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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1799/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLO' Parte_1 C.F._1
COLOMBO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N. 8 ALBAVILLA (CO), presso il difensore. appellante contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in VIA CP_2
TORRE N. 2, BREMBATE DI SOPRA (BG), presso lo studio dell'avv. Federico Origgi, che la rappresenta e difende come da delega in atti. appellata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 15 - nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: “Nel merito: accertata la situazione di fatto e di diritto come esposta nella narrativa del presente atto e, in particolare, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell' Controparte_1
nella causazione dell'evento occorso nella notte tra il 16 ed il 17 Dicembre 2017 all'odierno
[...] attore, condannare l' , al risarcimento in favore del GN Controparte_3 di tutti i danni patrimoniali e non allo stesso derivati, per l'importo complessivo di Parte_1
Euro 14.701,50 o per quella somma, maggiore o minore, che meglio verrà determinata in corso di causa e/o liquidata secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”
- in via istruttoria: si chiede ex art. 356 cpc l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio a quo ed in particolare quelle dedotte e formulate nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., sub 2 e 3), che qui di seguito si riportano:
“La scrivente difesa, nel rispetto dei termini concessi dal Giudicante, richiamato integralmente il contenuto dei propri scritti difensivi, chiede ammettersi prova orale per testi sulle circostanze che di seguito si deducono:
1) Vero che nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 il sig. si trovava, Parte_1 unitamente al sig. e all'interno dei locali dell' CP_4 CP_5 Controparte_1
, in Cantu' (CO), alla Via Milano per assistere all'evento musicale “Logica
[...]
W/Paride Saraceni”, come da documentazione fotografica che mi si rammostra (doc. 14)?
2) Vero che per assistere all'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 all'interno dei locali dell' Controparte_1
, in Cantu' (CO), alla Via Milano il sig. esibiva la tessera della detta
[...] Parte_1 associazione ed acquistava il relativo biglietto di ingresso?
3) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, l'area del locale in cui stazionavano gli avventori per assistere all'evento era priva di illuminazione, essendo le luci puntate in direzione del palco, come da immagini e video che si rammostrano (docc. 14/15)?
4) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, l'area del locale in cui stazionavano gli avventori per assistere all'evento copriva una superficie complessiva di 300 mq?
5) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017, nei locali dell' , in Cantu' Controparte_3
(CO), alla Via Milano, le consumazioni venivano somministrate in bicchieri di vetro?
pagina 2 di 15 6) Vero che, in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, durante l'evento musicale “Logica
W/Paride Saraceni”, i locali dell' , in Cantu' (CO), alla Via Controparte_3
Milano, erano affollati, come da immagini e video che si rammostrano (docc. 14/15)?
7) Vero che durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni” tenutosi nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, l'area del locale ove stazionavano gli avventori era priva di personale preposto alla pulizia ed alla sicurezza?
8) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, nell'area del locale in cui stazionavano gli avventori erano presenti dei cubi amovibili di circa 40 cm di lato, di colore scuro, privi di segnalazione che intralciavano il passaggio degli avventori all'interno del locale?
9) Vero che il sig. in data 17 dicembre 2017, verso le ore 5.30 circa, presso Parte_1
l' , in Cantu' (CO), si dirigeva verso l'uscita del locale Controparte_3 unitamente ai sigg.ri e CP_4 CP_5
10) Vero che il sig. in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, presso Parte_1
l' , in Cantu' (CO), mentre si dirigeva verso l'uscita del locale, Controparte_3 spostandosi tra gli altri avventori ed i cubi sparsi nel locale, scivolava sul pavimento bagnato e cadeva al suolo?
11) Vero che il sig. in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, presso Parte_1
l' , in Cantu' (CO), scivolando sul pavimento bagnato, cadeva Controparte_3
a terra e la sua mano sinistra finiva su alcuni pezzi e frammenti di vetro presenti sul pavimento?
12) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, presso l' Controparte_1
, in Cantu' (CO), i sigg.ri e aiutavano il sig. a
[...] CP_4 CP_5 Parte_1 rialzarsi dal suolo dopo la sua caduta?
13) Vero che il sig. , in data 17.12.2017 alle ore 5.30 circa, dopo essere caduto sul Parte_1 pavimento dell' , in Cantu' (CO), finendo con la propria mano Controparte_3 sinistra su alcuni pezzi e frammenti di vetro, riportava una ferita sul palmo della mano sinistra, nelle vicinanze del polso?
14) Vero che la mano sinistra del sig. , subito dopo la caduta di cui al capitolo che Parte_1 precede, era interamente insanguinata?
15) Vero che il sig. pochi istanti dopo essere scivolato e caduto presso l' Parte_1 [...]
, in Cantu' (CO), alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, presentava i Controparte_3 vestiti e le scarpe intrisi di sangue?
16) Vero che sul pavimento del locale dell' nel punto in cui il Controparte_3 sig. , in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, scivolava e cadeva a terra, erano Parte_1 presenti del liquido e dei pezzi/frammenti di vetro?
pagina 3 di 15 17) Vero che la zona in cui il sig. , nel locale dell' Parte_1 Controparte_1
, scivolava e cadeva, in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, era priva di illuminazione?
[...]
18) Vero che la zona in cui il sig. , nel locale dell' Parte_1 Controparte_1
, scivolava e cadeva, in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, era priva di segnalazioni di
[...] pericolo riferite al pavimento bagnato nonché alla presenza di pezzi e frammenti di vetro?
19) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, allorquando il sig. scivolava Parte_1
e cadeva presso l' , in Cantu' (CO), nel detto locale era Controparte_3 ancora diffusa la musica?
20) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, i sigg.ri e CP_4 CP_5 segnalavano al personale della sicurezza dell' , in Cantu' Controparte_3
(CO) che il sig. era caduto e si era ferito alla mano sinistra, richiedendo un Parte_1 intervento?
21) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, dopo che il sig. scivolava e Parte_1 cadeva presso l' , in Cantu' (CO), l'addetto alla sicurezza del Controparte_3 locale lo accompagnava presso i servizi igienici e provvedeva ad effettuare una fasciatura di primo soccorso alla ferita dallo stesso riportata?
22) Vero che alle ore 6.00 circa del 17 dicembre 2017, accompagnava il sig. presso il P.S. Pt_1 dell'Ospedale Sant'Anna di Como, dopo che lo stesso era scivolato e caduto nel locale dell' , in Cantu' (CO)? Controparte_3
23) Vero che sul polso/mano sinistra del GN è presente una sola cicatrice? Parte_1
24) Vero che prima dell'evento occorso al sig. in data 17 dicembre 2017, Parte_1 quest'ultimo guidava, sollevava pesi, faceva allenamenti a corpo libero con flessioni e nuotava?
25) Vero che in seguito all'evento occorso al sig. in data 17 dicembre 2017, Parte_1 quest'ultimo è stato impedito nel guidare, sollevare pesi, fare flessioni, fare esercizi a corpo libero, nuotare, stante le limitazioni al polso/mano sinistra?
26) Vero che per l'anno 2017 aveva contratto polizza assicurativa “del capofamiglia” che garantiva la
Tutela Legale a lei a e a tutti i membri della sua famiglia, tra i quali suo figlio Pt_1
Si indicano a testimoni:
Il GN , residente in [...]
Merone Via Giovanni XXIII, 43/c sui capitoli da 1 a 25
Il GN residente in [...]
Via Prestino 43 sui capitoli da 1 a 25
Il GN residente in [...]
Caslino D'Erba (CO), Via IV Novembre n. 10 sui capitoli da 23 a 26.
Con riserva di replica alle altrui istanze istruttorie, si chiede da subito di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli delle controparti che verranno ritenuti pertinenti con i testi già indicati nella presente memoria di parte ricorrente/attorea.
pagina 4 di 15 Si richiede al Giudicante di ordinare alla convenuta ex art. 210 c.p.c:
L'esibizione della documentazione ed autorizzazioni dalle quali risultino i dati relativi alla capienza massima di persone che lo “Shabba
Music Club” dell' , in Cantu' (CO), può contenere in relazione Controparte_3 alla sua superficie;
L'esibizione dei registri dell'
[...]
, recanti l'annotazione del numero di biglietti d'ingresso venduti per Controparte_3
l'acceso al locale “Shabba Music Club” in Cantu' (CO), alla Via Milano, per assistere all'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”tenutosi nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017;
L'esibizione dei registri dell'
[...]
, dai quali risulti il dato relativo al numero dei dipendenti/collaboratori in Controparte_3 servizio nel locale “Shabba Music Club”, in Cantu' (CO), durante la notte tra sabato 16 e domenica
17 dicembre 2017;
L'esibizione (da richiedersi alla convenuta
e/o eventualmente al Comune di Cantù) della dichiarazione/autorizzazione rilasciata allo “Shabba
Music Club” da parte del Comune di Cantu' relativa alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro.
Si chiede disporsi idonea C.T.U. medico legale sulla persona del GN al fine di Parte_1 accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse e limitate, i postumi invalidanti permanenti, la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate nonché di eventuali spese mediche future ed ogni altra conseguenza pregiudizievole subita dal GN senza esclusione alcuna.” Parte_1
In punto spese: con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi giudizio”.
Conclusioni per : Controparte_1
“- In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal
Signor per tutti i motivi ex ante rappresentati dal cui contenuto rileva la manifesta Parte_1 infondatezza dell'avversaria impugnazione, con ogni consequenziale effetto;
- In via principale: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite;
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, in tutto ovvero in parte,
l'avversaria istanza di riforma dell'impugnata sentenza e fosse, a qualsivoglia titolo, riconosciuta la civile responsabilità dell per i danni lamentati dal GN Controparte_1
1) contenere il grado di colpa imputabile alla convenuta, ed il conseguente onere Parte_1 risarcitorio, entro i limiti di cui all'art. 1227 c.c., tenendo in considerazione l'apporto colposamente
pagina 5 di 15 fornito dall'appellante nella determinazione dell'evento pregiudizievole;
2) respingere l'avversaria istanza di rifusione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado in quanto già indennizzate e/o indennizzabili all'appellante, giusta la polizza di tutela legale dallo stesso sottoscritta con la compagnia assicurativa (doc. 8 produzione ex art. 210 c.p.c. e doc. 4, cartella CP_6 CP_6 Tes_1
produzione;
[...] Controparte_7
- In via istruttoria: ci si oppone, per le motivazioni già esposte in premessa, all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante. Con specifico riferimento ai capitoli di prova di cui controparte chiede l'ammissione si rinnovano, inoltre, le seguenti eccezioni:
- cap. 2) inammissibile poiché afferente circostanza da provarsi documentalmente;
- cap. 3) inammissibile poiché generico ed irrilevante ai fini del decidere. La lesione contestata ex adverso sarebbe occorsa alle ore 05.30 circa di domenica 07 dicembre 2017, ad evento musicale concluso, quindi non “nella notte tra sabato e domenica 17 dicembre 2017” momento in cui attività/luci/affollamento del locale gestito dalla convenuta avevano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti nel corso dell'evento musicale;
- cap. 5) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere, nonché valutativo (viene demandata al teste una stima circa la superficie del locale);
- cap. 6) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere, valutativo (“Vero che...i locali...erano affollati...”);
- cap. 7) inammissibile poiché valutativo. Viene demandato al teste (nella specie i due amici che avrebbero accompagnato il GN un giudizio circa le mansioni cui sarebbe stato Parte_1 adibito il personale dell' in occasione dell'evento musicale per CP_3 Controparte_1 cui è causa;
- cap. 8) inammissibile poiché valutativo (“Vero che...nell'area del locale in cui stazionavano gli avventori erano presenti cubi amovibili di circa 40 cm di lato, di colore scuro..., che intralciavano il passaggio”);
- cap. 15) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere;
- cap. 16) inammissibile poiché generico (“...del liquido e dei pezzi/frammenti di vetro...”) oltre che ripetitivo delle circostanze di cui agli avversari capp. 10 e 11, i quali già demandano al teste di riferire circa la presenza di pavimento bagnato e di pezzi di vetro su esso;
- cap. 22) inammissibile poiché afferente circostanza documentale ed incontestata (l'accettazione dell'attore presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Anna di Como alle ore 06.22 del 17 dicembre 2017 è evincibile dal contenuto del doc. 3 del fascicolo avversario);
- cap. 23) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere;
- cap. 25) inammissibile poiché valutativo ed irrilevante ai fini del decidere. Al teste non è demandabile il giudizio sulle attività che il GN sarebbe stato in condizione di compiere, o Pt_1 meno, per effetto dell'asserito infortunio. Tanto meno comproverebbe alcunché l'eventuale conferma che l'appellante, successivamente alla lamentata lesione, si sia astenuto dal porre in essere azioni
pagina 6 di 15 precedentemente svolte, giacché il teste non può sapere se la riferita astensione fosse motivata da effettiva impossibilità, piuttosto che da deliberata non volontà del GN Parte_1
- cap. 26) inammissibile poiché afferente circostanza da provarsi documentalmente”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1375/2023, rigettava la domanda formulata da Pt_1 nei confronti dell' e condannava l'attore alla
[...] Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.
2. Il contenzioso prendeva avvio dalla citazione con cui conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Como l' innanzi detta, chiedendo, previo accertamento CP_3 dell'esclusiva responsabilità di quest'ultima, il risarcimento dei danni subiti alla mano sinistra, a seguito di una sua caduta avvenuta nei locali dell' medesima. Assumeva l'attore CP_3 che l'evento lesivo si era verificato alle ore 5:30 circa del 17.12.2017, al termine di una serata musicale e che era stato causato dal pavimento scivoloso e cosparso di frammenti di vetro.
3. Esperita l'istruttoria mediante interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testimoni ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Tribunale di Como rigettava la domanda attorea, in quanto carente della prova sull'an, tanto con riferimento alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale dedotte ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., quanto in relazione ad ipotesi di responsabilità contrattuale.
4. Il giudice, infatti, dava atto di molteplici incongruenze e contraddizioni, tanto in merito alla localizzazione della ferita, quanto in relazione alla narrazione, non sempre univoca della dinamica del sinistro. In particolare, quanto al primo profilo, il giudice di primo grado osservava che vi era contraddizione tra la certificazione rilasciata dal pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como, nell'immediatezza dell'evento lesivo, nella quale si attestava la presenza di una ferita al palmo della mano sinistra, e quella degli altri presidi ospedalieri a cui successivamente l'attore si era rivolto per ulteriori controlli, nelle quali veniva descritta, invece, una ferita al polso con parziale lesione del tendine. Quanto al secondo profilo, il Tribunale non riteneva provata la dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attore, ossia che era caduto per scivolamento da causa della superficie bagnata e che in Parte_1 seguito alla caduta aveva impattato con cocci di vetro. Dalle risultanze istruttorie, infatti, era emerso che era caduto per trascinamento insieme a , al quale si Parte_1 CP_4 trovava abbracciato. Detta circostanza emergeva soltanto dalla deposizione del teste
[...]
, mentre , chiamato a testimoniare da parte attrice, aveva omesso di Tes_2 CP_4 riferirne in sede di deposizione, dichiarando solo successivamente, in sede di confronto con il teste , di essere caduto insieme a Testimone_2 Parte_1
pagina 7 di 15 5. In seguito al confronto tra i testimoni, il giudice, quindi, reputava inattendibili le deposizioni dei testimoni e Infatti, il primo aveva taciuto di essere caduto CP_4 CP_5 insieme all'attore, il secondo aveva anch'egli riferito soltanto della caduta di Parte_1 mentre in sede di confronto con il teste aveva rettificato le proprie Testimone_2 dichiarazioni, sostenendo di non ricordare più nulla. Inoltre, dalla deposizione del teste
[...] emergeva la presenza nel locale degli “ultimi clienti” e di “ragazzi che sembravano Tes_3 brilli e qualcuno anche sbronzo” (cfr. verbale di udienza dell'8 febbraio 2023, testimonianze di
, ed . CP_4 CP_5 Testimone_2 Tes_3
6. Pertanto, il giudice riteneva che la caduta quasi simultanea di e fosse Pt_1 CP_4 esclusivamente a loro addebitabile, in conseguenza della “pogata simulata nel locale oltre le ore 5.00, rappresentata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e non contestata, ma anzi confermata, da parte attrice nella prima difesa successiva (note di trattazione scritta del
11.11.2021)”.
