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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1433/2023 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1
Avv.ti Luca Berni e Maria Alberica Tiranti
contro
:
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
Avv. Marco Rustichelli
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Giuseppe Bertora
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, conveniva , in Parte_3 Parte_1 proprio ed in qualità di legale rappresentante di dinanzi al Tribunale di Parma Parte_2 chiedendo di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e di condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in data 12.7.2019 mentre era alla guida di un go-kart all'interno del di proprietà di parte convenuta, accertati in sede di accertamento tecnico preventivo ex artt. CP_2
696 bis c.p.c.
L'attore esponeva che durante la corsa, in compagnia dei propri amici, urtava con il go-kart una barriera laterale della pista che non era correttamente installata e adeguatamente fissata all'impalcatura pagina 1 di 8 retrostante. Infatti, la barriera si sollevava facendo sì che l'angolo anteriore destro della vettura si infilasse al di sotto della stessa. Conseguentemente anche il proprio piede destro si immetteva nello spazio creatosi sotto la barriera che, ricadendo immediatamente verso il basso, lo schiacciava col suo peso, provocandogli la frattura bimalleolare alla caviglia destra.
si costituiva, in proprio e quale e quale presidente di e chiedeva Parte_1 Parte_2 la reiezione della domanda contestando la dinamica del sinistro esposta e affermando che l'occorso dovesse attribuirsi unicamente a caso fortuito rappresentato, nel caso concreto, dalla condotta incauta dell'attore e dei suoi amici. Domandava e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato una polizza per la Controparte_1 responsabilità civile.
Quest'ultima si costituiva in giudizio confutando la responsabilità attribuita al proprio assicurato.
Istruita la causa attraverso prove testimoniali e documentali, l'adito Tribunale, con la sentenza n.
766/2023, riteneva meritevoli di accoglimento le domande attoree, per le ragioni che qui si riportano:
“…alla luce delle risultanze esaminate e delle stesse difese di parte convenuta si può ritenere provato ed è comunque incontestato che il sinistro si verificò durante la partecipazione dell'attore ad una gara amatoriale presso il “PalaKart” di Parma. E' parimenti provato che l'attore si infortunò urtando con il mezzo una barriera guard-rail, che comportò la frattura del piede destro. E' provato che a seguito dell'urto tra il kart e la barriera, questa si sollevò, essendo stata tale circostanza confermata dai testi
e Assume particolare rilevanza quanto dedotto dalla stessa parte convenuta in Tes_1 CP_3 comparsa di costituzione, che ha sostenuto che i kart sono dotati di “un cordolo in materiale plastico che perimetra l'intera sagoma oltre ad un profilo metallico a protezione dei piedi. Si può quindi fondatamente ritenere che le lesioni riportate dall'attore non furono causate da un urto laterale, posto che il piede avrebbe ricevuto protezione dal “profilo metallico”, bensì da uno schiacciamento da parte della barriera che si sollevò ricadendo sul piede del pilota. Il fatto che la barriera si sia alzata a seguito dell'urto da parte del veicolo costituisce indubbiamente un'anomalia, dovendosi ritenere che le barriere della struttura, analogamente a quelle stradali debbano essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri, come previsto dalla normativa richiamata dall'attore. L'avvenuto sollevamento delle barriere costituisce un elemento di notevole pericolosità in quanto rende possibile che il corpo del conducente del mezzo venga schiacciato aumentando il rischio di lesioni. Si ritiene quindi che la condizione delle barriere di protezione abbia presentato rilevanza causale esclusiva e determinante nella verificazione delle lesioni subite dall'attore, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela pagina 2 di 8 dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del
"neminem laedere", che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso, ad eccezione dell'ipotesi del caso fortuito. Ai fini dell'esonero da responsabilità, l'esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l'evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l'obbligo di rispettare nel caso concreto. Il fatto stesso che l'urto contro la recinzione predisposta per frenare la fuoriuscita dalla pista dei veicoli abbia causato delle lesioni al pilota, comporta il conseguente giudizio di inadeguatezza della stessa con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Del tutto irrilevante è da ritenersi il fatto che l'uscita di strada del CP_4 condotto dall'attore sia stato causata da un altro veicolo gli abbia tagliato la strada stringendolo contro la barriera ed un altro da dietro lo abbia tamponato (come dichiarato dal teste in CP_3 quanto, anche ammettendo la veridicità di quanto dichiarato, la adeguatezza della recinzione avrebbe evitato il verificarsi dell'evento lesivo ed in ogni caso la imprudente condotta di guida è addebitabile a terzi”.
