TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 945/2024 vertente
TRA
, c.f. rappresentata ed elett.te domiciliata nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
c.f. , rappresentato ed elett.te domiciliato nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa;
per il P.M. nulla ha opposto in data 11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto i coniugi ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso. Gli stessi hanno premesso:
- che, gli istanti e , contraevano tra di loro matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
25/07/1998 alle ore 11,00 -trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Teggiano (SA) con (Atto n.21Parte II Serie A, anno 1998), in regime di comunione, e che il matrimonio contratto è di tipo concordatario (in Chiesa secondo la religione cattolica);
- che, dall'unione matrimoniale dei predetti istanti sono nati due figli, più precisamente Per_1
c.f. in data 27/03/2000 in Polla(SA) e c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2
in data 02/08/2004 a Polla (SA); C.F._4
- che, purtroppo, nel corso degli anni tra i coniugi si sono verificati fatti e circostanze che hanno fatto venire meno l'affectio coniugalis, e con essa la comunione materiale e spirituale che caratterizzava l'unione matrimoniale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia al fine di superare le divergenze insorte, maturando così la decisione pacifica e comune di sciogliere il loro matrimonio con separazione e divorzio con modalità congiunta e consensuale, al fine di poter riorganizzare le proprie vite;
- che già da Gennaio 2015, è cessata la convivenza coniugale. Invero, la sig.ra Parte_1
è rimasta a vivere con i suoi due figli presso la casa coniugale in Sala Consilina (SA) via Ponte Filo di proprietà dei genitori di mentre quest'ultimo, si è trasferito nella città di Controparte_1
Araure, via Calle 5 -Casa Nr. 22 –URB Zaragoza (Venezuela);
- che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti anche se, allo stato sia lasig.ra che il sig. risultano essere disoccupati;
Parte_1 Controparte_1
- che non vi sono figli minorenni. Invero, la prole e ad Persona_1 Controparte_2 oggi risultano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate: a) In merito ai figli e , ad Persona_1 Controparte_2 oggi sono ambedue maggiorenni nonché indipendenti dal punto di vista economico, con impiego lavorativo , di cui lavora presso un'azienda nel comune di Sala Consili na (SA) con Per_1 mansioni di magazziniere, mentre svolge il Servizio Civile Universale nel predetto CP_2 comune;
b) Il collocamento dei figli sarà così disposto per loro espressa volontà, essendo maggiorenni, ad oggi continueranno a vivere presso la residenza della madre Parte_1 sita in Sala Consilina (SA ), alla via Ponte Filo n.86 salvo scelte differenti della progenie;
c) Il rapporto tra figli e genitori continuerà ad essere paritario, e senza alcuna distinzione, al fine di mantenere un rapporto equi librato e continuativo con ciascuno dei genitori, senza alcuna differenza, e senza alterare le abitudini di vita dei figli e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, le parti faranno tutto il possibile per armonizzare i rapporti con la prole, senza frapporre ostacoli di sorta e mantenendo quel colloquio civile e nell'interesse dei figli;
e) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del Pt_2 mutuo rispetto;
f) le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio; g) I coniugi, con la suddetta cessazione degli effetti civili del matrimonio, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra; h) Gli istanti e Parte_1 Controparte_1 provvederanno al proprio mantenimento da sé e con mezzi propri e con reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi diritto presente e futuro di natura economica e materiale l'uno verso l'altro anche di forma ereditaria;
i) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. j) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale;
k) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che, salvo diversamente ritenuto dall'On.le Tribunale, non vi sarà udienza con comparizione personale La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione che con sentenza pronunciava la separazione e con ordinanza rimetteva la causa sul Ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e dalla prima udienza del 2 dicembre 2024. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 9.9.2025. Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta. Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti alle condizioni già statuite in sede di separazione che hanno nuovamente riportato nelle note di trattazione scritta del 9.9.2025. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti del matrimonio dei coniugi nato ad [...] il [...] e Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 in Teggiano (SA) il 25.07.1998 (atto n. 21 p. 2, Serie A, anno 1998 del Comune di Teggiano);
