CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Argelato - Via Argelati, 4 40050 Argelato BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19511 DEL 25/09/2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19512 DEL 25/09/2023 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19516 DEL 25/09/2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19517 DEL 25/09/2023 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno iscritto a ruolo un “ricorso” avverso 2 avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Argelato per le annualità di imposta 2021 e 2022. Nel fascicolo telematico risultano depositati, con la nota di iscrizione a ruolo, copia degli avvisi di accertamento impugnati ed una serie di documentazione comprovante interlocuzioni con il Comune competente in relazioni ai predetti avvisi. Come già rilevato in sede di provvedimento cautelare (di non luogo a provvedere), non risulta depositato in atti il ricorso introduttivo asseritamente notificato al Comune di Argelato. Il rappresentante del Comune, intervenuto all'udienza di discussione dell'istanza di sospensione, ha dichiarato che il Comune non ha mai ricevuto la notifica di ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU in discussione. La causa è stata trattata in camera di consiglio all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che nel fascicolo telematico non risulta depositato il ricorso introduttivo asseritamente notificato al Comune di Argelato avverso gli avvisi di accertamento n. 19511 DEL 25/09/2023 IMU 2021 e n. 19512 DEL 25/09/2023 IMU 2022, né vi è prova della tempestiva notifica del ricorso stesso al Comune di Argelato;
Visto l'art. art. 22 del D. Lgs. n°546/1992 che prevede il deposito telematico del ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dello stesso, a pena di inammissibilità; Preso atto della mancata costituzione del Comune resistente;
P.Q.M
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/0 da ritenersi assorbita:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Argelato - Via Argelati, 4 40050 Argelato BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19511 DEL 25/09/2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19512 DEL 25/09/2023 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19516 DEL 25/09/2023 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19517 DEL 25/09/2023 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno iscritto a ruolo un “ricorso” avverso 2 avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Argelato per le annualità di imposta 2021 e 2022. Nel fascicolo telematico risultano depositati, con la nota di iscrizione a ruolo, copia degli avvisi di accertamento impugnati ed una serie di documentazione comprovante interlocuzioni con il Comune competente in relazioni ai predetti avvisi. Come già rilevato in sede di provvedimento cautelare (di non luogo a provvedere), non risulta depositato in atti il ricorso introduttivo asseritamente notificato al Comune di Argelato. Il rappresentante del Comune, intervenuto all'udienza di discussione dell'istanza di sospensione, ha dichiarato che il Comune non ha mai ricevuto la notifica di ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU in discussione. La causa è stata trattata in camera di consiglio all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che nel fascicolo telematico non risulta depositato il ricorso introduttivo asseritamente notificato al Comune di Argelato avverso gli avvisi di accertamento n. 19511 DEL 25/09/2023 IMU 2021 e n. 19512 DEL 25/09/2023 IMU 2022, né vi è prova della tempestiva notifica del ricorso stesso al Comune di Argelato;
Visto l'art. art. 22 del D. Lgs. n°546/1992 che prevede il deposito telematico del ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dello stesso, a pena di inammissibilità; Preso atto della mancata costituzione del Comune resistente;
P.Q.M
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/0 da ritenersi assorbita:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani