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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2315/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE BACCI ELENA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE Controparte_1
Resistente
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato Part del con mansioni di 1° Ricercatore – II livello professionale e, prima dell'assunzione in ruolo con decorrenza dal 02.03.1998, di avere svolto le medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato in forza di una serie di contratti a termine - ha chiesto di accertare e dichiarare
“a) il diritto soggettivo del ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo a tutti i Part fini giuridici ed economici con conseguente obbligo del di procedere alla ricostruzione di carriera con tutte le conseguenze ai fini dell'inquadramento di fascia, ai fini pensionistici ed ai fini del trattamento di fine rapporto;
b) condannare il CNR al pagamento delle somme in atto ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quali differenze retributive dovute Part con interessi dal fatto al soddisfo;
c) condannare il al risarcimento dei danni in considerazione del fatto che il ricorrente è stato assunto tramite concorso”. Part Il ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in sintesi:
1. La irretroattività della direttiva
1999/70/CE in vigore dal 10/07/1999 con scadenza trasposizione interna 10/07/2001 e recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. n. 368/2001 in vigore dal 24.10.2001; 2. l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive del ricorrente;
3. la sussistenza di plurime ragioni oggettive a sostegno del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio;
4 il difetto di allegazione di una
“situazione comparabile” 5. la non invocabilità dell'art. 84, comma 7, CCNL 2018.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: “Il dott.
è stato assunto con contratto a tempo determinato, profilo ricercatore III livello Parte_1 professionale per la durata di anni due dal 15.10.94, come da protocollo n. 1376504 del 14.07.94
(All.6). Il contratto veniva prorogato sino al 2.10.97, come da protocollo n. 1522960 del 04.11.96
(All.7); seguiva ulteriore proroga sino al 2.04.98, come da protocollo n. 1609008 del 23.10.97
(All.8). In data 22.04.98, protocollo n. 1641302 il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato, in seguito a concorso, con decorrenza 2 marzo 1998, come da protocollo n. 1641302 (All.9)”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente – dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE - ha quindi dedotto in diritto che “il mancato riconoscimento degli anni di servizio prestati prima dell'assunzione in ruolo ed il mancato computo della posizione stipendiale così maturata, sono illegittimi per violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato”.
In senso contrario, il CNR – in via preliminare – ha eccepito che “È di tutta evidenza che i periodi inutilmente decantati dal dott. sono anteriori all'entrata in vigore della normativa di Parte_1 recepimento della Direttiva – Accordo Quadro, conseguentemente non possono essere presi in considerazioni ai fini di riconoscimenti di anzianità pregressa e/o a fini di non discriminazione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato”.
L'eccezione di irretroattività della direttiva 1999/70/CE è infondata e deve essere superata.
La CGUE, Sezione Sesta, con sentenza del 19.09.2024 (pronunciata nella causa C-439/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267
TFUE, in un giudizio proposto da altro lavoratore nei confronti del CNR ed avente oggetto analogo - se non identico - a quello del presente giudizio) ha infatti stabilito che “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, non risultano ragioni oggettive che giustifichino tale esclusione.
Nel merito, in ordine al principio di non discriminazione correlato all'applicabilità della clausola
4 della direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha avuto modo di evidenziare che:
2 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGUE
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., p. 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Part Per quanto esposto, devono essere superate le eccezioni sollevate dal circa l'esistenza di fatti impeditivi al riconoscimento del diritto azionato, quali per esempio il fatto che l'assunzione a tempo determinato è avvenuta senza il superamento di prove concorsuali.
Sulla base delle pronunce della CGUE innanzi richiamate, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo, che si correla all'azzeramento della anzianità pregressa, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di
“ragioni oggettive” strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel caso di specie, l'esistenza di tali “ragioni oggettive” deve essere esclusa.
In tal senso depone il raffronto tra il contratto di assunzione a tempo determinato (all. 6) e le successive proroghe (all.ti 7-8) e il contratto di assunzione a tempo indeterminato (all. 9); in entrambi i casi, infatti, era previsto lo svolgimento da parte del ricorrente di attività scientifica presso l'Istituto per lo studio dei nuovi materiali per l'elettronica a Lecce e il riconoscimento in suo favore della retribuzione prevista per il III livello professionale – profilo ricercatore.
