 psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento pretorio, la Suprema Corte più di recente statuito che: «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti
i mezzi di prova normativamente previsti», nonché che: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017» (Sent. Cass. n. 901/2018); precisando altresì che: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione
7 il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Ord. Cass. n.
7513/2018).
In altre parole, la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
8 In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza, ossia il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto inammissibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'appellante, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto di P.S. e certificati medici prodotti) e dalla relazione del C.T.U., non oggetto di appello né principale né incidentale, secondo la quantificazione operata dal Giudice di pace.
Quanto, invece, alla invocata “personalizzazione del danno”, quale sofferenza interiore e privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo Giudice che correttamente il primo Giudice nulla abbia riconosciuto in merito, in quanto è stato comprovato solo che l'appellante ha sofferto dei normali postumi, già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, e che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come al parziale accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse vanno governate, dunque, secondo il principio della soccombenza e - compensate per il presente grado di giudizio per il 30%, in considerazione del parziale rigetto dell'appello, come sopra detto - devono essere poste, per il restante 70%, a carico di e di Controparte_1
, in solido, e vengono liquidate, in favore della parte appellante, come in dispositivo, in Controparte_2
base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con la riduzione ai minimi per la fase di trattazione in questo giudizio, stante l'assenza di istruttoria, e con attribuzione all'avv. Concetta Ambrosio, dichiaratasi antistataria.
Infine, considerati gli esiti cui è pervenuta, le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste, definitivamente e per l'intero, carico dell' e di , Controparte_1 Controparte_2
in solido.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido, al pagamento, in favore di , per le causali di cui in Controparte_2 Parte_1
motivazione, della somma di € 7.255,25, maggiorata degli interessi legali come da computo operato nella sentenza di primo grado;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido, alla refusione, in favore di , delle spese processuali Controparte_2 Parte_1
del doppio grado di giudizio, che, in ordine al giudizio di primo grado, liquida in oltre € 295,00 per spese ed in € 1.900,00 per compenso, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e che, per il grado d'appello, compensate per il 30%, liquida in € 121,80 per spese ed in € 2.965,90 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Concetta Ambrosio.
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado,
a carico dell' e di , in solido. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso il 27.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2438/2018, riservata in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Ambrosio, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Via A. Diaz n. 54, in Terzigno (NA), il tutto come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Ottaviano n. 15, in
San Gennaro Vesuviano (NA), il tutto come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4396/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 4396/2017 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
con la quale era stata parzialmente accolta la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna della (nel prosieguo, per semplicità, ), al risarcimento delle Controparte_1 CP_1
lesioni dallo stesso patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 30.9.2015, alle ore 8:00 circa, alla
Via dei Pini in Terzigno (NA), allorquando l'appellante, mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura Ford Focus targata CT104EM, di proprietà di ed assicurata Controparte_2
con la , che percorreva suddetta strada con direzione Corso Alessandro Volta. CP_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il deducendo l'erronea statuizione del Giudice Pt_1
di primo grado laddove aveva riconosciuto un concorso di colpa dello stesso pedone, decurtando, conseguentemente, il risarcirono dovutogli del 50%, e chiedendo, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro oggetto di causa, del conducente del veicolo Ford Focus, con conseguente condanna della compagnia appellata e di CP_2
al risarcimento integrale delle lesioni subite dall'appellante, quantificate nella somma complessiva
[...]
di € 8.667,80, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l , eccependo l'improcedibilità dell'appello ed insistendo per il suo rigetto, CP_1
per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio di cui veniva, Controparte_2
pertanto, dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 24.7.2018).
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 10.6.2025 la causa veniva riservata in decisione dalla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzione presso l'intestato
Tribunale), con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2 Va, poi, dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 27.9.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 23.3.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Priva di pregio, in particolare, è la deduzione di parte appellata di improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 165 e 348 c.p.c.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno chiarito che «Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per “giorno della notificazione”, ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità» (Cassazione civile sez. I, 21.5.2007, n. 11783).
Nel caso che ci occupa, rilevato che la ricezione dell'atto di appello, notificato a mezzo posta, risultante dall'avviso di ricevimento, si perfezionava per in data 27.3.2018 e per l' in data Controparte_2 CP_1
26.3.2018, deve ritenersi tempestiva la costituzione in giudizio per l'appellante alla data del 04.4.2018 (con il deposito, inoltre, di tutta la documentazione di cui all'art. 165 c.p.c.).
