Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, proposto da
MA AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da registri di giustizia PEC;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in Firenze, via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 342/2024, depositata e resa pubblica il 24.04.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo complessivo di € 2.000,00.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la determinazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione del giudicato;
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine di dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di una penale pari all’interesse legale sulle somme dovuta a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza successivo allo scadere del termine sopra fissato.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato, con facoltà di delega, il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO MA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RO MA CC |
IL SEGRETARIO