TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1980 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1980 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
EL CA ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] (R ) con Parte_2 C.F._3
TI IL (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.04.1996,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il Per_1 Per_
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa familiare sita a Rimini RN in via Wally n.6 resterà alla moglie che ne è proprietaria;
2) Il Sig. ha già lasciato la casa familiare ed è domiciliato temporaneamente in Parte_2
Rimini, Via Tirrenia, 2;
3) Il Sig. verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento della sola Parte_2
figlia la somma di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Per_
mese di dicembre 2024 sul conto corrente alla medesima intestato avente IBAN
[...] presso Credit Agricole, filiale di via Praga a Rimini;
detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita e verrà versata fino a che la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica per fatto proprio o di terzi;
4) Ad entrambe le parti spetta il pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, Per_
secondo le linee guida contenute nel protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare redatto dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il tribunale di Bologna e quindi:
-SPESE RICOMPRESE NEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL MANTENIMENTO: sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia: quindi vitto e alloggio presso la casa familiare sita in Rimini Via Wally n.6, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
- SPESE STRAORDINARIE DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE IN QUANTO
RITENUTE IN VIA GENERALE NELL'INTERESSE DEI FIGLI: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche sanitarie: tickets, visite mediche specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche presentate dalla figlia siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico, precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese parascolastiche: campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, nonché libri scolastici/universitari come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
-SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE sono, a titolo meramente esemplificativo: spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione della figlia, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, corsi di lingua straniera o di informatica); spese mediche sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla figlia in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludico ricreative, sportive ed artistiche
(vacanze trascorse senza genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura o altro).
Tali spese vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o messaggio WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax, e-mail o messaggio WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 5) il padre potrà incontrare i figli, ormai adulti, liberamente senza alcun calendario predeterminato, accordandosi direttamente con loro;
6) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e dichiarano, altresì, di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo ragione e/o causa.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 52 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1980 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
EL CA ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] (R ) con Parte_2 C.F._3
TI IL (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.04.1996,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il Per_1 Per_
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa familiare sita a Rimini RN in via Wally n.6 resterà alla moglie che ne è proprietaria;
2) Il Sig. ha già lasciato la casa familiare ed è domiciliato temporaneamente in Parte_2
Rimini, Via Tirrenia, 2;
3) Il Sig. verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento della sola Parte_2
figlia la somma di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Per_
mese di dicembre 2024 sul conto corrente alla medesima intestato avente IBAN
[...] presso Credit Agricole, filiale di via Praga a Rimini;
detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita e verrà versata fino a che la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica per fatto proprio o di terzi;
4) Ad entrambe le parti spetta il pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia a partire dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, Per_
secondo le linee guida contenute nel protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare redatto dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il tribunale di Bologna e quindi:
-SPESE RICOMPRESE NEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL MANTENIMENTO: sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia: quindi vitto e alloggio presso la casa familiare sita in Rimini Via Wally n.6, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
- SPESE STRAORDINARIE DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE IN QUANTO
RITENUTE IN VIA GENERALE NELL'INTERESSE DEI FIGLI: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche sanitarie: tickets, visite mediche specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche presentate dalla figlia siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico, precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese parascolastiche: campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, nonché libri scolastici/universitari come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
-SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE sono, a titolo meramente esemplificativo: spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione della figlia, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, corsi di lingua straniera o di informatica); spese mediche sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla figlia in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludico ricreative, sportive ed artistiche
(vacanze trascorse senza genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura o altro).
Tali spese vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o messaggio WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax, e-mail o messaggio WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 5) il padre potrà incontrare i figli, ormai adulti, liberamente senza alcun calendario predeterminato, accordandosi direttamente con loro;
6) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento e dichiarano, altresì, di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo ragione e/o causa.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 52 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi