Articolo 30 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 settembre 1967
Art. 30. Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato

Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato e ai loro superstiti, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell'articolo 47 ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 48, 49 e 50 e delle norme di cui all'articolo 27 della presente legge.
Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sara' apportata alla misura del trattamento stesso ma la differenza sara' corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e riversibile secondo le vigenti disposizioni.
La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967