3 Il contratto a tempo determinato e le successive proroghe non erano legati a singoli progetti, ma prevedevano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni perfettamente coincidenti con quelle di un ricercatore di III livello assunto a tempo indeterminato, nonché il rispetto di un orario di lavoro di 36 ore settimanali (si trattava quindi di un normale contratto a tempo pieno). Part Ne consegue che l'eccezione sollevata dal al punto 3) circa la sussistenza di plurime ragioni oggettive a sostegno del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio deve essere superata non solo con riferimento alla questione della “diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa” (per le ragioni già innanzi esposte), ma anche in relazione ad una presunta diversità di mansioni svolte rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Del pari, deve essere superata l'eccezione di cui al successivo punto 4) circa un presunto difetto di allegazione di una “situazione comparabile”, avendo il ricorrente compiutamente dedotto che argomenti in tal senso si ricavano in primo luogo dal bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, evidenziando che “Il bando prevedeva una pregressa attività maturata dal Part almeno 3 anni con la conseguenza che, avendo vinto il concorso, il ha riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di mansioni tipiche del profilo almeno a far data dal 1995”. Nel ricorso si deduce poi che “… Dal 1995 al 2000 al ricorrente sono stati attribuiti, in modo continuativo, vari incarichi di associazione annuali da svolgersi presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al fine di svolgere attività di ricerca sulla medesima tematica attinente ai rivelatori di raggi X a semiconduttore (All.10 – protocollo n. 5.396; protocollo n. 3.701; protocollo n. 480; protocollo n.
009558; protocollo n. 2135; protocollo n. 7535). In data 31.12.01 il ricorrente, in seguito a concorso veniva inquadrato al II livello – profilo Primo ricercatore (All.11).
Si deposita Bando di Concorso e domanda di partecipazione (All.12, 13) rilevandosi quanto segue: Il
Bando di Concorso, all'art. 2 lettera b) richiedeva “capacità acquisita maturata da almeno tre anni” alla data del 29 dicembre 2000 (data di scadenza di cui all'art. 4 del Bando). Part Ciò significa che il ha riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di attività proprie del II livello profilo ricercatore a far data quantomeno dal 1997. La continuità ed identità di mansioni svolte sin dal primo contratto a tempo determinato risulta dalla seguente documentazione…”.
Si rimanda per il resto al contenuto del ricorso e alla copiosissima documentazione allegata per la descrizione delle attività svolte dal ricorrente, il quale, in estrema sintesi, “si è occupato delle proprietà di trasporto dei materiali e dei dispositivi a semiconduttore, in particolare i rivelatori di radiazioni, con interessi recenti nei sistemi a dimensionalità ridotta e nei dispositivi a base organica. In generale, le sue competenze riguardano la modellizzazione e la caratterizzazione”.
Per quanto esposto, la domanda deve essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al computo nell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso Part il con contratto a tempo determinato e successive proroghe dal 15.10.1994 al 02.04.1998.
4 La pronuncia può però essere solo dichiarativa di mero accertamento e non di condanna diretta al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto della pregressa anzianità di servizio (peraltro comunque non quantificate in ricorso, essendo stata formulata una domanda di condanna generica), in quanto tale diritto appare subordinato anche alla valutazione positiva dell'operato del lavoratore, in relazione all'attività espletata nell'arco temporale di riferimento. Part Al riguardo, appare infatti fondata l'eccezione sollevata dal al punto 6) della memoria di costituzione, relativo alle contestazioni sul quantum, nella parte in cui si deduce che la disciplina del trattamento economico per i Ricercatori e Tecnologi è disciplinata dall'art. 4, sezione II, del
CCNL 5 marzo 1998 (Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica, biennio
1996- 1997), ai commi da 5 a 10, in particolare richiamando il comma 6, in base al quale
“
6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato.
