Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2584/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. D'Andrea Sergio Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa . Per_1
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
1
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, in seguito Per_1 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la , di anni 79 al momento della visita, risulta affetta da: “SINDROME Pt_1
MIELOFIBROMATOSI IN EVOLUZIONE DA BO UE (IA RA) IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ARTROSI
POLIDISTRETTUALE, BPCO, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA”
Il CTU ha chiarito che dalla documentazione medica esibita e dell'esame peritale emerge la sussistenza in capo alla ricorrente della totale inabilità, presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento: secondo la ctu, in dettaglio, “…il quadro patologico è dominato prevalentemente dalla patologia oncologica a carico del sistema emopoietico. Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente è affetta da IA RA (Morbo di Vaquez) con iniziale diagnosi effettuata nel febbraio 1993 e successiva conferma nel 2007 con riscontro della mutazione della tirosin-chinasi (JAK2). Trattasi di una malattia neoplastica derivata dall'espansione clonale della cellula staminale trasformata e caratterizzata soprattutto da incremento della massa eritrocitaria, a cui si può associare, di sovente, una modesta leucocitosi, piastrinosi, splenomegalia a testimoniare il coinvolgimento delle altre linee cellulari.
Generalmente, insorge con cianosi, cefalea, vertigini, sintomi gastrointestinali, ematemesi e melena. Può dare origine a trombosi che possono coinvolgere sia le vene che arterie determinando ictus, infarto del miocardio ed embolia polmonare. Il decorso clinico della patologia è cronica e circa nel 20-25% dei casi può sfociare in leucemie acute, spesso causa dell'exitus. Difatti, nel tempo la policitemia vera si trasforma in una mielofibrosi secondaria (“fase spenta”). Il trattamento si basa sulla salassoterapia, mentre nei soggetti con alto rischio trombotico si predilige il trattamento citoriduttivo con Idrossiurea e recentemente anche con il IB (inibitore di
JAK1/2). Confrontando quanto scritto con la documentazione in atti, si evidenzia dal 2007 il passaggio dalla salassoterapia al trattamento citoriduttivo, inizialmente con Idrossiurea, causa accentuazione dei processi mieloproliferativi. Nel 2014, si è riscontrato l'evoluzione della policitemia vera in sindrome mielofibrosica secondaria, per cui la ricorrente è stata indirizzata a trattamento con IB associato ad emotrasfusioni, al bisogno, e terapia con eritropoietina, tutt'ora in corso. Sul versante strumentale dai diversi referti ecografici dell'addome vi è il riscontro di un aumento del volume della milza (splenomegalia) e lieve epatomegalia (referto ecografico del
2 23.03.23). Vi è, inoltre, valutazione oftalmica, datata 30.09.04, in cui si descrive un aumento della macchia cieca a destra con isola di non unione nelle zone centrali e nei settori nasali, mentre a sinistra tale discontinuità si registra nei settori nasali superiore ed inferiore con macchia cieca nella norma.”
La ctu ha rilevato altresì che “…all'esame obiettivo, la ricorrente presenta una lieve splenomegalia con addome moderatamente globoso e trattabile non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Non riferisce deficit visivi. Oltre alla patologia testé descritta, la ricorrente è affetta da un quadro clinico caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. In ambito neurologico, in atti sono presenti sia alcune valutazioni specialistiche, datate 2004, in cui si descrive un soggetto affetto da disturbi del tono dell'umore con relativa terapia farmacologica che valutazione geriatrica, datata 13.12.22, in cui si descrive una MCV con deficit cognitivo e mnesico e spiccata depressione su base organica e insonnia, fobie, isolamento relazionale. La patologia in esame è considerata una malattia neurologica abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente un disturbo di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio, la critica e il giudizio. Lo stato di coscienza è vigile. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento nel controllo delle emozioni, nel comportamento sociale o nella motivazione.
Tale patologia, di notevole rilevanza clinico-funzionale e medico-legale, trae la sua etiologia in una riduzione (atrofia) della massa cerebrale con assottigliamento della corteccia, non limitata al solo lobo temporale, bensì più grave e diffusa. Di quanto scritto in atti oltre alla già citata valutazione geriatrica e alle valutazioni neurologiche risalenti a circa vent'anni orsono, non vi sono recenti valutazioni clinico-strumentali attestanti una alterazione morfologica del parenchima cerebrale. All'esame obiettivo si evidenziano conservati i rapporti craniofacciale. Si segnala tremore distale agli AASS, verosimilmente su base farmacologica.Presenza di frenagè alla prova I-
N maggiormente a destra. Negativo sia il test di che Collabora attivamente Per_2 Per_3
alla ricostruzione anamnestica non evidenziando patologiche alterazioni delle funzioni cognitive.
Sostanzialmente conservata la capacità di orientamento spazio/tempo. Lamenta astenia. Il tono dell'umore calante, sebbene la ricorrente riferisca una ideazione di tipo ipocondriaco sul proprio stato di salute.”
In ambito osteoarticolare, ha poi osservato che la ricorrente “…presenta un quadro clinico compatibile con una artrosi polidistrettuale in esiti di frattura della base del V metatarso di sinistra avuta nell'ottobre 2014 trattata con terapia conservativa. Anche in questo caso oltre alle valutazioni relative al periodo dell'evento traumatico, l'unica valutazione è contenuta nella già citata relazione geriatrica in cui si descrive una poliartrosi diffusa con insufficienza
3 polidistrettuale, spondilodiscartrosi con protrusioni multiple e periartrite scapolo-omerale bilaterale. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota, lamenta sintomatologia antalgica diffusa. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferisce dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare, con locale sintomatologia dolorosa ai gradi estremi di escursione. Bilateralmente nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore. A livello degli arti inferiori, la ricorrente riferisce di sintomatologia antalgica ai gradi medio-estremi di escursione dell'anca. Non dolenti alla digitopressione le emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia. Assenza di ballottamento rotuleo. Le stesse si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo articolare. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti.”
Infine, ha riscontrato l'ipertensione arteriosa in terapia medica e la BPCO.
Ciò posto, ha concluso nel senso della non necessità di assistenza continua per la ricorrente nel soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, non evidenziandosi alterazioni della sua capacità gestionale, sufficientemente conservata per l'età, con una vasculopatia cerebrale di forma lieve, in disaccordo, quindi, con quanto evidenziato dalla certificazione geriatrica in cui si descrive un soggetto dipendente dal caregiver (ADL 1/6 e IADL 2/8).
Mentre, per la patologia ematologica rilevava che la ricorrente effettua sia periodici controlli laboratoristici sia terapia farmacologica in assenza di significative limitazioni funzionali.
Osservava, al riguardo, che la ricorrente giungeva a visita medico-legale approntando una deambulazione autonoma, sebbene astenica e che ugualmente i cambi posturali e la stazione eretta risultavano fattibili.
A conferma di ciò, non rilevava in atti prescrizioni di ausili ortopedici per la deambulazione.
Pertanto, dopo un'attenta valutazione della documentazione sanitaria acquisita, nonché del resoconto fatto durante la visita medica, riteneva non sussistenti i requisiti minimi per concedere l'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente non è impossibilitata a compiere, o meglio a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita, né impossibilitata alla deambulazione autonoma.
Le conclusioni rese dal ctu dott.ssa sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e Per_1
vengono pertanto qui integralmente recepite e fatte proprie;
non sussistono pertanto motivi che giustifichino un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali, come richiesto dal procuratore della ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza, sulla base di generiche censure alla perizia, non rispondente, in tesi, alle richieste formulate.
4 Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuta la ctu nella presente fase sono le medesime a quelle cui era pervenuto anche il ctu nominato nella fase atp, dott. . Per_4
L'opposizione va pertanto rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 3026/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 6.3.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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