7. Osservava il primo giudice che, non risultando provate le ragioni della caduta e il punto della stessa “non poteva essere mosso all' convenuta nessun addebito di responsabilità, CP_3 nemmeno a titolo oggettivo, stante la presenza di elementi estranei - fatto del danneggiato o del terzo - integranti la nozione di caso fortuito, suscettibile di interrompere, ex art. 2051 c.c. il nesso di causalità tra la res oggetto di custodia e l'evento lesivo”.
8. In ogni caso, secondo il Tribunale, quand'anche l'attore avesse provato che la caduta fosse realmente avvenuta per la presenza di liquido scivoloso sul pavimento e dei supposti frammenti di vetro (circostanze, di fatto, mai provate), egli non era stato in grado di dimostrare che i danni da lui lamentati erano diretta conseguenza della caduta verificatasi il 17.12.2017 e non, invece, di altri eventi dannosi, da questa indipendenti.
9. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, nonché, in via istruttoria, ammettersi prova orale per testi e C.T.U. medico legale sulla propria persona, al fine di accertare l'entità delle lesioni da questi subite.
10. L costituitasi in secondo grado, chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale, rigettare nel merito il gravame promosso da in subordine, in ipotesi di Parte_1 accoglimento del gravame, contenere il grado di colpa imputabile alla convenuta nei limiti di cui all'art. 1227 c.c.; in via istruttoria, si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.
11. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 26 novembre 2024, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
pagina 8 di 15 Motivi della decisione
12. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erronea ricostruzione in fatto e in diritto;
b. ingiusta condanna alle spese processuali ex art. 96, comma 3, c.p.c.
13. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato un contrasto tra il fatto descritto nell'atto di citazione e quello risultante dalla relazione del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como.
L'appellante assume che il sanitario del pronto soccorso aveva evidenziato solo un aspetto di quanto riferito dall'attore, il quale ha sempre sostenuto che la ferita alla mano fosse avvenuta a causa della caduta sul pavimento bagnato e in ragione della presenza di frammenti di vetro, mentre il riferimento al cubo con funzione di pouf – circostanza presente nella relazione del pronto soccorso - rappresentava solo un elemento aggravante della responsabilità dell' appellata, in quanto tale seduta a forma di cubo risultava poco visibile CP_3 nell'oscurità del locale, costituendo una vera e propria insidia/trabocchetto.
14. Sotto altro profilo, l'appellante sostiene non esservi neppure discordanza tra la prima certificazione medica del pronto soccorso, che attestava l'assenza di lesioni tendinee e quelle successive che riferivano, invece, di una più grave lesione al polso della mano sinistra. Osserva che queste ultime non potevano riferirsi ad una nuova e diversa lesione da taglio verificatasi successivamente, come ipotizzato nella sentenza impugnata, dal momento che nessun medico aveva rilevato una seconda cicatrice alla mano nell'area esaminata. Sostiene, pertanto, che le diagnosi risultanti dai certificati del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e dal
Poliambulatorio di Ponte Lambro siano conformi, riferendosi entrambi alla medesima area della mano sinistra.
15. Infine, l'appellante censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui si afferma che la caduta di si sia verificata per trascinamento, in conseguenza della caduta di . Pt_1 CP_4
Evidenzia che nessun testimone aveva precisato la circostanza del trascinamento e che il teste aveva riferito soltanto dell'abbraccio dell'attore con e della Testimone_2 CP_4 caduta anche di quest'ultimo, avvenuta, secondo l'appellante, in modo autonomo e indipendente.
16. Opinione della Corte in ordine al motivo sub a).
17. Preliminarmente la Corte ritiene necessario illustrare quanto emerge dall'esame del materiale istruttorio acquisito agli atti, procedendo in primo luogo all'esame delle prove testimoniali, per poi analizzare le prove documentali.
18. Quanto alle prove testimoniali si osserva quanto segue. In merito al verificarsi dell'evento lesivo, il primo teste escusso, , ha dichiarato: “[…] stavamo per uscire dal CP_4 locale quando ho visto che l'attore davanti a me è caduto per terra” (cfr. pag. 1 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione ). CP_4
pagina 9 di 15 19. Tale circostanza è stata, inizialmente, confermata dal successivo teste, il quale, in CP_5 prima deposizione, ha dichiarato: “[...] stavamo per uscire dal locale quando ho visto che
l'attore è caduto per terra” (cfr. pag. 1 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione . CP_5
20. Il teste , invece, smentendo completamente le precedenti deposizioni, ha Testimone_2 riferito una nuova dinamica dell'accaduto: “[...] ho visto che l'attore e si erano CP_4 abbracciati uno davanti all'altro e poi ho visto che è caduto all'indietro e sopra di lui è CP_4 andato a finire (cfr. pag. 2 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione ). Pt_1 Tes_2
21. Il giudice, rilevato il contrasto tra le suddette testimonianze, ne ha disposto il confronto, all'esito del quale , rettificando la prima deposizione, ha riferito: “ [...] dichiaro CP_4 di essere caduto anch'io insieme all'attore”; anche il teste ha rettificato la CP_5 precedente versione dei fatti, dichiarando: “non ricordo dove fosse quando l'attore è CP_4 caduto;
non mi ricordo nemmeno se fosse caduto e nemmeno se fossero abbracciati”; il CP_4 teste , infine, ha confermato la deposizione precedentemente resa (cfr. pag. 2 e Testimone_2
3, verbale di udienza 08.02.2023, confronto tra i testi , e . Tes_2 CP_4 CP_5
22. Quanto alla presenza sul pavimento di frammenti di vetro, il teste ha dichiarato che: Tes_3
“era appena caduta una bottiglia di vetro per terra dal tavolino e sui cubi erano seduti sui cubi
e/o in piedi sul tavolo dei ragazzi che mi sembravano brilli e qualcuno anche sbronzo. [...]”
(cfr. pag. 2 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione . Tes_3
23. In merito alle sedute a forma di cubo, il teste ha riferito che i suddetti cubi “[…] si Tes_2 trovavano lontani da dove e l'attore sono caduti” (cfr. pag. 2 verbale di udienza CP_4
08.02.2023, deposizione ). Tes_2
24. Passando in rassegna la documentazione medica, la Corte evidenzia quanto segue. Dall'esame obiettivo eseguito presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como, dove l'attore si era recato nell'immediatezza dell'evento lesivo, in data 17.12.2017, risulta diagnosticato: “flc palmo sinistra. Non apparenti lesioni tendinee” (cfr. documento 3, fascicolo di primo grado parte attrice). L'anamnesi ha anche riferito: “flc eminenza tenar mano sinistra procuratosi cadendo in locale ed urtando un cubo”.
25. Successivamente, in data 06.03.2018, l'esame ecografico alla mano sinistra eseguito presso il
Poliambulatorio di Ponte Lambro ha rilevato un ispessimento del tendine in prossimità della ferita “alla faccia volare del polso della mano sx, lato radiale […] (probabile rottura parziale del tendine)” (cfr. doc. 4, fascicolo di primo grado parte attrice).
26. La prima visita ortopedica eseguita da in data 15.03.2018 presso la Parte_1 [...] di Anzano del Parco ha riportato la seguente diagnosi: “lesione Controparte_8 parziale tendine glessore radiale polso sx con parestesie alla mano” (cfr. documento 5, fascicolo di primo grado di parte attrice).
27. All'esito della prima visita chirurgica eseguita dall'appellante in data 21.05.2018 presso l'ospedale San Gerardo di Monza, il medico ha riferito: “cicatrice eritematoso lato radiale
pagina 10 di 15 volare polso sin di circa 4 cm. Tumefazione sottocutanea di circa 1 cm di diametro” e ha prescritto una risonanza magnetica (cfr. documento 6, fascicolo di primo grado di parte attrice).
28. Infine, l'esito dell'esame di risonanza magnetica, eseguito presso il Centro diagnostico San
Nicolò di Como in data 24.05.2018 ha attestato “[…] a livello del distretto preinserzionale ed inserzionale del secondo metacarpo, irregolarità morfologica con lieve assottigliamento del flessore radiale del carpo che non appare interrotto […]” (cfr. doc. 7, fascicolo di primo grado di parte attrice).
29. Ciò premesso, la Corte osserva in primo luogo che, considerate le risultanze istruttorie, l'attore non è riuscito a dimostrare il fatto posto a fondamento della domanda, ossia che la sua caduta sia avvenuta a causa della pavimentazione bagnata del locale e della presenza di frammenti di vetro sul pavimento.
30. Dalle deposizioni testimoniali, infatti, è emersa una verità diversa e opposta a quella prospettata dall'attore, e cioè che la caduta, in realtà, sia avvenuta per trascinamento, a causa della caduta all'indietro di , al quale l'appellante era abbracciato. CP_4
31. Dirimente, sul punto, è la deposizione del teste : “[…] ho visto che l'attore e Testimone_2 si erano abbracciati uno davanti all'altro e poi ho visto che è caduto CP_4 CP_4 all'indietro e sopra di lui è andato a finire ” (punto 14 c). Quanto affermato dal teste Pt_1
contrasta con la versione inizialmente riferita da (punto 14 a), il Tes_2 CP_4 quale ha omesso, in un primo momento, di riferire della sua caduta simultanea a quella di
TO durante il confronto con il teste , ha Parte_1 Tes_2 CP_4 ritrattato quanto detto, confermando di essere caduto anche lui insieme all'attore (punto 14 d).
Tale comportamento rende inattendibile la deposizione testimoniale.
32. Quanto al teste anch'egli ha rettificato la propria deposizione, in sede di CP_5 confronto con il teste (punto 14 d), dichiarando di non ricordare nulla, Testimone_2 rendendo, in tal modo, anche la sua testimonianza inattendibile.
33. Orbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata dall'attore, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia […]” (Cass. civ. n. 25018/2020).
34. Nel caso di specie, la Corte osserva che non solo l'attore non ha fornito in giudizio la prova dell'evento e della sua dinamica e, quindi, la prova del nesso di causalità tra la lesione al polso della mano sinistra e il bene oggetto di custodia;
ma è anche emerso che la caduta dell'appellante era avvenuta ad opera di un terzo soggetto, , il quale, cadendo CP_4
pagina 11 di 15 all'indietro, aveva trascinato su di sé a cui era abbracciato. Detto evento Parte_1 estraneo ha vieppiù indotto all'esclusione del nesso di causalità ex art. 2051 c.c..
35. In proposito, è utile anche sottolineare che dalla deposizione del teste dipendente Tes_3 dell'Associazione, era emerso che una bottiglia era caduta da poco sul pavimento e tale circostanza non era stata contestata. Pertanto, anche alla luce di tale elemento fattuale – oltre al resto - nessuna responsabilità pare addebitabile all' convenuta, non essendo CP_3 esigibile un'attivazione pressoché immediata, al fine della rimozione della bottiglia e ciò a prescindere dai rilievi dirimenti di cui sopra in punto insussistenza del nesso di causalità. E' utile sottolineare che nessuna eccezione di incapacità è stata formulata in relazione al teste legato solo da un rapporto di lavoro con l'Associazione, odierna appellata Tes_3
36. Anche le altre circostanze fattuali evidenziate dal - circostanze che potrebbero avere Pt_1 determinato la caduta secondo la prospettazione dell'appellante - non risultano provate: si ha riguardo alle sedute a forma di cubo, che, secondo il sarebbero state poco visibili Pt_1 nell'oscurità del locale, costituendo una vera e propria insidia/trabocchetto. In proposito, la
Corte osserva che i suddetti cubi erano di colore chiaro e abbastanza visibili, come risulta dalle foto allegate agli atti (doc. 12 – 13 e 14, fascicolo di primo grado parte convenuta); inoltre, come da dichiarazioni testimoniali rese da : “[…] si trovavano lontani da Testimone_4 dove e l'attore sono caduti”. CP_4
37. Solo ad abundantiam, si rileva che dalla documentazione medica risulta una discrasia tra il primo referto redatto immediatamente dopo il verificarsi della caduta dell'attore e quelli successivi rilasciati dai diversi presidi ospedalieri ai quali si era rivolto a Parte_1 distanza di alcuni mesi. Il primo referto, infatti, riferisce di una ferita lacero contusa al palmo della mano sinistra, mentre gli altri riscontrano una ferita al polso della stessa mano con rottura parziale del tendine e, quindi, una lesione ben più grave, collocata in altra zona della stessa mano.
38. Orbene, fermo restando quanto esposto sub n. 16, avente valore dirimente, non va trascurato che il tempo trascorso tra il primo referto del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e il secondo referto del Poliambulatorio di Ponte Lambro getta ulteriori e ben significative incertezze quanto al collegamento tra detti danni e la caduta avvenuta in data 17.12.2017.
39. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, il motivo va disatteso.
40. In merito al motivo sub b), la difesa dell'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, ritenendo che abbia volutamente Parte_1 taciuto, con intento elusivo, la circostanza della contestuale caduta del teste , ha CP_4 condannato l'attore alle spese per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., considerando anche la manleva dell'assicurazione che garantiva da ogni spesa legale. CP_9 Pt_1
41. La difesa dell'appellante osserva, in primo luogo, come la caduta di debba CP_4 ritenersi indipendente e autonoma rispetto a quella di in secondo luogo, Parte_1
pagina 12 di 15 aggiunge che la copertura assicurativa di per la spese giudiziarie prevede un massimale CP_9 di euro 10.000,00 e che detto importo era stato già superato dalle spese del primo grado di giudizio. Pertanto, a suo dire, il procedimento intrapreso da contro Parte_1
l'Associazione appellata non era del tutto privo di rischio, come ritenuto dal giudice di prime cure.
42. Opinione della Corte in ordine al motivo sub b).
43. È opinione della Corte che anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. La Corte ritiene corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore per lite temeraria. Il giudice, infatti, ha correttamente ritenuto che Pt_1 avesse, volutamente e con intento elusivo, taciuto la circostanza, rivelatasi poi
[...] dirimente, della contestuale caduta di . Ha, inoltre, considerato che la verità CP_4 processuale sui fatti realmente accaduti non sarebbe emersa se non fosse stata ammessa la prova testimoniale e se non fosse stata ordinata l'esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.. Infatti, solo a seguito di tali acquisizioni il giudice veniva a conoscenza dell'esistenza di una denuncia- querela in cui aveva riportato i fatti in modo diverso da come erano stati Parte_1 prospettati nell'atto di citazione. Tale circostanza, unita al fatto che l'attore fosse manlevato per le spese di lite dall'Assicurazione ha determinato nel giudice il convincimento che CP_9 egli avesse di fatto abusato dello strumento processuale.
44. La Corte condivide la motivazione posta alla base della condanna ex art. 96 c.p.c., considerate le contraddittorie versioni dei fatti fornite dall'attore, nonché la circostanza di aver taciuto su fatti rilevanti. Tale pronuncia è anche avvalorata dalla considerazione che il rischio processuale di parte attrice risulta assorbito quasi per intero dal massimale della polizza assicurativa che lo assiste per le spese processuali.
45. Conclusivamente, l'appello va respinto, con integrale conferma della decisione di prime cure.
46. Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante e in favore della parte appellata, avuto riguardo ai valori medi rapportati al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
47. Sussistono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche per il secondo grado di giudizio. Tale conclusione è fondata sul fatto che la difesa dell'appellante ha proposto motivi non solo manifestamente infondati, ma anche del tutto ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado e non strutturati in termini di critica argomentativa (in tal senso, cfr. Cass. civ., n. 19285/2016), configurandosi l'abuso del sistema giustizia che, come noto, non ha risorse illimitate. Detta condanna va correlata alla misura delle spese di lite.
48. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
pagina 13 di 15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 1799/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1375/2023, emessa dal Tribunale di Como;
II. condanna a rimborsare, in favore dell' , Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
III. condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, della somma di euro 3.966,00, ex art. 96, III comma, c.p.c.; Controparte_1
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13, D.P.R. n. 115/02.
