Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 184
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancato deposito del ricorso introduttivo

    La Corte rileva che nel fascicolo telematico non risulta depositato il ricorso introduttivo asseritamente notificato al Comune di Argelato, né vi è prova della tempestiva notifica del ricorso stesso al Comune di Argelato. Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n°546/1992, il deposito telematico del ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dello stesso è un requisito a pena di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 184
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 184
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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