Pertanto, il Tribunale di Parma condannava parte convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in €
20.908,29 oltre interessi, ed alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore; accoglieva la domanda di manleva e condannava l'assicuratore a rifondere all'assicurato le spese sostenute per il giudizio.
, in proprio e nella citata qualità, proponeva appello alla sentenza, affidato a tre Parte_1 motivi, cui resisteva chiedendone il rigetto. Parte_3
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 16.9.2025.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) precisando che il è munito di tutte le licenze necessarie per l'espletamento di corse CP_2 amatoriali in condizioni di massima sicurezza, oltre ad avere in concreto adottato gli accorgimenti necessari al fine di evitare incidenti, la sentenza è errata in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità per danno da cosa in custodia ex. art. 2051 c.c. rappresentata nel caso di specie dalla barriera di protezione che, a causa dell'urto con il si è sollevata da terra e, ricadendo, ha CP_4 schiacciato il piede del Parte_3
pagina 3 di 8 Le lesioni subite da quest'ultimo, invece, sono dovute unicamente alla condotta imprudente tenuta dallo stesso attore e dai suoi amici durante la guida. Infatti, è emerso dal giudizio di primo grado che l'odierno appellato, insieme alle altre persone presenti, aveva firmato una dichiarazione liberatoria in cui era prescritto di “non toccare in corsa gli altri go-Kart o andare volontariamente contro le barriere di sicurezza e di agevolare il sorpasso di chi sta dietro se più veloce”. Inoltre, tutti i testimoni escussi in primo grado (in particolare, e i quali avevano Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 partecipato alla corsa insieme al confermavano di aver ricevuto dai dipendenti della struttura Parte_3 specifiche indicazioni prima dello svolgimento della gara sul comportamento corretto da tenere e sulla necessità di evitare scontri volontari tra i go-kart e le barriere protettive.
Ancora, le testimonianze di e di dipendenti della struttura, Testimone_5 CP_5 permettevano di acclarare che l'incidente era dipeso dal fatto che non permettendo il Parte_3 sorpasso dei veicoli che giungevano più veloci da dietro, veniva comunque sorpassato e stretto verso il lato della pista e veniva tamponato da un altro go-kart che lo seguiva, finendo per sbattere contro la barriera di protezione.
Pertanto, il caso fortuito idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è perfettamente integrato dalla condotta di guida imprudente e pericolosa del e dei suoi amici;
Parte_3
2) la sentenza è errata anche con riguardo al capo concernente la liquidazione del danno. In particolare,
è erronea la valutazione operata dal CTU, il quale ha riconosciuto sussistente il danno biologico permanente nella misura dell'8%;
3) in ogni caso, a prescindere dall'accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere riformata,
“giacché come rilevato dallo stesso Giudice di prime cure, ha stipulato la polizza Parte_2 assicurativa n. 2018/03/2317855 a garanzia e copertura delle eventuali lesioni subite dagli utenti della struttura.
Pertanto, così come la sentenza di primo grado ha manlevato e tenuto indenne dalla Parte_2 condanna al risarcimento dei danni subiti dal Signor e dalle spese processuali maturate dal Parte_3 suo legale di fiducia, la stessa dovrà essere manlevata e tenuta indenne dalle spese Parte_2 processuali sostenute dal Signor sia per la fase di ATP che per la fase di merito”. Parte_3
Inoltre, la sentenza è errata nella parte condanna al pagamento delle spese legali sostenute dal Parte_2 in sede di ATP e in sede di negoziazione assistita “riferendosi ad una fase a cui KA non Parte_3 ha neppure partecipato, avendo gestito la lite la sua compagnia di assicurazione . Parte_4
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
pagina 4 di 8 L'appellante sostiene il difetto dei presupposti per l'affermazione della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia sull'assunto che l'evento dannoso si sia verificato unicamente per la condotta di guida spericolata ed imprudente dell'appellato e dei suoi amici evidenziando che il abbia volontariamente ostacolato il sorpasso di chi risultava più veloce e per tale motivo sia Parte_3 stato stretto e tamponato da altri due gareggianti, finendo per impattare contro le barriere protettive.
Tale comportamento imprudente, risultando assolutamente incompatibile con le prescrizioni impartite dal personale, legittimerebbe l'esonero della responsabilità della struttura.
Orbene, è assorbente rilevare che le lesioni riportate dall'attore non furono causate dall'urto del CP_4 che l'attore stava guidando contro la barriera e nemmeno dalla condotta di guida dei suoi amici, bensì esclusivamente dall'anomalo spostamento in alto della barriera con conseguente precipitosa e rovinosa caduta a piombo della stessa sul piede del – circostanza prospettata chiaramente nell'atto di Parte_3 citazione di primo grado e non contestata nella comparsa di costituzione – di violenza tale che il profilo metallico posto a protezione del piede, installato sul non ebbe nessuna efficacia. CP_4
In conseguenza, le condotte di guida dell'attore e dei suoi amici sono meri antefatti non in nesso causale diretto ed immediato con le conseguenze dannose e non hanno alcuna rilevanza, quanto all'attore, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per tutti, ai fini della configurazione del caso fortuito invocato dall'appellante.
Peraltro – si osserva per completezza – il motivo si fonda su un'errata valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado. Infatti, i testi e non Tes_2 Tes_1 Tes_6 Tes_7 videro la dinamica del sinistro;
il teste vide solo la barriera alzarsi improvvisamente a seguito Tes_1 dell'urto con un go-kart. Gli unici testi, e che videro la dinamica dell'incidente Tes_5 CP_5 hanno riferito unicamente di avere visto un go-kart tagliare la strada a quello condotto dal Parte_3 stringendolo contro la barriera ed un altro go-kart che lo tamponava. Le dichiarazioni testimoniali, quindi, non provano affatto l'assunto dell'appellante secondo cui il non aveva permesso il Parte_3 sorpasso dei veicoli che giungevano più veloci da dietro, né l'intenzionalità dell'urto con il quale lo stesso aveva colpito la barriera. Parte_3
Dunque, non è provato alcun comportamento colposo del ciò che esclude in radice la Parte_3 configurabilità di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e vieppiù del caso fortuito.
Né le dichiarazioni testimoniali portano all'accertamento positivo che il danno sia stato causato dal fatto del terzo, nella specie gli amici del perché anche se le loro condotte fossero state Parte_3 volontarie, non sarebbero comunque idonee ad integrare il caso fortuito necessario per l'esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Seppure informati del divieto di evitare scontri volontari tra i go-kart e contro le barriere, deve considerarsi che sorpassi, tamponamenti e urti contro la barriera pagina 5 di 8 che circonda la pista sono evenienze – accidentali o volontarie – non solo sono concretamente prevedibili da parte del gestore, ma financo del tutto probabili nell'ambito di tali corse amatoriali, ludiche e ricreative.
Infatti, le barriere poste a bordo della pista nonché i sistemi di protezione di cui sono dotati i go-kart sono proprio finalizzati ad evitare conseguenze dannose per l'utenza a seguito di urti fra i mezzi e dei mezzi contro le barriere, risultando possibile (se non addirittura probabile, come detto) che, nell'ambito di tali corse tra soggetti non professionisti, possa verificarsi uno scontro tra i veicoli e contro le barriere di protezione.
Non sono rilevanti, poi, le considerazioni valorizzate dalla difesa dell'appellante per dimostrare la regolarità delle barriere, la quale sarebbe garantita dal fatto che, diversamente, non sarebbe stato possibile ottenere i permessi per l'esercizio di tale attività, perché si tratta di circostanze che rilevano in ambito amministrativo, ma non sono causalmente collegate al fatto dannoso e non esonerano dalla responsabilità oggettiva da custodia della cosa da cui è derivato il danno ex art. 2051 c.c.
Peraltro, non vi è prova della conformità dell'impianto – da verificare periodicamente al fine di mantenere in sicurezza gli utenti della struttura – al momento del sinistro di cui è causa e, anzi, il fatto che tale barriera, a causa dell'urto, si sia alzata dalla sede cui era ancorata e così sia ricaduta sul piede del rappresenta un'anomalia, un malfunzionamento della stessa rispetto alla sua funzione Parte_3 protettiva, di contenimento e reindirizzo del mezzo.
Il secondo motivo d'appello è inammissibile, limitandosi ad una censura sprovvista della necessaria parte argomentativa che confuti e contrasti la decisione assunta dal giudice di primo grado che, comunque, è condivisibile, in quanto ampiamente motivata e coerente alla fattispecie di cui è causa ed alle risultanze istruttorie.
L'ultimo motivo d'appello è parzialmente fondato.
L'impugnata sentenza nella motivazione si limita a prendere atto che la copertura assicurativa non era stata contestata dall'assicuratore e nel dispositivo così provvede:
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore;
- condanna a manlevare e tenere indenne parte convenuta dalle Controparte_1 conseguenze economiche di cui al capo precedente;
- condanna parte convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite della causa di merito e del procedimento per A.T.P.;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 proprio assicurato.
pagina 6 di 8 Dunque, con la precisazione che la sentenza – diversamente da quanto si legge nel motivo d'appello – nel dispositivo non condanna l'assicuratore a tenere l'assicurato indenne dalla condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate a favore del nel terzo capo (ma solo della somma liquidata a titolo Parte_3 risarcitorio nel primo capo) e che su tale omessa pronuncia non v'è censura e con l'ulteriore precisazione che la sentenza non condanna parte convenuta alla rifusione delle spese relative al procedimento di negoziazione assistita (e su tale omessa pronuncia non v'è appello incidentale), è vero che erroneamente la sentenza omette di condannare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato dalle somme liquidate a favore del danneggiato per spese legali relative al procedimento di A.T.P. Parte_3 alla cui rifusione condanna l'assicurato e che, invece, costituiscono un danno rientrante nella copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Le spese di soccombenza, infatti, rientrano tra le possibili conseguenze del fatto illecito e dunque, in quanto tali, l'assicurato ha diritto alla loro rifusione nei limiti del massimale pattuito. Come afferma la
Corte di legittimità, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale...” (Cass. Civ., sez. VI, n. 18076/2020).
Da ultimo, la dedotta erroneità della sentenza nella parte condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali sostenute dal in sede di A.T.P. (su quelle per la procedura di negoziazione Parte_3 assistita si è già detto) in quanto si riferirebbe “ad una fase a cui KA non ha neppure partecipato, avendo gestito la lite la sua compagnia di assicurazione è censura inammissibile, Parte_4 perché del tutto generica e incomprensibile.
Peraltro, a prescindere dal fatto che è irrilevante che la parte si faccia assistere dal legale di fiducia della compagnia assicurativa o da altro di propria fiducia, tali asserzioni non corrispondono al vero perché KA partecipò ad entrambi i procedimenti. Pertanto, è corretta la condanna alla rifusione a favore della parte vittoriosa delle spese legali sostenute in sede di A.T.P.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo in base ai criteri ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa – pari al decisum nel rapporto processuale fra parte appellante e l'attore e all'ammontare delle ulteriori somme dovute a titolo di manleva nel rapporto fra parte appellante e l'assicuratore – nonché dell'attività effettivamente svolta. La liquidazione è orientata al parametro minimo per la fase istruttoria, non essendo stata svolta istruzione probatoria, e ai parametri medi per le altre fasi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante di avverso la sentenza n. 766/2023 emessa dal Tribunale di Parma e in Parte_2 parziale modifica della stessa, condanna a manlevare e tenere Controparte_1 indenne , in proprio e nell'indicata qualità, dalle somme dovute a Parte_1 Parte_3 per le spese processuali del procedimento per A.T.P. liquidate nel terzo capo del dispositivo dell'impugnata sentenza in € 2.337 per compensi oltre a spese generali al 15%, VIA e CPA;
- condanna , in proprio e nell'indicata qualità, alla rifusione a favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.800 per compensi, Parte_3 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- condanna a rifondere l'appellante delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 2.400 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1433/2023 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1
Avv.ti Luca Berni e Maria Alberica Tiranti
contro
:
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
Avv. Marco Rustichelli
e
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Giuseppe Bertora
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, conveniva , in Parte_3 Parte_1 proprio ed in qualità di legale rappresentante di dinanzi al Tribunale di Parma Parte_2 chiedendo di accertarne la responsabilità ex art. 2051 c.c. e di condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in data 12.7.2019 mentre era alla guida di un go-kart all'interno del di proprietà di parte convenuta, accertati in sede di accertamento tecnico preventivo ex artt. CP_2
696 bis c.p.c.
