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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4297/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1^SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4297/2023 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e ARe_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sandra Giardina,
e nata a Siracusa il [...], , in [...] e ARe_2 C.F._2 quale esercente la potestà genitoriale su , nato a [...] il [...], rappresentata e Per_1 difesa dall'Avv. Sandra GIARDINA,
- ricorrenti
nei confronti di:
Avv.to quale curatore speciale del minore (nato a Controparte_1 Per_1
Siracusa il 6.02.2023),
pagina 1 di 7 e
Procura della Repubblica di Siracusa, non comparsa;
-resistenti-
All'udienza del 31.01.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art- 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da verbale che qui si intende integralmente trascritto
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 6.11.2023 e , in proprio e quali ARe_1 ARe_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato a [...] il Per_1
6.02.2023), rappresentavano che il Sig. ritenendo erroneamente di essere il ARe_1
padre naturale, aveva riconosciuto subito il piccolo giusto attestato di nascita (all.2 ); Per_1 che il test di paternità DNA del 7/6/23 (all.3) aveva escluso la paternità di ARe_1 pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare che il Sig. non è il padre del ARe_1
piccolo e, conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Per_1
Siracusa di fare la relativa annotazione nei registri dello stato civile, con tutte le
AR conseguenze anche in ordine alla cancellazione del cognome nonché adottare ogni altro opportuno provvedimento.
Fissata l'udienza di comparizione e nominato un curatore speciale al minore, da ritenersi litisconsorte necessario nel processo, in data 27.05.2024 si costituiva nell'odierno giudizio l'Avv. nella qualità di curatore speciale del minore, la quale chiedeva Controparte_2
di nominare un CTU per accertare la paternità o meno di nei confronti del ARe_1
minore.
All'udienza del 27.06.2024 le parti insistevano nelle rispettive domande.
Con ordinanza del 1.07.2024 il Giudice nominava il CTU per “verificare, mediante indagini ematologiche o genetiche, se presenti caratteristiche genetiche o del ARe_1
gruppo sanguigno compatibili con quelle del minore , tali da provare o escluderne Per_1 la paternità”.
pagina 2 di 7 Terminata l'istruttoria con l'acquisizione della relazione peritale, all'udienza del
31.01.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, occorre rilevare che l'azione promossa dai ricorrenti va inquadrata nella disciplina giuridica della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disciplinato oggi dall'art. 263 c.c.
La norma al comma 1 prevede che il riconoscimento può essere impugnato, per difetto di veridicità, dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
Dunque, anche chi ha effettuato il riconoscimento può impugnare il proprio atto, e ciò indipendentemente dalla sua buona o mala fede al momento del riconoscimento, cosicchè è irrilevante la condizione subbiettiva dell'autore del falso riconoscimento.
La norma prevede un limite temporale all'impugnazione ad opera dell'autore del riconoscimento, lasciando così prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza, in ogni caso, di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio: solo per il figlio l'azione resta imprescrittibile e solo questi, dunque, può decidere in ogni momento di recidere il rapporto di filiazione che non sia veritiero.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita;
salvo che l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, in tal caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.
In ogni caso “l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”
pagina 3 di 7 E' opportuno rilevare che detto termine, secondo quanto affermato da Corte cost. n.
133/2021 , non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU atteso che un così lungo decorso del tempo incide sul legame familiare radicandolo e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis , in modo tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa. La
Corte costituzionale (n. 133/2021) è peraltro intervenuta sulla disciplina dell'impugnazione per difetto di veridicità ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 263, comma 3, c.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
La stessa Corte (n. 272/2017) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, sollevata sulla premessa che essa non consente di tenere in considerazione il superiore interesse del bambino. Ha precisato il giudice delle Legge che l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale. “Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art.
263, fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se
l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità”.
Alla luce dell'evoluzione dell'interpretazione del diritto positivo, per le mutate concezioni sociali, in tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la prova della “assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che pagina 4 di 7 sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione (v. anche Cass. n. 18140/2018 ; Cass. n. 4791/2020).
In questa tipologia di controversia, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita (Cass. n. 23290/2015).
3. Ebbene, nel caso di specie a impugnare il riconoscimento al fine di accertarne il difetto di veridicità con riferimento alla posizione del presunto padre, sono quest'ultimo e la madre
(quali autori del riconoscimento). ARe_2
Le parti interessate hanno agito nei termini di legge, atteso che l'attestato di nascita, con l'indicazione dei suddetti quali genitori di , risale al 9.02.2023 e l'odierna azione è Per_1
stata esperita il 6.11.2023.
La consulenza tecnica d'ufficio, acquisita in atti ed espletata con rigore metodologico, ha consentito di accertare mediante indagini ematologiche e genetiche che non è il ARe_1
padre biologico del minore . Per_1
Ed infatti, come relaziona il consulente, dalla comparazione dei profili genetici ottenuti si rilevano 13 incompatibilità dei caratteri genetici analizzati (13 marcatori genetici/24) tra il minore e precisando che : la regola empirica comunemente adottata prevede ARe_1 che l'esclusione non possa essere dichiarata se non, in presenza di almeno tre incompatibilità (Linee Guida Metodologiche-Accertative Criteriologico- Valutative
Indagini Genetico Forensi di paternità e Identificazione Medico Legale).
Per cui l'accertamento della sussistenza di incompatibilità genetiche di gran numero superiore a tre (come in questo caso) consente di dichiarare con ragionevole certezza e pagina 5 di 7 compatibilmente con gli esami ematologici espletati anche in forma privata dalle parti,
l'inesistenza del rapporto biologico tra e l'autore del riconoscimento, con tutte le Pt_3
conseguenze di legge.
Sussiste, in questo caso, un interesse del minore a tale accertamento e alla rimozione dell'attuale status.
Ed invero, dalle allegazioni di tutte le parti, è emerso univocamente e incontestatamente che il bambino, di appena 1 anno, non ha mai avuto rapporti con il Sig. (che ha ARe_1
frequentato la madre fino al secondo mese di età del minore), ARe_2 CP_3
(asserito padre biologico) avrebbe concretamente intenzione di riconosce il
[...]
bambino e di instaurare un legame affettivo e materiale con il predetto;
il minore, alla luce della sua tenera età, ad oggi, non soffre l'assenza del signor Pò, perché di fatto è come se AR non lo avesse mai conosciuto;
il Sig. è un uomo 57 anni.
Invero, il favor veritatis è ormai riconosciuto, nella legislazione vigente come nella coscienza sociale, come un principio giuridico essenziale in materia di stati personali. La verità biologica costituisce di regola una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 2 Cost., ed all'art. 8 CEDU.
L'incertezza su tale status può infatti determinare una condizione di disagio dell'individuo ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della sua personalità (Cass. Sez. 1^ sent. 29.11.2016, n. 24292). Sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che non si verifica la violazione di diritti costituzionalmente protetti del minore, in conseguenza dell'impugnazione del riconoscimento. Infatti, non vi può essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, se si considera che l'autenticità del rapporto di filiazione corrisponde all'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità. Gli eventuali pregiudizi conseguenti all'accertamento della falsità del riconoscimento, possono essere eliminati con il ricorso ad altri strumenti predisposti a tutela del minore (Corte Cost. sentenze n. 112 e n. 216 del 1997; Corte Cost. sentenza n. 322/2011 e Corte di Cassaz. sentenze n. 50 e n. 266 del 2006).
pagina 6 di 7 In questo caso, in assenza di un rapporto tra il minore e il soggetto che lo ha riconosciuto come figlio e tenuto conto della tenera età del bambino, nel bilanciamento dei contrapposti interessi (quello a mantenere lo status e i legami familiari attuali e il diritto alla verità), quest'ultimo è sicuramente prevalente.
Conseguentemente la domanda dei ricorrenti va accolta.
Le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa in epigrafe, in accoglimento della domanda dei ricorrenti:
Dichiara che il Sig. (nato a [...] il [...]) non è il padre di ARe_1 [...]
(nato a [...] il [...]). Per_2
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, il
7.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1^SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4297/2023 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e ARe_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sandra Giardina,
e nata a Siracusa il [...], , in [...] e ARe_2 C.F._2 quale esercente la potestà genitoriale su , nato a [...] il [...], rappresentata e Per_1 difesa dall'Avv. Sandra GIARDINA,
- ricorrenti
nei confronti di:
Avv.to quale curatore speciale del minore (nato a Controparte_1 Per_1
Siracusa il 6.02.2023),
pagina 1 di 7 e
Procura della Repubblica di Siracusa, non comparsa;
-resistenti-
All'udienza del 31.01.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art- 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da verbale che qui si intende integralmente trascritto
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 6.11.2023 e , in proprio e quali ARe_1 ARe_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato a [...] il Per_1
6.02.2023), rappresentavano che il Sig. ritenendo erroneamente di essere il ARe_1
padre naturale, aveva riconosciuto subito il piccolo giusto attestato di nascita (all.2 ); Per_1 che il test di paternità DNA del 7/6/23 (all.3) aveva escluso la paternità di ARe_1 pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare che il Sig. non è il padre del ARe_1
piccolo e, conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Per_1
Siracusa di fare la relativa annotazione nei registri dello stato civile, con tutte le
AR conseguenze anche in ordine alla cancellazione del cognome nonché adottare ogni altro opportuno provvedimento.
Fissata l'udienza di comparizione e nominato un curatore speciale al minore, da ritenersi litisconsorte necessario nel processo, in data 27.05.2024 si costituiva nell'odierno giudizio l'Avv. nella qualità di curatore speciale del minore, la quale chiedeva Controparte_2
di nominare un CTU per accertare la paternità o meno di nei confronti del ARe_1
minore.
All'udienza del 27.06.2024 le parti insistevano nelle rispettive domande.
Con ordinanza del 1.07.2024 il Giudice nominava il CTU per “verificare, mediante indagini ematologiche o genetiche, se presenti caratteristiche genetiche o del ARe_1
gruppo sanguigno compatibili con quelle del minore , tali da provare o escluderne Per_1 la paternità”.
pagina 2 di 7 Terminata l'istruttoria con l'acquisizione della relazione peritale, all'udienza del
31.01.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, occorre rilevare che l'azione promossa dai ricorrenti va inquadrata nella disciplina giuridica della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disciplinato oggi dall'art. 263 c.c.
La norma al comma 1 prevede che il riconoscimento può essere impugnato, per difetto di veridicità, dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
Dunque, anche chi ha effettuato il riconoscimento può impugnare il proprio atto, e ciò indipendentemente dalla sua buona o mala fede al momento del riconoscimento, cosicchè è irrilevante la condizione subbiettiva dell'autore del falso riconoscimento.
La norma prevede un limite temporale all'impugnazione ad opera dell'autore del riconoscimento, lasciando così prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza, in ogni caso, di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio: solo per il figlio l'azione resta imprescrittibile e solo questi, dunque, può decidere in ogni momento di recidere il rapporto di filiazione che non sia veritiero.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita;
salvo che l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, in tal caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.
In ogni caso “l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”
pagina 3 di 7 E' opportuno rilevare che detto termine, secondo quanto affermato da Corte cost. n.
133/2021 , non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU atteso che un così lungo decorso del tempo incide sul legame familiare radicandolo e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis , in modo tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa. La
Corte costituzionale (n. 133/2021) è peraltro intervenuta sulla disciplina dell'impugnazione per difetto di veridicità ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 263, comma 3, c.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
La stessa Corte (n. 272/2017) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, sollevata sulla premessa che essa non consente di tenere in considerazione il superiore interesse del bambino. Ha precisato il giudice delle Legge che l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale. “Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art.
263, fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se
l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità”.
Alla luce dell'evoluzione dell'interpretazione del diritto positivo, per le mutate concezioni sociali, in tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la prova della “assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che pagina 4 di 7 sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione (v. anche Cass. n. 18140/2018 ; Cass. n. 4791/2020).
In questa tipologia di controversia, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita (Cass. n. 23290/2015).
3. Ebbene, nel caso di specie a impugnare il riconoscimento al fine di accertarne il difetto di veridicità con riferimento alla posizione del presunto padre, sono quest'ultimo e la madre
(quali autori del riconoscimento). ARe_2
Le parti interessate hanno agito nei termini di legge, atteso che l'attestato di nascita, con l'indicazione dei suddetti quali genitori di , risale al 9.02.2023 e l'odierna azione è Per_1
stata esperita il 6.11.2023.
La consulenza tecnica d'ufficio, acquisita in atti ed espletata con rigore metodologico, ha consentito di accertare mediante indagini ematologiche e genetiche che non è il ARe_1
padre biologico del minore . Per_1
Ed infatti, come relaziona il consulente, dalla comparazione dei profili genetici ottenuti si rilevano 13 incompatibilità dei caratteri genetici analizzati (13 marcatori genetici/24) tra il minore e precisando che : la regola empirica comunemente adottata prevede ARe_1 che l'esclusione non possa essere dichiarata se non, in presenza di almeno tre incompatibilità (Linee Guida Metodologiche-Accertative Criteriologico- Valutative
Indagini Genetico Forensi di paternità e Identificazione Medico Legale).
Per cui l'accertamento della sussistenza di incompatibilità genetiche di gran numero superiore a tre (come in questo caso) consente di dichiarare con ragionevole certezza e pagina 5 di 7 compatibilmente con gli esami ematologici espletati anche in forma privata dalle parti,
l'inesistenza del rapporto biologico tra e l'autore del riconoscimento, con tutte le Pt_3
conseguenze di legge.
Sussiste, in questo caso, un interesse del minore a tale accertamento e alla rimozione dell'attuale status.
Ed invero, dalle allegazioni di tutte le parti, è emerso univocamente e incontestatamente che il bambino, di appena 1 anno, non ha mai avuto rapporti con il Sig. (che ha ARe_1
frequentato la madre fino al secondo mese di età del minore), ARe_2 CP_3
(asserito padre biologico) avrebbe concretamente intenzione di riconosce il
[...]
bambino e di instaurare un legame affettivo e materiale con il predetto;
il minore, alla luce della sua tenera età, ad oggi, non soffre l'assenza del signor Pò, perché di fatto è come se AR non lo avesse mai conosciuto;
il Sig. è un uomo 57 anni.
Invero, il favor veritatis è ormai riconosciuto, nella legislazione vigente come nella coscienza sociale, come un principio giuridico essenziale in materia di stati personali. La verità biologica costituisce di regola una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 2 Cost., ed all'art. 8 CEDU.
L'incertezza su tale status può infatti determinare una condizione di disagio dell'individuo ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della sua personalità (Cass. Sez. 1^ sent. 29.11.2016, n. 24292). Sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che non si verifica la violazione di diritti costituzionalmente protetti del minore, in conseguenza dell'impugnazione del riconoscimento. Infatti, non vi può essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, se si considera che l'autenticità del rapporto di filiazione corrisponde all'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità. Gli eventuali pregiudizi conseguenti all'accertamento della falsità del riconoscimento, possono essere eliminati con il ricorso ad altri strumenti predisposti a tutela del minore (Corte Cost. sentenze n. 112 e n. 216 del 1997; Corte Cost. sentenza n. 322/2011 e Corte di Cassaz. sentenze n. 50 e n. 266 del 2006).
pagina 6 di 7 In questo caso, in assenza di un rapporto tra il minore e il soggetto che lo ha riconosciuto come figlio e tenuto conto della tenera età del bambino, nel bilanciamento dei contrapposti interessi (quello a mantenere lo status e i legami familiari attuali e il diritto alla verità), quest'ultimo è sicuramente prevalente.
Conseguentemente la domanda dei ricorrenti va accolta.
Le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa in epigrafe, in accoglimento della domanda dei ricorrenti:
Dichiara che il Sig. (nato a [...] il [...]) non è il padre di ARe_1 [...]
(nato a [...] il [...]). Per_2
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, il
7.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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