Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 22442/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Laura Martano Giudice dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 22442/2024 promossa da: avv. (CF ), procuratore di se stesso;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
CONTRO
, P. IVA e C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
Reclamata contumace
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., C.F. , P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marcone;
P.IVA_3
Terzo IG
OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di estinzione emessa dal GE dott. Alba Stefania Farina nella procedura esecutiva n. 7040/2022 RGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
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, ed all'ente debitore ( ) per non aver Controparte_2 Controparte_1 assolto il creditore procedente agli oneri contemplati nel quarto comma dell'art. 543
c.p.c.
In particolare il GE rilevava dagli atti di causa che “l'iscrizione a ruolo della procedura in esame interveniva in data antecedente – 23/06/2022- alla consegna dell'atto di pignoramento al creditore da parte degli ufficiali giudiziari - 29 giugno
2022 – e che l'atto di pignoramento notificato veniva depositato nel fascicolo telematico in data 03/06/2024, ben oltre il termine dei 30 giorni di cui all'art. 543, 4^ c;
”
Non avendo il creditore procedente assolto tempestivamente agli oneri di cui al predetto articolo, il giudice rilevava l'inefficacia del pignoramento e dichiarava per l'effetto estinta la procedura “letto l'art. 543, 4^ comma che prevede l'inefficacia del pignoramento in mancanza dell'iscrizione a ruolo e del deposito, di quanto in esso indicato nel termine di 30 giorni dalla consegna al creditore procedente dell'atto di pignoramento notificato”.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. Parte_1
impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca.
[...]
Assumeva l'istante che gli oneri previsti dall'art 543 comma 4 cpc erano stati rispettati, giacché l'iscrizione a ruolo del pignoramento era avvenuta tempestivamente, benché con velina e non mediante le copie conformi degli originali notificati, che tuttavia erano stati depositati nel fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo.
Ribadendo dunque l'ammissibilità dell'iscrizione a ruolo con velina e la riferibilità della sanzione prevista dall'art. 543 comma 4 cpc ultimo periodo al solo ritardo nell'iscrizione a ruolo, e non anche nel deposito delle copie conformi degli atti indicati nel primo periodo (atto di citazione notificato, titolo esecutivo e precetto), il reclamante chiedeva la revoca della suddetta ordinanza e la prosecuzione dell'esecuzione.
Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, nessuno si costituiva per . Controparte_1
pagina 2 di 5 Si costituiva invece il terzo IG , che evidenziava di essere Controparte_2 estraneo al rapporto sostanziale tra creditore e debitore esecutato e chiedeva pertanto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della reclamata Controparte_3
, nei cui confronti le comunicazioni ex art. 178 comma 4 cpc sono state
[...] regolarmente espletate e non si è costituita.
Nel merito, il reclamo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 543 comma 4 cpc, nella formulazione vigente ed applicabile ratione temporis alla procedura esecutiva, prevedeva testualmente: “Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione al ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di 30 giorni dalla consegna al creditore.”
La disposizione in argomento nella formulazione qui riportata (che sotto questo profilo è similare a quella contenuta nell'art. 557, comma 3, c.p.c., relativamente all'esecuzione per espropriazione di immobili) è stata inserita in sede di una novella risalente all'anno 2014, che si inscrive in un processo di riforma, più complessivo, afferente a tutte le esecuzioni di tipo espropriativo, e segnatamente alla fase iniziale del processo esecutivo, laddove si è inteso alleggerire il carico di lavoro delle
Cancellerie, in precedenza gravate dall'incombenza della formazione del fascicolo dell'esecuzione, da un lato, sfruttando le potenzialità dello strumento informatico e, dall'altro lato, facendo leva sull'interesse (se effettivamente sussistente) del creditore a dare impulso al processo medesimo.
In tale ottica, la norma è chiarissima nel sanzionare con l'inefficacia del pignoramento le omissioni o i ritardi del creditore procedente: “Il pignoramento perde
pagina 3 di 5 efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di 30 giorni dalla consegna al creditore”.
Nel caso in esame non si discute della mera omissione dell'attestazione di conformità, ma del ritardato deposito dell'atto di pignoramento notificato: in particolare il pignoramento risulta essere stato notificato al debitore ed al terzo rispettivamente il 21 e 28 giugno 2022, è stato restituito al creditore dall'ufficiale giudiziario il 29 giugno 2022, è stato iscritto a ruolo con velina il 23 giugno 2022, e tuttavia la copia del pignoramento notificato (a prescindere dall'avvenuto deposito o meno dell'attestazione di conformità) è stata depositata dal creditore nel fascicolo telematico solo in data 3 giugno 2024, a distanza di quasi due anni dalla scadenza del termine imposto dall'art. 543 comma 4 cpc (che cadeva il 29 luglio 2022).
Ne consegue che, ferma restando l'originaria validità dell'iscrizione a ruolo con velina
– che non è posta in discussione nella presente sede – il creditore è incorso in colpevole ritardo nella sequenza procedimentalizzata di attività che la norma citata impone ai fini della velocizzazione e razionalizzazione del processo esecutivo, dando luogo ad una decadenza espressamente sanzionata con l'inefficacia del pignoramento.
Non è conferente, infine, il richiamo che il reclamante opera reiteratamente all'art. 165 cpc, in quanto, come si è detto, non è in discussione la validità dell'iscrizione a ruolo con velina, bensì l'inattività prolungata del creditore rispetto ad una specifica attività dovuta, procedimentalizzata e definita da precise scansioni temporali, la cui omissione è espressamente sanzionata con l'inefficacia del pignoramento.
Inconferenti, infine, sono le considerazioni svolte dal reclamante in ordine alla tempestività delle notifiche e del deposito dell'avviso di cui all'art. 543 comma 5 cpc, atteso che tale profilo non è stato oggetto di valutazione nell'ordinanza impugnata e l'inefficacia del pignoramento per le ragioni sopra enucleate rende superflua ogni indagine al riguardo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, il reclamo deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della sostanziale estraneità del terzo IG ai rapporti tra creditore e debitore esecutato.
pagina 4 di 5 Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Maria Balletti
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