Sentenza 10 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2019, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN ZI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2017 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Luca Palma, in sostituzione dell'avv. Massimo Di Benedetto, che ha concluso chiedendo accogliersi le conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 luglio 2017, la Corte d'appello dell'Aquila, decidendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza con cui lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso, quale legale rappresentante di una società, il versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2010 per la somma di Euro 282.193,00. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000 ed il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione per essere stato ritenuto integrato il delitto, nonostante l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, stante l'impossibilità del ricorrente, per la situazione di difficoltà economica dell'impresa e di improvvisa illiquidità, di adempiere al debito d'imposta, ciò che ne escluderebbe la penale responsabilità per mancanza di colpevolezza. Lamenta, in particolare, il ricorrente il travisamento della prova per l'omessa considerazione della documentazione allegata agli atti, che proverebbe come, nel 2010, la società non abbia incassato fatture emesse nei confronti di uno dei due principali clienti per circa 280.000,00 Euro, di cui oltre 45.000 Euro riferibili ad IVA. Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il ricorrente non avrebbe dunque potuto accantonare VIVA percepita per poterla integralmente versare e considerando il mancato incasso di quella relativa alle fatture rimaste insolute non sarebbe stata superata la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.
4. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. ed il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione per essere stata confermata la pena inflitta in primo grado senza spiegare perché non era nella specie applicabile il minimo edittale e per non essere stato accolto - senza alcuna motivazione e nonostante l'incensuratezza dell'imputato - il motivo di gravame con cui si chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, è il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263127) e l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128). In quest'ultima sentenza questa Corte ha escluso che potesse attribuirsi rilievo scriminante alla mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità, sul rilievo che «la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente». Questa Suprema Corte, in particolare, «ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche, in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
5.20.Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).
5.21. Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico» (Sez. 3, n. 8352/2015, Schirosi, in motivazione). In particolare, nel reato di omesso versamento di Iva, ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, in motivazione). Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e va quindi esente da censure.
1.1. Non è stato dimostrato, peraltro, il dedotto vizio di travisamento della prova, che ricorre quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, di fatti, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato od omesso (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Il ricorrente non allega al ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza dello stesso, i documenti - genericamente in esso citati - da cui dovrebbe ricavarsi che proprio nell'anno 2010 rimasero insolute fatture per circa 280.000 Euro, sicché la generica allegazione non vale a sconfessare la chiara attestazione contraria della sentenza impugnata secondo cui «non emerge in alcun modo che si tratti proprio delle fatture che riguardano VIVA dichiarata e non versata». Deve, in ogni caso, rilevarsi che: come già si è detto il mancato incasso di crediti non è evenienza imprevedibile in un'attività commerciale;
esso spigherebbe al più il mancato accantonamento di un importo IVA di circa 45.000 Euro, mentre quella non versata era di gran lunga superiore, segno che il IG. IN non aveva accantonato quella pur certamente riscossa da altri clienti e che, se l'avesse fatto e l'avesse versata, il reato non si sarebbe integrato;
il mancato versamento dell'IVA da parte sua non era certo circostanza eccezionale, posto che dalla sentenza di primo grado si ricava come lo stesso reato gli fosse stato contestato per i due anni d'imposta precedenti;
egli non ha comunque dimostrato, come precisato dalla sentenza impugnata in aderenza ai principi giurisprudenziali più sopra esposti, di non aver potuto far fronte al pagamento del debito tributario con altri strumenti, ad esempio facendo fronte al credito o impegnando risorse personali. La contraria allegazione al proposito fatta in ricorso - secondo cui IN non avrebbe avuto altre possibilità e sarebbe stato proprietario soltanto di un motoveicolo, come emergerebbe dalla "scheda beni individuali per adozione di sequestro preventivo" redatta dalla Guardia di NA (neppure questa allegata al ricorso) - è del tutto generica e cozza con quanto attestato nella conforme sentenza di primo grado, vale a dire che nella fase delle indagini preliminari fu eseguito il disposto sequestro finalizzato alla confisca, poi revocato in sede di riesame perché il debito fiscale era stato nella sua massima parte onorato mediante pagamento rateale garantito da fideiussione, donde la decisione di non disporre la confisca del profitto del reato o di somma equivalente.
2. E' parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso, in altra parte invece inammissibile. Quest'ultimo rilievo vale con riguardo alla conferma della pena inflitta in primo grado, quantificata dal primo giudice, come pena base, in termini di poco superiori al minimo edittale in relazione all'importo dell'imposta evasa (vale a dire, mesi nove di reclusione, ridotti per le circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione) e ritenuta congrua dalla Corte territoriale.Trattasi, invero, di valutazione di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte, considerato che il percorso logico seguito dai giudici di merito è stato adeguatamente esposto, non appare inficiato da illogicità manifesta ed è ossequioso dei parametri sulla gravità del reato previsti dall'art. 133 cod. pen. D'altra parte, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), ciò che, dunque, a fortiori vale quando, come nella specie, la pena base sia stata fissata in termini di poco superiore al minimo.
2.1. Merita invece censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso in esame il motivo di gravame proposto con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto il giudice di primo grado non aveva speso parola, vi era stato uno specifico motivo d'appello e la sentenza impugnata non ha affrontato in alcun modo la questione. E' ben vero che, diversamente da quanto allega il ricorrente - che si professa incensurato - dal certificato del casellario penale inserito in atti risulta che egli abbia più volte riportato condanne e fruito del beneficio, ma tenendo conto che (salvo la prima condanna del novembre 2009) le altre si riferiscono a fattispecie incriminatrici interessate da interventi di parziale depenalizzazione con riguardo alle soglie di punibilità (artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 74 del 2000; art. 2, I. 638 del 1983), trovare applicazione il consolidato principio secondo cui le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008, Scaccini, Rv. 239555; Sez. 5, n. 44281 del 01/07/2005, Scutti, Rv. 232621). In un caso, peraltro, la condanna a pena sospesa è stata inflitta con decreto penale di condanna, sicché occorre tener conto anche del principio secondo cui il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Sez. 4, n. 5030 del 17/01/2014, Marini, Rv. 258620). L'omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Filannino e aa., Rv. 270829), poiché la decisione sul punto involge i menzionati accertamenti in fatto e valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sono sottratti al giudice di legittimità (Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Tipaldi, Rv. 270932). La sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia e conseguente passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., delle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la quella annullata e, in particolare, dell'accertamento della penale responsabilità per il reato ritenuto e ad oggi non prescritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. pr