Milano, 29.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1799/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLO' Parte_1 C.F._1
COLOMBO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N. 8 ALBAVILLA (CO), presso il difensore. appellante contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in VIA CP_2
TORRE N. 2, BREMBATE DI SOPRA (BG), presso lo studio dell'avv. Federico Origgi, che la rappresenta e difende come da delega in atti. appellata
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 15 - nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: “Nel merito: accertata la situazione di fatto e di diritto come esposta nella narrativa del presente atto e, in particolare, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell' Controparte_1
nella causazione dell'evento occorso nella notte tra il 16 ed il 17 Dicembre 2017 all'odierno
[...] attore, condannare l' , al risarcimento in favore del GN Controparte_3 di tutti i danni patrimoniali e non allo stesso derivati, per l'importo complessivo di Parte_1
Euro 14.701,50 o per quella somma, maggiore o minore, che meglio verrà determinata in corso di causa e/o liquidata secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”
- in via istruttoria: si chiede ex art. 356 cpc l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio a quo ed in particolare quelle dedotte e formulate nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., sub 2 e 3), che qui di seguito si riportano:
“La scrivente difesa, nel rispetto dei termini concessi dal Giudicante, richiamato integralmente il contenuto dei propri scritti difensivi, chiede ammettersi prova orale per testi sulle circostanze che di seguito si deducono:
1) Vero che nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 il sig. si trovava, Parte_1 unitamente al sig. e all'interno dei locali dell' CP_4 CP_5 Controparte_1
, in Cantu' (CO), alla Via Milano per assistere all'evento musicale “Logica
[...]
W/Paride Saraceni”, come da documentazione fotografica che mi si rammostra (doc. 14)?
2) Vero che per assistere all'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 all'interno dei locali dell' Controparte_1
, in Cantu' (CO), alla Via Milano il sig. esibiva la tessera della detta
[...] Parte_1 associazione ed acquistava il relativo biglietto di ingresso?
3) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, l'area del locale in cui stazionavano gli avventori per assistere all'evento era priva di illuminazione, essendo le luci puntate in direzione del palco, come da immagini e video che si rammostrano (docc. 14/15)?
4) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, l'area del locale in cui stazionavano gli avventori per assistere all'evento copriva una superficie complessiva di 300 mq?
5) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017, nei locali dell' , in Cantu' Controparte_3
(CO), alla Via Milano, le consumazioni venivano somministrate in bicchieri di vetro?
pagina 2 di 15 6) Vero che, in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, durante l'evento musicale “Logica
W/Paride Saraceni”, i locali dell' , in Cantu' (CO), alla Via Controparte_3
Milano, erano affollati, come da immagini e video che si rammostrano (docc. 14/15)?
7) Vero che durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni” tenutosi nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, l'area del locale ove stazionavano gli avventori era priva di personale preposto alla pulizia ed alla sicurezza?
8) Vero che, durante l'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”, tenutosi nella notte tra sabato 16
e domenica 17 dicembre 2017 presso l' , in Cantu' (CO), alla Controparte_3
Via Milano, nell'area del locale in cui stazionavano gli avventori erano presenti dei cubi amovibili di circa 40 cm di lato, di colore scuro, privi di segnalazione che intralciavano il passaggio degli avventori all'interno del locale?
9) Vero che il sig. in data 17 dicembre 2017, verso le ore 5.30 circa, presso Parte_1
l' , in Cantu' (CO), si dirigeva verso l'uscita del locale Controparte_3 unitamente ai sigg.ri e CP_4 CP_5
10) Vero che il sig. in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, presso Parte_1
l' , in Cantu' (CO), mentre si dirigeva verso l'uscita del locale, Controparte_3 spostandosi tra gli altri avventori ed i cubi sparsi nel locale, scivolava sul pavimento bagnato e cadeva al suolo?
11) Vero che il sig. in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, presso Parte_1
l' , in Cantu' (CO), scivolando sul pavimento bagnato, cadeva Controparte_3
a terra e la sua mano sinistra finiva su alcuni pezzi e frammenti di vetro presenti sul pavimento?
12) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, presso l' Controparte_1
, in Cantu' (CO), i sigg.ri e aiutavano il sig. a
[...] CP_4 CP_5 Parte_1 rialzarsi dal suolo dopo la sua caduta?
13) Vero che il sig. , in data 17.12.2017 alle ore 5.30 circa, dopo essere caduto sul Parte_1 pavimento dell' , in Cantu' (CO), finendo con la propria mano Controparte_3 sinistra su alcuni pezzi e frammenti di vetro, riportava una ferita sul palmo della mano sinistra, nelle vicinanze del polso?
14) Vero che la mano sinistra del sig. , subito dopo la caduta di cui al capitolo che Parte_1 precede, era interamente insanguinata?
15) Vero che il sig. pochi istanti dopo essere scivolato e caduto presso l' Parte_1 [...]
, in Cantu' (CO), alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, presentava i Controparte_3 vestiti e le scarpe intrisi di sangue?
16) Vero che sul pavimento del locale dell' nel punto in cui il Controparte_3 sig. , in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, scivolava e cadeva a terra, erano Parte_1 presenti del liquido e dei pezzi/frammenti di vetro?
pagina 3 di 15 17) Vero che la zona in cui il sig. , nel locale dell' Parte_1 Controparte_1
, scivolava e cadeva, in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, era priva di illuminazione?
[...]
18) Vero che la zona in cui il sig. , nel locale dell' Parte_1 Controparte_1
, scivolava e cadeva, in data 17 dicembre 2017, alle ore 5.30 circa, era priva di segnalazioni di
[...] pericolo riferite al pavimento bagnato nonché alla presenza di pezzi e frammenti di vetro?
19) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, allorquando il sig. scivolava Parte_1
e cadeva presso l' , in Cantu' (CO), nel detto locale era Controparte_3 ancora diffusa la musica?
20) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, i sigg.ri e CP_4 CP_5 segnalavano al personale della sicurezza dell' , in Cantu' Controparte_3
(CO) che il sig. era caduto e si era ferito alla mano sinistra, richiedendo un Parte_1 intervento?
21) Vero che alle ore 5.30 circa, del 17 dicembre 2017, dopo che il sig. scivolava e Parte_1 cadeva presso l' , in Cantu' (CO), l'addetto alla sicurezza del Controparte_3 locale lo accompagnava presso i servizi igienici e provvedeva ad effettuare una fasciatura di primo soccorso alla ferita dallo stesso riportata?
22) Vero che alle ore 6.00 circa del 17 dicembre 2017, accompagnava il sig. presso il P.S. Pt_1 dell'Ospedale Sant'Anna di Como, dopo che lo stesso era scivolato e caduto nel locale dell' , in Cantu' (CO)? Controparte_3
23) Vero che sul polso/mano sinistra del GN è presente una sola cicatrice? Parte_1
24) Vero che prima dell'evento occorso al sig. in data 17 dicembre 2017, Parte_1 quest'ultimo guidava, sollevava pesi, faceva allenamenti a corpo libero con flessioni e nuotava?
25) Vero che in seguito all'evento occorso al sig. in data 17 dicembre 2017, Parte_1 quest'ultimo è stato impedito nel guidare, sollevare pesi, fare flessioni, fare esercizi a corpo libero, nuotare, stante le limitazioni al polso/mano sinistra?
26) Vero che per l'anno 2017 aveva contratto polizza assicurativa “del capofamiglia” che garantiva la
Tutela Legale a lei a e a tutti i membri della sua famiglia, tra i quali suo figlio Pt_1
Si indicano a testimoni:
Il GN , residente in [...]
Merone Via Giovanni XXIII, 43/c sui capitoli da 1 a 25
Il GN residente in [...]
Via Prestino 43 sui capitoli da 1 a 25
Il GN residente in [...]
Caslino D'Erba (CO), Via IV Novembre n. 10 sui capitoli da 23 a 26.
Con riserva di replica alle altrui istanze istruttorie, si chiede da subito di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli delle controparti che verranno ritenuti pertinenti con i testi già indicati nella presente memoria di parte ricorrente/attorea.
pagina 4 di 15 Si richiede al Giudicante di ordinare alla convenuta ex art. 210 c.p.c:
L'esibizione della documentazione ed autorizzazioni dalle quali risultino i dati relativi alla capienza massima di persone che lo “Shabba
Music Club” dell' , in Cantu' (CO), può contenere in relazione Controparte_3 alla sua superficie;
L'esibizione dei registri dell'
[...]
, recanti l'annotazione del numero di biglietti d'ingresso venduti per Controparte_3
l'acceso al locale “Shabba Music Club” in Cantu' (CO), alla Via Milano, per assistere all'evento musicale “Logica W/Paride Saraceni”tenutosi nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017;
L'esibizione dei registri dell'
[...]
, dai quali risulti il dato relativo al numero dei dipendenti/collaboratori in Controparte_3 servizio nel locale “Shabba Music Club”, in Cantu' (CO), durante la notte tra sabato 16 e domenica
17 dicembre 2017;
L'esibizione (da richiedersi alla convenuta
e/o eventualmente al Comune di Cantù) della dichiarazione/autorizzazione rilasciata allo “Shabba
Music Club” da parte del Comune di Cantu' relativa alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro.
Si chiede disporsi idonea C.T.U. medico legale sulla persona del GN al fine di Parte_1 accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse e limitate, i postumi invalidanti permanenti, la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate nonché di eventuali spese mediche future ed ogni altra conseguenza pregiudizievole subita dal GN senza esclusione alcuna.” Parte_1
In punto spese: con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi giudizio”.
Conclusioni per : Controparte_1
“- In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal
Signor per tutti i motivi ex ante rappresentati dal cui contenuto rileva la manifesta Parte_1 infondatezza dell'avversaria impugnazione, con ogni consequenziale effetto;
- In via principale: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite;
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, in tutto ovvero in parte,
l'avversaria istanza di riforma dell'impugnata sentenza e fosse, a qualsivoglia titolo, riconosciuta la civile responsabilità dell per i danni lamentati dal GN Controparte_1
1) contenere il grado di colpa imputabile alla convenuta, ed il conseguente onere Parte_1 risarcitorio, entro i limiti di cui all'art. 1227 c.c., tenendo in considerazione l'apporto colposamente
pagina 5 di 15 fornito dall'appellante nella determinazione dell'evento pregiudizievole;
2) respingere l'avversaria istanza di rifusione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado in quanto già indennizzate e/o indennizzabili all'appellante, giusta la polizza di tutela legale dallo stesso sottoscritta con la compagnia assicurativa (doc. 8 produzione ex art. 210 c.p.c. e doc. 4, cartella CP_6 CP_6 Tes_1
produzione;
[...] Controparte_7
- In via istruttoria: ci si oppone, per le motivazioni già esposte in premessa, all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante. Con specifico riferimento ai capitoli di prova di cui controparte chiede l'ammissione si rinnovano, inoltre, le seguenti eccezioni:
- cap. 2) inammissibile poiché afferente circostanza da provarsi documentalmente;
- cap. 3) inammissibile poiché generico ed irrilevante ai fini del decidere. La lesione contestata ex adverso sarebbe occorsa alle ore 05.30 circa di domenica 07 dicembre 2017, ad evento musicale concluso, quindi non “nella notte tra sabato e domenica 17 dicembre 2017” momento in cui attività/luci/affollamento del locale gestito dalla convenuta avevano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti nel corso dell'evento musicale;
- cap. 5) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere, nonché valutativo (viene demandata al teste una stima circa la superficie del locale);
- cap. 6) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere, valutativo (“Vero che...i locali...erano affollati...”);
- cap. 7) inammissibile poiché valutativo. Viene demandato al teste (nella specie i due amici che avrebbero accompagnato il GN un giudizio circa le mansioni cui sarebbe stato Parte_1 adibito il personale dell' in occasione dell'evento musicale per CP_3 Controparte_1 cui è causa;
- cap. 8) inammissibile poiché valutativo (“Vero che...nell'area del locale in cui stazionavano gli avventori erano presenti cubi amovibili di circa 40 cm di lato, di colore scuro..., che intralciavano il passaggio”);
- cap. 15) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere;
- cap. 16) inammissibile poiché generico (“...del liquido e dei pezzi/frammenti di vetro...”) oltre che ripetitivo delle circostanze di cui agli avversari capp. 10 e 11, i quali già demandano al teste di riferire circa la presenza di pavimento bagnato e di pezzi di vetro su esso;
- cap. 22) inammissibile poiché afferente circostanza documentale ed incontestata (l'accettazione dell'attore presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Anna di Como alle ore 06.22 del 17 dicembre 2017 è evincibile dal contenuto del doc. 3 del fascicolo avversario);
- cap. 23) inammissibile poiché irrilevante ai fini del decidere;
- cap. 25) inammissibile poiché valutativo ed irrilevante ai fini del decidere. Al teste non è demandabile il giudizio sulle attività che il GN sarebbe stato in condizione di compiere, o Pt_1 meno, per effetto dell'asserito infortunio. Tanto meno comproverebbe alcunché l'eventuale conferma che l'appellante, successivamente alla lamentata lesione, si sia astenuto dal porre in essere azioni
pagina 6 di 15 precedentemente svolte, giacché il teste non può sapere se la riferita astensione fosse motivata da effettiva impossibilità, piuttosto che da deliberata non volontà del GN Parte_1
- cap. 26) inammissibile poiché afferente circostanza da provarsi documentalmente”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1375/2023, rigettava la domanda formulata da Pt_1 nei confronti dell' e condannava l'attore alla
[...] Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.
2. Il contenzioso prendeva avvio dalla citazione con cui conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Como l' innanzi detta, chiedendo, previo accertamento CP_3 dell'esclusiva responsabilità di quest'ultima, il risarcimento dei danni subiti alla mano sinistra, a seguito di una sua caduta avvenuta nei locali dell' medesima. Assumeva l'attore CP_3 che l'evento lesivo si era verificato alle ore 5:30 circa del 17.12.2017, al termine di una serata musicale e che era stato causato dal pavimento scivoloso e cosparso di frammenti di vetro.
3. Esperita l'istruttoria mediante interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testimoni ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Tribunale di Como rigettava la domanda attorea, in quanto carente della prova sull'an, tanto con riferimento alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale dedotte ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., quanto in relazione ad ipotesi di responsabilità contrattuale.
4. Il giudice, infatti, dava atto di molteplici incongruenze e contraddizioni, tanto in merito alla localizzazione della ferita, quanto in relazione alla narrazione, non sempre univoca della dinamica del sinistro. In particolare, quanto al primo profilo, il giudice di primo grado osservava che vi era contraddizione tra la certificazione rilasciata dal pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como, nell'immediatezza dell'evento lesivo, nella quale si attestava la presenza di una ferita al palmo della mano sinistra, e quella degli altri presidi ospedalieri a cui successivamente l'attore si era rivolto per ulteriori controlli, nelle quali veniva descritta, invece, una ferita al polso con parziale lesione del tendine. Quanto al secondo profilo, il Tribunale non riteneva provata la dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attore, ossia che era caduto per scivolamento da causa della superficie bagnata e che in Parte_1 seguito alla caduta aveva impattato con cocci di vetro. Dalle risultanze istruttorie, infatti, era emerso che era caduto per trascinamento insieme a , al quale si Parte_1 CP_4 trovava abbracciato. Detta circostanza emergeva soltanto dalla deposizione del teste
[...]
, mentre , chiamato a testimoniare da parte attrice, aveva omesso di Tes_2 CP_4 riferirne in sede di deposizione, dichiarando solo successivamente, in sede di confronto con il teste , di essere caduto insieme a Testimone_2 Parte_1
pagina 7 di 15 5. In seguito al confronto tra i testimoni, il giudice, quindi, reputava inattendibili le deposizioni dei testimoni e Infatti, il primo aveva taciuto di essere caduto CP_4 CP_5 insieme all'attore, il secondo aveva anch'egli riferito soltanto della caduta di Parte_1 mentre in sede di confronto con il teste aveva rettificato le proprie Testimone_2 dichiarazioni, sostenendo di non ricordare più nulla. Inoltre, dalla deposizione del teste
[...] emergeva la presenza nel locale degli “ultimi clienti” e di “ragazzi che sembravano Tes_3 brilli e qualcuno anche sbronzo” (cfr. verbale di udienza dell'8 febbraio 2023, testimonianze di
, ed . CP_4 CP_5 Testimone_2 Tes_3
6. Pertanto, il giudice riteneva che la caduta quasi simultanea di e fosse Pt_1 CP_4 esclusivamente a loro addebitabile, in conseguenza della “pogata simulata nel locale oltre le ore 5.00, rappresentata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e non contestata, ma anzi confermata, da parte attrice nella prima difesa successiva (note di trattazione scritta del
11.11.2021)”.
