Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
L'art. 75 comma 2 del d.p.r. 30 maggio 2000, n. 115, che, nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza - come in quelli di esecuzione, di revisione e di applicazione di misure di sicurezza -, limita l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato alle ipotesi in cui l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore", non si applica con riguardo alla difesa dei collaboratori di giustizia, differente essendo la "ratio" tra i due istituti, dal momento che la normativa sui collaboratori tende ad offrire una tutela onnicomprensiva all'interessato (nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2003, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 2358
3. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 007014/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AVV. FORESTA SANTE;
2) MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 07/11/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine rimettersi la questione alle Sezioni Unite;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.1.2003 l'avv. Sante Foresta, difensore del collaborante Gaetano Iannì, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 7.11.2002 del magistrato di sorveglianza di Roma di rigetto del ricorso-reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Roma che aveva rigettato la sua istanza di liquidazione.
Il provvedimento impugnato evidenziava come il procedimento avesse ad oggetto la prosecuzione provvisoria della detenzione domiciliare nei confronti del collaboratore di giustizia pur nella sopravvenienza di nuovo titolo detentivo, e che il giudice a quo aveva rigettato la domanda sul rilievo che la normativa speciale dettata per i collaboratori di giustizia trovava applicazione solo nei procedimenti di sorveglianza svolgentisi nel contraddittorio tra le parti, secondo quanto stabilito dall'art. 15 l. 217/90 (ora art. 75 D.P.R. 115/02), laddove il procedimento di prosecuzione provvisoria di misura alternativa inizia di regola su impulso officioso e termina con provvedimento de plano, senza che sia prevista assistenza di difensore. L'avv. Foresta proponeva opposizione ai sensi dell'art. 12, co. 4, l. 217/90, rilevando che nell'"accordo" stipulato tra collaboratore e Stato è garantita l'assistenza legale a spese dell'amministrazione senz'alcuna limitazione in ordine alla tipologia dell'attività difensiva, e che è inconferente la normativa del patrocinio dei non abbienti. Una diversa interpretazione, si sosteneva, era in contrasto con la Costituzione poiché, essendo stabilita l'onerosità del mandato conferito all'avvocato anche in sede stragiudiziale e vigendo il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, si finirebbe per violare il diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione del professionista. Rilevava ancora l'opponente che allorquando alla liquidazione provvedeva direttamente il Servizio centrale di protezione era pacificamente ritenuto il diritto al compenso per l'attività in esame.
Il giudice a quo rigettava il ricorso rilevando che l'art. 12, co. 2 ter, l. 217 (ora art. 115 D.P.R. 115/02) stabilisce che il compenso spettante al difensore del collaboratore titolare di programma di protezione viene liquidato dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla normativa sul patrocinio dei non abbienti. La previsione in questione - rilevava detto giudice - è innovativa, siccome con essa si è inteso disciplinare compiutamente una materia prima delegata alla P.A. in difetto di previsioni di riferimento relative all'an ed al quantum del compenso dovuto. Con la novella il procedimento di liquidazione è stato giurisdizionalizzato e sono state fissate regole sulla misura delle competenze mediante il richiamo alla disciplina del patrocinio dei non abbienti: detto richiamo, secondo un'interpretazione sistematica, deve necessariamente estendersi al presupposto in presenza del quale operano i criteri di liquidazione previsti da quella disciplina, e cioè allo svolgimento di un'attività difensiva che ricade nella sua sfera di applicazione: deve cioè trattarsi di un'attività defensionale che nel patrocinio dei non abbienti può legittimamente esser posta a carico dello Stato, e dunque di un'attività per la quale vi è previsione di contraddittorio, obbligatorio o facoltativo (art. 15 l. 217, ora art. 75 D.P.R. 115).
Come si è detto, l'avv. Foresta ha proposto ricorso ravvisando la violazione ed erronea applicazione di legge nell'affermazione che l'art. 75, comma 2, è applicabile ai difensori dei collaboranti titolari di programma di protezione, e che quindi l'onorario sia dovuto solo per le attività in ordine alla quali vi sia previsione di contraddittorio, obbligatorio o facoltativo. ("La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché dei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di provenienza e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico"). Deve rilevarsi, infatti, che l'art. 13, co. 6, della legge 15.3.1991, n. 82, come sost. dalla legge 45/2001 non pone restrizioni alla tutela legale accordata ai collaboratori di giustizia, e l'applicabilità dell'art. 115 del D.P.R. 115/2002 è limitata alla misura ed alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore. (Art. 115. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita). Sostiene il ricorrente che è illegittimo il riferimento da parte del giudice a quo all'art. 75, dato che in nessun modo esso è richiamato per l'applicazione ai soggetti ammessi a programma di protezione, cui vanno applicati l'art. 115, come modificato dall'art. 94 della legge 27.12.2002, n. 289 e - nei limiti del richiamo - l'art. 82. Ed
infatti la difesa del collaboratore di giustizia diverge completamente nei suoi presupposti da quella del non abbiente, ed il richiamo operato nel testo unico ha soltanto lo scopo di disciplinare il quantum, precedentemente privo di canoni, sì che la quantificazione era demandata senza fissazioni di limiti al giudice, in maniera arbitraria, (Le spese di assistenza legale sono liquidate dal giudice previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto (art. 13, co. 6, l. 82/91 succ. mod.)) fissandosi così un tetto massimo per le spese di giustizia (art. 82).
Nè ha pregio l'affermazione del giudice a quo secondo il quale non si violerebbero i diritti costituzionali alla retribuzione del difensore, giacché "il suo lavoro professionale riceve adeguata protezione in termini di retribuzione globale", ove si consideri che il difensore nulla ha percepito e, secondo il provvedimento, senz'avere diritto all'onorario per l'attività svolta. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sostenendo che il ricorso per Cassazione non è consentito (o, in subordine, rimettersi la questione alle SS.UU.), ma nelle more è sopravvenuta la decisione delle SS.UU. di questa Corte, che hanno riaffermato il principio secondo cui la decisione sul ricorso-reclamo deve ritenersi suscettibile di ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. (sent. 28.5.2003, n. 12 - 25080, Pellegrino), in conformità all'orientamento pacifico della Cassazione civile ed all'analogo orientamento di questa sezione espresso tra l'altro con sentenza Cass., sez. 4^, 13.11.2002, n. 40122, Di Pietra. Tanto premesso, osserva questa Corte che l'affermazione del giudice di merito di una limitazione al riconoscimento dell'attività difensiva in pro del collaborante ammesso allo speciale programma di protezione entro l'ipotesi dell'art. 75 ("La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico") non ha un fondamento normativo, non potendo omologarsi, per la diversità di natura e fondamento, la difesa del collaborante al patrocinio dei non abbienti.
Come ben ha messo in evidenza il ricorrente, significative sono le differenze tra patrocinio dei non abbienti e del collaboratore di giustizia:
- i non abbienti per accedere al patrocinio gratuito necessitano di un decreto di ammissione da parte del magistrato, che non occorre invece per i collaboranti, discendendo dalla delibera della commissione centrale ai sensi dell'art. 10 l. 82/91, e la liquidazione nel primo caso fa carico al Ministero della giustizia, nel secondo caso al Ministero dell'interno;
- il diritto al pagamento degli onorari decorre rispettivamente dalla delibera e dal decreto del magistrato;
il difensore del collaborante non dev'essere iscritto in appositi elenchi (v. invece art. 81 D.P.R. 115);
- indennità e spese di trasferta sono escluse per il difensore del non abbiente se iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 82), mentre la stessa esclusione non opera per il difensore del collaborante, considerato anche che l'attività di quest'ultimo si svolge per gran parte in sede diversa da quella dell'autorità procedente;
- il titolo 3^ del d.p.r. 115 è denominato "Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale", di tal che sono applicabili solo l'art. 115 e gli articoli in esso richiamati, tra cui non è compreso l'art. 75;
- il procedimento di sorveglianza per i soggetti ammessi a speciale programma di protezione si svolge a Roma, e la circostanza che il Tribunale e l'ufficio di sorveglianza di Roma non rientrino tra le eccezioni (ART. 80 (L). (Nomina del difensore).
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo;
2. Procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) previste dall'art. 80 conferma la limitatissima applicabilità dell'art. 115 e dell'art. 82, operante solo per fissare un tetto massimo alla liquidazione. La radicale diversità strutturale e funzionale tra gli istituti impone infatti di escludere l'estensione del regime dell'uno a quello dell'altro, non sussistendo neanche identità di ratio, a fronte di una tutela tendenzialmente omnicomprensiva del collaborante, sulla scorta dell'accordo intercorso, e di una tutela limitata a dare attuazione al precetto costituzionale del diritto alla difesa, con esclusione pertanto di tutto quanto possa apparire superfluo, o comunque eccedente lo stretto necessario, in un'ottica che non può tralasciare gli interessi economici dello Stato. Detta limitazione, in positivo relativa alle ipotesi in cui l'interessato possa o debba essere assistito da difensore, non può pertanto dirsi operativa in relazione al regime dei collaboranti.
L'impugnato provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004