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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 54819 / 2019 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CACCIUTTOLO ERNESTO
PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1
(cod. fisc. ) P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. AVVOCATURA STATO MILANO
Controparte_2
(cod. fisc.
[...] P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. AVVOCATURA STATO MILANO
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. ) Controparte_3 col procuratore domiciliatario avv. GAGLIARDI RAFFAELE, CP_4
[...]
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabil ed extracontrattu , e, Controparte_5 per esso, no, Controparte_1 ovvero del causazione Controparte_6 del dann Parte_1 ata 12 maggio 201 Controparte_1
[...]
o, ovvero il
[...] Controparte_7
, al risarcimento
[...] ti dall'attrice, signora , nella misura di € 61.904,55, o Parte_1 in quella diversa misura, maggiore à ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto (12 maggio 2014) al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti nella precedente narrativa”
Il convenuto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_2
“- i fetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_8
- In uanto infondate ... te subordinata e a seguito di chiamata in causa: … dichiarare la
tenuta a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione di Controparte_3 ti di causa, essa fosse condannata a pagare nei confronti dell'attrice”
Il terzo chiamato conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: Con
“- nel merito, accertare e dichiarare che per l'evento a responsabili
[...]
, in persona del Controparte_6 CP_9 ttrice introduttivo del giudizio, e quella in manleva spiegata dal , stante la loro totale infondatezza ... CP_2 in via gradata
- … accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte e tenuto conto sia del concorso di colpa della danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. che delle eventuali somme percepite dalla stessa a fronte della denuncia di infortunio Inail presentata dall'istituto”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 2 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 31.10.2019, l'attrice esponeva che:
• il 12.5.2014 essa, allieva dell'accademia Avvenire di Milano, era intenta a eseguire un test onde essere ammessa quale privatista all'esame di maturità;
• il test di educazione fisica -predisposto dal prof. , dell'istituto Controparte_5 di istruzione superiore di Milano- consisteva in una gimkana nel corso CP_8 della quale l'attrice avrebbe dovuto eseguire un doppio salto con tappeto elastico;
• eseguendo tale salto, però, l'attrice era caduta sul pavimento della palestra, su cui non era presente nessun materassino né tappetino;
• soccorsa dai presenti, l'attrice era stata poi condotta al pronto soccorso dell'ospedale di Cinisello Balsamo ove le era stata riscontrata fra l'altro la frattura di una vertebra;
• all'esito delle cure e trattamenti (per cui aveva speso € 1.251,96), la relazione medico legale del dott. aveva stimato postumi permanenti tra 11 e Parte_2
12 punti percentuali e 270 giorni di inabilità temporanea;
• sussisteva responsabilità della scuola, sia contrattuale sia extracontrattuale, in relazione all'obbligo di vigilanza sulla sicurezza dell'alunno, sicché l'attrice aveva il solo onere di provare che il danno s'era verificato durante lo svolgimento del rapporto;
• il salto di tappeti elastici, in mancanza di misure di protezione come materassini o tappeti per evitare infortuni in caso di cadute, costituiva “prova inadatta e pericolosa, specie se svolta nell'ambito di una gimkana”, ossia una prova a tempo che richiede velocità mentre “l'esercizio sul tappeto elastico richiede ritmo, concentrazione e precisione”;
• era irrilevante la maggiore età dell'allieva, odierna attrice, all'epoca del fatto;
• all'attrice spettava il risarcimento di EUR 61.904,55 a titolo di danno biologico con aumento personalizzato nella misura massima. L'attrice pertanto concludeva chiedendo che, accertata la responsabilità dell'insegnante e per esso dell'istituto scolastico, quest'ultimo oppure il fossero Controparte_6 condannati a risarcire il danno nella misura sopra precisata.
La convenuta Amministrazione si costituiva con comparsa depositata il 20.4.2020 osservando che:
• l'Istituto , nei cui confronti pure era stata proposta la domanda, difettava CP_8 di legittimazione passiva poiché nei casi delle azioni per responsabilità derivanti da condotte, attive o omissive, poste in essere da alunni o insegnanti durante l'orario
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 3 scolastico, unico legittimato passivo è il Controparte_6
;
[...]
• nel merito, non sussisteva nessuna responsabilità dell'istituto;
• a tacere del fatto che l'attrice s'era limitata “ad una sua ricostruzione del tutto generica e sprovvista di dettagli, oltre a non fornire alcuna prova della dinamica dei fatti”, allegava comunque che: << L'attrice, insieme ad altre persone, si trovava nella palestra dell' per svolgere, come da calendario prove CP_1 che si allega (doc. 1) la prova di educazione fisica, alla presenza di due docenti della materia (prof. e prof. ), di quattro professori in qualità di Per_1 Per_2 assistenti alla prova pratica (prof. , prof. , prof. e prof. Per_3 Per_4 Per_5
), della Commissione esaminatrice e degli altri allievi delle classi 5A e Per_6
5B. Dopo l'appello di tutti i candidati, i docenti hanno effettuato una spiegazione del percorso motorio che avrebbero dovuto effettuare e anche una dimostrazione pratica dello stesso, sia in modalità “dinamica” (per gli studenti più atletici) che in modalità “ridotta” (per i meno atletici, ma comunque idonei a superare la prova). La scelta, trattandosi di allievi esterni, che quindi non erano stati preparati dai docenti dell'Istituto, era rimessa alla conoscenza che gli stessi candidati avevano delle proprie capacità e attitudini atletiche, con la possibilità di non effettuare uno o più degli esercizi proposti e di scegliere la modalità (dinamica o lenta) con cui eseguirli >>;
• anni, presumibilmente in grado di autodeterminarsi >>;
• senza all'evidenza pregiudicare la propria ammissione all'esame, potevano decidere quali parti del percorso affrontare e con quale modalità e tempistica. La sig.ra ha svolto la sua prova sotto la supervisione del prof. Parte_1 Per_1 affiancato dal prof. e dalla Commissione intera, nonché alla presenza degli Per_2 altri candidati in qualità di osservatori. Arrivata in prossimità della pedana a molle vi è saltata sopra a piedi pari per poi atterrarne fuori in una condizione di scarso equilibrio. È quindi caduta subito dopo il contatto dei piedi a terra, urtando il terreno con il sedere e le mani >> ancorché per uscire dalla pedana a molle non fosse richiesto nessun balzo;
• pedana a molle né pare vi fossero elementi che avrebbero potuto indurre l'attrice a ritenere corretto, utile o opportuno, effettuarne, dovendosi considerare che lo stesso docente, come appena evidenziato, nell'effettuare la dimostrazione del percorso, non ha fatto alcun balzo >>;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 4 • la mancanza del tappetino, indicata dall'attrice come omissione nella quale si dovrebbe ravvisare la responsabilità di parte convenuta, era stata adeguatamente spiegata dal prof. , che aveva chiarito intanto che non era previsto che per Per_1 salire e scendere dalla pedana i candidati saltassero o balzassero e comunque il tappetino non era stato posato proprio per evitare possibili infortuni alle caviglie e alle ginocchia derivanti da un eventuale atterraggio scomposto su un piano di appoggio non in equilibrio;
• “la prova era strutturata in modo tale che … gli allievi potessero scegliere con quale modalità effettuare il percorso e senza la necessità di accedere o scendere dalla pedana con salti. Proprio per tali ragioni non era astrattamente, né concretamente, prevedibile che un allievo “balzasse” su e giù dalla pedana, svolgendo dunque l'esercizio in modo improprio o quantomeno non necessario o richiesto”;
• per giunta, s'era “trattato di un evento repentino” poiché dopo che l'attrice aveva
“effettuato il balzo, la perdita di equilibrio e la caduta si sono verificati nel giro di pochi secondi senza che fosse possibile, per il personale docente presente in loco, porre in essere alcun intervento efficace per evitare il danno-conseguenza che si assume esserne derivato”;
• al tempo del fatto l'attrice aveva “un'età tale da lasciar presumere che fosse in grado di autodeterminarsi e fosse consapevole del livello della propria preparazione atletica, con tutto ciò che ne consegue in termini di doveri di vigilanza in capo al personale scolastico”, dovendosi in proposito ricordare che il raggiungimento della maggiore età incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato, come ricordato da Cassazione Civile n. 2334 del 31.1.2018. La convenuta Amministrazione concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, d'essere manlevata dall'assicuratore verso cui chiedeva d'estendere il contraddittorio.
A seguito della chiamata, l'assicuratore si costituiva con comparsa del 13.10.2020 Con nella quale, riportandosi quanto al fatto alle difese già svolte dall'Amministrazione, osservava inoltre che:
• l'attrice s'era procurata “autonomamente, tra l'altro durante un normale evento
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 5 previsto dall'Istituto, le lesioni di cui richiede il risarcimento”;
• l'evento lesivo era comunque avvenuto in maniera improvvisa e imprevedibile, sicché non sarebbe stata possibile nessuna utile azione dal che discendeva l'assenza di responsabilità “in capo al personale scolastico e di conseguenza del
”; CP_2
• l'evento << a termini di polizza, potrebbe essere, al massimo, qualificato come Infortunio, per tale intendendosi “gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali oggettivamente accertabili che hanno per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, un'inabilità temporanea, o che rendono necessarie cure mediche”. Per infortunio s'intende in buona sostanza l'evento in cui non sia ravvisabile una responsabilità civile (rectius: una colpa) del contraente. Ne consegue che, sebbene coperti da assicurazione, alcuni eventi possono essere oggetto di parziali limitazioni, giustificate proprio dall'assenza di responsabilità e pertanto, nella presente fattispecie, l'evento, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, sarebbe potuto essere indennizzato (doc. 2)
->. La terza chiamata concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 15.10.2020, il giudice originariamente designato assegnava alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
Con ordinanza 22.10.2021 il giudice onorario ammetteva alcune delle prove dedotte. All'udienza 5.5.2022 il giudice onorario assumeva le testimonianze di
[...]
(asserito responsabile della mancanza di tappetini, indicato come Tes_1 testimone dalla stessa attrice nella seconda memoria) e (insegnante Testimone_2 di scienze motorie, collaboratore dell'istituto . CP_1
Non essendo comparsa l'altra testimone indicata ( ), venivano disposti Tes_3 rinvii sinché essa compariva e veniva interrogata all'udienza 25.11.2022. Con ordinanza 3.1.2023 veniva disposta CTU medico legale. I consulenti d'ufficio assumevano l'incarico il 16.2.2023 e depositavano il 9.10.2023 la relazione conclusiva congiunta, che stimava un'inabilità temporanea biologica parziale al 75% per novanta giorni, al 50% per quaranta giorni e al 25% per trenta giorni, con postumi permanenti dell'otto per cento, ritenendo congrue e documentate spese mediche per complessivi € 804,69, senza necessità di spese future.
Con ordinanza 22.11.2023 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 20/03/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 6 Scaduti il 10.6.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Appare opportuno sintetizzare l'esito delle prove testimoniali come segue:
• il testimone , insegnante di scienze motorie e sportive Testimone_1 presso l' , presente nel luogo al momento del sinistro per cui è causa, CP_1 rispondendo sui capitoli dedotti dall'attrice ha dichiarato in particolare: “Non ricordo esattamente il percorso che i candidati dovevano eseguire e non lo ho elaborato o deciso io. Lo aveva deciso il mio collega, prof. . Probabilmente il Per_2 percorso era quello, anche se non ricordo con esattezza tutti gli esercizi e la loro sequenza. Posso dire invece con certezza che era previsto il salto sul tappeto elastico-pedana a molle … Ho dato due dimostrazioni pratiche del percorso, con due modalità. Una prima dimostrazione in modalità “atletica” facendo in maniera dinamica l'esecuzione del percorso, eseguendo perciò in modo continuativo e senza interruzioni l'intero percorso;
poi ho dato una dimostrazione “lenta”, meno atletica, della esecuzione dell'intero percorso, intervallando i singoli passaggi del percorso, facendoli quindi in modo più lento. Ho proposto le due modalità per spiegare ai candidati, che non conoscevo, come potevano scegliere di fare il percorso. Potevano scegliere se farlo più rapidamente in modalità dinamica, in modo quindi più atletico, o in modalità più rallentata, più lenta, affrontando i singoli passaggi … non ricordo che ci fosse un tappetino di contenimento o un materassino vicino alla pedana a molle … La ha iniziato il percorso. La Parte_1 ragazza aveva scelto di eseguire il percorso in modalità dinamica, quindi in modalità più rapida, più atletica … ha eseguito correttamente il percorso fino al salto sulla pedana a molle. Ha fatto il salto sulla pedana ed è atterrata sul pavimento. Atterrando si è infortunata. Io non ricordo esattamente se il percorso in modalità dinamica prevedesse che il candidato eseguisse un salto con atterraggio fuori dalla pedana o un salto con atterraggio sulla pedana stessa per uscire poi dalla pedana in un secondo momento. Ricordo però di avere detto ai candidati che svolgendo l'esercizio in modalità lenta, avrebbero potuto saltare sulla pedana atterrando sempre sulla pedana e potevano rimbalzare anche più volte stessa, decidendo quando fermarsi ed uscire con un normale passo dalla pedana. Ribadisco che la aveva scelto di eseguire l'esercizio in modalità Parte_1 dinamica” e rispondendo sui capitoli dedotti dalla convenuta ha dichiarato
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 7 “Preciso che svolgere in una modalità o nell'altra il percorso non aveva rilevanza ai fini della valutazione… Quando ho eseguito la dimostrazione dell'esercizio nella modalità statica sono sicuro di non avere terminato il salto fuori dalla pedana ma sulla pedana stessa. Ho rimbalzato, mi sono fermato e sono sceso con un passo normale dalla pedana. Non ricordo in questo momento quando ho fatto la dimostrazione dell'esercizio in modalità dinamica se ho terminato il salto dalla pedana a terra o sulla pedana stessa”;
• il testimone , già insegnante di scienze motorie, ha riferito di Testimone_2 non ricordare molto del fatto, se non la presenza della e la spiegazione Parte_1 del percorso da parte del (pur non rammentando i dettagli della Per_1 spiegazione); non ha saputo ricordare chi avesse predisposto il percorso (di cui non ricordava con precisione i vari esercizi); ha dichiarato che “tutti i ragazzi presenti erano privatisti” e che essi “erano tanti e le prove si sono svolte in vari giorni, almeno così mi sembra”;
• la testimone ha dichiarato “è dal 2014 che non ho più visto Tes_3
l'attrice. Insieme alla frequentavo un corso per dirigenti di Parte_1 comunità, erano corsi serali, mi pare che la sede dell'accademia fosse in via Calabria o forse in via Fulvio Testi. Il giorno in questione ero insieme alla
in una palestra perché dovevamo eseguire il test di educazione fisica Parte_1 per diventare dirigenti di comunità. Non ricordo chi fossero i docenti di educazione fisica presenti, né ricordo i nomi di altri eventuali membri della commissione esaminatrice. Non ricordo i nomi di altri allievi che dovevano sostenere il test di educazione fisica. Il test consisteva in un percorso motorio, fra cui sbarre, capriole su materassini, salto su una pedana (dove poi si fece male l'attrice) e altri che non ricordo. Si trattava di una pedana rotonda fatta di un materiale elastico agganciata con molle metalliche ad una struttura metallica, su tale pedana che forse si può definire tappeto elastico si doveva saltare e scendere. Non ricordo se prima di farci fare il test il docente di ginnastica ci avesse fatto vedere una prova pratica. Mi pare che sul pavimento non ci fossero materassini, né tappetini, perché mi pare di ricordare che cadde proprio con la schiena Pt_1 per terra. Ciò che ricordo è soltanto che, dopo aver saltato sul tappeto elastico, la
anziché atterrare in piedi, cadde sulla schiena e non si rialzò più e Parte_1 dovette arrivare l'ambulanza”.
Alla luce di tali circostanze, la domanda risulta infondata.
Va anzitutto sottolineato che, diversamente da quanto pare opinare l'attrice, il fatto non
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 8 avvenne durante una lezione di educazione fisica, bensì (come allega la stessa attrice nell'atto di citazione) durante “l'esecuzione di un test per l'ammissione, come privatista, all'esame di maturità” e si deve inoltre ricordare che l'attrice (nata nel 1984) aveva già compiuto trent'anni al momento del fatto, avvenuto il 12 maggio 2014: ciò porta a concludere che essa era certamente in grado di valutare le proprie capacità ed abilità fisiche.
Sul punto, invero, l'orientamento del giudice di legittimità è assolutamente univoco e costante laddove afferma che il raggiungimento, da parte dell'allievo, della maggiore età incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'istituto scolastico, poiché la maggiore età è normalmente sufficiente a integrare il caso fortuito, dovendosi riconoscere all'allievo adeguata capacità di discernimento idonea a far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2334 del 31/01/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 04/02/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 10/12/1998, nonché arguibile anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014). Ritiene il tribunale di dover interamente aderire a tale orientamento.
Ciò chiarito, si deve poi evidenziare che, secondo quanto riferito dal testimone Per_1
(indicato come tale dalla stessa attrice e al quale deve dunque riconoscersi normale attendibilità), prima della prova in discorso lo stesso professore aveva dato dimostrazione delle due possibili modalità di esecuzione dell'esercizio, fra le quali il candidato avrebbe dovuto scegliere quella a lui più adeguata, senza che la scelta pregiudicasse per sé l'esito della prova stessa.
Posto che come si è già osservato l'attrice, maggiorenne, era certamente in grado di valutare le proprie capacità e abilità fisiche, si deve fondatamente concludere che essa era (o comunque avrebbe dovuto essere) in grado di valutare il proprio livello di preparazione al test nel suo complesso, dunque in grado di scegliere se svolgere la prova nella modalità più atletica oppure nella forma più lenta.
D'altra parte, l'attrice neppure ha allegato d'essere stata (tra i molti che, come confermato dal testimone , parteciparono al test) la prima candidata ad affrontare il test, di Per_2 modo che deve fondatamente ritenersi che essa ben avrebbe potuto, prima del suo turno, assistere non soltanto alla doppia dimostrazione data dal prof. bensì pure Per_1 all'esecuzione del test da parte di altri candidati, e quindi avrebbe potuto (e dovuto) valutare ancor meglio la propria idoneità a sostenere il test che le era stato proposto nelle due versioni.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 9 L'attrice, poi, neppure ha allegato che quel test avesse causato analoghi infortuni ad altri candidati, né tali eventuali altri infortuni sono stati menzionati dalla testimone
, che pure era presente al test. Tes_3
In conclusione, si deve escludere che sussista un nesso causale fra il test di ammissione in questione e i danni riportati dall'attrice, che furono perciò conseguenza solo dell'imprudenza o negligenza dell'attrice stessa, con esclusione di qualsiasi responsabilità della convenuta. Da ciò segue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, nel rispetto dei parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, si liquidano in un importo fra i minimi e i medi, avuto riguardo allo scaglione della domanda.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
1. respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
2. assolve pertanto, la convenuta amministrazione da ogni domanda dell'attrice, e assolve il terzo dalla domanda di garanzia svolta dalla Controparte_3 convenuta;
3. condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della convenuta, liquidate in €
7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri e accessori di legge;
4. condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della terza chiamata, liquidate in €
7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
5. pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell'attrice.
Così deciso il giorno 21 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 54819 / 2019 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CACCIUTTOLO ERNESTO
PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1
(cod. fisc. ) P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. AVVOCATURA STATO MILANO
Controparte_2
(cod. fisc.
[...] P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. AVVOCATURA STATO MILANO
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. ) Controparte_3 col procuratore domiciliatario avv. GAGLIARDI RAFFAELE, CP_4
[...]
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito: accertata e dichiarata la responsabil ed extracontrattu , e, Controparte_5 per esso, no, Controparte_1 ovvero del causazione Controparte_6 del dann Parte_1 ata 12 maggio 201 Controparte_1
[...]
o, ovvero il
[...] Controparte_7
, al risarcimento
[...] ti dall'attrice, signora , nella misura di € 61.904,55, o Parte_1 in quella diversa misura, maggiore à ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto (12 maggio 2014) al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti nella precedente narrativa”
Il convenuto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_2
“- i fetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_8
- In uanto infondate ... te subordinata e a seguito di chiamata in causa: … dichiarare la
tenuta a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione di Controparte_3 ti di causa, essa fosse condannata a pagare nei confronti dell'attrice”
Il terzo chiamato conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: Con
“- nel merito, accertare e dichiarare che per l'evento a responsabili
[...]
, in persona del Controparte_6 CP_9 ttrice introduttivo del giudizio, e quella in manleva spiegata dal , stante la loro totale infondatezza ... CP_2 in via gradata
- … accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte e tenuto conto sia del concorso di colpa della danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. che delle eventuali somme percepite dalla stessa a fronte della denuncia di infortunio Inail presentata dall'istituto”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 2 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 31.10.2019, l'attrice esponeva che:
• il 12.5.2014 essa, allieva dell'accademia Avvenire di Milano, era intenta a eseguire un test onde essere ammessa quale privatista all'esame di maturità;
• il test di educazione fisica -predisposto dal prof. , dell'istituto Controparte_5 di istruzione superiore di Milano- consisteva in una gimkana nel corso CP_8 della quale l'attrice avrebbe dovuto eseguire un doppio salto con tappeto elastico;
• eseguendo tale salto, però, l'attrice era caduta sul pavimento della palestra, su cui non era presente nessun materassino né tappetino;
• soccorsa dai presenti, l'attrice era stata poi condotta al pronto soccorso dell'ospedale di Cinisello Balsamo ove le era stata riscontrata fra l'altro la frattura di una vertebra;
• all'esito delle cure e trattamenti (per cui aveva speso € 1.251,96), la relazione medico legale del dott. aveva stimato postumi permanenti tra 11 e Parte_2
12 punti percentuali e 270 giorni di inabilità temporanea;
• sussisteva responsabilità della scuola, sia contrattuale sia extracontrattuale, in relazione all'obbligo di vigilanza sulla sicurezza dell'alunno, sicché l'attrice aveva il solo onere di provare che il danno s'era verificato durante lo svolgimento del rapporto;
• il salto di tappeti elastici, in mancanza di misure di protezione come materassini o tappeti per evitare infortuni in caso di cadute, costituiva “prova inadatta e pericolosa, specie se svolta nell'ambito di una gimkana”, ossia una prova a tempo che richiede velocità mentre “l'esercizio sul tappeto elastico richiede ritmo, concentrazione e precisione”;
• era irrilevante la maggiore età dell'allieva, odierna attrice, all'epoca del fatto;
• all'attrice spettava il risarcimento di EUR 61.904,55 a titolo di danno biologico con aumento personalizzato nella misura massima. L'attrice pertanto concludeva chiedendo che, accertata la responsabilità dell'insegnante e per esso dell'istituto scolastico, quest'ultimo oppure il fossero Controparte_6 condannati a risarcire il danno nella misura sopra precisata.
La convenuta Amministrazione si costituiva con comparsa depositata il 20.4.2020 osservando che:
• l'Istituto , nei cui confronti pure era stata proposta la domanda, difettava CP_8 di legittimazione passiva poiché nei casi delle azioni per responsabilità derivanti da condotte, attive o omissive, poste in essere da alunni o insegnanti durante l'orario
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 3 scolastico, unico legittimato passivo è il Controparte_6
;
[...]
• nel merito, non sussisteva nessuna responsabilità dell'istituto;
• a tacere del fatto che l'attrice s'era limitata “ad una sua ricostruzione del tutto generica e sprovvista di dettagli, oltre a non fornire alcuna prova della dinamica dei fatti”, allegava comunque che: << L'attrice, insieme ad altre persone, si trovava nella palestra dell' per svolgere, come da calendario prove CP_1 che si allega (doc. 1) la prova di educazione fisica, alla presenza di due docenti della materia (prof. e prof. ), di quattro professori in qualità di Per_1 Per_2 assistenti alla prova pratica (prof. , prof. , prof. e prof. Per_3 Per_4 Per_5
), della Commissione esaminatrice e degli altri allievi delle classi 5A e Per_6
5B. Dopo l'appello di tutti i candidati, i docenti hanno effettuato una spiegazione del percorso motorio che avrebbero dovuto effettuare e anche una dimostrazione pratica dello stesso, sia in modalità “dinamica” (per gli studenti più atletici) che in modalità “ridotta” (per i meno atletici, ma comunque idonei a superare la prova). La scelta, trattandosi di allievi esterni, che quindi non erano stati preparati dai docenti dell'Istituto, era rimessa alla conoscenza che gli stessi candidati avevano delle proprie capacità e attitudini atletiche, con la possibilità di non effettuare uno o più degli esercizi proposti e di scegliere la modalità (dinamica o lenta) con cui eseguirli >>;
• anni, presumibilmente in grado di autodeterminarsi >>;
• senza all'evidenza pregiudicare la propria ammissione all'esame, potevano decidere quali parti del percorso affrontare e con quale modalità e tempistica. La sig.ra ha svolto la sua prova sotto la supervisione del prof. Parte_1 Per_1 affiancato dal prof. e dalla Commissione intera, nonché alla presenza degli Per_2 altri candidati in qualità di osservatori. Arrivata in prossimità della pedana a molle vi è saltata sopra a piedi pari per poi atterrarne fuori in una condizione di scarso equilibrio. È quindi caduta subito dopo il contatto dei piedi a terra, urtando il terreno con il sedere e le mani >> ancorché per uscire dalla pedana a molle non fosse richiesto nessun balzo;
• pedana a molle né pare vi fossero elementi che avrebbero potuto indurre l'attrice a ritenere corretto, utile o opportuno, effettuarne, dovendosi considerare che lo stesso docente, come appena evidenziato, nell'effettuare la dimostrazione del percorso, non ha fatto alcun balzo >>;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 4 • la mancanza del tappetino, indicata dall'attrice come omissione nella quale si dovrebbe ravvisare la responsabilità di parte convenuta, era stata adeguatamente spiegata dal prof. , che aveva chiarito intanto che non era previsto che per Per_1 salire e scendere dalla pedana i candidati saltassero o balzassero e comunque il tappetino non era stato posato proprio per evitare possibili infortuni alle caviglie e alle ginocchia derivanti da un eventuale atterraggio scomposto su un piano di appoggio non in equilibrio;
• “la prova era strutturata in modo tale che … gli allievi potessero scegliere con quale modalità effettuare il percorso e senza la necessità di accedere o scendere dalla pedana con salti. Proprio per tali ragioni non era astrattamente, né concretamente, prevedibile che un allievo “balzasse” su e giù dalla pedana, svolgendo dunque l'esercizio in modo improprio o quantomeno non necessario o richiesto”;
• per giunta, s'era “trattato di un evento repentino” poiché dopo che l'attrice aveva
“effettuato il balzo, la perdita di equilibrio e la caduta si sono verificati nel giro di pochi secondi senza che fosse possibile, per il personale docente presente in loco, porre in essere alcun intervento efficace per evitare il danno-conseguenza che si assume esserne derivato”;
• al tempo del fatto l'attrice aveva “un'età tale da lasciar presumere che fosse in grado di autodeterminarsi e fosse consapevole del livello della propria preparazione atletica, con tutto ciò che ne consegue in termini di doveri di vigilanza in capo al personale scolastico”, dovendosi in proposito ricordare che il raggiungimento della maggiore età incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato, come ricordato da Cassazione Civile n. 2334 del 31.1.2018. La convenuta Amministrazione concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, d'essere manlevata dall'assicuratore verso cui chiedeva d'estendere il contraddittorio.
A seguito della chiamata, l'assicuratore si costituiva con comparsa del 13.10.2020 Con nella quale, riportandosi quanto al fatto alle difese già svolte dall'Amministrazione, osservava inoltre che:
• l'attrice s'era procurata “autonomamente, tra l'altro durante un normale evento
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 5 previsto dall'Istituto, le lesioni di cui richiede il risarcimento”;
• l'evento lesivo era comunque avvenuto in maniera improvvisa e imprevedibile, sicché non sarebbe stata possibile nessuna utile azione dal che discendeva l'assenza di responsabilità “in capo al personale scolastico e di conseguenza del
”; CP_2
• l'evento << a termini di polizza, potrebbe essere, al massimo, qualificato come Infortunio, per tale intendendosi “gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali oggettivamente accertabili che hanno per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, un'inabilità temporanea, o che rendono necessarie cure mediche”. Per infortunio s'intende in buona sostanza l'evento in cui non sia ravvisabile una responsabilità civile (rectius: una colpa) del contraente. Ne consegue che, sebbene coperti da assicurazione, alcuni eventi possono essere oggetto di parziali limitazioni, giustificate proprio dall'assenza di responsabilità e pertanto, nella presente fattispecie, l'evento, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, sarebbe potuto essere indennizzato (doc. 2)
->. La terza chiamata concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 15.10.2020, il giudice originariamente designato assegnava alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
Con ordinanza 22.10.2021 il giudice onorario ammetteva alcune delle prove dedotte. All'udienza 5.5.2022 il giudice onorario assumeva le testimonianze di
[...]
(asserito responsabile della mancanza di tappetini, indicato come Tes_1 testimone dalla stessa attrice nella seconda memoria) e (insegnante Testimone_2 di scienze motorie, collaboratore dell'istituto . CP_1
Non essendo comparsa l'altra testimone indicata ( ), venivano disposti Tes_3 rinvii sinché essa compariva e veniva interrogata all'udienza 25.11.2022. Con ordinanza 3.1.2023 veniva disposta CTU medico legale. I consulenti d'ufficio assumevano l'incarico il 16.2.2023 e depositavano il 9.10.2023 la relazione conclusiva congiunta, che stimava un'inabilità temporanea biologica parziale al 75% per novanta giorni, al 50% per quaranta giorni e al 25% per trenta giorni, con postumi permanenti dell'otto per cento, ritenendo congrue e documentate spese mediche per complessivi € 804,69, senza necessità di spese future.
Con ordinanza 22.11.2023 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 20/03/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 6 Scaduti il 10.6.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Appare opportuno sintetizzare l'esito delle prove testimoniali come segue:
• il testimone , insegnante di scienze motorie e sportive Testimone_1 presso l' , presente nel luogo al momento del sinistro per cui è causa, CP_1 rispondendo sui capitoli dedotti dall'attrice ha dichiarato in particolare: “Non ricordo esattamente il percorso che i candidati dovevano eseguire e non lo ho elaborato o deciso io. Lo aveva deciso il mio collega, prof. . Probabilmente il Per_2 percorso era quello, anche se non ricordo con esattezza tutti gli esercizi e la loro sequenza. Posso dire invece con certezza che era previsto il salto sul tappeto elastico-pedana a molle … Ho dato due dimostrazioni pratiche del percorso, con due modalità. Una prima dimostrazione in modalità “atletica” facendo in maniera dinamica l'esecuzione del percorso, eseguendo perciò in modo continuativo e senza interruzioni l'intero percorso;
poi ho dato una dimostrazione “lenta”, meno atletica, della esecuzione dell'intero percorso, intervallando i singoli passaggi del percorso, facendoli quindi in modo più lento. Ho proposto le due modalità per spiegare ai candidati, che non conoscevo, come potevano scegliere di fare il percorso. Potevano scegliere se farlo più rapidamente in modalità dinamica, in modo quindi più atletico, o in modalità più rallentata, più lenta, affrontando i singoli passaggi … non ricordo che ci fosse un tappetino di contenimento o un materassino vicino alla pedana a molle … La ha iniziato il percorso. La Parte_1 ragazza aveva scelto di eseguire il percorso in modalità dinamica, quindi in modalità più rapida, più atletica … ha eseguito correttamente il percorso fino al salto sulla pedana a molle. Ha fatto il salto sulla pedana ed è atterrata sul pavimento. Atterrando si è infortunata. Io non ricordo esattamente se il percorso in modalità dinamica prevedesse che il candidato eseguisse un salto con atterraggio fuori dalla pedana o un salto con atterraggio sulla pedana stessa per uscire poi dalla pedana in un secondo momento. Ricordo però di avere detto ai candidati che svolgendo l'esercizio in modalità lenta, avrebbero potuto saltare sulla pedana atterrando sempre sulla pedana e potevano rimbalzare anche più volte stessa, decidendo quando fermarsi ed uscire con un normale passo dalla pedana. Ribadisco che la aveva scelto di eseguire l'esercizio in modalità Parte_1 dinamica” e rispondendo sui capitoli dedotti dalla convenuta ha dichiarato
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 7 “Preciso che svolgere in una modalità o nell'altra il percorso non aveva rilevanza ai fini della valutazione… Quando ho eseguito la dimostrazione dell'esercizio nella modalità statica sono sicuro di non avere terminato il salto fuori dalla pedana ma sulla pedana stessa. Ho rimbalzato, mi sono fermato e sono sceso con un passo normale dalla pedana. Non ricordo in questo momento quando ho fatto la dimostrazione dell'esercizio in modalità dinamica se ho terminato il salto dalla pedana a terra o sulla pedana stessa”;
• il testimone , già insegnante di scienze motorie, ha riferito di Testimone_2 non ricordare molto del fatto, se non la presenza della e la spiegazione Parte_1 del percorso da parte del (pur non rammentando i dettagli della Per_1 spiegazione); non ha saputo ricordare chi avesse predisposto il percorso (di cui non ricordava con precisione i vari esercizi); ha dichiarato che “tutti i ragazzi presenti erano privatisti” e che essi “erano tanti e le prove si sono svolte in vari giorni, almeno così mi sembra”;
• la testimone ha dichiarato “è dal 2014 che non ho più visto Tes_3
l'attrice. Insieme alla frequentavo un corso per dirigenti di Parte_1 comunità, erano corsi serali, mi pare che la sede dell'accademia fosse in via Calabria o forse in via Fulvio Testi. Il giorno in questione ero insieme alla
in una palestra perché dovevamo eseguire il test di educazione fisica Parte_1 per diventare dirigenti di comunità. Non ricordo chi fossero i docenti di educazione fisica presenti, né ricordo i nomi di altri eventuali membri della commissione esaminatrice. Non ricordo i nomi di altri allievi che dovevano sostenere il test di educazione fisica. Il test consisteva in un percorso motorio, fra cui sbarre, capriole su materassini, salto su una pedana (dove poi si fece male l'attrice) e altri che non ricordo. Si trattava di una pedana rotonda fatta di un materiale elastico agganciata con molle metalliche ad una struttura metallica, su tale pedana che forse si può definire tappeto elastico si doveva saltare e scendere. Non ricordo se prima di farci fare il test il docente di ginnastica ci avesse fatto vedere una prova pratica. Mi pare che sul pavimento non ci fossero materassini, né tappetini, perché mi pare di ricordare che cadde proprio con la schiena Pt_1 per terra. Ciò che ricordo è soltanto che, dopo aver saltato sul tappeto elastico, la
anziché atterrare in piedi, cadde sulla schiena e non si rialzò più e Parte_1 dovette arrivare l'ambulanza”.
Alla luce di tali circostanze, la domanda risulta infondata.
Va anzitutto sottolineato che, diversamente da quanto pare opinare l'attrice, il fatto non
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 8 avvenne durante una lezione di educazione fisica, bensì (come allega la stessa attrice nell'atto di citazione) durante “l'esecuzione di un test per l'ammissione, come privatista, all'esame di maturità” e si deve inoltre ricordare che l'attrice (nata nel 1984) aveva già compiuto trent'anni al momento del fatto, avvenuto il 12 maggio 2014: ciò porta a concludere che essa era certamente in grado di valutare le proprie capacità ed abilità fisiche.
Sul punto, invero, l'orientamento del giudice di legittimità è assolutamente univoco e costante laddove afferma che il raggiungimento, da parte dell'allievo, della maggiore età incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'istituto scolastico, poiché la maggiore età è normalmente sufficiente a integrare il caso fortuito, dovendosi riconoscere all'allievo adeguata capacità di discernimento idonea a far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2334 del 31/01/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 04/02/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 10/12/1998, nonché arguibile anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014). Ritiene il tribunale di dover interamente aderire a tale orientamento.
Ciò chiarito, si deve poi evidenziare che, secondo quanto riferito dal testimone Per_1
(indicato come tale dalla stessa attrice e al quale deve dunque riconoscersi normale attendibilità), prima della prova in discorso lo stesso professore aveva dato dimostrazione delle due possibili modalità di esecuzione dell'esercizio, fra le quali il candidato avrebbe dovuto scegliere quella a lui più adeguata, senza che la scelta pregiudicasse per sé l'esito della prova stessa.
Posto che come si è già osservato l'attrice, maggiorenne, era certamente in grado di valutare le proprie capacità e abilità fisiche, si deve fondatamente concludere che essa era (o comunque avrebbe dovuto essere) in grado di valutare il proprio livello di preparazione al test nel suo complesso, dunque in grado di scegliere se svolgere la prova nella modalità più atletica oppure nella forma più lenta.
D'altra parte, l'attrice neppure ha allegato d'essere stata (tra i molti che, come confermato dal testimone , parteciparono al test) la prima candidata ad affrontare il test, di Per_2 modo che deve fondatamente ritenersi che essa ben avrebbe potuto, prima del suo turno, assistere non soltanto alla doppia dimostrazione data dal prof. bensì pure Per_1 all'esecuzione del test da parte di altri candidati, e quindi avrebbe potuto (e dovuto) valutare ancor meglio la propria idoneità a sostenere il test che le era stato proposto nelle due versioni.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 9 L'attrice, poi, neppure ha allegato che quel test avesse causato analoghi infortuni ad altri candidati, né tali eventuali altri infortuni sono stati menzionati dalla testimone
, che pure era presente al test. Tes_3
In conclusione, si deve escludere che sussista un nesso causale fra il test di ammissione in questione e i danni riportati dall'attrice, che furono perciò conseguenza solo dell'imprudenza o negligenza dell'attrice stessa, con esclusione di qualsiasi responsabilità della convenuta. Da ciò segue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, nel rispetto dei parametri del DM 55/2014 e successive modifiche, si liquidano in un importo fra i minimi e i medi, avuto riguardo allo scaglione della domanda.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
1. respinge le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
2. assolve pertanto, la convenuta amministrazione da ogni domanda dell'attrice, e assolve il terzo dalla domanda di garanzia svolta dalla Controparte_3 convenuta;
3. condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della convenuta, liquidate in €
7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri e accessori di legge;
4. condanna l'attrice a rifondere le spese di lite della terza chiamata, liquidate in €
7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
5. pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico dell'attrice.
Così deciso il giorno 21 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 54819 / 2019 - pag. 10