Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
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Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa , o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2017, n. 56430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56430 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
5 6430-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE асл Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/07/2017 SILVIO AMORESANO -Presidente - Sent. n. sez. 2250/2017 ALDO ACETO REGISTRO EMANUELA GAI GENERALE ANTONELLA CIRIELLO Rel. Consigliere - N.2702/2017 CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ VE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/09/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. MEDURI MARCO del Foro di Roma, sostituto processuale dell'avv. DI CHIARA MAURIZIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26.09.2016 il Giudice per l'udienza preliminare, presso il Tribunale di Termini Imerese, all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna ha condannato ZI AN, per quanto qui rileva, alla pena di euro 200,00 di ammenda, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta Sorgenti Presidiana s.r.l., nell'esercizio della propria attività, prodotto rumori ed emissioni acustiche, tali da superare ampiamente il limite differenziale notturno, di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 ed il limite di tollerabilità, disturbando il riposo e la quiete dell'abitato di Cefalù.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con un unico ed articolato motivo di ricorso р con il quale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deduce il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata in relazione agli artt. 659 c.p. e 10, comma 2, L. 26/10/1995 n. 447, avendo pronunciato la condanna in mancanza di qualsivoglia elemento di prova in grado di dimostrare che il superamento dei limiti di emissione abbia prodotto il disturbo alla quiete pubblica. Pertanto, nella prospettazione difensiva, la mera condotta di superamento del limite di emissione dovrebbe essere ormai considerata degradata a mero illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 447/1995. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.- Il ricorso è fondato.
3.1 Giova, preliminarmente, porre in luce come l'art. 659, inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, preveda due distinte ipotesi di reato: quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici"; nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità". Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità (Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194). Controverso è il rapporto tra le due ipotesi di reato, così come quello tra le stesse e la disciplina dettata dall'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull'inquinamento acustico), la quale prevede un'ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui "nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore" si superino "i valori limite di emissione o di immissione" fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge. 3.2- Secondo un primo indirizzo, “il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l'inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995" (Sez. 3, n. 15919 in data 8/04/2015, CO. NA. VAR. S.r.l., Rv. 266627; Sez. 3 n. 37184 del 3/07/2014, Torricella, non massimata;
Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013, Giovanelli e altro, Rv. 259156; Sez. 1, n. 33413 del 7/06/2012, Girolimetti, Rv. 253483; Sez. 1, n. 1561 del 5/12/2006, Rey ed altro, Rv. 235883; Sez. 1, n. 25103 del 16/04/2004, Amato, Rv. R 228244, relativa ad un caso di superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca). Ciò in quanto le due disposizioni sarebbero poste a protezione di beni giuridici diversi: mentre le fattispecie previste dall'art. 659 cod. pen. tutelerebbero la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori, o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità, viceversa, la fattispecie contemplata dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, tutelerebbe genericamente la salubrità ambientale e la salute umana, limitandosi a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali debba ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, sanzionato in via amministrativa in considerazione dei danni che il rumore può produrre sia sul fisico, che sulla psiche, delle persone. 3.3- Secondo un opposto orientamento, il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi configurerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, legge n. 447 del 1995 (cfr. Sez. 1, n. 530 del 3/12/2004, P.M. in proc. Termini e altro, Rv. 230890; Sez. 3, n. 2875 del 21/12/2006, Roma, Rv. 236091; Sez. 1, n. 48309 del 13/01/2012, Carrozzo e altro, Rv. 254088; Sez. 3, n. 13015 del 31/01/2014, AN, Rv. 258702), atteso che a seguito dell'entrata in vigore della cd. legge quadro sull'inquinamento acustico, il comma 2 dell'art. 659 cod. pen. sarebbe stato sostanzialmente abrogato, in applicazione del principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, data la perfetta identità dell'ambito delineato dalla norma codicistica e di quello, di contenuto più ampio, sanzionato, solo in via amministrativa, in forza dell'altra disposizione. 3.4- Secondo un indirizzo intermedio, infine, è configurabile l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;
la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;
quella di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata;
Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella, non massimata;
Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807). A favore di questo indirizzo si è rilevato, infatti, come l'affermazione secondo cui l'illecito amministrativo tuteli genericamente la salubrità ambientale sia smentito dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge n. 447/1995, le quali, secondo l'art. 1, sono dettate per la "tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico". Tali disposizioni, all'art. 2, comma 1, lett. a), identificano l'inquinamento acustico nella "introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi"; e ancora, alla lettera b) del medesimo comma, identificano l'ambiente abitativo con "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive". In questa prospettiva, il bene giuridico tutelato dalla "legge-quadro [deve considerarsi] ben più ampio, in quanto il legislatore non si è limitato a prendere in esame esclusivamente la tutela dei singoli individui, perché la sua attenzione risulta focalizzata verso un ben più ampio contesto, valutando ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso, appunto, come fenomeno "inquinante", tale cioè, da avere effetti negativi sull'ambiente, alterandone l'equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento, come si è detto, anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti". 4.- Pertanto, secondo questo indirizzo, una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie dell'art. 659, comma 2 e dell'art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l'attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 1963/2011 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv. 248722, il concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie amministrativa. Viceversa, restano esclusi dall'ambito comune delle due ipotesi di illecito sia il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, sia l'insieme delle condotte che si estrinsecano nell'esercizio di attività rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorità, trovando pacifica applicazione, in tali casi, l'art. 659, comma 2, cod. pen.. 4.1 Quando poi le attività di cui sopra vengano svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, rivelandosi idonee a turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1, cod. pen. (per questo indirizzo si vedano: Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata;
e, soprattutto, Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, р Giuffrè, Rv. 261885).
5. Tanto premesso in termini di inquadramento generale, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur avendo acquisito agli atti il fascicolo del Pubblico Ministero, in ragione della natura di giudizio abbreviato condizionato richiesto dall'imputato, e avendo correttamente richiamato gli orientamenti sopra riportati, non abbia poi fornito una motivazione adeguata, indicando da quali elementi e per quali ragioni si dovesse ravvisare nel caso concreto un utilizzo eccedente le normali modalità di esercizio (solo affermato dal provvedimento impugnato a pag. 7).
6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma, 18 luglio 2017. IlPresidentel Il Consigliere estensore Antonella Ciriello Silvio esano Ангол е DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 DIC 2017 SIL CANCEAVIERE Luana Mariani