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 945/2024 vertente
TRA
, c.f. rappresentata ed elett.te domiciliata nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
c.f. , rappresentato ed elett.te domiciliato nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa;
per il P.M. nulla ha opposto in data 11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto i coniugi ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso. Gli stessi hanno premesso:
- che, gli istanti e , contraevano tra di loro matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
25/07/1998 alle ore 11,00 -trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Teggiano (SA) con (Atto n.21Parte II Serie A, anno 1998), in regime di comunione, e che il matrimonio contratto è di tipo concordatario (in Chiesa secondo la religione cattolica);
- che, dall'unione matrimoniale dei predetti istanti sono nati due figli, più precisamente Per_1
c.f. in data 27/03/2000 in Polla(SA) e c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2
in data 02/08/2004 a Polla (SA); C.F._4
- che, purtroppo, nel corso degli anni tra i coniugi si sono verificati fatti e circostanze che hanno fatto venire meno l'affectio coniugalis, e con essa la comunione materiale e spirituale che caratterizzava l'unione matrimoniale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia al fine di superare le divergenze insorte, maturando così la decisione pacifica e comune di sciogliere il loro matrimonio con separazione e divorzio con modalità congiunta e consensuale, al fine di poter riorganizzare le proprie vite;
- che già da Gennaio 2015, è cessata la convivenza coniugale. Invero, la sig.ra Parte_1
è rimasta a vivere con i suoi due figli presso la casa coniugale in Sala Consilina (SA) via Ponte Filo di proprietà dei genitori di mentre quest'ultimo, si è trasferito nella città di Controparte_1
Araure, via Calle 5 -Casa Nr. 22 –URB Zaragoza (Venezuela);
- che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti anche se, allo stato sia lasig.ra che il sig. risultano essere disoccupati;
Parte_1 Controparte_1
- che non vi sono figli minorenni. Invero, la prole e ad Persona_1 Controparte_2 oggi risultano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate: a) In merito ai figli e , ad Persona_1 Controparte_2 oggi sono ambedue maggiorenni nonché indipendenti dal punto di vista economico, con impiego lavorativo , di cui lavora presso un'azienda nel comune di Sala Consili na (SA) con Per_1 mansioni di magazziniere, mentre svolge il Servizio Civile Universale nel predetto CP_2 comune;
b) Il collocamento dei figli sarà così disposto per loro espressa volontà, essendo maggiorenni, ad oggi continueranno a vivere presso la residenza della madre Parte_1 sita in Sala Consilina (SA ), alla via Ponte Filo n.86 salvo scelte differenti della progenie;
c) Il rapporto tra figli e genitori continuerà ad essere paritario, e senza alcuna distinzione, al fine di mantenere un rapporto equi librato e continuativo con ciascuno dei genitori, senza alcuna differenza, e senza alterare le abitudini di vita dei figli e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, le parti faranno tutto il possibile per armonizzare i rapporti con la prole, senza frapporre ostacoli di sorta e mantenendo quel colloquio civile e nell'interesse dei figli;
e) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del Pt_2 mutuo rispetto;
f) le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio; g) I coniugi, con la suddetta cessazione degli effetti civili del matrimonio, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra; h) Gli istanti e Parte_1 Controparte_1 provvederanno al proprio mantenimento da sé e con mezzi propri e con reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi diritto presente e futuro di natura economica e materiale l'uno verso l'altro anche di forma ereditaria;
i) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. j) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale;
k) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che, salvo diversamente ritenuto dall'On.le Tribunale, non vi sarà udienza con comparizione personale La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione che con sentenza pronunciava la separazione e con ordinanza rimetteva la causa sul Ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e dalla prima udienza del 2 dicembre 2024. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 9.9.2025. Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta. Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti alle condizioni già statuite in sede di separazione che hanno nuovamente riportato nelle note di trattazione scritta del 9.9.2025. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti del matrimonio dei coniugi nato ad [...] il [...] e Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 in Teggiano (SA) il 25.07.1998 (atto n. 21 p. 2, Serie A, anno 1998 del Comune di Teggiano);
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco