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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 31/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 105/2024
Tra
, rapp.ta e difeso dall'Avv. Erika di Camillo Parte_1
Ricorrente
Contro
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistenti
Motivi della Decisione
Preliminarmente va disatteso l'argomento esposto alle pag.
4-5 del ricorso, secondo cui l'avviso d'addebito n. 352 2023 0000831368000 oggetto d'impugnazione sarebbe illegittimo in virtù della pregressa mancata notificazione del verbale di accertamento di omissioni contributive.
Al riguardo s'assume che l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, cd. Statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che il medesimo avviso potrà essere emesso soltanto qualora siano trascorsi nello specifico 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
Il riferimento alla disposizione in questione è però del tutto inconferente poiché la L. n. 212 del 2000 attiene alla materia tributaria, come recita chiaramente l'art. 1: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, , costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.
L'art. 12, del quale la ha invocato l'applicazione del comma 7 è poi Pt_1
denominato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”.
La nozione di “contribuente” va, pertanto, riferita in generale a qualsiasi cittadino tenuto a pagare le tasse e i tributi e non già a colui che è obbligato a versare all' contribuiti previdenziali, peraltro in proprio favore. CP_1
Inoltre, come condivisibilmente obiettato dall' non v'è alcuna CP_1
disposizione di rango primario secondario che imponga all'ente previdenziale di far precedere l'avviso d'addebito da un avviso “bonario” o da un'intimazione di pagamento.
Tantomeno la disciplina in materia contempla l'obbligo del convenuto d'eseguire indagini e di notificare un ipotetico verbale d'accertamento, non controvertendosi in ordine ad un illecito amministrativo necessitante di verifiche istruttorie.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione.
L'avviso d'addebito in atti portante la somma di € 29.958,88 si riferisce ai contributi non erogati dalla AN nel periodo gennaio 2016/dicembre 2022 (all.
1 parte ricorrente).
Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta, tuttavia, che tale atto è stato notificato alla il 26/1/2024, epoca di ricezione (all. 7 . Pt_1 CP_1
L'ente previdenziale ha poi prodotto un ulteriore avviso d'addebito dall'importo di € 9505,65 (all. 8) e la relativa notifica, dalla quale, tuttavia, non s'evince alcunchè, essendo sulla busta presente soltanto una barratura sulle generalità e l'indirizzo dell'attrice (all. 9).
Comunque sia, l'avviso in questione è estraneo all'oggetto del contendere, avendo la AN contestato soltanto quello n. 352 2023 0000831368000.
Stante la pacificità della quinquennalità del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, devono pertanto dichiararsi prescritte le somme dovute nei 5 anni precedenti alla notifica dell'avviso ossia gli importi maturati sino 26/1/2019, non avendo il convenuto provato d'aver precedentemente interrotto la prescrizione.
La documentazione prodotta da entrambe le parti, poi, non fornisce elementi univoci per ritenere che fosse ancora Parte_2
attiva all'epoca alla quale si riferiscono le somme oggetto dell'intimazione di pagamento, apparendo più verosimile l'eventualità opposta.
Al riguardo si rileva che, stranamente, nella visura camerale prodotta da entrambe le parti la suddetta società figura come inattiva, ma senza che sia indicata la data di cessazione dell'esercizio dell'impresa.
Quanto poi ai doc. 5 di parte ricorrente, da questo non è dato evincere le generalità delle parti che prima stipularono il contratto di locazione e poi risolverlo poco dopo. Inoltre, il numero civico dell'immobile in questione, via
Padre Semeria 40 non coincide quello della sede societaria, via Padre Semeria
42, così come il codice fiscale indicato nel contratto di locazione registrato presso l'Agenzia dell'entrate è diverso dalla partita Iva di Parte_2
,; ciò, tuttavia, potrebbe spiegarsi con il fatto il che codice fiscale
[...]
fosse quello del locatore e non della società conduttrice.
Per contro, deve prendersi atto che la inoltrò al di Sanremo Pt_1 CP_2
comunicazione di cessazione d'attività della propria società, comunicazione recante la data del 9/6/2014 (all. 4). Nè l'effettivo invio di tale scritto, così come la genuinità della dichiarazione ivi contenuta, sono stati contestati dall' CP_1 A sostegno della propria pretesa l'ente previdenziale ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 Parte_2
[...]
Ciò, in effetti, appare anomalo se la società avesse dismesso la propria attività.
Nel contempo deve, però, rilevarsi che il reddito dichiarato era pari a zero.
Opportuno soggiungere che se, come è pacifico, la società è inattiva, non è dato comprendere il motivo per cui essa non sia stata cancellata d'ufficio dal Registro ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. B del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, a meno che non siano stati posti in essere atti di gestione nei 3 anni antecedenti all'instaurazione della presente causa, il che appare ipotesi alquanto improbabile.
Orbene, a fronte di tale quadro istruttorio, ritiene questo Giudice che non siano stati adeguatamente dimostrati i presupposti per l'iscrizione d'ufficio da parte dell' della ricorrente alla gestione degli esercenti attività commerciali né, CP_1
conseguentemente, della sussistenza dell'obbligo della d'erogare la relativa Pt_1
contribuzione.
Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi dichiarare la non debenza delle somme portate nell'avviso d'addebito per cui è causa, atteso che la domanda proposta dall'attrice va qualificata come opposizione all'esecuzione volta a far dichiarare l'inesistenza del debito e correlativamente del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata.
Considerata la contraddittorietà degli elementi istruttori emersi in giudizio e tenuto conto di quelli che disponeva l' (dichiarazione dei redditi del 2017, CP_1
incertezza sull'epoca di cessazione dell'attività societaria), si ritiene che sussistono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 Accerta e dichiara che non è debitrice delle somme richieste da Parte_1
nell'avviso di addebito n. n. 35220230000831368000. CP_1
Compensa integralmente le spese processuali.
Imperia 28/3/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli