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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima sezione
N. R.G. 4935/2022
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4935 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del
29.09.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Marina Gargiulo, presso il cui studio, sito in S. Agnello (NA), in
Via Crawford, n. 91, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
PARLATO CONCETTA, nata a [...], l'[...], c.f.
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Di Casola, presso il cui studio, sito in SO (NA), al
Corso Italia, n. 170, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.09.2025 le difese delle parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, al fine di far recepire con sentenza l'accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status raggiunto dai rispettivi assistiti;
hanno, quindi, chiesto di rimettere la causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con atto depositato in data 09.10.2025, il P.M. ha concluso “per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2022, – Parte_1
premesso di aver contratto, in SO (NA), in data 25.04.1993, matrimonio concordatario con la resistente, , dalla cui Controparte_1
unione nascevano due figlie, [nata a [...], il Persona_1
30.05.1994] e [nata a [...], il [...]], Controparte_2
nonché premesso di essersi dalla predetta resistente separato con separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con decreto n.
7958/2010, emesso in data 23.11.2010, all'esito della loro comparizione dinanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 20.10.2010 – ha adito il Tribunale di Torre Annunziata,
Pag. 2 di 6 cui ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e adottarsi ulteriori provvedimenti, relativi all'affidamento e alla collocazione della figlia minore, , Controparte_2
alla regolamentazione del regime di frequentazione tra questa e il genitore non convivente e all'obbligo di contribuire al mantenimento della minore da parte del genitore non collocatario.
Si è costituita in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
27.02.2023, la resistente, , la quale ha aderito alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente e ha chiesto adottarsi ulteriori statuizioni, accessorie alla pronuncia sullo status.
All'esito dell'udienza presidenziale del 01.03.2023, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in pari data, ha adottato i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso della figlia minore, , a entrambi i CP_2
genitori, con residenza preferenziale presso la madre, con la quale la minore ha sempre convissuto, regolamentando il diritto-dovere di visita paterno, disponendo, a carico di , l'obbligo di versare a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, Controparte_1
, una somma mensile pari a € 450,00, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie occorrenti per la stessa minore. Contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza dinanzi a questi per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Acquisite informazioni dai Responsabili dei Servizi Sociali territorialmente competenti, all'udienza del 29.09.2025, le parti, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine
Pag. 3 di 6 alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, che i rispettivi procuratori hanno chiesto di recepire con sentenza;
pertanto, il Giudice istruttore, preso atto del contenuto dell'intesa, ha riservato la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni, e ciò senza assegnare i termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia all'uopo formulata dai difensori costituiti.
***
Ciò posto, la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (20.10.2010) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 7958/2010, emesso in data 23.11.2010, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L. 01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
D'altra parte, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, oggetto di accordo tra le parti, ritiene il Collegio di poter recepire i patti raggiunti dalle parti medesime, di cui al dispositivo, cui si rimanda, perché non contrari a norme imperative,
Pag. 4 di 6 coerenti con le acquisizioni documentali e conformi all'interesse della prole, nelle more del giudizio divenuta maggiorenne, sicché il Tribunale è esonerato dall'adottare statuizioni in ordine al corrispondente affido, alla relativa collocazione e al contributo al mantenimento dovuto dal genitore non convivente con la predetta.
Considerato l'esito della controversia e, in particolare, l'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate, tra le stesse, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
SO (NA), in data 25.04.1993, da [nato a [...] Parte_1
di SO (NA), il 15.09.1965] e da [nata a Controparte_1
SO (NA), l'11.11.1968] (atto n. 54, parte II, Serie A, Reg. atti matrimonio anno 1993);
b) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente,
[...]
[nata a [...], il [...]], la somma CP_2
mensile di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Parte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, ; CP_2
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria
Pag. 5 di 6 in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze previste dalla legge;
e) compensa, per intero, tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 25.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima sezione
N. R.G. 4935/2022
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4935 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del
29.09.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Marina Gargiulo, presso il cui studio, sito in S. Agnello (NA), in
Via Crawford, n. 91, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
PARLATO CONCETTA, nata a [...], l'[...], c.f.
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Di Casola, presso il cui studio, sito in SO (NA), al
Corso Italia, n. 170, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.09.2025 le difese delle parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, al fine di far recepire con sentenza l'accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status raggiunto dai rispettivi assistiti;
hanno, quindi, chiesto di rimettere la causa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con atto depositato in data 09.10.2025, il P.M. ha concluso “per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2022, – Parte_1
premesso di aver contratto, in SO (NA), in data 25.04.1993, matrimonio concordatario con la resistente, , dalla cui Controparte_1
unione nascevano due figlie, [nata a [...], il Persona_1
30.05.1994] e [nata a [...], il [...]], Controparte_2
nonché premesso di essersi dalla predetta resistente separato con separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con decreto n.
7958/2010, emesso in data 23.11.2010, all'esito della loro comparizione dinanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 20.10.2010 – ha adito il Tribunale di Torre Annunziata,
Pag. 2 di 6 cui ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e adottarsi ulteriori provvedimenti, relativi all'affidamento e alla collocazione della figlia minore, , Controparte_2
alla regolamentazione del regime di frequentazione tra questa e il genitore non convivente e all'obbligo di contribuire al mantenimento della minore da parte del genitore non collocatario.
Si è costituita in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
27.02.2023, la resistente, , la quale ha aderito alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente e ha chiesto adottarsi ulteriori statuizioni, accessorie alla pronuncia sullo status.
All'esito dell'udienza presidenziale del 01.03.2023, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in pari data, ha adottato i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso della figlia minore, , a entrambi i CP_2
genitori, con residenza preferenziale presso la madre, con la quale la minore ha sempre convissuto, regolamentando il diritto-dovere di visita paterno, disponendo, a carico di , l'obbligo di versare a Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, Controparte_1
, una somma mensile pari a € 450,00, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie occorrenti per la stessa minore. Contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza dinanzi a questi per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Acquisite informazioni dai Responsabili dei Servizi Sociali territorialmente competenti, all'udienza del 29.09.2025, le parti, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine
Pag. 3 di 6 alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, che i rispettivi procuratori hanno chiesto di recepire con sentenza;
pertanto, il Giudice istruttore, preso atto del contenuto dell'intesa, ha riservato la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni, e ciò senza assegnare i termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia all'uopo formulata dai difensori costituiti.
***
Ciò posto, la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (20.10.2010) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 7958/2010, emesso in data 23.11.2010, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L. 01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
D'altra parte, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, oggetto di accordo tra le parti, ritiene il Collegio di poter recepire i patti raggiunti dalle parti medesime, di cui al dispositivo, cui si rimanda, perché non contrari a norme imperative,
Pag. 4 di 6 coerenti con le acquisizioni documentali e conformi all'interesse della prole, nelle more del giudizio divenuta maggiorenne, sicché il Tribunale è esonerato dall'adottare statuizioni in ordine al corrispondente affido, alla relativa collocazione e al contributo al mantenimento dovuto dal genitore non convivente con la predetta.
Considerato l'esito della controversia e, in particolare, l'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate, tra le stesse, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
SO (NA), in data 25.04.1993, da [nato a [...] Parte_1
di SO (NA), il 15.09.1965] e da [nata a Controparte_1
SO (NA), l'11.11.1968] (atto n. 54, parte II, Serie A, Reg. atti matrimonio anno 1993);
b) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente,
[...]
[nata a [...], il [...]], la somma CP_2
mensile di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Parte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, ; CP_2
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria
Pag. 5 di 6 in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze previste dalla legge;
e) compensa, per intero, tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 25.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Marianna Lopiano
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