Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 270 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio
(Scioglimento matrimonio)
N. 270/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. Michele Moggi Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. 270/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], Parte_1
CF: residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Rossi del Foro di Siena (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Montepulciano, via di Gracciano nel Corso n.53, come da mandato in calce al ricorso E
, nato in [...] il Parte_2
4.06.1982, residente in [...](Filippine), C.F:
, rappresentato sempre dall'Avv. Gloria Rossi come da C.F._3 mandato alle liti in calce alle conclusioni congiunte RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
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Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale dichiarare la separazione alle sguenti condizioni : a)i coniugi che già vivono separati, continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
b) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto dichiarano che nessun mantenimento è dovuto dall' un coniuge verso l'altro ; c) i figli nati dal matrimonio, , nato in [...] Persona_1 Contr il 7.11.2001 e , nata in [...] il Persona_2
28.11.2002 sono economicamente autosufficienti e pertanto non è dovuto, da parte dei genitori, nessun mantenimento nei loro confronti d) i coniugi chiedono , che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge per la pronunzia del divorzio e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza negli appositi registri.
PUBBLICO MINISTERO: VI , nulla oppone , in data 13.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza depositata il 28.6.2024 era omologata la separazione tra le parti e disposta la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio , richiesto congiuntamente dalle parti alle stesse condizioni sopra riportate . Può essere quindi dichiarata, la cessazione degli effetti civili del matrimonio , considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza. Come già precisato in sede di separazione va escluso rilievo alla mancata prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero ex art. 19 DPR. 396/2000. Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento che si deposita in allegato con traduzione giurata e verbale di asseverazione;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013). In effetti, la disposizione sopra ricordata implica la facoltà di trascrivere l'atto formatosi all'estero. L'unica conseguenza, da sottolineare in questa sede, è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di stato civile giacché manca appunto la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 nonché 102 e ss. del DPR. sopra menzionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando,
Pagina 2 così provvede: 1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, e , ( generalizzati Parte_1 Parte_2 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) il 14 febbraio 2006 trascritto nei registri dello stato civile della provincia di CA UE, al No 2006-132 alle medesime condizioni della sentenza di separazione 3) Nulla sulle spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 16.4.2025
La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi La Presidente
Marianna Serrao
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