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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4009/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 4009/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia 45, Susa presso lo studio dell'avv. GIORIO
ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 CHIANOCCO il 07/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: e il 13/05/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/06/2023 - 03/07/2023.
Con ricorso depositato il 24/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla può disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale al sig. , considerato che i figli Pt_2 minori hanno collocazione principale presso l'abitazione della madre.
Il Tribunale, pertanto, si limita a dare atto dell'accordo relativo alla ex abitazione familiare.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2. la casa coniugale sita a Chianocco (TO) via Crotte n. 22, di proprietà del sig. , rimarrà nella Pt_2 disponibilità dello stesso. La sig.ra ha da tempo reperito una diversa soluzione abitativa. Pt_1
DISPONE che:
3. i figli minori e avranno la residenza e collocazione principale presso la madre, Per_1 Per_2 con affidamento ad entrambi i genitori e facoltà per ciascuno di essi di esercitare separatamente la potestà sui medesimi, limitatamente alle decisioni inerenti alle questioni di ordinaria amministrazione;
con riferimento, invece, alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i coniugi conserveranno l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
4. il padre possa tenere con sé e , previo accordo con la madre e, in caso di Per_1 Per_2 disaccordo, secondo il seguente calendario e modalità:
-a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 sino alle ore 21.30 della domenica sera;
il martedì o il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30 nella settimana che termina con il weekend di competenza del padre ed il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore21.30, nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre;
-per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); in alternanza con l'altro genitore le festività pasquali intese come periodo di chiusura scolastica, in occasione delle festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni con l'altro genitore;
- per le vacanze estive verranno garantite almeno due/tre settimane presso ciascun genitore, con sospensione delle modalità di visita utilizzate nel corso dell'anno, periodo che andrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno. Al contempo ciascun genitore comunicherà all'altro genitore il luogo ed i contatti di destinazione della vacanza;
- in tutti i casi in cui il padre prenderà i figli per trascorrere del tempo con loro, sarà sua cura prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre.
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in ordine alle spese di carattere ordinario quando li avrà con sé. Il sig. provvederà inoltre a versare alla sig.ra a mezzo di Pt_2 Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese un contributo di mantenimento di € 500,00 (euro cinquecento/00) di cui € 250,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat, mentre le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, straordinarie e necessitate, con espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016 saranno suddivise al 50% tra i genitori, così come sarà suddiviso al 50% l'assegno unico e/o assimilati ed ogni altra agevolazione fiscale per i figli.
DÀ ATTO che:
6. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale pendente tra gli stessi e di non aver più altro a pretendere tra loro a seguito del matrimonio;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproca richiesta di contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 4009/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia 45, Susa presso lo studio dell'avv. GIORIO
ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 CHIANOCCO il 07/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: e il 13/05/2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/06/2023 - 03/07/2023.
Con ricorso depositato il 24/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla può disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale al sig. , considerato che i figli Pt_2 minori hanno collocazione principale presso l'abitazione della madre.
Il Tribunale, pertanto, si limita a dare atto dell'accordo relativo alla ex abitazione familiare.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIANOCCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2. la casa coniugale sita a Chianocco (TO) via Crotte n. 22, di proprietà del sig. , rimarrà nella Pt_2 disponibilità dello stesso. La sig.ra ha da tempo reperito una diversa soluzione abitativa. Pt_1
DISPONE che:
3. i figli minori e avranno la residenza e collocazione principale presso la madre, Per_1 Per_2 con affidamento ad entrambi i genitori e facoltà per ciascuno di essi di esercitare separatamente la potestà sui medesimi, limitatamente alle decisioni inerenti alle questioni di ordinaria amministrazione;
con riferimento, invece, alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i coniugi conserveranno l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
4. il padre possa tenere con sé e , previo accordo con la madre e, in caso di Per_1 Per_2 disaccordo, secondo il seguente calendario e modalità:
-a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.00 sino alle ore 21.30 della domenica sera;
il martedì o il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30 nella settimana che termina con il weekend di competenza del padre ed il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore21.30, nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre;
-per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); in alternanza con l'altro genitore le festività pasquali intese come periodo di chiusura scolastica, in occasione delle festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni con l'altro genitore;
- per le vacanze estive verranno garantite almeno due/tre settimane presso ciascun genitore, con sospensione delle modalità di visita utilizzate nel corso dell'anno, periodo che andrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno. Al contempo ciascun genitore comunicherà all'altro genitore il luogo ed i contatti di destinazione della vacanza;
- in tutti i casi in cui il padre prenderà i figli per trascorrere del tempo con loro, sarà sua cura prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre.
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in ordine alle spese di carattere ordinario quando li avrà con sé. Il sig. provvederà inoltre a versare alla sig.ra a mezzo di Pt_2 Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese un contributo di mantenimento di € 500,00 (euro cinquecento/00) di cui € 250,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat, mentre le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, straordinarie e necessitate, con espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016 saranno suddivise al 50% tra i genitori, così come sarà suddiviso al 50% l'assegno unico e/o assimilati ed ogni altra agevolazione fiscale per i figli.
DÀ ATTO che:
6. i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale pendente tra gli stessi e di non aver più altro a pretendere tra loro a seguito del matrimonio;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproca richiesta di contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.