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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1150/2019 promossa da:
(C.F: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Nicola Napolitano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capua (CE) in Piazza Duomo n. 5;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1 [...]
, (C.F. ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato in VIA MUNICIPIO N.13 81100 CASERTA , presso lo studio dell'avv. Augusto Abruzzese che lo rappresenta e difende;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza depositata dal GDP Parte_1
di Caserta in data 23.7.2018 con la quale veniva rigettata la propria domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un provvedimento di fermo amministrativo (fascicolo n. 2013/000027946 su autovettura Audi a4 2.0.
TDI tg EG158PW) dichiarato illegittimo con sentenze passate in giudicato. L' si è ritualmente costituita in giudizio opponendosi alle avverse CP_3
pretese.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2025 ed assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali decorrenti dal 22.12.2024.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 2043
c.c. Ne consegue, che per il risarcimento dei danni provocati dalla sua imposizione, è presupposto indefettibile che venga riconosciuta oltre all'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il fermo, anche che l'agente della riscossione abbia agito con dolo o colpa (cfr. Tribunale Grosseto, 25/10/2017,
n.1068).
Secondo la Cassazione, in particolare, la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 presuppone l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all'Agente della riscossione (cfr. tra le altre Cass., 16.6.2016 n. 12413).
Nella fattispecie in esame, non vi sono dubbi circa la sussistenza dei suddetti presupposti oggettivi e soggettivi di responsabilità dell' Controparte_4
essendo stato emesso un provvedimento di cui non sussistevano le condizioni: invero l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione è stata accertata con la sentenza 2664/2014 e
5766/2014 ormai passata in giudicato e sul punto neppure è sorta contestazioni tra le parti del giudizio.
Nessuna ulteriore valutazione, sotto tale aspetto, è dunque possibile nella odierna sede.
Quanto ai lamentati danni, si osserva in primis che parte appellante si duole del mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del rimborso della tassa automobilistica.
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 192 del 5 novembre 2018, ha stabilito che la tassa di possesso deve essere versata quando il fermo è di natura fiscale (per cui la misura cautelativa viene emanata a garanzia di un credito vantato dalla Pubblica Amministrazione), mentre si applica l'esenzione dal bollo nel caso di fermo amministrativo derivante da violazioni previste dal Codice della Strada.
Nel caso di specie il credito portato dalle cartelle esattoriali sottese al provvedimento di fermo amministrativo in questione non derivava da violazioni della disciplina del Codice della Strada ma era di origine fiscale;
conseguentemente, in applicazione dei principi sanciti dalla Consulta, non poteva sussistere alcuna sospensione del pagamento del bollo auto a favore del proprietario del mezzo che ha dunque l'obbligo di pagare la tassa nonostante il provvedimento illegittimo di fermo.
Quanto alla RC Auto, si evidenzia che si deve essere in regola con la copertura assicurativa soltanto se il mezzo sosta su una strada pubblica o aperta al pubblico. L'unico caso in cui il mezzo può essere privo di polizza, quindi, è quello in cui venga custodito in un garage o in un'area privata. Nel caso specifico l'attore ha allegato che il veicolo sostava su strada pubblica e nessuna prova contraria è stata articolata. L'attore ha inoltre allegato la polizza assicurativa riferita all'annualità oggetto del provvedimento di fermo.
Ne consegue che deve essere accolto l'appello per spese di assicurazione e tassa di circolazione come indicate dall'attore in € 400,00. Quanto alle ulteriori voci di danno si osserva che analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in punto di veicolo incidentato, in applicazione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità per cui, da Cass. n. 20260 del
2015 in poi, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è in re ipsa, ma esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 27389 del 2022 e Cass. n. 5447 del 2020).
Detta prova non è stata raggiunta, non avendo parte attrice dimostrato al riguardo alcunchè.
Neppure vi sarebbero i presupposti per una liquidazione equitativa del danno atteso che, come precisato da Cass. del 15.4.2015 n. 7635,: "la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità, o
l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno".
Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento per perdita di valore del mezzo, atteso che il ricorrente sin dal primo grado ha allegato il valore dell'autovettura al momento del fermo, e documentato il valore al momento della revoca del provvedimento allorquando ha recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l'eliminazione del fermo amministrativo, con una differenza di valore di € 2.600,00.
Sul punto si segue l'orientamento della S.C sez. III, 15/05/2023, n.13173 la quale ha precisato che: “In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata
a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo.”
Ne discende l'accoglimento della domanda per il valore complessivo di €
3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio si pongono a carico di e si CP_3
liquidano ai valori minimi, attesa la semplicità delle questioni e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata:
- Condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno della CP_3 somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_3 giudizio che si liquidano in € 852,00 per il II grado ed € 457,00 per il primo grado oltre € 142,60 per esborsi del I grado + € 179 per esborsi, il tutto oltre spese gen (15%) Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Napolitano dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
SMCV, 19.5.2025
Il Giudice: Dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1150/2019 promossa da:
(C.F: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Nicola Napolitano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capua (CE) in Piazza Duomo n. 5;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1 [...]
, (C.F. ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato in VIA MUNICIPIO N.13 81100 CASERTA , presso lo studio dell'avv. Augusto Abruzzese che lo rappresenta e difende;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza depositata dal GDP Parte_1
di Caserta in data 23.7.2018 con la quale veniva rigettata la propria domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un provvedimento di fermo amministrativo (fascicolo n. 2013/000027946 su autovettura Audi a4 2.0.
TDI tg EG158PW) dichiarato illegittimo con sentenze passate in giudicato. L' si è ritualmente costituita in giudizio opponendosi alle avverse CP_3
pretese.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2025 ed assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali decorrenti dal 22.12.2024.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 2043
c.c. Ne consegue, che per il risarcimento dei danni provocati dalla sua imposizione, è presupposto indefettibile che venga riconosciuta oltre all'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il fermo, anche che l'agente della riscossione abbia agito con dolo o colpa (cfr. Tribunale Grosseto, 25/10/2017,
n.1068).
Secondo la Cassazione, in particolare, la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 presuppone l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all'Agente della riscossione (cfr. tra le altre Cass., 16.6.2016 n. 12413).
Nella fattispecie in esame, non vi sono dubbi circa la sussistenza dei suddetti presupposti oggettivi e soggettivi di responsabilità dell' Controparte_4
essendo stato emesso un provvedimento di cui non sussistevano le condizioni: invero l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione è stata accertata con la sentenza 2664/2014 e
5766/2014 ormai passata in giudicato e sul punto neppure è sorta contestazioni tra le parti del giudizio.
Nessuna ulteriore valutazione, sotto tale aspetto, è dunque possibile nella odierna sede.
Quanto ai lamentati danni, si osserva in primis che parte appellante si duole del mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del rimborso della tassa automobilistica.
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 192 del 5 novembre 2018, ha stabilito che la tassa di possesso deve essere versata quando il fermo è di natura fiscale (per cui la misura cautelativa viene emanata a garanzia di un credito vantato dalla Pubblica Amministrazione), mentre si applica l'esenzione dal bollo nel caso di fermo amministrativo derivante da violazioni previste dal Codice della Strada.
Nel caso di specie il credito portato dalle cartelle esattoriali sottese al provvedimento di fermo amministrativo in questione non derivava da violazioni della disciplina del Codice della Strada ma era di origine fiscale;
conseguentemente, in applicazione dei principi sanciti dalla Consulta, non poteva sussistere alcuna sospensione del pagamento del bollo auto a favore del proprietario del mezzo che ha dunque l'obbligo di pagare la tassa nonostante il provvedimento illegittimo di fermo.
Quanto alla RC Auto, si evidenzia che si deve essere in regola con la copertura assicurativa soltanto se il mezzo sosta su una strada pubblica o aperta al pubblico. L'unico caso in cui il mezzo può essere privo di polizza, quindi, è quello in cui venga custodito in un garage o in un'area privata. Nel caso specifico l'attore ha allegato che il veicolo sostava su strada pubblica e nessuna prova contraria è stata articolata. L'attore ha inoltre allegato la polizza assicurativa riferita all'annualità oggetto del provvedimento di fermo.
Ne consegue che deve essere accolto l'appello per spese di assicurazione e tassa di circolazione come indicate dall'attore in € 400,00. Quanto alle ulteriori voci di danno si osserva che analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in punto di veicolo incidentato, in applicazione dell'ormai consolidato orientamento di legittimità per cui, da Cass. n. 20260 del
2015 in poi, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è in re ipsa, ma esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 27389 del 2022 e Cass. n. 5447 del 2020).
Detta prova non è stata raggiunta, non avendo parte attrice dimostrato al riguardo alcunchè.
Neppure vi sarebbero i presupposti per una liquidazione equitativa del danno atteso che, come precisato da Cass. del 15.4.2015 n. 7635,: "la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità, o
l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno".
Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento per perdita di valore del mezzo, atteso che il ricorrente sin dal primo grado ha allegato il valore dell'autovettura al momento del fermo, e documentato il valore al momento della revoca del provvedimento allorquando ha recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l'eliminazione del fermo amministrativo, con una differenza di valore di € 2.600,00.
Sul punto si segue l'orientamento della S.C sez. III, 15/05/2023, n.13173 la quale ha precisato che: “In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata
a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo.”
Ne discende l'accoglimento della domanda per il valore complessivo di €
3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio si pongono a carico di e si CP_3
liquidano ai valori minimi, attesa la semplicità delle questioni e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata:
- Condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno della CP_3 somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_3 giudizio che si liquidano in € 852,00 per il II grado ed € 457,00 per il primo grado oltre € 142,60 per esborsi del I grado + € 179 per esborsi, il tutto oltre spese gen (15%) Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Napolitano dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
SMCV, 19.5.2025
Il Giudice: Dr.ssa Ambra Alvano