Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2025, proposto da
GI CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 260/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione Civile, il 20 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. ER FA e uditi per il ricorrente i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il presente ricorso viene azionato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino.
Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 10 luglio 2025, è stata disposta, in relazione al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, la procedura della liquidazione coatta amministrativa.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 304 del d.lgs. n. 14/2019, rubricato “ Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti ”: “ 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza ”.
- all’interno del titolo V, capo I, sezione III è presente l’art. 150 d.lgs. n. 14/2019 il quale prevede che: “ Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura ”;
- in forza delle suesposte disposizioni, a partire dal 10 luglio 2025, data di pubblicazione del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa dell’ente resistente, nessuna azione esecutiva può essere proseguita contro l’ente soggetto alla procedura;
- questa regola, già presente nella vigenza della precedente legge fallimentare, si applica anche al giudizio di ottemperanza (T.A.R. Catania, sez. II, 05/06/2025, n.1792 T.A.R., Palermo , sez. I , 21/11/2016 , n. 2673; T.A.R. , Bari , sez. I , 22/07/2004 , n. 3243); e si spiega per la necessità di tutela della par condicio creditorum nel corso della procedura;
- il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile;
- nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’ente resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), decidendo sul ricorso come in epigrafe indicato, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FA | IV AL |
IL SEGRETARIO