Articolo 19 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 18Articolo 20
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14 febbraio 1963
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21 novembre 1975
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5 ottobre 2020
Art. 19. (( 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennita' di cui al primo periodo puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.
2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non e' disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro. )) ((6)) (( 3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, e' a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 )) ((6)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e che "A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962 , come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente".
Entrata in vigore il 5 ottobre 2020