TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1154/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1154/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Bottarelli, presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in CE (RA), via XX Settembre n. 177, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronunciare sentenza di divorzio, demandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CE (RA).
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CE (RA) in via
Circonvallazione 27 Int. 2 a favore di . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. determinare in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), una tantum, l'importo dell'assegno divorzile che il IG. verserà alla IG.ra , da corrispondere in Parte_1 Parte_2 un'unica soluzione, su conto corrente Lei intestato, entro quindici giorni dall'avvenuta omologa delle condizioni sopra citate.
4. le spese di giudizio sono a carico del IG. .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 15/2024, pubblicata il 04/06/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2
visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
14/01/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 15/2024, pubblicata il 04/06/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1154/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), celebrato con C.F._1 Parte_2 C.F._2
rito civile a CE (RA) il 03/03/2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 9, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 16/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1154/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Bottarelli, presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in CE (RA), via XX Settembre n. 177, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronunciare sentenza di divorzio, demandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CE (RA).
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CE (RA) in via
Circonvallazione 27 Int. 2 a favore di . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 3. determinare in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), una tantum, l'importo dell'assegno divorzile che il IG. verserà alla IG.ra , da corrispondere in Parte_1 Parte_2 un'unica soluzione, su conto corrente Lei intestato, entro quindici giorni dall'avvenuta omologa delle condizioni sopra citate.
4. le spese di giudizio sono a carico del IG. .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 15/2024, pubblicata il 04/06/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e , e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2
visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
14/01/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 15/2024, pubblicata il 04/06/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1154/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), celebrato con C.F._1 Parte_2 C.F._2
rito civile a CE (RA) il 03/03/2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 9, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 16/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi