Articolo 7 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877
Articolo 6Articolo 8
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20 gennaio 1974
Art. 7.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed e' composta:
a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;
b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentativita' in sede nazionale.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1974
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