Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01844/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2022, proposto da
Orion S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti, Daniele Cintelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sanitaservice Asl Br S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Focaccia Group S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Sol S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato all'istanza presentata
dalla ricorrente in data 11 giugno 2022, volta ad ottenere tutta la documentazione – comprensiva degli allegati al contratto stipulato tra Sanitaservice ASL BR S.r.l. e SOL S.p.A. – relativa alla fase
esecutiva della gara Cig 8714698C48, ulteriore rispetto a quella fornita da Sanitaservice ASL BR
S.r.l. nelle date 5 luglio e 11 luglio 2022,
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sol S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto la richiesta di ostensione di tutta la documentazione relativa alla fase esecutiva dell’appalto relativo alla fornitura di 78 automezzi di soccorso e 16 automediche, per i fabbisogni del Servizio 118 delle Società Sanitaservice ASL Ta S.r.l. e Sanitaservice ASL BR S.r.l;
- rilevato che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ È ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell' art. 22, l. n. 241 del 1990 , e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale ” (C.d.S, AP n. 10/2020);
- in particolare, la citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 ha chiarito che: “ Il delineato quadro normativo e di principi rende ben evidente l’esistenza di situazioni giuridicamente tutelate in capo agli altri operatori economici, che abbiano partecipato alla gara e, in certe ipotesi, che non abbiano partecipato alla gara, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell’offerta nel giudizio promosso contro l’aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l’aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela ”;
- rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente è stata esclusa dalla gara, e il ricorso proposto avverso la propria esclusione, nonché avverso l’altrui aggiudicazione, è stato rigettato da questo TAR con sentenza n. 562/22, passata in giudicato;
- nel presente giudizio, la ricorrente non ha allegato alcun elemento indiziario – nonostante la documentazione parzialmente trasmessa dalla S.A. a seguito della propria istanza di accesso documentale – da cui evincersi una qualche irregolarità dell’aggiudicataria nella fase dell’esecuzione del contratto; per tali ragioni, lungi dall’avere un interesse personale, qualificato e diretto all’ostensione degli atti relativi alla fase di esecuzione, la ricorrente mira sostanzialmente a “ ... verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale ” (C.d.S, AP n. 10/2020), la qual cosa esula dal perimetro entro il quale l’accesso agli atti della fase esecutiva del contratto può legittimamente esercitarsi;
- a ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam , che:
a) l’esclusione della ricorrente dalla gara è stata disposta in ragione della sua mancata disponibilità di un componente essenziale per la corretta esecuzione del servizio, e segnatamente, di un saturimetro portatile per la misurazione sul luogo dell’ossiemoglobina e carbossiemoglobina;
b) nel giudizio in esame, la ricorrente non ha in alcun modo provato di aver colmato tale lacuna della propria offerta tecnica; per tali ragioni, essa non vanta alcun interesse concreto a “ subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela ” (C.d.S, AP n. 10/2020 cit.), non potendo per definizione avere alcuna chance di aggiudicarsi una gara dalla quale è rimasta esclusa per una carenza decisiva – e non colmata – di un elemento essenziale della propria offerta tecnica;
- in definitiva, la domanda di accesso in esame, per come è stata formulata, da un lato si sostanzia in “ ... una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale ”, e sotto altro profilo, non consente di apprezzare una seria e ragionevole possibilità della ricorrente di: “ ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela ” (C.d.S, AP n. 10/2020 cit.);
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’odierna controinteressata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controinteressata, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO