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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella Mastropietro Presidente rel./est
Dott.ssa Stefania Frojo Giudice.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1780/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Piazza Repubblica n.5, (cod. fisc. , C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n.8, (cod. fisc. , C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VA (TO), Piazza Carletti n. 1/C, presso lo
Studio dell'Avv. Mauro Bironzo, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi vivranno separati.
2) La casa coniugale, sita in VA (TO), Piazza Repubblica n.5, di proprietà della Sig.ra
rimane nella esclusiva disponibilità della stessa unitamente agli arredi in essa Parte_1
contenuti.
3) Il Sig. ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali e risiede in VA Parte_2
(TO), Via Roma n.8.
4) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente e previsionale di residenza anagrafica presso la madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera, in accordo con la madre Per_1
ed in relazione ai propri impegni lavorativi e scolastici del figlio, in caso di mancato accordo:
- due pomeriggi alla settimana, dalle 18,00 alle ore 21,00, oltre ad un fine settimana ogni quindici
giorni, dal venerdì ore 18,00 alla domenica sera ore 21,00;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore, dal 25 al 30
dicembre con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio con il primo;
- durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio;
- durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi tra i
genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il padre si obbliga a corrispondere a somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio) a
titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre agli aumenti ISTAT a partire dal mese di settembre 2025, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie
occorrenti per i figli e più specificatamente:
- spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. necessitate e successivamente
documentate;
- spese scolastiche comprensive di tasse, materiale didattico, costi trasporti, gite scolastiche, poi
documentate dal genitore collocatario;
- spese ludico-sportive, previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate dal
genitore collocatario, salvo attività sportiva necessitata e motivata da ragioni medico-sanitarie;
Il tutto meglio specificato nel protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Ivrea.
Per_ Si precisa che per la figlia la madre si impegna a versare l'intera quota del corso di danza
presso Speed Academy di mentre il padre provvederà all'intera quota delle spese per Pt_2
l'iscrizione all'Università DAMS di Torino.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla reciprocamente
a pretendere a titolo di contributo al mantenimento e/o alimentare.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM LL ON esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 31.7.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VA (TO) il 24.10.1998
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VA, Parte II, Serie A, N.
84, anno 1998) in regime patrimoniale di separazione dei beni (DOC. 1).
Per_
- dall'unione dei coniugi sono nati: , il 20.7.2004 a VA e il 17/01/2009 Per_1
a VA;
- l'unione coniugale si è deteriorata progressivamente ed i coniugi alla luce della intollerabilità della convivenza, si determinavano quindi alla formalizzazione delle seguenti condizioni, al fine di proporre istanza congiunta di dichiarazione della separazione consensuale, nel preminente rispetto dell'interesse dei figli, attualizzazione del principio di bigenitorialità ed al mantenimento di significativi rapporti tra i figli
Per_
e con il padre, genitore non collocatario. Per_1
All'udienza dell'11.4.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a VA (TO) il 24.10.1998 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di VA Parte II, Serie A, N. 84, anno 1998).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario a VA (TO) il 24.10.1998 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
del Comune di VA Parte II, Serie A, N. 84, anno 1998) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2024
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)