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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2797 /2025 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1802 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ILLARI ILARIA IRENE (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]1802 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ILLARI ILARIA IRENE (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/09/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
23/11/2020 dal Tribunale Ordinario di NO, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
24/09/1994 dai SInori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, regime di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti a cui conferisce vigore
1) La casa coniugale sita in NO Corso Europa 1802/11, di proprietà di entrambe i ricorrenti, acquistata in data 21/09/06, con mutuo cointestato, rimarrà nella piena disponibilità della
[...]
che vi continuerà a vivere con i propri figli fino al momento della indipendenza Parte_4 economica degli stessi.
2) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo di mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, la somma complessiva di € 740,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, che dovrà essere versata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente della SI.ra . Parte_1
3) Le spese straordinarie per i figli verranno ripartite tra le parti attribuendo il 60% a carico del SI.
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 2 e il 40% a carico della SI. richiamando il protocollo di sezione per la Parte_2 Parte_1 individuazione delle stesse.
4) I ricorrenti continueranno a versare ciascuno il 50% della rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale con versamento della propria quota sul conto corrente a ciò destinato.
5) Le parti danno atto di essere entrambi autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente fatta eccezione per quanto stabilito nei punti 2, 3,4 del presente ricorso.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994,
Numero 681, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
NO, lì 14/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 3 Tribunale di NO . Sezione Famiglia
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1802 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ILLARI ILARIA IRENE (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]1802 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ILLARI ILARIA IRENE (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/09/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
23/11/2020 dal Tribunale Ordinario di NO, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
24/09/1994 dai SInori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, regime di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti a cui conferisce vigore
1) La casa coniugale sita in NO Corso Europa 1802/11, di proprietà di entrambe i ricorrenti, acquistata in data 21/09/06, con mutuo cointestato, rimarrà nella piena disponibilità della
[...]
che vi continuerà a vivere con i propri figli fino al momento della indipendenza Parte_4 economica degli stessi.
2) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo di mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, la somma complessiva di € 740,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, che dovrà essere versata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente della SI.ra . Parte_1
3) Le spese straordinarie per i figli verranno ripartite tra le parti attribuendo il 60% a carico del SI.
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 2 e il 40% a carico della SI. richiamando il protocollo di sezione per la Parte_2 Parte_1 individuazione delle stesse.
4) I ricorrenti continueranno a versare ciascuno il 50% della rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale con versamento della propria quota sul conto corrente a ciò destinato.
5) Le parti danno atto di essere entrambi autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente fatta eccezione per quanto stabilito nei punti 2, 3,4 del presente ricorso.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994,
Numero 681, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
NO, lì 14/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di NO . Sezione Famiglia Pagina 3 Tribunale di NO . Sezione Famiglia
Pagina 4