7. Osservava il primo giudice che, non risultando provate le ragioni della caduta e il punto della stessa “non poteva essere mosso all' convenuta nessun addebito di responsabilità, CP_3 nemmeno a titolo oggettivo, stante la presenza di elementi estranei - fatto del danneggiato o del terzo - integranti la nozione di caso fortuito, suscettibile di interrompere, ex art. 2051 c.c. il nesso di causalità tra la res oggetto di custodia e l'evento lesivo”.
8. In ogni caso, secondo il Tribunale, quand'anche l'attore avesse provato che la caduta fosse realmente avvenuta per la presenza di liquido scivoloso sul pavimento e dei supposti frammenti di vetro (circostanze, di fatto, mai provate), egli non era stato in grado di dimostrare che i danni da lui lamentati erano diretta conseguenza della caduta verificatasi il 17.12.2017 e non, invece, di altri eventi dannosi, da questa indipendenti.
9. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, nonché, in via istruttoria, ammettersi prova orale per testi e C.T.U. medico legale sulla propria persona, al fine di accertare l'entità delle lesioni da questi subite.
10. L costituitasi in secondo grado, chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale, rigettare nel merito il gravame promosso da in subordine, in ipotesi di Parte_1 accoglimento del gravame, contenere il grado di colpa imputabile alla convenuta nei limiti di cui all'art. 1227 c.c.; in via istruttoria, si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.
11. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 26 novembre 2024, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
pagina 8 di 15 Motivi della decisione
12. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erronea ricostruzione in fatto e in diritto;
b. ingiusta condanna alle spese processuali ex art. 96, comma 3, c.p.c.
13. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato un contrasto tra il fatto descritto nell'atto di citazione e quello risultante dalla relazione del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como.
L'appellante assume che il sanitario del pronto soccorso aveva evidenziato solo un aspetto di quanto riferito dall'attore, il quale ha sempre sostenuto che la ferita alla mano fosse avvenuta a causa della caduta sul pavimento bagnato e in ragione della presenza di frammenti di vetro, mentre il riferimento al cubo con funzione di pouf – circostanza presente nella relazione del pronto soccorso - rappresentava solo un elemento aggravante della responsabilità dell' appellata, in quanto tale seduta a forma di cubo risultava poco visibile CP_3 nell'oscurità del locale, costituendo una vera e propria insidia/trabocchetto.
14. Sotto altro profilo, l'appellante sostiene non esservi neppure discordanza tra la prima certificazione medica del pronto soccorso, che attestava l'assenza di lesioni tendinee e quelle successive che riferivano, invece, di una più grave lesione al polso della mano sinistra. Osserva che queste ultime non potevano riferirsi ad una nuova e diversa lesione da taglio verificatasi successivamente, come ipotizzato nella sentenza impugnata, dal momento che nessun medico aveva rilevato una seconda cicatrice alla mano nell'area esaminata. Sostiene, pertanto, che le diagnosi risultanti dai certificati del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e dal
Poliambulatorio di Ponte Lambro siano conformi, riferendosi entrambi alla medesima area della mano sinistra.
15. Infine, l'appellante censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui si afferma che la caduta di si sia verificata per trascinamento, in conseguenza della caduta di . Pt_1 CP_4
Evidenzia che nessun testimone aveva precisato la circostanza del trascinamento e che il teste aveva riferito soltanto dell'abbraccio dell'attore con e della Testimone_2 CP_4 caduta anche di quest'ultimo, avvenuta, secondo l'appellante, in modo autonomo e indipendente.
16. Opinione della Corte in ordine al motivo sub a).
17. Preliminarmente la Corte ritiene necessario illustrare quanto emerge dall'esame del materiale istruttorio acquisito agli atti, procedendo in primo luogo all'esame delle prove testimoniali, per poi analizzare le prove documentali.
18. Quanto alle prove testimoniali si osserva quanto segue. In merito al verificarsi dell'evento lesivo, il primo teste escusso, , ha dichiarato: “[…] stavamo per uscire dal CP_4 locale quando ho visto che l'attore davanti a me è caduto per terra” (cfr. pag. 1 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione ). CP_4
pagina 9 di 15 19. Tale circostanza è stata, inizialmente, confermata dal successivo teste, il quale, in CP_5 prima deposizione, ha dichiarato: “[...] stavamo per uscire dal locale quando ho visto che
l'attore è caduto per terra” (cfr. pag. 1 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione . CP_5
20. Il teste , invece, smentendo completamente le precedenti deposizioni, ha Testimone_2 riferito una nuova dinamica dell'accaduto: “[...] ho visto che l'attore e si erano CP_4 abbracciati uno davanti all'altro e poi ho visto che è caduto all'indietro e sopra di lui è CP_4 andato a finire (cfr. pag. 2 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione ). Pt_1 Tes_2
21. Il giudice, rilevato il contrasto tra le suddette testimonianze, ne ha disposto il confronto, all'esito del quale , rettificando la prima deposizione, ha riferito: “ [...] dichiaro CP_4 di essere caduto anch'io insieme all'attore”; anche il teste ha rettificato la CP_5 precedente versione dei fatti, dichiarando: “non ricordo dove fosse quando l'attore è CP_4 caduto;
non mi ricordo nemmeno se fosse caduto e nemmeno se fossero abbracciati”; il CP_4 teste , infine, ha confermato la deposizione precedentemente resa (cfr. pag. 2 e Testimone_2
3, verbale di udienza 08.02.2023, confronto tra i testi , e . Tes_2 CP_4 CP_5
22. Quanto alla presenza sul pavimento di frammenti di vetro, il teste ha dichiarato che: Tes_3
“era appena caduta una bottiglia di vetro per terra dal tavolino e sui cubi erano seduti sui cubi
e/o in piedi sul tavolo dei ragazzi che mi sembravano brilli e qualcuno anche sbronzo. [...]”
(cfr. pag. 2 verbale di udienza 08.02.2023, deposizione . Tes_3
23. In merito alle sedute a forma di cubo, il teste ha riferito che i suddetti cubi “[…] si Tes_2 trovavano lontani da dove e l'attore sono caduti” (cfr. pag. 2 verbale di udienza CP_4
08.02.2023, deposizione ). Tes_2
24. Passando in rassegna la documentazione medica, la Corte evidenzia quanto segue. Dall'esame obiettivo eseguito presso il pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como, dove l'attore si era recato nell'immediatezza dell'evento lesivo, in data 17.12.2017, risulta diagnosticato: “flc palmo sinistra. Non apparenti lesioni tendinee” (cfr. documento 3, fascicolo di primo grado parte attrice). L'anamnesi ha anche riferito: “flc eminenza tenar mano sinistra procuratosi cadendo in locale ed urtando un cubo”.
25. Successivamente, in data 06.03.2018, l'esame ecografico alla mano sinistra eseguito presso il
Poliambulatorio di Ponte Lambro ha rilevato un ispessimento del tendine in prossimità della ferita “alla faccia volare del polso della mano sx, lato radiale […] (probabile rottura parziale del tendine)” (cfr. doc. 4, fascicolo di primo grado parte attrice).
26. La prima visita ortopedica eseguita da in data 15.03.2018 presso la Parte_1 [...] di Anzano del Parco ha riportato la seguente diagnosi: “lesione Controparte_8 parziale tendine glessore radiale polso sx con parestesie alla mano” (cfr. documento 5, fascicolo di primo grado di parte attrice).
27. All'esito della prima visita chirurgica eseguita dall'appellante in data 21.05.2018 presso l'ospedale San Gerardo di Monza, il medico ha riferito: “cicatrice eritematoso lato radiale
pagina 10 di 15 volare polso sin di circa 4 cm. Tumefazione sottocutanea di circa 1 cm di diametro” e ha prescritto una risonanza magnetica (cfr. documento 6, fascicolo di primo grado di parte attrice).
