Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 2
L'errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione in appello e nella notifica di esso può comportare la nullità di entrambi gli atti solo nel caso in cui l'errore stesso sia tale da determinare, in concreto, una incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta, mentre non sussiste alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui l'incertezza sul destinatario degli atti non sia assoluta, in quanto questi è chiaramente individuabile dal contenuto degli atti, poiché la riconoscibilità dell'errore esclude la configurabilità della nullità.
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nel caso di specie l'impugnata sentenza, cassata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto , interpretando i CCNL per i dipendenti ENEL del 22 aprile 1986 e del 21 febbraio 1989, e in riferimento a quest'ultimo anche le dichiarazioni integrative rese a verbale, che la riduzione dell'orario di lavoro, portato dal primo contratto da 40 a 39 ore e dal secondo da 39 a 38 ore, comportasse in entrambi i casi, automaticamente, una proporzionale riduzione delle cosiddette "rese" settimanali per i lavoratori letturisti, senza considerare che solo al contratto collettivo del 1989 era collegata una contestuale dichiarazione a verbale, evidenziante con sufficiente chiarezza una volontà delle parti di escludere nell'immediato una riduzione delle "rese" proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro contestualmente prevista, il che rendeva necessaria una interpretazione distinta dei due contratti collettivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO F. Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO NN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NN, GA GI, EL GN, OM UI, CA DO, LI IC, IG EN, BE GA, BE IG RI, TR BO, DI RO, elettivamente domiciliati in ROMA V.le Medaglie d'oro, 323 presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO DOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
E.N.E.L. SPA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO STANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2544/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 15/10/99 - R.G.N. 8448/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. NN AMOROSO;
udito l'Avvocato DOLFI;
udito l'Avvocato STANCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LE NN e gli altri dipendenti dell'ENEL indicati in epigrafe, odierni ricorrenti, aventi tutti la qualifica di LE - consulenti alle dipendenze della società convenuta, hanno convenuto in giudizio la società ENEL S.p.A. datrice di lavoro innanzi al Pretore, quale giudice del lavoro, di NO, esponendo (per quanto rileva ancora nel presente giudizio di cassazione): 1) che essi ricorrenti, già LE dipendenti ENEL, inquadrati in categoria CS e retribuiti con paga oraria a tempo, si erano visti affidare, in aggiunta alle mansioni precedentemente svolte di lettura dei contatori, anche mansioni di consulenza a vantaggio dell'utenza e perciò attribuire la qualifica di "LE-consulenti", inquadrata nella superiore categoria B2, con pagamento in base alla paga oraria prevista dal CCNL per tutti i dipendenti ricompresi in detta categoria B2; 2) che in forza del CCNL del 22.9.1983 (accordo- quadro), dopo la suddivisione del territorio nazionale in quattro fasce operative, a seconda della maggiore o minore concentrazione di utenti, veniva stabilito, per la nuova figura dei LE- consulenti, che l'esecuzione dei nuovi compiti sarebbe andata in sostituzione di una quota temporalmente corrispondente di letture utenti/giorno, con il rispetto dei programmi di letture, e che il tempo complessivo dedicato alla nuova attività non avrebbe dovuto essere superiore ad un'ora al giorno, e si stabiliva, infine, di demandare agli accordi locali l'applicazione concreta delle disposizioni dell'accordo-quadro medesimo;
3) che con lo stesso accordo quadro del 22.9.1983 veniva individuato, per le letture e gli altri interventi, l'elemento delle "rese", consistente in un determinato numero di letture che obbligatoriamente dovevano essere effettuata nell'arco di una giornata di lavoro, che all'epoca era di otto ore per 40 ore la settimana per tutti i dipendenti EN (come stabilito dal CCNL 25.1.1983, art.3, n. 2), stabilendosi altresì un minimo ed un massimo di rese, in rapporto alle diverse fasce zonali e demandandosi agli accordi locali la determinazione obbligatoria delle stesse;
4) che, pertanto, con verbali di accordo tra le organizzazioni sindacali e l'EN, per l'attuazione dell'accordo quadro 22.9.1983, vennero fissate le rese che ogni letturista- consulente avrebbe dovuto effettuare giornalmente, tenuto conto anche delle nuove mansioni di consulenza;