Passando al merito dell'impugnazione proposta, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Giova, anzitutto, rilevare in diritto che l'investimento di un pedone da parte di un utente della strada costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Alla fattispecie trova, pertanto, applicazione la norma dell'art. 2054, 1° comma, c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nell'esegesi di tale norma, la Suprema Corte ha chiarito che «In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. In caso di investimento del pedone, inoltre, la prova
3 liberatoria che al conducente spetta fornire è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile» (Cass., sez. III, 28.02.2019, n. 5819).
Trattandosi, allora, di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità, all'attore spetta, dunque, di provare il fatto ed il nesso causale, mentre il convenuto ha l'onere, se vuole andare esente da responsabilità, di offrire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno.
Ebbene, il Giudice di pace ha ritenuto che dall'escussione del teste di parte attrice sia emersa la conferma della dinamica del sinistro indicata nell'atto introduttivo, tuttavia affermando che “non è stato possibile accertare che il pedone abbia prestato l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo (vedi art. 190 comma II
C.d.S.), né l'incidenza delle singole colpe nella concreta determinazione dell'evento; si ricorda che comunque non è preclusa
l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 24.6.80 n. 3973)” (si cfr. pag. 2 della sentenza gravata), sostanzialmente ribaltando gli oneri probatori delle parti.
Ritiene il Tribunale, di contro, che, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, sia possibile affermare la responsabilità esclusiva, nella causazione dell'investimento, in capo al conducente dell'autovettura investitrice.
Ed infatti, l'appellante ha sufficientemente provato l'evento e la verificazione secondo le modalità descritte in citazione, attesa l'attendibilità della teste escussa, non essendo emersi in corso di giudizio elementi che ne facciano dubitare.
Ed infatti, la teste escussa all'udienza del 13.12.2016, confermava l'evento dedotto in Testimone_1
citazione, riferendo in maniera dettagliata e congruente con quanto allegato dall'attore: “mentre ero ferma, vedevo che la Ford Focus che percorreva la via Dei Pini improvvisamente, investiva con la parte anteriore, un ragazzo che attraversava la predetta strada sulle strisce pedonali. Preciso che il ragazzo si trovava già al centro della carreggiata (…)”, aggiungendo “ho visto che la macchina ha urtato il ragazzo all'altezza del ginocchio sinistro, scaraventandolo al suolo
(…). Ricordo che non pioveva e la strada non era bagnata. Ricordo che il conducente della vettura Ford Focus, una donna, si è fermata a prestare soccorso assumendosi la responsabilità nella causazione del sinistro. Preciso che il ragazzo attraversava la strada dal lato ove mi trovavo io, all'altro lato, avendo le scuole alle proprie spalle. Quindi la vettura proveniva dalla sua sinistra” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2016, nel fascicolo di primo grado).
4 Alla luce di tali dichiarazioni, la dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, come ritenuto dal primo Giudice, è stata confermata dalla testimone escussa, che ha narrato una dinamica del sinistro compatibile con quella esposta in citazione. Infatti, la dichiarazione testimoniale offre, invero, decisivo supporto alla pretesa attorea, atteso che la teste riferiva, con dovizia di particolari, le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, le modalità dell'investimento, nonché le lesioni riportate dall'odierno appellante in conseguenza dell'impatto.
Tuttavia, questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ritiene che dalla dinamica del fatto, quale emerge con assoluta chiarezza dalle dichiarazioni della teste, rivelatesi nel loro complesso precise, dettagliate ed immuni da profili di contraddittorietà in ordine all'accadimento dei fatti ed alle modalità di verificazione del sinistro, non emerga alcun dubbio sull'esclusiva efficienza causale che la imprudente e imperita condotta del conducente dell'autovettura ha svolto rispetto al prodursi del danno.
Ed invero, la dinamica del sinistro, come descritta in citazione e confermata dalla teste, trova altresì riscontro nel modulo CAI a firma della responsabile civile, nonché nella congruente documentazione medica, dalla quale emergono lesioni che paiono del tutto compatibili con la suddetta dinamica. Infatti, non solo il referto di Pronto Soccorso versato in atti dall'appellante riporta, appunto, quale motivo di accesso al nosocomio il trauma subito per effetto di un investimento dovuto ad incidente stradale (cfr. certificato di P.S. in all. n. 1 della produzione dell'appellante di primo grado); ma altresì, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia appellata, nella documentazione medica si trova riscontro dell'impatto della vettura investitrice sul ginocchio sinistro del , come confermato del resto anche Pt_1
dal C.T.U. nominato in primo grado.
Per tutto quanto detto, dunque, non può condividersi la statuizione di primo grado nella parte in cui ha affermato che “non è stato possibile accertare che il pedone abbia prestato l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo (vedi art. 190 comma II C.d.S.), né l'incidenza delle singole colpe nella concreta determinazione dell'evento; si ricorda che comunque non è preclusa l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 24/6/80
n. 3973).
5 Dalla dichiarazione testimoniale resa, non è stato chiarito se il pedone si fosse accertato che la strada fosse libera, né è stato chiarito a che distanza si trovava l'auto investitrice al momento in cui il pedone impegnava la strada” (così a pag. 2 della sentenza impugnata), ciò poiché non poteva il teste riferire su circostanze non oggetto di specifici capi di prova, nella specie non articolati dalla parte convenuta, su cui ricadeva l'onere di provare il comportamento negligente o imprudente del pedone (cfr. capi ammessi, come da verbale di udienza del
13.9.2016).
In altre parole, non è stata offerta dalle parti appellate alcuna prova della responsabilità (concorsuale o, addirittura, esclusiva) dell'attore nella causazione del sinistro in questione, che, come è emerso dalla prova testimoniale, veniva investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Venendo al quantum debeatur, alla luce delle su esposte argomentazioni, confermata la quantificazione del danno biologico operata dal primo Giudice sulla scorta della C.T.U. a firma del dott. , Persona_1
in € 7.255,24 complessivi, va riconosciuto l'intero detto importo a titolo di risarcimento del danno dovuto all'appellante, in luogo del 50% liquidato dal primo giudicante, da maggiorarsi degli interessi come riconosciuti nella sentenza in primo grado, coperta dal giudicato sul punto.
Infatti, non può accogliersi il motivo di appello, proposto dall'appellante, che vorrebbe vedersi riconoscere altresì un ulteriore importo per c.d. personalizzazione del danno biologico (id est, danno non patrimoniale).
Al riguardo, si consideri che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2003 e modificato solo in parte dalla Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, la Suprema Corte ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità
6 psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento pretorio, la Suprema Corte più di recente statuito che: «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti
i mezzi di prova normativamente previsti», nonché che: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017» (Sent. Cass. n. 901/2018); precisando altresì che: «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione
7 il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Ord. Cass. n.
7513/2018).
In altre parole, la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
8 In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza, ossia il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto inammissibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'appellante, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto di P.S. e certificati medici prodotti) e dalla relazione del C.T.U., non oggetto di appello né principale né incidentale, secondo la quantificazione operata dal Giudice di pace.
Quanto, invece, alla invocata “personalizzazione del danno”, quale sofferenza interiore e privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo Giudice che correttamente il primo Giudice nulla abbia riconosciuto in merito, in quanto è stato comprovato solo che l'appellante ha sofferto dei normali postumi, già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, e che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come al parziale accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse vanno governate, dunque, secondo il principio della soccombenza e - compensate per il presente grado di giudizio per il 30%, in considerazione del parziale rigetto dell'appello, come sopra detto - devono essere poste, per il restante 70%, a carico di e di Controparte_1
, in solido, e vengono liquidate, in favore della parte appellante, come in dispositivo, in Controparte_2
base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con la riduzione ai minimi per la fase di trattazione in questo giudizio, stante l'assenza di istruttoria, e con attribuzione all'avv. Concetta Ambrosio, dichiaratasi antistataria.
Infine, considerati gli esiti cui è pervenuta, le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste, definitivamente e per l'intero, carico dell' e di , Controparte_1 Controparte_2
in solido.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido, al pagamento, in favore di , per le causali di cui in Controparte_2 Parte_1
motivazione, della somma di € 7.255,25, maggiorata degli interessi legali come da computo operato nella sentenza di primo grado;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido, alla refusione, in favore di , delle spese processuali Controparte_2 Parte_1
del doppio grado di giudizio, che, in ordine al giudizio di primo grado, liquida in oltre € 295,00 per spese ed in € 1.900,00 per compenso, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e che, per il grado d'appello, compensate per il 30%, liquida in € 121,80 per spese ed in € 2.965,90 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Concetta Ambrosio.
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado,
a carico dell' e di , in solido. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso il 27.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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