28. Infine, l'esito dell'esame di risonanza magnetica, eseguito presso il Centro diagnostico San
Nicolò di Como in data 24.05.2018 ha attestato “[…] a livello del distretto preinserzionale ed inserzionale del secondo metacarpo, irregolarità morfologica con lieve assottigliamento del flessore radiale del carpo che non appare interrotto […]” (cfr. doc. 7, fascicolo di primo grado di parte attrice).
29. Ciò premesso, la Corte osserva in primo luogo che, considerate le risultanze istruttorie, l'attore non è riuscito a dimostrare il fatto posto a fondamento della domanda, ossia che la sua caduta sia avvenuta a causa della pavimentazione bagnata del locale e della presenza di frammenti di vetro sul pavimento.
30. Dalle deposizioni testimoniali, infatti, è emersa una verità diversa e opposta a quella prospettata dall'attore, e cioè che la caduta, in realtà, sia avvenuta per trascinamento, a causa della caduta all'indietro di , al quale l'appellante era abbracciato. CP_4
31. Dirimente, sul punto, è la deposizione del teste : “[…] ho visto che l'attore e Testimone_2 si erano abbracciati uno davanti all'altro e poi ho visto che è caduto CP_4 CP_4 all'indietro e sopra di lui è andato a finire ” (punto 14 c). Quanto affermato dal teste Pt_1
contrasta con la versione inizialmente riferita da (punto 14 a), il Tes_2 CP_4 quale ha omesso, in un primo momento, di riferire della sua caduta simultanea a quella di
TO durante il confronto con il teste , ha Parte_1 Tes_2 CP_4 ritrattato quanto detto, confermando di essere caduto anche lui insieme all'attore (punto 14 d).
Tale comportamento rende inattendibile la deposizione testimoniale.
32. Quanto al teste anch'egli ha rettificato la propria deposizione, in sede di CP_5 confronto con il teste (punto 14 d), dichiarando di non ricordare nulla, Testimone_2 rendendo, in tal modo, anche la sua testimonianza inattendibile.
33. Orbene, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata dall'attore, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia […]” (Cass. civ. n. 25018/2020).
34. Nel caso di specie, la Corte osserva che non solo l'attore non ha fornito in giudizio la prova dell'evento e della sua dinamica e, quindi, la prova del nesso di causalità tra la lesione al polso della mano sinistra e il bene oggetto di custodia;
ma è anche emerso che la caduta dell'appellante era avvenuta ad opera di un terzo soggetto, , il quale, cadendo CP_4
pagina 11 di 15 all'indietro, aveva trascinato su di sé a cui era abbracciato. Detto evento Parte_1 estraneo ha vieppiù indotto all'esclusione del nesso di causalità ex art. 2051 c.c..
35. In proposito, è utile anche sottolineare che dalla deposizione del teste dipendente Tes_3 dell'Associazione, era emerso che una bottiglia era caduta da poco sul pavimento e tale circostanza non era stata contestata. Pertanto, anche alla luce di tale elemento fattuale – oltre al resto - nessuna responsabilità pare addebitabile all' convenuta, non essendo CP_3 esigibile un'attivazione pressoché immediata, al fine della rimozione della bottiglia e ciò a prescindere dai rilievi dirimenti di cui sopra in punto insussistenza del nesso di causalità. E' utile sottolineare che nessuna eccezione di incapacità è stata formulata in relazione al teste legato solo da un rapporto di lavoro con l'Associazione, odierna appellata Tes_3
36. Anche le altre circostanze fattuali evidenziate dal - circostanze che potrebbero avere Pt_1 determinato la caduta secondo la prospettazione dell'appellante - non risultano provate: si ha riguardo alle sedute a forma di cubo, che, secondo il sarebbero state poco visibili Pt_1 nell'oscurità del locale, costituendo una vera e propria insidia/trabocchetto. In proposito, la
Corte osserva che i suddetti cubi erano di colore chiaro e abbastanza visibili, come risulta dalle foto allegate agli atti (doc. 12 – 13 e 14, fascicolo di primo grado parte convenuta); inoltre, come da dichiarazioni testimoniali rese da : “[…] si trovavano lontani da Testimone_4 dove e l'attore sono caduti”. CP_4
37. Solo ad abundantiam, si rileva che dalla documentazione medica risulta una discrasia tra il primo referto redatto immediatamente dopo il verificarsi della caduta dell'attore e quelli successivi rilasciati dai diversi presidi ospedalieri ai quali si era rivolto a Parte_1 distanza di alcuni mesi. Il primo referto, infatti, riferisce di una ferita lacero contusa al palmo della mano sinistra, mentre gli altri riscontrano una ferita al polso della stessa mano con rottura parziale del tendine e, quindi, una lesione ben più grave, collocata in altra zona della stessa mano.
38. Orbene, fermo restando quanto esposto sub n. 16, avente valore dirimente, non va trascurato che il tempo trascorso tra il primo referto del pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e il secondo referto del Poliambulatorio di Ponte Lambro getta ulteriori e ben significative incertezze quanto al collegamento tra detti danni e la caduta avvenuta in data 17.12.2017.
39. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, il motivo va disatteso.
40. In merito al motivo sub b), la difesa dell'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, ritenendo che abbia volutamente Parte_1 taciuto, con intento elusivo, la circostanza della contestuale caduta del teste , ha CP_4 condannato l'attore alle spese per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., considerando anche la manleva dell'assicurazione che garantiva da ogni spesa legale. CP_9 Pt_1
41. La difesa dell'appellante osserva, in primo luogo, come la caduta di debba CP_4 ritenersi indipendente e autonoma rispetto a quella di in secondo luogo, Parte_1
pagina 12 di 15 aggiunge che la copertura assicurativa di per la spese giudiziarie prevede un massimale CP_9 di euro 10.000,00 e che detto importo era stato già superato dalle spese del primo grado di giudizio. Pertanto, a suo dire, il procedimento intrapreso da contro Parte_1
l'Associazione appellata non era del tutto privo di rischio, come ritenuto dal giudice di prime cure.
42. Opinione della Corte in ordine al motivo sub b).
43. È opinione della Corte che anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. La Corte ritiene corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore per lite temeraria. Il giudice, infatti, ha correttamente ritenuto che Pt_1 avesse, volutamente e con intento elusivo, taciuto la circostanza, rivelatasi poi
[...] dirimente, della contestuale caduta di . Ha, inoltre, considerato che la verità CP_4 processuale sui fatti realmente accaduti non sarebbe emersa se non fosse stata ammessa la prova testimoniale e se non fosse stata ordinata l'esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.. Infatti, solo a seguito di tali acquisizioni il giudice veniva a conoscenza dell'esistenza di una denuncia- querela in cui aveva riportato i fatti in modo diverso da come erano stati Parte_1 prospettati nell'atto di citazione. Tale circostanza, unita al fatto che l'attore fosse manlevato per le spese di lite dall'Assicurazione ha determinato nel giudice il convincimento che CP_9 egli avesse di fatto abusato dello strumento processuale.
44. La Corte condivide la motivazione posta alla base della condanna ex art. 96 c.p.c., considerate le contraddittorie versioni dei fatti fornite dall'attore, nonché la circostanza di aver taciuto su fatti rilevanti. Tale pronuncia è anche avvalorata dalla considerazione che il rischio processuale di parte attrice risulta assorbito quasi per intero dal massimale della polizza assicurativa che lo assiste per le spese processuali.
45. Conclusivamente, l'appello va respinto, con integrale conferma della decisione di prime cure.
46. Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante e in favore della parte appellata, avuto riguardo ai valori medi rapportati al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
47. Sussistono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche per il secondo grado di giudizio. Tale conclusione è fondata sul fatto che la difesa dell'appellante ha proposto motivi non solo manifestamente infondati, ma anche del tutto ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado e non strutturati in termini di critica argomentativa (in tal senso, cfr. Cass. civ., n. 19285/2016), configurandosi l'abuso del sistema giustizia che, come noto, non ha risorse illimitate. Detta condanna va correlata alla misura delle spese di lite.
48. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
pagina 13 di 15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 1799/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1375/2023, emessa dal Tribunale di Como;
II. condanna a rimborsare, in favore dell' , Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
III. condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, della somma di euro 3.966,00, ex art. 96, III comma, c.p.c.; Controparte_1
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13, D.P.R. n. 115/02.
Milano, 29.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
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