Sentenza 24 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2003, n. 19794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19794 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL1 97 94/03 REPUBBLICA ITALIANA 着 LA CORTE SUPRE I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22318/01 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 39817 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere R ep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.08/07/03 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati GIUSEPPE rappresentato SPADAFORA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO,FABIANI, PILERIO giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIARUSSO NUNZIO, VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati 4431 ALLEGRA, 1 -1- • GIANCARLO CAPUANO, ANTONIO SCUOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 469/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/10/00 R.G.N. 390/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CAPUANO;
⚫ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ! -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. IO SO lavoratore socialmente utile (l.s.u.) dal 1995, ha chiesto 1e non ottenuto all'INPS l'adeguamento della indennità a lui spettante per gli anni 1996-1997 nella misura dell'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
2- che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 5.10.00 ha ritenuto fondata la pretesa atteso che: a- per effetto del richiamo contenuto nell'art. 14 d.l. 299/94 sono applicabili al sussidio per i l.s.u. tutte le norme riguardanti la mobilità, purchè non incompatibili con la disciplina specifica dell'istituto; b- che il comma 3 dell'art. 7 della 1. 223/91 prevede il diritto all'adeguamento periodico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti;
C- a seguito della soppressione di questo istituto la norma predetta era rimasta in vigore con la conseguente creazione di un vuoto normativo di fatto impeditivo della sua efficacia;
d- in proposito non poteva ritenersi -direttamente applicabile all'indennità di mobilità il sistema di incremento previsto per il trattamento di integrazione salariale dall'art. 1 1. 299/94, limitandosi la connessione fra i due istituti esclusivamente alla determinazione della misura iniziale dell'indennità di mobilità; 1 e- sussiste, pertanto, nell'ordinamento una norma incompleta che prevede l'obbligo di rivalutare la prestazione previdenziale ma non il meccanismo di rivalutazione;
f- la determinazione dell'adeguamento di cui i lavoratori in questione restano titolari è compito del giudice con il ricorso ai normali criteri ermeneutici;
g- nel caso di specie deve farsi ricorso all'analogia prevista dall'art. 12 delle preleggi non essendovi dubbio che la disciplina periodica dell'integrazione salariale straordinaria possa essere considerata materia analoga a quella dell'indennità di mobilità, per la natura previdenziale ed alimentare comune alle due, e per l'esplicito richiamo alla disciplina del trattamento di integrazione salariale contenuto nella legge che regola l'indennità di mobilità; h- in definitiva, trattasi di sostituire ad un'interpretazione troppo estensiva della norma la più corretta applicazione analogica via già seguita dalla ↑ giurisprudenza costituzionale di legittimità in materia di indennità di disoccupazione;
i- per effetto del richiamo operato dall'art. 14 , comma 4 d.l. 299/94 e successive modifiche, il criterio di adeguamento periodico vigente per l'indennità di mobilità deve essere applicato anche al sussidio per i l.s.u.; j- tale conseguenza non è esclusa dal fatto che il d.lgs. 468/97 ha disposto l'adeguamento del sussidio stesso esclusivamente dal 1.1. 99 avendo esso efficacia esclusivamente per le situazioni successive alla sua entrata in vigore 2 k- né era ostativa la decisione n. 184 /00 della Corte Cost. che ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità degli art. 7 comma 3 1. 223/91, 1, comma 5, 2 e 3 d.l. 299/94, 54 comma 12 1. 449/97; 2- che l'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su un unico motivo cui il sign. SO replica con controricorso;
egli ha anche presentato memoria. RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.14 comma 4 d.l. 299/94, conv. nella l. 451794, come sostituito dall'art.1 comma 3 del d.l. 1510/96, conv. nella 1. 608/96, dell'art. 7 comma 3 1. 223/91, dell'art.1 comma 2 1. 427/80 nel testo sostituito dall'art.1 c. 5 d.l. 299/94; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle disposizioni di legge in generale, e contesta che la corresponsione del sussidio ai 1.s.u. per gli anni durante i quali non poteva essere corrisposta l'indennità di contingenza possa avvenire con ricorso ad un'interpretazione analogica avente come referente la norma che dispone l'adeguamento del trattamento di integrazione salariale;
2- che tale processo interpretativo presuppone per il ricorrente una carenza di regolamentazione legislativa per una determinata fattispecie ed un rapporto di somiglianza fra la fattispecie regolata e quella non regolata;
3- che entrambi tali presupposti, secondo l'INPS, sono carenti atteso che: esiste una norma che regolamenta l'adeguamento dell'indennità di a- mobilità rimasta non operativa per un determinato periodo per una scelta insindacabile del legislatore;
non v'è alcun rapporto di somiglianza fra trattamento di integrazione b- salariale collegato alla permanenza del rapporto di lavoro e la indennità di mobilità da corrispondersi lavoratori il cui rapporto si è estinto;
4- che la censura è fondata atteso che questa Corte, risolvendo la questione in esame ha, con decisione n. 10651/03, sul tema specifico del ricorso all'analogia, ha ritenuto che il principio di continuità dell'ordinamento giuridico postula il ricorso all'analogia solo in mancanza di una norma regolante la fattispecie: ma tanto non si è verificato nel caso in esame in cui è chiaramente identificabile la norma regolante la fattispecie;
non vì è lacuna alcuna da colmare proprio per la perdurante vigenza della disposizione specifica che fissa il criterio di adeguamento automatico dell'indennità di mobilità della quale la sterilizzazione dell'indennità di contingenza ha solo comportato la inadeguatezza alla finalità perequativa che il legislatore del 1991 vi aveva attribuito;
4- che per quanto attiene al profilo della mancanza di somiglianza fra integrazione salariale e la indennità di mobilità, la Corte, nella predetta decisione ( e nelle precedenti 10379/01 e 13841/02), ha affermato il principio secondo cui il criterio di adeguamento automatico posto dall'art.1 comma 5 d.l. 299/94, conv. nella l. 451/94 che ha modificato l'art. 1 1.427/80, riguarda unicamente il trattamento di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità; parimenti tale adeguamento automatico - nel regime precedente all'art. 8, comma 8, d.lgs. n.468/97, non trova neppure applicazione al sussidio per il lavori socialmente utili senza che insorgono dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale della cit. normativa in riferimento agli art. 36 e 38, comma 2, Cost.; 5- che il ricorso va, pertanto, accolto e potendo questa Corte pronunciarsi nel merito va rigettata la domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla sulle spese per l'interoprocesso. Roma 8 luglio 2003 Il Consigliere es. Con do gli Il Presidente Guzno Liciels A I S 0 S D 1 3 A , 3 T O . 5 L R A L IL CONCH . T O I N B P E I Cepositato D. S 3 D I 7 D A DIC. 2003 N - I A 8 A S T - C S 1 N 1 O O mais paralle C E , G A O G O R D T E T лишет T E L S I I T R G I A N E L E D R S L E E D 5