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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 8-16/5/2023, contraddistinta dal n.
5024/2023, iscritto al n. 5617/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede in Roma al Viale America n. 351, costituitasi in persona del P.IVA_1
Dr. dichiaratosi amministratore delegato, rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e
18 comma 5 d.m. 44/2011, dall'Avv. Stefano Esposito (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
25/12/1977, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 1 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Francesco San Martino (c.f.
); C.F._3
AP P E L L A TA
NONCHÉ
TR
(c.f. ), con sede in , alla Via Giuseppe
[...] P.IVA_2 CP_3
Mazzini n. 52, costituitasi in persona del Dr. , dichiaratosi presidente Persona_1
del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Angelo Schittulli
(c.f. ); C.F._4
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13/9/2021, evocava in Controparte_2 giudizio la (d'ora in avanti anche TR [...]
) e la (d'ora in avanti, CP_4 Parte_1
Contr per comodità, anche , deducendo (si riporta di seguito la ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata) “di essersi costituita fideiussore in favore della banca di credito cooperativo convenuta, mediante la sottoscrizione di due contratti di fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni presenti e future contratte dalla società stipulati, rispettivamente, in data 25 febbraio 2002 Parte_2 per l'importo massimo garantito pari a € 1.006.200,00 e in data 9 ottobre 2003 per
l'importo massimo garantito pari a € 65.000,00, il cui ammontare era stato successivamente modificato con accordi pattizi.
Le fideiussioni impugnate, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l'utilizzo di un modulo di contratto ex art. 1342 c.c. corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI, contenente la clausola c.d. di reviviscenza
(clausola n. 2); la clausola di preventiva rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c.
(clausola n. 6); la clausola c.d. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello ABI, erano state oggetto del provvedimento sanzionatorio
n. 55 del 2 maggio 2005 della CA di AL (all'epoca Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), la quale, fin da
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 2 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
quella data, ne ebbe a proibire l'utilizzo, in quanto violative, se applicate in modo uniforme, dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 287/90, con conseguente nullità delle fideiussioni per violazione del diritto di libertà contrattuale nella scelta tra i prodotti bancari disponibili sul mercato, a causa dell'imposizione di condizioni contrattuali idonee a falsare, in maniera consistente, il gioco della concorrenza.
La parte attrice evidenziava, per quel che rileva con riferimento al presente giudizio, che in data 30 aprile 2007 la TR
concedeva alla società garantita 3 un finanziamento Parte_2 dell'importo complessivo di € 625.000,00, per la durata di 120 mesi, assistito dalla garanzia rilasciata dalla giusto accesso al Fondo di Parte_1
Garanzia per le piccole e medie imprese, per il quale la banca convenuta dichiarava di ben conoscere la normativa vigente costituita dagli artt. 2, comma 100, lett. a) della
Legge n. 662/96; art. 15 della Legge n. 266/97; D.M. 248/99; Decreto del Ministro dell'Industria e del Commercio e dell'artigianato del 3/11/1999 e successive modifiche e integrazioni. A seguito dell'inadempimento nel versamento delle rate mensili nn. 87, 88
e 89 scadute rispettivamente al 31 luglio, 31 agosto e 31 settembre del 2014 da parte della società debitrice principale, la TR
comunicava, con lettera A/R del 6 ottobre 2014, alla società
[...]
e ai suoi garanti la revoca del contratto di prestito finanziario Parte_3
suindicato, allegato in atti dalla banca convenuta, con conseguente risoluzione dello stesso;
decadenza dal beneficio del termine e con espressa diffida all'immediato pagamento di € 219.055,90, quale ammontare del capitale residuo, oltre interessi convenzionali e di mora decorrenti da ogni rata non pagata, con espresso avvertimento, in mancanza di adempimento nei successivi cinque giorni dalla notifica della lettera, di escutere la garanzia del Fondo, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sulla società debitrice e sui garanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del D.M. 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione.
A causa del perdurare dell'inadempimento, la TR
in data 26 gennaio 2015 richiedeva l'attivazione del Fondo di Garanzia,
[...]
escusso, secondo la prospettazione attorea, in data 5 maggio 2015.
A seguito dell'avvenuto pagamento nei confronti della banca convenuta, la società surrogandosi nei diritti spettanti al soggetto Parte_1
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 3 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
finanziatore ai sensi degli artt. 1203 c.c. e art. 2, comma IV del D.M. del 20.06.2005 anche in relazione alle garanzie reali e personali acquisite, agiva in rivalsa nei confronti della società debitrice principale e dei suoi garanti, tra cui l'odierna parte attrice, con lettera del 2 maggio 2016, chiedendo il pagamento dell'importo di € 181.146,18. Poiché la società non aveva provveduto a restituire le suindicate somme, l'odierna parte attrice, in qualità di fideiussore, si vedeva notificare in data 19 maggio 2017 la cartella esattoriale n. 01420160033132567001 da EQUITALIA, quale agente di riscossione per conto di avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di € Parte_1
186.586,44.
A seguito dell'accoglimento della richiesta di rateizzazione del debito dell'11 luglio 2017, l'odierna parte attrice, a partire dal mese di settembre 2017, provvedeva a pagare i ratei sino a completa definizione della posizione debitoria, mediante bonifico del 18 ottobre 2020 avente ad oggetto il residuo importo di € 120.108,79”.
Aggiungeva che, anche in caso di ritenuta nullità parziale delle fideiussioni, essendo venuta meno la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la garanzia era divenuta inefficace in quanto la banca non aveva proposto le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni, così definitivamente precisate nella prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. depositata il 24/2/2022: “A) Con riferimento ai contratti di fideiussione sottoscritti dalla sig.ra in data 25.02.2002 Controparte_2
- 9.10.2003 e tutti i successivi contratti di adeguamento relativi all'importo garantito accertarne e dichiararne la nullità assoluta attesa la violazione degli artt. 2 ss, L.
287/1990 per tutte le causali di cui in narrativa;
B) In via subordinata e gradata e per le stesse motivazioni, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità parziale degli stessi contratti per quanto concerne le clausole ritenute nulle dall'Autorità Antitrust e dalla Corte di Cassazione.
C) In ogni caso e ferma la declaratoria di nullità -fosse anche parziale- del contratto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi Controparte_2
risarcita, da chi e per quanto di ragione, e quindi alternativamente da
[...]
, ovvero Controparte_6 TR
in solido, del danno costituito dalla somma indebitamente versata a Parte_1
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 4 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Centrale in fase di escussione della garanzia fideiussoria, pari ad euro 192.014,95, oltre
a interessi e rivalutazione monetaria;
D) In via subordinata e gradata condannare le stesse convenute, ai sensi dell'art.
2033 c.c. alla ripetizione dell'indebito, pari ad euro 192.014,95, attesa la inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento alla luce ed in forza di tutte le motivazioni di cui alla narrativa di quest'atto.
E) Condannare le convenute, chi e per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva la che eccepiva la propria carenza di Controparte_4
legittimazione passiva, avendo ottenuto il pagamento da Parte_1 in ordine al merito rilevava l'infondatezza delle pretese, evidenziando che il pagamento integrale compiuto dall'attrice costituiva rinuncia a qualsivoglia pretesa anche a quella di far valere la decadenza ex art. 1957 c.c.. Rilevava in ogni caso che l'importo indicato dall'attrice era eccessivo, avendo ottenuto da l pagamento di € 180.484,40. CP_7
Si costituiva la deducendo la propria carenza di legittimazione CP_7
passiva in quanto aveva agito surrogandosi nel diritto della . Nel Controparte_4 merito deduceva l'infondatezza delle pretese dell'attrice e proponeva comunque, in caso di accoglimento delle pretese della domanda riconvenzionale “trasversale” CP_2 nei confronti della di pagamento dell'importo liquidatole di € Controparte_4
180.484,40 oltre interessi dal 6/5/2015.
Con sentenza n. 5024/2023 il Tribunale così provvedeva: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta TR
;
[...]
2) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus del 25 febbraio 2002 e del 9 ottobre 2003;
3) dichiara, altresì, la decadenza ex art.1957 c.c. dal diritto di azionare le dette garanzie fideiussorie a valere anche nei confronti della Controparte_8
creditore in via di surrogazione ex art.1203 c.c., tramite
[...]
l' ; Controparte_9
4) condanna la alla Controparte_8 ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle somme riscosse dalla parte
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 5 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
attrice e ordina la restituzione delle stesse, oltre interessi dal giorno della domanda, in favore della parte attrice, la sig.ra ; Controparte_2
5) rigetta, nel resto, le altre domande attoree, con riferimento all'azione di nullità totale avverso i contratti di fideiussione impugnati e all'azione di risarcimento del danno;
6) compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice Controparte_2
e la parte convenuta Parte_1
7) condanna la parte attrice e la parte convenuta Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, in parti uguali e in solido Parte_1
tra loro, in favore della parte convenuta , TR
che liquida in totale € 2.500,00 per compensi, oltre accessori per legge”.
Osservava in particolare che:
- non sussisteva la legittimazione passiva della in quanto, a Controparte_4 seguito del pagamento in favore di quest'ultima, la che di fatto garantiva CP_7
l'obbligazione della debitrice principale, si era surrogata nel suo diritto beneficiando delle garanzie dalle quali era assistito, ma subendo anche le limitazioni di tale diritto;
- in base alla giurisprudenza delle SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021) le fideiussioni sottoscritte il 25/2/2002 ed il 9/10/2003 che ricadevano sostanzialmente nel periodo ottobre 2002 – maggio 2005 dovevano ritenersi affette da nullità parziale con riguardo alle clausole 2, 6 e 8;
- la nullità della clausola n. 6 determinava l'applicabilità al rapporto in questione dell'art. 1957 c.c. che richiede che il creditore promuova un'iniziativa di natura giudiziaria (di cognizione o di esecuzione) nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione che nel caso di specie era mancata;
Contr
- tale decadenza era opponibile alla in considerazione degli effetti derivanti dalla surrogazione legale;
- conseguentemente andava accolta la domanda di restituzione di € 186.586,44 versati dalla CP_2
- andava rigettata la domanda proposta dalla ei confronti della CP_7 [...]
“ben potendo la prima, decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore, CP_4 agire in via di regresso nei confronti della società debitrice principale”;
- la domanda di risarcimento del danno andava rigettata, non essendo allegato né dimostrato il danno subito.
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 6 di 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
18/12/2023, la educendo che: CP_7
- il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione Contr passiva, essendo la estranea al rapporto privatistico intercorrente tra la banca
Contr finanziatrice;
la posizione della era del tutto autonoma e dunque non potevano esserle opposti i vizi delle fideiussioni;
- la disciplina sulla concorrenza era comunque inapplicabile alla fattispecie de qua, giacché la non poteva essere considerata consumatrice, in quanto socia e CP_2
presidente del consiglio di amministrazione della società garantita 3C Distribuzione S.r.l.; in ogni caso non poteva ritenersi provata la partecipazione della banca finanziatrice all'intesa volta a limitare la concorrenza;
- la clausola con la quale era previsto a carico del fideiussore il pagamento “a semplice richiesta” costituiva deroga all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che non era necessario che fosse promossa un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, essendo sufficiente invece una semplice intimazione stragiudiziale;
- il Tribunale aveva rigettato la domanda “trasversale” proposta da ei CP_7
Contr confronti della di del tutto immotivatamente;
in realtà la domanda era CP_3 fondata giacché era stata quest'ultima a sottoporre alla il modulo per la CP_2
fideiussione contenente le clausole nulle ed a non promuovere iniziative nei confronti del debitore principale;
inoltre, “irrilevante è la circostanza, apoditticamente evidenziata dal Contr tribunale, che avrebbe il “ teorico” diritto di regresso nei confronti della debitrice principale;
diritto di regresso che avrebbe comunque fonte e causa diverse dalla
Contr domanda di rivalsa e garanzia spiegata da che trova invece il suo presupposto
Contr causale nella comportamento di in relazione alla illegittimità delle clausole inserite nelle fideiussioni di cui è causa, che hanno giustificato l'azione giudiziaria intrapresa Contr dalla garante nei confronti di .
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque la inopponibilità alla delle Pt_4 domande e censure e conclusioni contenute nell'atto di citazione ed accolte dal tribunale di Napoli con la impugnata sentenza e per l'effetto revocare e/o comunque annullare il capo della sentenza che condanna la Parte_1 alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle somme riscosse dalla
[...]
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 7 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
parte attrice e ordina la restituzione delle stesse, oltre interessi giorno della domanda, in favore della parte attrice, la sig.ra Controparte_2
Contr b) in via gradata - ferma la eccepita carenza di legittimazione passiva della ed inopponibilità ad essa delle domande censure e conclusioni contenute Pt_4 nell'atto di citazione ed accolte dal tribunale di Napoli con la impugnata sentenza - riformare la sentenza appellata e dichiarare la validità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus del 25 febbraio 2002 e del 9 ottobre 2003 e per l'effetto revocare, caducare, dichiarare nullo revocare e/o comunque annullare il capo della sentenza che condanna la alla Parte_1 ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle somme riscosse dalla parte attrice e ordina la restituzione delle stesse, oltre interessi giorno della domanda, in favore della parte attrice, la sig.ra Controparte_2
Contr c) sempre in via gradata - ferma la eccepita carenza di legittimazione passiva della ed inopponibilità ad essa delle domande censure e conclusioni contenute Pt_4 nell'atto di citazione ed accolte dal tribunale di Napoli con la impugnata sentenza- revocare e/o comunque annullare il capo n. 3) della sentenza che “dichiara, la decadenza ex art.1957 c.c. dal diritto di azionare le dette garanzie fideiussorie a valere anche nei confronti della creditore in via CP_3 Controparte_8 di surrogazione ex art.1203 c.c., tramite l' ” Controparte_9
dichiarando la insussistenza della ritenuta decadenza ex art.1957 c.c. dal diritto di azionare le dette garanzie fideiussorie a valere anche nei confronti della
[...]
stante la validità della clausola di deroga Controparte_8 all'art. 1957 cod.civ contenuta nelle citate garanzie fideiussorie per la presenza, nel testo delle dette garanzie, di valida clausola di “pagamento a prima richiesta” ( art. 7 fideiussione) ; per l'effetto revocare, caducare, dichiarare nullo revocare e/o comunque annullare il capo della sentenza che condanna la Controparte_8 alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. delle somme
[...]
riscosse dalla parte attrice e ordina la restituzione delle stesse, oltre interessi giorno della domanda, in favore della parte attrice, la sig.ra Controparte_2
d) in accoglimento del motivo n. 4) di cui in premessa dichiarare la legittimazione passiva Contr della in relazione alle domande di e TR revocare e/o dichiarare nulla la sentenza per violazione dell'art. 112 cpc per non aver il
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 8 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Contr tribunale nulla disposto in relazione alle domande di rivalsa e garanzia spiegate da nei confronti della;
in accoglimento delle TR predette domande si chiede quindi che l'adita Corte di Appello anche in rivalsa e garanzia e ove possa occorrere in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare conferma, anche nel giudizio di appello, le censure domande e conclusioni accolte in primo grado della odierna appellata , con Controparte_10
conseguenti effetti pregiudizievoli sulla legittimità della pretesa creditoria attivata in surroga da essa e del relativo pagamento all'esito effettuato dalla attrice Pt_4
voglia condannare la in persona del suo TR
legale rappresentante pro tempore (PIVA ), con Sede legale in Conversano P.IVA_3
(BA) - alla, via Mazzini n.52, già convenuta dalla attrice nel presente giudizio, a tenere indenne e rivalere la da qualsiasi pregiudizio possa ad essa Pt_4 Pt_4
derivare dalla presente causa e sempre nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare conferma, anche nel giudizio di appello, le censure domande e conclusioni accolte in primo grado della odierna appellata con conseguente pregiudizio Controparte_10
totale o parziale delle ragioni di credito attivato in surroga dalla alla Pt_4
restituzione della perdita liquidata in relazione alla posizione 3 C Distribuzione srl dalla
ad essa dell'importo erogato Pt_4 TR pari l'importo garantito per la restituzione dell'importo erogato garantito pari ad €
180.484,40 (pos. , e oltre interessi successivi al Controparte_11
6/5/2015 sino al dì della effettiva restituzione
e) condannare per l'effetto la sig.ra alla restituzione in favore di essa Controparte_2
Contr
di tutte le somme che fossero state alla stessa corrisposte da anche Pt_4 attraverso l'Agente per la Riscossione , in virtù di CP_9 Controparte_12 quanto disposto dalla impugnata sentenza (capo 4) quale ripetizione dell'indebito oggettivo, oltre interessi dal dì dell'avvenuto pagamento sino al di' della effettiva restituzione (…)”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 3/4/2024, la che ha Controparte_4
ribadito la propria estraneità al giudizio, già riconosciuta dal Tribunale, ed ha riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado e rimaste assorbite in ordine all'infondatezza delle domande formulate nei suoi confronti dalla CP_7
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 9 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Si è costituita, con comparsa depositata il 4/4/2024, , Controparte_2
deducendo che:
- la veva agito surrogandosi alla sulla base delle CP_7 Controparte_4
fideiussioni, sicché nessun dubbio poteva esservi in ordine alla sua legittimazione passiva;
- la normativa antitrust trovava applicazione nei confronti di tutti i soggetti e non solo dei consumatori;
Contr
- il fatto che la garanzia fosse “a prima richiesta” era irrilevante, giacché la Contr aveva richiesto in via stragiudiziale il pagamento di quanto versato alla di solo il 2/5/2016 e quindi solo un anno mezzo dopo “il passaggio a CP_3 contenzioso della posizione intestata alla 3C Srl”.
Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25/3/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
MOTIV I DELLA DECIS IONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
1. In ordine al primo motivo di appello va considerato che non vi è dubbio in ordine alla legittimazione passiva di giacché la stessa ha agito nei confronti CP_7 della surrogandosi nei diritti della come previsto dall'art. CP_2 Controparte_4
2 comma 4° d.m. 20/6/2005 n. 18456 che espressamente richiama l'art. 1203 c.c.. Orbene,
è pacifico che con la surrogazione si verifica una vera e propria successione nel lato attivo dell'obbligazione, con la conseguenza che al creditore che si surroga, e che quindi può avvalersi dei diritti e delle azioni a tutela del credito, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al precedente creditore (cfr. Cass. 1818/1981; Cass. 2011/1994;
Cass. 4507/2001). Dunque, unica legittimata passiva è he, surrogandosi nel CP_7
Contr diritto della di , ha agito nei confronti della facendo valere la CP_3 CP_2 fideiussione rilasciata da quest'ultima.
2. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. La disciplina a tutela della concorrenza trova applicazione non solo nei confronti dei consumatori, ma anche di tutti
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 10 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
gli altri soggetti del mercato (cfr. Cass. 4175/2020, in motivazione), sicché è irrilevante il ruolo ricoperto dalla nella società garantita. CP_2
Quanto poi all'effettiva partecipazione della all'intesa Controparte_4
anticoncorrenziale, va rilevato che la giurisprudenza (Cass. 13846/2019) attribuisce valore di prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza al provvedimento della CA d'AL n. 55/2005 con riguardo alle fideiussioni sottoscritte nel periodo ottobre 2002 - maggio 2005, sicché l'appellante non poteva limitarsi ad invocare genericamente l'assenza di prova dell'intesa, ma avrebbe dovuto specificamente indicare da quali circostanze doveva dedursi che, nel caso di specie, l'inserimento delle clausole non fosse conseguenza dell'intesa anti concorrenziale.
3. È fondato invece il terzo motivo di appello.
Ed infatti “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per
l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. 835/2025).
Nel caso di specie la clausola contenuta nell'art. 7 dei contratti – specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 comma 2° c.c. - stabilisce che il fideiussore
è tenuto a pagare al creditore “a semplice richiesta”, sicché è sufficiente anche una semplice richiesta stragiudiziale per evitare l'inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Va aggiunto che, in caso di fideiussione solidale ex art. 1944 comma 1° c.c., con esclusione quindi del beneficium excussionis a favore del fideiussore, la richiesta può essere rivolta anche direttamente nei confronti del garante (cfr. ex multis, Cass.
19300/2005; Cass. 7345/1995) senza che debba essere preceduta da analoga iniziativa nei confronti del debitore principale.
Nella vicenda in esame, tale richiesta è intervenuta con la comunicazione del
6/10/2014 - inviata tanto alla 3C Distribuzione S.r.l. quanto ai suoi fideiussori - con la quale la invitava i debitori a “voler provvedere all'immediato Controparte_4 pagamento della complessiva somma di €uro 219.055,90 quale ammontare del capitale residuo, oltre ad interessi convenzionali e di mora a decorrere dal giorno successivo ad
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 11 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ogni rata impagata”. Non può esservi dubbio quindi che tale comunicazione inviata dalla Contr
di produca i suoi effetti anche a favore della ubentrata nella CP_3 CP_7
posizione della prima per surrogazione legale.
Va dunque accolto entro tali limiti l'appello.
Pertanto, la sentenza di primo grado va confermata limitatamente alla pronuncia di carenza di legittimazione passiva della e di nullità parziale della Controparte_4
fideiussione con riguardo alle clausole 2, 6 ed 8; va riformata per il resto, con conseguente rigetto delle domande di inefficacia ex art. 1957 c.c. e di restituzione dell'indebito proposte da nei confronti della Controparte_2 CP_7
Per effetto dell'accoglimento dell'appello in questi termini resta assorbito il motivo di impugnazione avente ad oggetto la domanda “trasversale” di pagamento rivolta dalla ei confronti della . CP_7 Controparte_4
4. Occorre infine esaminare la domanda di restituzione delle somme versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, in favore di . CP_7 Controparte_2
Contr Tale domanda può essere accolta. La ha infatti depositato il 24/2/2025 ricevuta attestante il pagamento eseguito in data 26/7/2023, per suo conto, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (che, in base alla speciale disciplina che regola il credito alle piccole e medie imprese, si occupa della riscossione dei crediti della
[...]
di € 187.401,73 in favore di . Sebbene tale ricevuta non CP_7 Controparte_2 contenga il codice dell'operazione, né l'indicazione della banca che l'ha eseguita, la circostanza non è stata contestata dal difensore della neppure all'udienza di CP_2
discussione del 25/3/2025 durante la quale il difensore della ha invece CP_7
ribadito di aver depositato tale documento quale prova del pagamento.
va dunque condannata alla restituzione in favore della Controparte_2 [...] di € 187.401,73 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. CP_7
a decorrere dalla data del pagamento (Cass. 5/3/2013; Cass. 21699/2011).
5. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello e della riconosciuta nullità parziale delle fideiussioni, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per la quota della metà tra la Controparte_13
e ; quest'ultima va condannata al pagamento, in favore della
[...] Controparte_2
delle rimanente metà che si liquida - in base ai parametri contenuti nelle CP_7
Controparte_ n. 5617/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 12 di 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - nei seguenti importi (già ridotti del 50%): giudizio di primo grado fase di studio € 500
fase introduttiva € 350
fase istruttoria € 500
fase decisoria € 750 giudizio di appello fase di studio € 600
fase introduttiva € 400
fase istruttoria € 800
fase decisoria € 900
La va invece condannata al pagamento delle spese del processo CP_7
d'appello nei confronti della , giacché il motivo di appello relativo Controparte_4 alla legittimazione passiva riguardante la posizione di quest'ultima è stato rigettato. I compensi vanno liquidati, secondo i criteri sopra indicati, in complessivi € 5.100 (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria € 1.550; fase decisoria € 1.750).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 8-16/5/2023 e contraddistinta dal n. 5024/2023:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e la domanda di ripetizione dell'indebito proposte da nei Controparte_2
confronti del Parte_1 confermando nel resto l'impugnata sentenza;
2. condanna alla restituzione, in favore del Controparte_2 [...]
dell'importo di € 187.401,73 oltre interessi al Parte_1 tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal 26/7/2023;
3. compensa parzialmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra
[...]
e per la quota della Parte_1 Controparte_2
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metà e condanna quest'ultima al pagamento, in favore della prima, della rimanente metà che liquida (in misura già ridotta del 50%), per il processo di primo grado, in € 2.100 per compenso ed € 315 per spese generali e, per il processo d'appello, in € 2.700 per compenso professionale ed € 405 per spese generali;
4. condanna al pagamento, Parte_1
in favore della , delle spese del TR processo d'appello che liquida in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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