L'attore esponeva che durante la corsa, in compagnia dei propri amici, urtava con il go-kart una barriera laterale della pista che non era correttamente installata e adeguatamente fissata all'impalcatura pagina 1 di 8 retrostante. Infatti, la barriera si sollevava facendo sì che l'angolo anteriore destro della vettura si infilasse al di sotto della stessa. Conseguentemente anche il proprio piede destro si immetteva nello spazio creatosi sotto la barriera che, ricadendo immediatamente verso il basso, lo schiacciava col suo peso, provocandogli la frattura bimalleolare alla caviglia destra.
si costituiva, in proprio e quale e quale presidente di e chiedeva Parte_1 Parte_2 la reiezione della domanda contestando la dinamica del sinistro esposta e affermando che l'occorso dovesse attribuirsi unicamente a caso fortuito rappresentato, nel caso concreto, dalla condotta incauta dell'attore e dei suoi amici. Domandava e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato una polizza per la Controparte_1 responsabilità civile.
Quest'ultima si costituiva in giudizio confutando la responsabilità attribuita al proprio assicurato.
Istruita la causa attraverso prove testimoniali e documentali, l'adito Tribunale, con la sentenza n.
766/2023, riteneva meritevoli di accoglimento le domande attoree, per le ragioni che qui si riportano:
“…alla luce delle risultanze esaminate e delle stesse difese di parte convenuta si può ritenere provato ed è comunque incontestato che il sinistro si verificò durante la partecipazione dell'attore ad una gara amatoriale presso il “PalaKart” di Parma. E' parimenti provato che l'attore si infortunò urtando con il mezzo una barriera guard-rail, che comportò la frattura del piede destro. E' provato che a seguito dell'urto tra il kart e la barriera, questa si sollevò, essendo stata tale circostanza confermata dai testi
e Assume particolare rilevanza quanto dedotto dalla stessa parte convenuta in Tes_1 CP_3 comparsa di costituzione, che ha sostenuto che i kart sono dotati di “un cordolo in materiale plastico che perimetra l'intera sagoma oltre ad un profilo metallico a protezione dei piedi. Si può quindi fondatamente ritenere che le lesioni riportate dall'attore non furono causate da un urto laterale, posto che il piede avrebbe ricevuto protezione dal “profilo metallico”, bensì da uno schiacciamento da parte della barriera che si sollevò ricadendo sul piede del pilota. Il fatto che la barriera si sia alzata a seguito dell'urto da parte del veicolo costituisce indubbiamente un'anomalia, dovendosi ritenere che le barriere della struttura, analogamente a quelle stradali debbano essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri, come previsto dalla normativa richiamata dall'attore. L'avvenuto sollevamento delle barriere costituisce un elemento di notevole pericolosità in quanto rende possibile che il corpo del conducente del mezzo venga schiacciato aumentando il rischio di lesioni. Si ritiene quindi che la condizione delle barriere di protezione abbia presentato rilevanza causale esclusiva e determinante nella verificazione delle lesioni subite dall'attore, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela pagina 2 di 8 dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del
"neminem laedere", che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso, ad eccezione dell'ipotesi del caso fortuito. Ai fini dell'esonero da responsabilità, l'esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l'evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l'obbligo di rispettare nel caso concreto. Il fatto stesso che l'urto contro la recinzione predisposta per frenare la fuoriuscita dalla pista dei veicoli abbia causato delle lesioni al pilota, comporta il conseguente giudizio di inadeguatezza della stessa con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Del tutto irrilevante è da ritenersi il fatto che l'uscita di strada del CP_4 condotto dall'attore sia stato causata da un altro veicolo gli abbia tagliato la strada stringendolo contro la barriera ed un altro da dietro lo abbia tamponato (come dichiarato dal teste in CP_3 quanto, anche ammettendo la veridicità di quanto dichiarato, la adeguatezza della recinzione avrebbe evitato il verificarsi dell'evento lesivo ed in ogni caso la imprudente condotta di guida è addebitabile a terzi”.
Pertanto, il Tribunale di Parma condannava parte convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in €
20.908,29 oltre interessi, ed alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore; accoglieva la domanda di manleva e condannava l'assicuratore a rifondere all'assicurato le spese sostenute per il giudizio.
, in proprio e nella citata qualità, proponeva appello alla sentenza, affidato a tre Parte_1 motivi, cui resisteva chiedendone il rigetto. Parte_3
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 16.9.2025.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) precisando che il è munito di tutte le licenze necessarie per l'espletamento di corse CP_2 amatoriali in condizioni di massima sicurezza, oltre ad avere in concreto adottato gli accorgimenti necessari al fine di evitare incidenti, la sentenza è errata in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità per danno da cosa in custodia ex. art. 2051 c.c. rappresentata nel caso di specie dalla barriera di protezione che, a causa dell'urto con il si è sollevata da terra e, ricadendo, ha CP_4 schiacciato il piede del Parte_3
pagina 3 di 8 Le lesioni subite da quest'ultimo, invece, sono dovute unicamente alla condotta imprudente tenuta dallo stesso attore e dai suoi amici durante la guida. Infatti, è emerso dal giudizio di primo grado che l'odierno appellato, insieme alle altre persone presenti, aveva firmato una dichiarazione liberatoria in cui era prescritto di “non toccare in corsa gli altri go-Kart o andare volontariamente contro le barriere di sicurezza e di agevolare il sorpasso di chi sta dietro se più veloce”. Inoltre, tutti i testimoni escussi in primo grado (in particolare, e i quali avevano Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 partecipato alla corsa insieme al confermavano di aver ricevuto dai dipendenti della struttura Parte_3 specifiche indicazioni prima dello svolgimento della gara sul comportamento corretto da tenere e sulla necessità di evitare scontri volontari tra i go-kart e le barriere protettive.
Ancora, le testimonianze di e di dipendenti della struttura, Testimone_5 CP_5 permettevano di acclarare che l'incidente era dipeso dal fatto che non permettendo il Parte_3 sorpasso dei veicoli che giungevano più veloci da dietro, veniva comunque sorpassato e stretto verso il lato della pista e veniva tamponato da un altro go-kart che lo seguiva, finendo per sbattere contro la barriera di protezione.
Pertanto, il caso fortuito idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è perfettamente integrato dalla condotta di guida imprudente e pericolosa del e dei suoi amici;
Parte_3
2) la sentenza è errata anche con riguardo al capo concernente la liquidazione del danno. In particolare,
è erronea la valutazione operata dal CTU, il quale ha riconosciuto sussistente il danno biologico permanente nella misura dell'8%;
3) in ogni caso, a prescindere dall'accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere riformata,
“giacché come rilevato dallo stesso Giudice di prime cure, ha stipulato la polizza Parte_2 assicurativa n. 2018/03/2317855 a garanzia e copertura delle eventuali lesioni subite dagli utenti della struttura.
Pertanto, così come la sentenza di primo grado ha manlevato e tenuto indenne dalla Parte_2 condanna al risarcimento dei danni subiti dal Signor e dalle spese processuali maturate dal Parte_3 suo legale di fiducia, la stessa dovrà essere manlevata e tenuta indenne dalle spese Parte_2 processuali sostenute dal Signor sia per la fase di ATP che per la fase di merito”. Parte_3
Inoltre, la sentenza è errata nella parte condanna al pagamento delle spese legali sostenute dal Parte_2 in sede di ATP e in sede di negoziazione assistita “riferendosi ad una fase a cui KA non Parte_3 ha neppure partecipato, avendo gestito la lite la sua compagnia di assicurazione . Parte_4
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
pagina 4 di 8 L'appellante sostiene il difetto dei presupposti per l'affermazione della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia sull'assunto che l'evento dannoso si sia verificato unicamente per la condotta di guida spericolata ed imprudente dell'appellato e dei suoi amici evidenziando che il abbia volontariamente ostacolato il sorpasso di chi risultava più veloce e per tale motivo sia Parte_3 stato stretto e tamponato da altri due gareggianti, finendo per impattare contro le barriere protettive.
Tale comportamento imprudente, risultando assolutamente incompatibile con le prescrizioni impartite dal personale, legittimerebbe l'esonero della responsabilità della struttura.
Orbene, è assorbente rilevare che le lesioni riportate dall'attore non furono causate dall'urto del CP_4 che l'attore stava guidando contro la barriera e nemmeno dalla condotta di guida dei suoi amici, bensì esclusivamente dall'anomalo spostamento in alto della barriera con conseguente precipitosa e rovinosa caduta a piombo della stessa sul piede del – circostanza prospettata chiaramente nell'atto di Parte_3 citazione di primo grado e non contestata nella comparsa di costituzione – di violenza tale che il profilo metallico posto a protezione del piede, installato sul non ebbe nessuna efficacia. CP_4
In conseguenza, le condotte di guida dell'attore e dei suoi amici sono meri antefatti non in nesso causale diretto ed immediato con le conseguenze dannose e non hanno alcuna rilevanza, quanto all'attore, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per tutti, ai fini della configurazione del caso fortuito invocato dall'appellante.
Peraltro – si osserva per completezza – il motivo si fonda su un'errata valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado. Infatti, i testi e non Tes_2 Tes_1 Tes_6 Tes_7 videro la dinamica del sinistro;
il teste vide solo la barriera alzarsi improvvisamente a seguito Tes_1 dell'urto con un go-kart. Gli unici testi, e che videro la dinamica dell'incidente Tes_5 CP_5 hanno riferito unicamente di avere visto un go-kart tagliare la strada a quello condotto dal Parte_3 stringendolo contro la barriera ed un altro go-kart che lo tamponava. Le dichiarazioni testimoniali, quindi, non provano affatto l'assunto dell'appellante secondo cui il non aveva permesso il Parte_3 sorpasso dei veicoli che giungevano più veloci da dietro, né l'intenzionalità dell'urto con il quale lo stesso aveva colpito la barriera. Parte_3
Dunque, non è provato alcun comportamento colposo del ciò che esclude in radice la Parte_3 configurabilità di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e vieppiù del caso fortuito.
Né le dichiarazioni testimoniali portano all'accertamento positivo che il danno sia stato causato dal fatto del terzo, nella specie gli amici del perché anche se le loro condotte fossero state Parte_3 volontarie, non sarebbero comunque idonee ad integrare il caso fortuito necessario per l'esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Seppure informati del divieto di evitare scontri volontari tra i go-kart e contro le barriere, deve considerarsi che sorpassi, tamponamenti e urti contro la barriera pagina 5 di 8 che circonda la pista sono evenienze – accidentali o volontarie – non solo sono concretamente prevedibili da parte del gestore, ma financo del tutto probabili nell'ambito di tali corse amatoriali, ludiche e ricreative.
Infatti, le barriere poste a bordo della pista nonché i sistemi di protezione di cui sono dotati i go-kart sono proprio finalizzati ad evitare conseguenze dannose per l'utenza a seguito di urti fra i mezzi e dei mezzi contro le barriere, risultando possibile (se non addirittura probabile, come detto) che, nell'ambito di tali corse tra soggetti non professionisti, possa verificarsi uno scontro tra i veicoli e contro le barriere di protezione.
Non sono rilevanti, poi, le considerazioni valorizzate dalla difesa dell'appellante per dimostrare la regolarità delle barriere, la quale sarebbe garantita dal fatto che, diversamente, non sarebbe stato possibile ottenere i permessi per l'esercizio di tale attività, perché si tratta di circostanze che rilevano in ambito amministrativo, ma non sono causalmente collegate al fatto dannoso e non esonerano dalla responsabilità oggettiva da custodia della cosa da cui è derivato il danno ex art. 2051 c.c.
Peraltro, non vi è prova della conformità dell'impianto – da verificare periodicamente al fine di mantenere in sicurezza gli utenti della struttura – al momento del sinistro di cui è causa e, anzi, il fatto che tale barriera, a causa dell'urto, si sia alzata dalla sede cui era ancorata e così sia ricaduta sul piede del rappresenta un'anomalia, un malfunzionamento della stessa rispetto alla sua funzione Parte_3 protettiva, di contenimento e reindirizzo del mezzo.
Il secondo motivo d'appello è inammissibile, limitandosi ad una censura sprovvista della necessaria parte argomentativa che confuti e contrasti la decisione assunta dal giudice di primo grado che, comunque, è condivisibile, in quanto ampiamente motivata e coerente alla fattispecie di cui è causa ed alle risultanze istruttorie.
L'ultimo motivo d'appello è parzialmente fondato.
L'impugnata sentenza nella motivazione si limita a prendere atto che la copertura assicurativa non era stata contestata dall'assicuratore e nel dispositivo così provvede:
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore;
- condanna a manlevare e tenere indenne parte convenuta dalle Controparte_1 conseguenze economiche di cui al capo precedente;
- condanna parte convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite della causa di merito e del procedimento per A.T.P.;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 proprio assicurato.
pagina 6 di 8 Dunque, con la precisazione che la sentenza – diversamente da quanto si legge nel motivo d'appello – nel dispositivo non condanna l'assicuratore a tenere l'assicurato indenne dalla condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate a favore del nel terzo capo (ma solo della somma liquidata a titolo Parte_3 risarcitorio nel primo capo) e che su tale omessa pronuncia non v'è censura e con l'ulteriore precisazione che la sentenza non condanna parte convenuta alla rifusione delle spese relative al procedimento di negoziazione assistita (e su tale omessa pronuncia non v'è appello incidentale), è vero che erroneamente la sentenza omette di condannare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato dalle somme liquidate a favore del danneggiato per spese legali relative al procedimento di A.T.P. Parte_3 alla cui rifusione condanna l'assicurato e che, invece, costituiscono un danno rientrante nella copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Le spese di soccombenza, infatti, rientrano tra le possibili conseguenze del fatto illecito e dunque, in quanto tali, l'assicurato ha diritto alla loro rifusione nei limiti del massimale pattuito. Come afferma la
Corte di legittimità, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale...” (Cass. Civ., sez. VI, n. 18076/2020).
Da ultimo, la dedotta erroneità della sentenza nella parte condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali sostenute dal in sede di A.T.P. (su quelle per la procedura di negoziazione Parte_3 assistita si è già detto) in quanto si riferirebbe “ad una fase a cui KA non ha neppure partecipato, avendo gestito la lite la sua compagnia di assicurazione è censura inammissibile, Parte_4 perché del tutto generica e incomprensibile.
Peraltro, a prescindere dal fatto che è irrilevante che la parte si faccia assistere dal legale di fiducia della compagnia assicurativa o da altro di propria fiducia, tali asserzioni non corrispondono al vero perché KA partecipò ad entrambi i procedimenti. Pertanto, è corretta la condanna alla rifusione a favore della parte vittoriosa delle spese legali sostenute in sede di A.T.P.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo in base ai criteri ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa – pari al decisum nel rapporto processuale fra parte appellante e l'attore e all'ammontare delle ulteriori somme dovute a titolo di manleva nel rapporto fra parte appellante e l'assicuratore – nonché dell'attività effettivamente svolta. La liquidazione è orientata al parametro minimo per la fase istruttoria, non essendo stata svolta istruzione probatoria, e ai parametri medi per le altre fasi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante di avverso la sentenza n. 766/2023 emessa dal Tribunale di Parma e in Parte_2 parziale modifica della stessa, condanna a manlevare e tenere Controparte_1 indenne , in proprio e nell'indicata qualità, dalle somme dovute a Parte_1 Parte_3 per le spese processuali del procedimento per A.T.P. liquidate nel terzo capo del dispositivo dell'impugnata sentenza in € 2.337 per compensi oltre a spese generali al 15%, VIA e CPA;
- condanna , in proprio e nell'indicata qualità, alla rifusione a favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 4.800 per compensi, Parte_3 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- condanna a rifondere l'appellante delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 2.400 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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