Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Il licenziamento che non rivesta la forma scritta, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro di lavoro, il quale, pertanto, deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO RIZZO unitamente all'avvocato GIUSEPPE MEROLLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMARIT COSTR MARITTIME ITAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato G.F. CAPECCI rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 259/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 31/01/96 r.g.n.44342/93 e 41209/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio
Il signor NO LE, lavoratore marittimo alle dipendenze della MA, venne licenziato oralmente in data 29 maggio 1993, per cui propose ricorso in data 8 luglio 1993 al pretore di Napoli, allo scopo di sentir dichiarare nullo il licenziamento medesimo, con reintegra nel posto di lavoro e le conseguenze economiche di legge. Il pretore , nonostante la società convenuta avesse dichiarato di aver confermato al NO il perdurare del rapporto di lavoro con invito a riprendere servizio, accoglieva la domanda. Su appello della MA, il tribunale di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza, nel presupposto che il licenziamento fosse nullo, ma che la MA avesse reintegrato controparte nel posto di lavoro prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, per cui limitava la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dal 29 maggio 1993 fino al 7 luglio 1993, data della avvenuta reintegra. Avverso la sentenza il NO ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.
Resiste l'intimata con controricorso.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 118 c.c. e 18 legge n. 300 del 1970, deducendo che nella specie vi era stata revoca del licenziamento. che è un atto unilaterale del datore di lavoro al quale occorre una adesione implicita o esplicita del lavoratore, non diversamente dalla revoca delle dimissioni del lavoratore, per la quale occorre l'adesione del datore.
Conseguentemente, non essendovi stata adesione alla revoca, il licenziamento legittimo permaneva, per cui il tribunale avrebbe dovuto trame le debite conseguenze.
Il motivo è infondato.
Rileva questa Corte che nella fattispecie il datore di lavoro noti ha revocato alcunché, essendosi limitato a prendere atto che il licenziamento intimato era inefficace, per citi invitò il lavoratore a riprendere il lavoro, essendo il rapporto perdurato dalla data del licenziamento a quella dell'invito a riprendere servizio. Per la verità il tribunale parla di revoca del licenziamento, ma, a prescindere dal termine usato, dalla sentenza emerge che nella sostanza ha ritenuto la persistenza del rapporto di lavoro ( pag. 6 ) e la inefficacia dell'atto risolutivo (pag. 7).
Invero, secondo l'opinione largamente prevalente, il licenziamento orale è del tutto inesistente, per cui è irrilevante la sua revoca, dato che noti può rimuoversi l'efficacia di ciò che è inidoneo a produrre effetti
D'altra parte, ciò è conforme al principio riconosciuto da questa Corte in un caso di specie, secondo il quale il licenziamento orale, essendo inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, fa permanere questo rapporto giuridicamente in atto. con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro (Cass., n. 23 del 1986). Obbligo retributivo nella specie riconosciuto dal tribunale e fatto oggetto di una specifica condanna.
Quindi tutta la tematica afferente alla revoca del licenziamento prospettata dal ricorrente è fuor di luogo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.2118 c.c. e vizi della motivazione, deducendo che inesattamente il tribunale ha ritenuto che la reintegra fu disposta dalla società con telegramma del 5 luglio e poi con lettera del 7 luglio, in quanto la MA non aveva provveduto al pagamento della retribuzione di detto periodo, non aveva provveduto a versare i contributi previdenziali e simili, per cui in realtà si trattava non di reintegrazione ma di una nuova assunzione.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt, 170 e s.s. del Codice della navigazione e vizi della motivazione, sostenendo che, trattandosi di un nuovo contratto era necessario un formale atto di assunzione, l'annotazione sul libretto di navigazione, la comunicazione all'ufficio marittimo e l'annotazione sul ruolo dell'equipaggio.
I due motivi, essendo interdipendenti, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Infatti il tribunale ha spiegato, adeguatamente motivando, le ragioni per le quali nella fattispecie doveva ritenersi che il rapporto di lavoro non si fosse mai interrotto, traendone, come si è visto, le conseguenze sul piano retributivo, ed a ciò noti vale opporre che il telegramma di convocazione non conteneva le necessarie indicazioni di luogo e di tempo idonee a permettere la ripresa del servizio, trattandosi solo di una convocazione nella sede della società e non di una disposizione di reimbarco.
Non vale opporre tale argomento perché la convocazione presso la sede della società era ovviamente preliminare alle successive operazioni, sicché il NO si è rifiutato di rendere perfino quel minimo di collaborazione che era necessaria allo scopo. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 1362 e s.s. e 1324 c.c. e vizi della motivazione, sostenendo che erroneamente il tribunale ha ritenuto che non riprese servizio in quanto interessato ad ottenere il risarcimento del danno minimo di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, oltre che il ristoro delle spese legali, mentre viceversa il contenuto di una lettera da lui inviata alla società era tutt'altro.
Anche tale motivo è da disattendere, sia perché la interpretazione della missiva è riservata al giudice di merito, a meno che noti si dimostri la violazione da parte sua dei canoni di interpretazione degli atti giuridici, vizio, questo, denunciato ma non dimostrato, sia perché il motivo manca della decisività occorrente per una pronuncia di accoglimento.
Ne segue che il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999