5) che il contratto collettivo nazionale del 22.4.1986 ebbe a ridurre di un'ora l'orario di lavoro per tutti i dipendenti dell'EN, portandolo da 40 a 39 ore settimanali, con decorrenza dal 1 maggio 1987; 6) che il CCNL del 21.2.1989 determinò l'ulteriore riduzione dell'orario settimanale, con decorrenza dal 1.7.1990, dell'orario settimanale a 38 ore;
7) che nel contesto di tale ultimo accordo le parti collettive, con dichiarazione verbale, stabilirono a che "sempre in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 10 luglio 1990, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il I0 marzo 1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento dell'attività di letture dei misuratori, tenuto conto altresì dei riflessi che l'introduzione dei nuovi sistemi di lettura apporterà alla stessa"; 8) che nessun incontro era stato richiesto dall'EN ai Sindacati per modificare i contratti della zona di NO relativi alle rese pattuite per ogni Comune per i LE-consulenti di quella zona, ne' l'EN aveva mai fatto per tale zona alcuna specifica proposta di modifica del tempo-rese, ne' prima ne' dopo il 1 marzo 1990; 9) che, tuttavia, l'ENEL aveva continuato a pretendere da tutti i LE-consulenti il medesimo numero di rese richiesto in precedenza, allorquando l'orario settimanale di lavoro era di 40 ore obbligandoli così ad effettuare due ore di lavoro in più rispetto agli altri dipendenti ENEL. Tanto premesso, i ricorrenti, posto che il tempo necessario per le letture e la consulenza era stato pattuito stabilendo le "rese" per ogni giorno di lavoro per una settimana di 40 ore durante cinque giorni di lavoro, rivendicavano il diritto alla proporzionale riduzione delle rese e domandavano la condanna dell'ENEL al pagamento a ciascun ricorrente di un compenso, per le ore lavorate in più, ragguagliato a Ila misura del compenso per lavoro straordinario, con gli accessori come per legge, oltre alle spese di lite. L'ENEL, costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento delle pretese dei ricorrenti: a) eccependo, per tutti, l'intervenuta perenzione delle relative pretese per prescrizione, per quanto attiene al periodo antecedente alla data del 5.8.1991; b) eccependo l'intervenuta preclusione dell'azione promossa da EL GI IG, per avervi egli fatto rinuncia all'atto della cessazione del rapporto con dichiarazione resa in sede di percezione del T.F.R.; c) negando nel merito la fondatezza dell'avversaria domanda, essendosi di fatto già realizzata a favore dei LE la invocata riduzione d'orario per effetto delle variazioni intervenute "medio tempore" nell'esplicazione della predetta attività, che ne avrebbero accelerato il compimento.
Con sentenza n. 1/98 il Pretore di NO ha accolto parzialmente la domanda, per il periodo successivo al 5.8.91, non coperto da prescrizione, ritenendo fondata la tesi dei ricorrenti in ordine tanto al diritto alla riduzione d'orario a 38 ore quanto al diritto alla proporzionale riduzione delle "rese", e rigettando l'eccezione di preclusione per rinuncia relativamente alla posizione del EL. Ha pertanto condannato la società convenuta a disporre in conseguenza la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro per due ore la settimana, e ciò mediante la proporzionale riduzione delle "rese" concordate in sede di contrattazione locale. Ha inoltre condannato la società a pagare ai ricorrenti il compenso per le ore prestate in più rispetto al dovuto, determinando il compenso mediante ricorso al conteggio previsto in sede di contrattazione per le cosiddette "extrarese". Ha infine dichiarato compensate per tre quarti le spese di lite, condannando la società convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti di un quarto delle spese stesse.
2. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'ENEL, ribadendo l'eccezione di preclusione nei confronti del EL, riproponendo la propria tesi circa la non spettanza della riduzione delle "rese" - in occasione sia della riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 40 a 39 ore (c.c.n.l. 1986) che della riduzione da 39 a 38 ore (c.c.n.l. 1989) - e reiterando le proprie istanze istruttorie volte a dimostrare l'intervenuta accelerazione dei tempi di lettura rispetto all'epoca in cui gli stessi furono concordati con le organizzazioni territoriali.
Si sono costituiti gli appellati (tranne il AR) resistendo al gravame avversario e proponendo a loro volta gravame incidentale per la misura del compenso aggiuntivo, da determinarsi secondo la commisurazione del lavoro straordinario e non delle extra-rese effettuate queste ultime senza attività consulenza, e per la disciplina delle spese di lite.
Con sentenza del 23 settembre - 15 ottobre 1999 il tribunale di CI, in accoglimento dell'appello e quindi in riforma della sentenza pretorile, rigettava le domande degli appellati.
3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione i sopra menzionati dipendenti dell'ENEL con tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'ENEL s.p.a..
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dei ricorrenti è articolato in tre motivi. Con il primo motivo il solo ricorrente AR GU denuncia la violazione degli artt. 350, 331, 343, 171, 160, 359, 435 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. In particolare il ricorrente si duole del fatto che erroneamente la sentenza del tribunale non ha considerato che l'appello dell'ENEL non risultava proposto anche nei suoi confronti e quindi doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza pretorile.
Con il secondo motivo i ricorrenti tutti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1374, 1175, 2087, 2126, 2697 c.c., 112, 115, 116 e 432 c.p.c., 12 e 13 disp. prel. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Secondo la difesa dei ricorrenti il tribunale di CI avrebbe pretermesso ogni procedimento logico di interpretazione e valutazione degli accordi collettivi applicabili nella specie, sia quello del 1986 che quello del 1989. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 346 c.p.c.. Secondo la difesa dei ricorrenti la pronuncia impugnata è censurabile per aver affermato che i lavoratori non avevano avanzato istanze istruttorie dirette a provare il lavoro straordinario effettuato dai LE.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Non sussiste nullità dell'atto d'appello e della sua notificazione ex art. 160 c.p.c. qualora l'incertezza sul destinatario di tali atti non sia assoluta, ma quest'ultimo sia chiaramente individuabile dal contenuto degli atti, vertendosi in ipotesi di mero errore materiale riconoscibile.
Nella specie il tribunale ha motivatamente ritenuto che sia l'atto d'appello dell'ENEL che la sua notifica, pur indicando come destinatario CC GU, dovevano ritenersi indirizzati a AR GU - indicato come CC GU per mero errore materiale - tale essendo il soggetto presente nel giudizio di primo grado e nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza di primo grado.
L'assoluta riconoscibilità dell'errore materiale esclude il vizio lamentato dal ricorrente.
3. Il secondo motivo è fondato solo in parte.
3.1. Giova premettere che il thema decidendum sottoposto alla cognizione dei giudici di merito è consistito da una parte nell'interpretazione del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL al fine di stabilire se la riduzione dell'orario di lavoro ordinario da 39 a 38 ore comportasse anche un ridimensionamento proporzionale del numero delle c.d. "rese" settimanali da parte dei dipendenti con mansioni di LE. D'altra parte l'oggetto del giudizio - pur tenendo conto del giudicato interno formatosi in relazione alla prescrizione, dichiarata dal pretore e non impugnata, dei crediti azionati per il periodo fino al 5 agosto 1991 - ha riguardato (e riguarda) anche la precedente riduzione da 40 a 39 ore dell'orario settimanale di lavoro (che ovviamente rileva solo per il periodo successivo a tale data) e quindi il thema decidendum ha compreso anche l'interpretazione del precedente c.c.n.l. 22 aprile 1986; la tematica è sì analoga - ossia in particolare quella della possibile incidenza (o meno) della riduzione dell'orario di lavoro sul numero delle "rese" - ma diverso è il riferimento alla normativa contrattuale collettiva applicabile.
Deve poi ulteriormente premettersi che la pronuncia impugnata - come in precedenza già la pronuncia pretorile - ha ritenuto espressamente che la normativa contrattuale (sia del 1986 che del 1989) ha previsto una riduzione dell'orario di lavoro generalizzata, e pertanto riguardante anche i LE (presupposto questo in realtà non più contestato dalla difesa dell'ENEL); talché può dirsi che i LE in occasione di entrambi i menzionati contratti collettivi hanno beneficiato anch'essi, al pari di tutti gli altri dipendenti dell'ENEL, della riduzione dell'orario normale settimanale di lavoro, prima da 40 a 39 ore (c.c.n.l. del 1986) e poi da 39 a 38 ore (c.c.n.l. del 1989).
3.2. Ciò premesso, occorre poi ribadire - come già affermato da questa Corte in numerose pronunce (Cass. 19 gennaio 1999 n. 480, Cass. 22 maggio 2000 n. 6670, Cass. 21 luglio 2000 n. 9647, Cass. 5 marzo 2001 n. 3198, Cass. 22 aprile 2002 n. 5820, Cass. 17 giugno 2002 n. 8720, Cass. 20 giugno 2002 n. 9008) - che la nozione di "rese" (che costituivano il numero minimo di letture la cui effettuazione quotidiana era obbligatoria per i dipendenti con mansioni di LE) non attiene affatto all'orario di lavoro, ma alla prestazione lavorativa. Ossia rappresenta una specificazione non già di quanto tempo il lavoratore dovesse essere in servizio, bensì di quanta attività egli dovesse svolgere.
Ed allora - modificata soltanto la disciplina dell'orario di lavoro e non anche quella delle rese - il letturista si trovava anch'egli (al pari degli altri dipendenti dell'ENEL) a beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, ma continuava ad essere obbligato ad effettuare ogni giorno il medesimo numero di letture quale previsto dai (non modificati) accordi sindacali territoriali. Con la conseguenza che, ove avesse effettuato tali letture in un tempo superiore al (ridotto) orario giornaliero, aveva diritto al compenso per lavoro straordinario;
diritto che però insorgeva per l'eventuale superamento dell'orario normale di lavoro e non già automaticamente per l'effettuazione di un numero di rese (pur identico a quello vigente anche prima della riduzione dell'orario, ma) superiore alla riparametrazione proporzionale di questo sulla base della riduzione dell'orario di lavoro.
Invece per la rivendicata riduzione delle rese occorreva considerare la volontà delle parti e quindi procedere all'interpretazione della normativa contrattuale collettiva che aveva ridotto l'orario di lavoro (ossia il c.c.n.l. 22 aprile 1986 ed il successivo c.c.n.l. 21 febbraio 1989).
3.3. Su tale tematica della pretesa riduzione proporzionale delle rese come conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro questa Corte si è già pronunciata (nelle sentenze sopra cit.) prendendo in considerazione in particolare pronunce di giudici di merito che avevano proceduto (con alterni esiti) all'interpretazione della dichiarazione a verbale relativa all'art. 3 c.c.n.l. 21 febbraio 1989, di cui fa menzione anche l'impugnata sentenza del tribunale di
CI (secondo cui - come già indicato in narrativa - "in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 10 luglio 1990, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 marzo 1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento della attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura apporterà all'attività stessa"). Tale dichiarazione a verbale - come risulta anche dalla sentenza impugnata - accedeva ad una clausola del contratto collettivo e quindi aveva un'efficacia interpretativa della stessa, nonché natura negoziale perché diretta ad integrare (e chiarire la portata) del regolamento contrattuale.
Rileva quindi - ha già osservato questa Corte nelle citate pronunce - il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c. c.) che è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata ) dall'art. 1362, comma 1, c.c. e va applicato con particolare rigore allorché si tratti d'interpretare la disposizione di un contratto collettivo e la relativa dichiarazione verbale.
Quest'ultima dichiarazione a verbale nel suo contenuto esplicito rimetteva ad un successivo incontro (e quindi ed un accordo sindacale) tra le parti la disciplina delle conseguenze che la riduzione dell'orario avrebbe potuto comportare sullo svolgimento dell'attività di lettura.
In particolare questa Corte - espressamente limitando la sua pronuncia alla riduzione dell'orario da 39 a 38 ore prevista dal cit.
contratto collettivo del 1989 (così Cass. 19 gennaio 1999 n. 480, Cass. 22 maggio 2000 n. 6670, cit.) - ha cassato sentenze di merito che, svalutando la portata di tale clausola, avevano accolto la domanda di altri LE dell'ENEL riconoscendo un ridimensionamento delle rese come conseguenza della riduzione dell'orario settimanale da 39 a 38 ore.
3.4. Nella specie la pronuncia impugnata disconosce sì questo ridimensionamento delle rese, ma ciò fa anche per la precedente riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 39 ore, quale prevista dal contratto collettivo del 1986.
C'è a questo punto da considerare - sotto il profilo del vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti - che la pronuncia impugnata da una parte fa menzione della suddetta dichiarazione a verbale contenuta nel contratto collettivo del 1989, riportandola peraltro nel suo testo integrale;
e d'altra parte svolge le sue valutazioni interpretative considerando essenzialmente la riduzione a 38 ore prevista da tale contratto, salvo poi aggiungere sinteticamente che "identica considerazione vale, 'a fortiori', per la riduzione a 39 ore" prevista dal precedente contratto collettivo del 1986. Orbene questo procedimento interpretativo - che per quanto riguarda la riduzione da 39 a 38 ore si sottrae alle censure della difesa dei ricorrenti per le considerazioni già più volte svolte da questa Corte (nelle pronunce sopra cit.) - invece, per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 39 ore, risulta in realtà carente.
Ed infatti l'invocato argomento a fortiori è meramente assertivo e in realtà contraddittorio.
L'elemento distintivo tra le due ipotesi è costituito - come già rilevato - dalla menzionata dichiarazione a verbale. Ma da una dichiarazione espressa di riserva di specifico accordo sindacale - che mostra con sufficiente chiarezza la volontà delle parti, in occasione del contratto collettivo del 1989, di escludere nell'immediato una riduzione delle rese proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro contestualmente prevista - non può desumersi a fortiori la stessa situazione dal mero silenzio serbato in proposito dalle parti nella precedente tornata contrattuale del 1986. Semmai poteva valere l'esatto contrario. Ossia, se il tribunale, valorizzando altri elementi esegetici, avesse ritenuto che, pur in mancanza di alcuna espressa previsione, le parti stipulanti già nel 1986 avevano inteso lasciare immutato il numero delle rese, allora sì avrebbe potuto operare l'argomento a fortiori nel senso che questa conclusione interpretativa non poteva non valere anche per il contratto collettivo del 1989 che conteneva, nella menzionata dichiarazione a verbale, l'espressa riserva ad un separato accordo per la rideterminazione delle rese. In realtà la presenza solo nel contratto collettivo del 1989 della suddetta dichiarazione a verbale, che giuoca un ruolo determinante nell'interpretazione complessiva di quella normativa collettiva, comportava - come già ritenuto da questa Corte (Cass. 24 maggio 1996 n. 4807) - la necessità di una valutazione distinta per la precedente tornata contrattuale del 1986, che il tribunale non poteva esimersi dal fare. In precedenza infatti questa Corte (nella cit.
sentenza) - chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione in esame, posta da un ricorso avverso una pronuncia di merito che (come la impugnata sentenza del tribunale di CI) non aveva distinto i due contratti collettivi, pervenendo però all'opposta conclusione interpretativa che i LE avevano diritto a vedersi proporzionalmente ridotto il numero delle rese sia in occasione della riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 40 a 39 ore (c.c.n.l. del 1986) che della successiva riduzione da 39 a 38 ore (c.c.n.l. del 1989) - ha ritenuto che, per quanto atteneva all'interpretazione e all'applicazione del contratto collettivo del 1986 ai LE, la sentenza impugnata non meritasse le censure mosse dall'ENEL, mentre - proprio valorizzando la più volte menzionata dichiarazione a verbale - ha affermato che "diverso discorso è da fare per quanto attiene al contratto collettivo del 21 febbraio 1989", così cassando in tale parte la pronuncia stessa. Anche il tribunale di CI ha assimilato le due situazioni ricorrendo ad un argomento contraddittorio (l'argomento a fortiori ) e, senza distinguere tra le due tornate contrattuali, ha svolto le stesse argomentazioni per pervenire alla medesima conclusione interpretativa. Ciò ridonda in vizio di motivazione che risulta essere insufficiente ove, come nella specie, sia stato del tutto trascurato un decisivo elemento di valutazione di cui si da comunque conto, quale appunto la suddetta dichiarazione a verbale delle parti stipulanti, contenuta nel solo contratto collettivo del 1989, di voler riservare ad un apposito accordo sindacale la regolamentazione delle rese.
In sostanza il tribunale avrebbe dovuto spiegare perché, pur in mancanza della riserva di specifico accordo sindacale, l'interpretazione della normativa contrattuale del 1986 conduceva alle stesse conclusioni dell'interpretazione della normativa contrattuale del 1989 che invece tale riserva espressamente conteneva.
4. Infondato è infine il terzo motivo del ricorso.
La pretesa azionata dai ricorrenti - la cui interpretazione è rimessa al giudice del merito e non è censurabile con ricorso per cassazione ove sorretta, come nella specie, da motivazione sufficiente e non contraddittoria - è stata impostata sulla ritenuta riduzione delle rese corrispondenti all'orario normale di lavoro settimanale e non già sull'effettuazione in concreto di lavoro eccedente tale orario;
riduzione che implicava essenzialmente un problema di interpretazione della normativa contrattuale succedutasi nel tempo. Pertanto correttamente il tribunale ha rigettato le istanze di mezzi di prova ininfluenti ai fini del decidere.
5. In conclusione va accolto solo il secondo motivo limitatamente al vizio di motivazione dell'impugnata sentenza quanto alle conseguenze della riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 40 a 39 ore prevista dal cit. contratto collettivo del 1986 sul numero delle rese dei LE. Vanno invece rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso.
La pronuncia impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento, alla quale è demandato di procedere ad una nuova interpretazione della normativa contrattuale collettiva al fine di verificare se l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata in ordine al mancato ridimensionamento delle rese dei LE per la riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 39 a 38 ore prevista dal contratto collettivo del 1989 possa estendersi, o no, anche in riferimento alla riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 40 a 39 ore prevista dal precedente contratto collettivo del 1986.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso;
rigetta gli altri due motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003