L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati”. Part Come dedotto dal quindi, in base a tale previsione, il passaggio alla posizione stipendiale successiva per effetto della maturata anzianità di servizio è subordinato all'esito positivo della verifica complessiva, da parte dell'Amministrazione, della regolarità dell'attività lavorativa prestata, con la conseguenza che, in mancanza di tale positiva verifica, non è possibile per i lavoratori beneficiare degli avanzamenti stipendiali sulla base dell'anzianità di servizio.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente ad essere valutata secondo le diposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, ai fini del passaggio nella superiore posizione stipendiale correlata a detta maggiore anzianità e, con ciò, ai fini del pagamento delle relative differenze retributive, con la maggiorazione degli interessi legali o della rivalutazione, a partire Part dal 24.10.2017, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla lettera di diffida del 24.10.2022 (all. 195).
Non si ritiene di aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui la prescrizione sarebbe decennale, trattandosi di domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio (diritto imprescrittibile) e delle conseguenti differenze retributive (diritto soggetto a prescrizione quinquennale) fondata sul principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4; aderendo alla tesi del ricorrente, si avrebbe una discriminazione al contrario a danno dei lavoratori a tempo indeterminato. Part Le spese di lite devono essere poste a carico del come da dispositivo. Nella liquidazione si
è tenuto conto della assenza di attività istruttoria, del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e del fatto che si tratta di una sentenza di mero accertamento e non di condanna.
***
P. Q. M.
5 Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Part depositato in data 21/02/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara diritto del ricorrente al computo nell'anzianità di servizio dell'attività Part prestata presso il con contratti a tempo determinato dal 15.10.1994 al 02.04.1998;
2. Per l'effetto, accerta e dichiara il suo diritto ad essere valutato secondo le diposizioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro, ai fini del passaggio nella superiore posizione stipendiale correlata alla maggiore anzianità e del pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei diritti fino al soddisfo, a partire dal 24.10.2017, nei limiti della prescrizione quinquennale. Part
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2000,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 31/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
6
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2315/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE BACCI ELENA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE Controparte_1
Resistente
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato Part del con mansioni di 1° Ricercatore – II livello professionale e, prima dell'assunzione in ruolo con decorrenza dal 02.03.1998, di avere svolto le medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato in forza di una serie di contratti a termine - ha chiesto di accertare e dichiarare
“a) il diritto soggettivo del ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo a tutti i Part fini giuridici ed economici con conseguente obbligo del di procedere alla ricostruzione di carriera con tutte le conseguenze ai fini dell'inquadramento di fascia, ai fini pensionistici ed ai fini del trattamento di fine rapporto;
b) condannare il CNR al pagamento delle somme in atto ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quali differenze retributive dovute Part con interessi dal fatto al soddisfo;
c) condannare il al risarcimento dei danni in considerazione del fatto che il ricorrente è stato assunto tramite concorso”. Part Il ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in sintesi:
1. La irretroattività della direttiva
1999/70/CE in vigore dal 10/07/1999 con scadenza trasposizione interna 10/07/2001 e recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. n. 368/2001 in vigore dal 24.10.2001; 2. l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive del ricorrente;
3. la sussistenza di plurime ragioni oggettive a sostegno del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio;
4 il difetto di allegazione di una
“situazione comparabile” 5. la non invocabilità dell'art. 84, comma 7, CCNL 2018.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: “Il dott.
è stato assunto con contratto a tempo determinato, profilo ricercatore III livello Parte_1 professionale per la durata di anni due dal 15.10.94, come da protocollo n. 1376504 del 14.07.94
(All.6). Il contratto veniva prorogato sino al 2.10.97, come da protocollo n. 1522960 del 04.11.96
(All.7); seguiva ulteriore proroga sino al 2.04.98, come da protocollo n. 1609008 del 23.10.97
(All.8). In data 22.04.98, protocollo n. 1641302 il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato, in seguito a concorso, con decorrenza 2 marzo 1998, come da protocollo n. 1641302 (All.9)”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente – dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE - ha quindi dedotto in diritto che “il mancato riconoscimento degli anni di servizio prestati prima dell'assunzione in ruolo ed il mancato computo della posizione stipendiale così maturata, sono illegittimi per violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato”.
In senso contrario, il CNR – in via preliminare – ha eccepito che “È di tutta evidenza che i periodi inutilmente decantati dal dott. sono anteriori all'entrata in vigore della normativa di Parte_1 recepimento della Direttiva – Accordo Quadro, conseguentemente non possono essere presi in considerazioni ai fini di riconoscimenti di anzianità pregressa e/o a fini di non discriminazione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato”.
L'eccezione di irretroattività della direttiva 1999/70/CE è infondata e deve essere superata.
La CGUE, Sezione Sesta, con sentenza del 19.09.2024 (pronunciata nella causa C-439/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267
TFUE, in un giudizio proposto da altro lavoratore nei confronti del CNR ed avente oggetto analogo - se non identico - a quello del presente giudizio) ha infatti stabilito che “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, non risultano ragioni oggettive che giustifichino tale esclusione.
Nel merito, in ordine al principio di non discriminazione correlato all'applicabilità della clausola
4 della direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha avuto modo di evidenziare che:
2 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGUE
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., p. 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Part Per quanto esposto, devono essere superate le eccezioni sollevate dal circa l'esistenza di fatti impeditivi al riconoscimento del diritto azionato, quali per esempio il fatto che l'assunzione a tempo determinato è avvenuta senza il superamento di prove concorsuali.
Sulla base delle pronunce della CGUE innanzi richiamate, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo, che si correla all'azzeramento della anzianità pregressa, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di
“ragioni oggettive” strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel caso di specie, l'esistenza di tali “ragioni oggettive” deve essere esclusa.
In tal senso depone il raffronto tra il contratto di assunzione a tempo determinato (all. 6) e le successive proroghe (all.ti 7-8) e il contratto di assunzione a tempo indeterminato (all. 9); in entrambi i casi, infatti, era previsto lo svolgimento da parte del ricorrente di attività scientifica presso l'Istituto per lo studio dei nuovi materiali per l'elettronica a Lecce e il riconoscimento in suo favore della retribuzione prevista per il III livello professionale – profilo ricercatore.
3 Il contratto a tempo determinato e le successive proroghe non erano legati a singoli progetti, ma prevedevano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni perfettamente coincidenti con quelle di un ricercatore di III livello assunto a tempo indeterminato, nonché il rispetto di un orario di lavoro di 36 ore settimanali (si trattava quindi di un normale contratto a tempo pieno). Part Ne consegue che l'eccezione sollevata dal al punto 3) circa la sussistenza di plurime ragioni oggettive a sostegno del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio deve essere superata non solo con riferimento alla questione della “diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa” (per le ragioni già innanzi esposte), ma anche in relazione ad una presunta diversità di mansioni svolte rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Del pari, deve essere superata l'eccezione di cui al successivo punto 4) circa un presunto difetto di allegazione di una “situazione comparabile”, avendo il ricorrente compiutamente dedotto che argomenti in tal senso si ricavano in primo luogo dal bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, evidenziando che “Il bando prevedeva una pregressa attività maturata dal Part almeno 3 anni con la conseguenza che, avendo vinto il concorso, il ha riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di mansioni tipiche del profilo almeno a far data dal 1995”. Nel ricorso si deduce poi che “… Dal 1995 al 2000 al ricorrente sono stati attribuiti, in modo continuativo, vari incarichi di associazione annuali da svolgersi presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al fine di svolgere attività di ricerca sulla medesima tematica attinente ai rivelatori di raggi X a semiconduttore (All.10 – protocollo n. 5.396; protocollo n. 3.701; protocollo n. 480; protocollo n.
009558; protocollo n. 2135; protocollo n. 7535). In data 31.12.01 il ricorrente, in seguito a concorso veniva inquadrato al II livello – profilo Primo ricercatore (All.11).
Si deposita Bando di Concorso e domanda di partecipazione (All.12, 13) rilevandosi quanto segue: Il
Bando di Concorso, all'art. 2 lettera b) richiedeva “capacità acquisita maturata da almeno tre anni” alla data del 29 dicembre 2000 (data di scadenza di cui all'art. 4 del Bando). Part Ciò significa che il ha riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di attività proprie del II livello profilo ricercatore a far data quantomeno dal 1997. La continuità ed identità di mansioni svolte sin dal primo contratto a tempo determinato risulta dalla seguente documentazione…”.
Si rimanda per il resto al contenuto del ricorso e alla copiosissima documentazione allegata per la descrizione delle attività svolte dal ricorrente, il quale, in estrema sintesi, “si è occupato delle proprietà di trasporto dei materiali e dei dispositivi a semiconduttore, in particolare i rivelatori di radiazioni, con interessi recenti nei sistemi a dimensionalità ridotta e nei dispositivi a base organica. In generale, le sue competenze riguardano la modellizzazione e la caratterizzazione”.
Per quanto esposto, la domanda deve essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al computo nell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso Part il con contratto a tempo determinato e successive proroghe dal 15.10.1994 al 02.04.1998.
4 La pronuncia può però essere solo dichiarativa di mero accertamento e non di condanna diretta al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto della pregressa anzianità di servizio (peraltro comunque non quantificate in ricorso, essendo stata formulata una domanda di condanna generica), in quanto tale diritto appare subordinato anche alla valutazione positiva dell'operato del lavoratore, in relazione all'attività espletata nell'arco temporale di riferimento. Part Al riguardo, appare infatti fondata l'eccezione sollevata dal al punto 6) della memoria di costituzione, relativo alle contestazioni sul quantum, nella parte in cui si deduce che la disciplina del trattamento economico per i Ricercatori e Tecnologi è disciplinata dall'art. 4, sezione II, del
CCNL 5 marzo 1998 (Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica, biennio
1996- 1997), ai commi da 5 a 10, in particolare richiamando il comma 6, in base al quale
“
6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato.
L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati”. Part Come dedotto dal quindi, in base a tale previsione, il passaggio alla posizione stipendiale successiva per effetto della maturata anzianità di servizio è subordinato all'esito positivo della verifica complessiva, da parte dell'Amministrazione, della regolarità dell'attività lavorativa prestata, con la conseguenza che, in mancanza di tale positiva verifica, non è possibile per i lavoratori beneficiare degli avanzamenti stipendiali sulla base dell'anzianità di servizio.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente ad essere valutata secondo le diposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, ai fini del passaggio nella superiore posizione stipendiale correlata a detta maggiore anzianità e, con ciò, ai fini del pagamento delle relative differenze retributive, con la maggiorazione degli interessi legali o della rivalutazione, a partire Part dal 24.10.2017, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla lettera di diffida del 24.10.2022 (all. 195).
Non si ritiene di aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui la prescrizione sarebbe decennale, trattandosi di domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio (diritto imprescrittibile) e delle conseguenti differenze retributive (diritto soggetto a prescrizione quinquennale) fondata sul principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4; aderendo alla tesi del ricorrente, si avrebbe una discriminazione al contrario a danno dei lavoratori a tempo indeterminato. Part Le spese di lite devono essere poste a carico del come da dispositivo. Nella liquidazione si
è tenuto conto della assenza di attività istruttoria, del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e del fatto che si tratta di una sentenza di mero accertamento e non di condanna.
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P. Q. M.
5 Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Part depositato in data 21/02/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara diritto del ricorrente al computo nell'anzianità di servizio dell'attività Part prestata presso il con contratti a tempo determinato dal 15.10.1994 al 02.04.1998;
2. Per l'effetto, accerta e dichiara il suo diritto ad essere valutato secondo le diposizioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro, ai fini del passaggio nella superiore posizione stipendiale correlata alla maggiore anzianità e del pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei diritti fino al soddisfo, a partire dal 24.10.2017, nei limiti della prescrizione quinquennale. Part
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2000,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 31/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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