Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3102
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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Poiché la delega del Presidente dell'I.N.A.I.L. ad un direttore di sede periferica (art. 2 D.Lgs.CPS. 13 maggio 1947 n.438), per agire in giudizio attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'I.N.A.I.L., senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega (art. 75 cod.proc.civ.), determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio - sempreché sulla specifica questione non si sia formato il giudicato interno - anche se in primo grado la controparte nulla abbia eccepito, ovvero se il giudice non abbia invitato la parte interessata, esercitando il potere discrezionale previsto dall'art. 182 secondo comma cod.proc.civ., a colmare il suo difetto di capacità a stare in giudizio.

L'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa, configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 cod.civ., che l'Istituto può esercitare , facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì dalla speciale azione di regresso spettante -("jure proprio") all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod.civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della corte la questione stessa di proporre, ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod.proc.civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato, va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3102
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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