Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2025, proposto da
HE IL, UR IL, rappresentati e difesi dall’avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a – dell’ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2025 (prot. n. 11719 del 19 febbraio 2025), successivamente notificata, con la quale il Comune di Nocera Inferiore ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato sito alla Via Fratelli Buscetto n. 6 del Comune di Nocera Inferiore, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
b – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa UR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2025, con la quale il Comune di Nocera Inferiore ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato sito alla Via Fratelli Buscetto n. 6 del Comune di Nocera Inferiore, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Con sentenza n. 105/2025 (avverso la quale pende appello), questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria per il fabbricato della ricorrente, essendo risultato tale fabbricato insistente in zona sottoposta a vincolo fluviale.
A seguito di tale pronuncia è stata emanata l’ordinanza, che viene in questa sede gravata in quanto adottata sul presupposto dell’intervenuto rigetto dell’istanza di condono e della statuizione resa dal T.A.R. avverso detto diniego, che verrebbe travolta in via derivata in caso di accoglimento dell’appello.
Si eccepisce: il difetto di istruttoria, la mancanza della previa comunicazione di avvio del procedimento, il vizio di motivazione sia sotto il profilo dell’interesse alla demolizione sia sotto il profilo della sanzione irrogata, la mancata indicazione degli specifici dati catastali dell’immobile oggetto di demolizione.
Si è costituito il Comune deducendo che mediante la richiesta di sanatoria è stato espressamente riconosciuto il carattere abusivo delle opere realizzate e la necessità di acquisire per la loro realizzazione un permesso di costruire, con conseguente obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, in caso di mancato accoglimento della sanatoria stessa.
Ha rilevato, poi, che la mera proposizione del ricorso in appello, in mancanza di un provvedimento giurisdizionale di sospensione, peraltro, mai richiesto, non determina la sospensione degli effetti della sentenza appellata sicché il Comune di Nocera Inferiore era tenuto a dare ulteriore corso alle procedure di repressione degli abusi edilizi.
Ha evidenziato che per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, né la specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico o la comparazione con gli interessi privati.
Ha sottolineato che l’ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene, come nel caso in esame, la descrizione delle opere abusive (ivi compresi i corretti riferimenti catastali) e l’individuazione delle violazioni accertate.
Infine, ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo di ricorso (insussistenza del vincolo paesaggistico e realizzazione del fabbricato in data antecedente all’imposizione del vincolo) già scrutinato e respinto, a seguito di una specifica verificazione, con la predetta sentenza n. 105/2025.
Con memoria depositata in data 13 novembre 2025 parte ricorrente ha replicato alle difese del Comune.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato è non può essere accolto.
Preme, in primo luogo, osservare come “ a fronte del diniego di condono, il provvedimento di demolizione costituisce atto dovuto e in sostanza meramente conseguenziale. Difatti “Allorquando è emesso un diniego di condono, il Comune deve emanare senz'altro il conseguente ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto; è irrilevante verificare se le opere siano conformi allo strumento urbanistico e neppure rileva la regola della c.d. doppia conformità, proprio perché vi è una ragione dirimente e decisiva per disporre la rimozione dall'area di quanto è stato illecitamente realizzato” (TAR Campania, Napoli sez. VI n. 10/2023). 8.1 In applicazione del prefato e costante avviso, dal quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi, le censure mosse dalla ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione non possono trovare accoglimento, in quanto dirette, sostanzialmente, a rimettere in discussione la legittimità del provvedimento di diniego ” (T.A.R. Campania, sez. II, n. 512/2025).
Né rileva, come anche affermato nella decisione appena richiamata, la pendenza del giudizio di appello, tenuto conto che peraltro la sentenza non risulta essere stata sospesa.
A fronte della natura vincolata dell’atto non hanno pregio le censure istruttorie variamente disseminate nel ricorso dai ricorrenti.
Quanto al merito giova altresì ricordare che la sentenza n. 105/2025 è stata emessa all’esito di una verificazione dalla quale è risultata l’esistenza dei vincoli a fondamento dell’opposto diniego.
Proprio la presenza dei vincoli ha determinato il diniego di condono: difatti la sentenza, nel richiamare l’elaborato peritale ha dedotto:
“ ...Il corso d’acqua denominato Torrente Solofrana è iscritto negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. N. 1775/1933, per effetto del R.D. del 07/05/1899 (1° Elenco) e del R.D. del 22/06/1926 (3° Elenco). Nel tratto d’interesse ai fini di causa il predetto corso d’acqua sulla carta topografica regionale è riportato come “Torrente dei Corvi”; ...Il fabbricato interessato dall’istanza di condono edilizio per cui è causa insiste sull’area identificata al Catasto Fabbricati di Nocera Inferiore (SA) con Foglio 11, Particella 253. Tale area ricade per intero nella zona sottoposta a vincolo fluviale, poiché ricompresa nella fascia della profondità di 150 metri dalla sponda in destra idraulica del corso d’acqua denominato Torrente Solofrana che, oltre ad essere qualificato come torrente, risulta anche iscritto, per l’intero sviluppo, negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. N. 1775/1933. Il predetto vincolo paesaggistico, oggi disciplinato dall’art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., è in vigore dal 06/09/1985, ovvero dall’entrata in vigore della Legge N. 431/1985 (c.d. Legge Galasso). Tale vincolo è tuttora operativo, non avendo ravvisato la sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 142, commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i.; ...L’abuso per cui è causa, ancorché dichiarato dall’interessata realizzato nel mese di aprile dell’anno 1997, in base a quanto emerso dalla consultazione delle carte aerofotogrammetriche e dalle riprese aeree reperite tramite web, può collocarsi nel periodo tra il 03/06/1998 ed il 28/08/2004, ma comunque in epoca successiva alla data d’imposizione del vincolo paesaggistico derivante dalla fascia di rispetto del Torrente Solofrana, corrispondente al 06/09/1985, data di entrata in vigore della Legge N. 431/1985 (c.d. Legge Galasso). Pertanto l’abuso edilizio è certamente successivo alla data di imposizione del vincolo paesaggistico sull’area su cui sorge il manufatto abusivo di cui all’istanza di condono edilizio prot. N. 43937 del 07/12/2004 pratica N. 134 presentata ai sensi della Legge 24/11/2003 N. 326 dalla Sig.ra IL UR e denegata dal Comune di Nocera Inferiore (SA) con il provvedimento prot. N. 64424 del 28/10/2021 ”.
Quanto sopra basta a respingere il ricorso non avendo la ricorrente svolto altre specifiche censure e tenuto conto che, in caso di accoglimento del proposto appello e di annullamento dell’atto presupposto, la gravata ordinanza risulterà automaticamente caducata.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di Martino, Referendario
UR OP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO