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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2024, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 369 dell'anno 2023 vertente
TRA
difeso dagli Avv.ti FIORETTI LUIGI e FUSCO SILVIO Parte_1
ARCHIMEDE, ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.02.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato per la società con mansioni di operaio di manovra dal Controparte_1
20.07.2021 al 13.12.2021 per 8 ore al giorno;
dedotto di aver percepito una retribuzione inferiore, non commisurata alla durata della prestazione di lavoro svolta, ha concluso chiedendo:
“1. accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato attività lavorativa subordinata Parte_1 alle dipendenze della società per 8 ore senza ricevere retribuzione corrispondente all'orario di lavoro effettivamente svolto;
1
2. per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento, da parte del datore di lavoro, di importo corrispondente alle differenze retributive non riscosse e al TFR;
3. condannare, la società in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Via Impennuti snc - 87040 LUZZI (CS), P.IVA , in qualità di datore di lavoro, P.IVA_1
a corrispondere, in favore del ricorrente Sig. , la somma complessiva di € Parte_1
8.236,26, a titolo di differenze retributive non corrisposte, pari ad € 7.737,54, e di TFR, pari ad € 498,72, o quella che risulterà all'esito dell'istruttoria o si riterrà di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
4. condannare, infine, la società resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
Ritualmente citata la società convenuta non si è costituita.
All'odierna udienza, la causa documentalmente istruita è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
1. Come noto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr.
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
2. Tanto premesso, la circostanza che il ricorrente abbia lavorato per la CP_1
dal 20.07.2021 al 31.12.2021, con mansioni di operaio, livello 1, CCNL
[...]
Metalmeccanica – PMI, per 40 ore settimanali risulta documentalmente (cfr. contratto e buste paga in atti).
2 Parte ricorrente eccepisce il pagamento parziale delle buste paga e il mancato pagamento del TFR.
3. Tanto premesso, a fronte di tali allegazioni e risultanze documentali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova di aver adeguatamente retribuito il ricorrente durante il rapporto di lavoro.
4. La società convenuta, tuttavia, con la propria scelta difensiva contumaciale, non ha fornito alcuna prova in tal senso.
5. Deve, quindi, ritenersi accertato il credito vantato dal ricorrente a titolo di differenze retributive, così come risultanti dalle buste paga in atti, oltre al TFR.
5.1. Ai fini della quantificazione della pretesa creditoria del lavoratore, possono utilizzarsi i conteggi allegati al ricorso, elaborati sulla base delle buste paga in modo corretto e chiaro.
6. In conclusione, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere a la somma complessiva di euro 8.236,26 (di cui euro 498,72 a titolo di Parte_1
TFR), oltre accessori dalla maturazione al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 8.236,26 (di cui euro 498,72 oltre accessori dalla Parte_1 maturazione al saldo.
3 - condanna la al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1
euro 2.108,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Latina, 04/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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