Versione
20 gennaio 1974
20 gennaio 1974
Art. 7.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed e' composta:
a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;
b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentativita' in sede nazionale.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed e' composta:
a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;
b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentativita' in sede nazionale.
I membri della commissione durano in carica tre anni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2011, n. 461Provvedimento: Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione ANNO/NUMERO 201100461SL0 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 25/11/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIAO R.G.N. 28768/2006 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. STILE Paolo - Consigliere - Dott. D?AGOSTINO Giancarlo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, IE NO, il quale agisce e ricorre con il presente atto anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, …Leggi di più...
- elementi rilevanti·
- disciplina prevista dalla legge n. 877 del 1973·
- lavoratore a domicilio autonomo e subordinato·
- distinzione·
- condizioni·
- onere probatorio·
- fattispecie·
- determinazione·
- non ostatività alla configurazione di lavoro subordinato·
- fattispecie in tema di asseriti rimborsi spese a lavoratrici a domicilio·
- riparto tra ente previdenziale e datore di lavoro·
- lavoro subordinato·
- retribuzione imponibile·
- contributi assicurativi·
- lavoro