Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1652
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Sentenza 17 febbraio 2025

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Il provvedimento n. 22442/2024 del Tribunale di Napoli, emesso dalla dott.ssa Maria Balletti e dal collegio di giudici, riguarda un reclamo ex art. 630 c.p.c. contro un'ordinanza di estinzione di un pignoramento. La parte reclamante sosteneva di aver rispettato gli oneri previsti dall'art. 543, comma 4, c.p.c., affermando che l'iscrizione a ruolo era avvenuta tempestivamente, sebbene con una velina, e che il ritardo nel deposito delle copie conformi non dovesse comportare l'inefficacia del pignoramento. La controparte, contumace, non ha presentato difese, mentre un terzo estraneo al rapporto ha chiesto di essere dichiarato non legittimato passivo.

Il giudice ha rigettato il reclamo, evidenziando che il ritardo nel deposito dell'atto di pignoramento notificato, avvenuto ben oltre il termine di 30 giorni, comportava l'inefficacia del pignoramento stesso. La decisione si basa su una lettura rigorosa dell'art. 543, comma 4, c.p.c., che sanziona con l'inefficacia il mancato rispetto delle scadenze procedimentali. Il giudice ha inoltre escluso rilevanza alle argomentazioni del reclamante riguardo alla validità dell'iscrizione a ruolo con velina, sottolineando che la questione centrale era il ritardo nel deposito, che ha portato alla decadenza del pignoramento. Le spese di lite sono state compensate, considerando la posizione del terzo estraneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1652
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 1652
    Data del deposito : 17 febbraio 2025

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