Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 3
Poiché la delega del Presidente dell'I.N.A.I.L. ad un direttore di sede periferica (art. 2 D.Lgs.CPS. 13 maggio 1947 n.438), per agire in giudizio attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'I.N.A.I.L., senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega (art. 75 cod.proc.civ.), determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio - sempreché sulla specifica questione non si sia formato il giudicato interno - anche se in primo grado la controparte nulla abbia eccepito, ovvero se il giudice non abbia invitato la parte interessata, esercitando il potere discrezionale previsto dall'art. 182 secondo comma cod.proc.civ., a colmare il suo difetto di capacità a stare in giudizio.
L'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa, configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 cod.civ., che l'Istituto può esercitare , facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì dalla speciale azione di regresso spettante -("jure proprio") all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod.civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).
Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della corte la questione stessa di proporre, ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod.proc.civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato, va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA Presidente
Dott. Ernesto LUPO Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
Dott. Antonio SEGRETO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 10270/1997 R.G.) proposto da:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del presidente pro tempore avv. prof. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l'avv. Marcello Britti, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore DI RI, e DI FI BE, elettivamente domiciliati in Roma, via Vittorio Montiglio n.7, presso l'avv. Enzo Cupitò, che li difende unitamente all'avv. Domenico Paolo Mugnano, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
MAA ASSICURAZIONI AUTO E RISCHI DIVERSI s.p.a.;
SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI s.p.a.
- intimate -
nonché sul ricorso (n. 11612/1997 R.G.) proposto da:
NUOVA MAA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del direttore generale dott. Fausto Marchionni, elettivamente domiciliato in Roma, via Mirabello n. 6, presso l'avv. Maurizio Tropiano, che lo difende unitamente all'avv. Walter Farruggia, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del presidente pro tempore avv. prof. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l'avv. Marcello Britti, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente-
e contro
DI FI BE;
UA s.r.l.;
SOCIETÀ REALE MUTUA s.p.a.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 787/97 dell'11 dicembre 1996, pubblicata il 18 marzo 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avvM. Britti per il ricorrente principale e l'avv. Tropiano per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23 gennaio 1982 in Senago un autocarro di proprietà della ditta UA di GH IO, assicurata per la responsabilità civile presso la MAA, condotto da DI FI BE (dipendente del GH) e sul quale era trasportato, per lavoro, AR CE (altro dipendente dello stesso GH) si ribaltava e l'AR riportava danni, risarciti dall'INAIL.
Successivamente, con atto 22 gennaio 1988 l'INAIL, in persona del direttore in carica della sede di Milano, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano DI FI BE, chiedendone la condanna al pagamento di quanto erogato all'AR in occasione del descritto sinistro.
Il DI FI, costituitosi in giudizio riservandosi ogni contestazione circa l'an ed il quantum debeatur chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la MAA, ai fini della manleva. Intervenuto volontariamente in giudizio GH IO, titolare della ditta UA, successivamente trasformata nella UA s.r.l., faceva propri gli assunti del DI FI.
Chiamata in causa la MAA questa eccepiva la prescrizione e l'inesistenza della garanzia assicurativa, trattandosi di infortunio patito da un trasportato sull'autocarro, addetto al servizio dell'autoveicolo, espressamente escluso dal contratto di assicurazione e non applicandosi per i trasportati da autocarro le norme in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, essendo eventualmente responsabile la s.p.a. REALE MUTUA, che assicurava gli infortuni.
Chiamata in causa anche la REALE MUTUA questa eccepiva la nullità della chiamata in causa per difetto di formulazione di domanda, nonché l'improponibilità della domanda stessa come azione di regresso, la prescrizione del diritto azionato e l'assenza di colpa del conducente l'autocarro.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale, con sentenza 9 novembre 1993 - 28 febbraio 1994, disattese le eccezioni riguardanti le questioni preliminari. rigettava la domanda dell'INAIL nonché le domande subordinate nei confronti della MAA e della REALE MUTUA, atteso che nessuna colpa era ravvisabile nella condotta del DI FI, in relazione all'infortunio di cui era stato vittima l'AR. Gravata tare pronuncia dall'INAIL la Corte di appello di Milano, con sentenza 11 dicembre 1996 - 18 marzo 1997 rigettava l'appello, con condanna dell'INAIL al pagamento delle spese del grado. Osservavano - in particolare - i giudici di secondo grado, che nella specie, trattandosi di infortunio sul lavoro, l'azione di regresso esercitata dall'INAIL non trovava il proprio fondamento nell'art. 1916 c.c., come dedotto dalla difesa dell'appellante, ma negli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Giusta tale ultime disposizioni - hanno concluso i giudici milanesi - la responsabilità civile del datore di lavoro dell'infortunato nonché dei collaboratori di questo (in particolare del DI FI, evocato in giudizio dall'INAIL) poteva affermarsi esclusivamente nella ipotesi costoro avessero riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio era derivato. Atteso, per contro, che nella specie l'eventuale reato di lesioni personali colpose, imputabile al DI FI sarebbe stato perseguibile solo a querela di parte, con conseguente esclusione dell'azione di regresso da parte dell'INAIL (a norma dell'art. 10, comma 4 d.P.R. n. 1124 del 1965), la Corte di appello ha dichiarato improponibile l'azione proposta dall'INAIL, con assorbimento di ogni altra questione dibattuta in causa (in particolare quanto alla responsabilità del DI FI in ordine al verificarsi del sinistro in esito al quale l'AR ha riportato le lesioni oggetto di controversia).
Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, l'INAIL cui resistono, con controricorso, la UA s.r.l. e DI FI BE nonché con controricorso e ricorso incidentale subordinato, affidato a 6 motivi la NUOVA MAA ASSICURAZIONI. L'INAIL ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale. La REALE MUTUA di ASSICURAZIONI s.p.a. non ha svolto attività difensiva, in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Richiamando l'autorità dell'insegnamento contenuto in Cass.22 gennaio 1992 n. 702, in limine, i controricorrenti UA s.r.l. e
DI FI BE, eccepiscono che l'azione proposta nella specie dall'INAIL è affetta da nullità insanabile, per "carenza di potere del Direttore [della sede INAIL di Milano] ad esercitare una azione di rivalsa senza procura ad hoc rilasciata dal Presidente pro tempore dell'Istituto".
Osservano - infatti - i controricorrenti che al termine del primo grado del giudizio l'INAIL non aveva esibito o prodotto copia di una procura ad hoc dalla quale risultasse che il presidente dell'Istituto avesse conferito al direttore della sede di Milano dello stesso Istituto il potere di promuovere azione di rivalsa e che il tribunale, pur riconoscendo che la carenza di poteri in capo al Direttore della sede dell'INAIL era rilevabile d'ufficio, aveva - da un lato - ritenuto tardiva la relativa eccezione formulata solo nella comparsa conclusionale, dall'altro, affermato che la delega dei poteri di rappresentanza del direttore periferico ex art. 2, d.lgs. C. p. S. 13 maggio 1947, n. 7949, "di regola" esiste, "tanto da non rendere necessaria alcuna acquisizione di giustificazione di tali poteri" (da parte del direttore della sede).
"Tale sommario giudizio - proseguono i controricorrenti - non è accettabile poiché l'indagine relativa alla sussistenza di tale delega attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e deve essere compiuta d'ufficio dal giudice di merito".
3. L'eccezione non può trovare accoglimento.
Ancora recentemente questa Corte, confermando al riguardo una giurisprudenza più che consolidata, ha affermato che la delega del presidente dell'INAIL ad un direttore di sede periferica (art. 2 d.lgs. C. p. S. 13 maggio 1947 n. 438), per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, e che la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'INAIL, ma senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega (art. 75 c.p.c.) , determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio, anche se in primo grado la controparte nulla abbia eccepito, ovvero se il giudice non abbia invitato la parte interessata, esercitando il potere discrezionale previsto dall'art.182, comma 2, c.p.c., a colmare il suo difetto di capacità a stare in giudizio (Cass. 4 giugno 1997 n. 4979). Deve segnalarsi, peraltro, al riguardo, che perché il giudice possa rilevare d'ufficio il difetto di una valida procura, rilasciata dal Presidente dell'Istituto al direttore della sede provinciale di questo per agire in giudizio nel nome e nell'interesse dell'Istituto, è pur sempre indispensabile che sulla questione specifica non si sia formato il giudicato.
Giudicato certamente formatosi nella specie, tenuto presente che:
- il giudice di primo grado ha rigettato - con la motivazione riferita sopra - l'eccezione di nullità del giudizio;
- il DI FI e la s.r.l. UA, rimasti sul punto soccombenti, hanno riproposto la questione in appello;
- i giudici di appello hanno omesso totalmente di esaminare la deduzione (pur accogliendo, sotto altro profilo) le difese e le eccezioni di parte DI FI;
- il DI FI e la s.r.l. UA hanno omesso di proporre ricorso incidentale, ancorché condizionato, avverso l'omessa pronuncia, da parte dei giudici di appello, in ordine alla loro, assorbente, eccezione di nullità del giudizio.
Non controverso, in linea di fatto, quanto precede deve ribadirsi - del resto in conformità ad un insegnamento più che consolidato di questa Corte regolatrice - che quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sulla parte intimata, va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso e con la memoria illustrativa di questo (in questo senso, ad esempio, Cass. 29 novembre 1993, n. 11808, nonché Cass. 6 giugno 1997, n. 5050. Sempre in questo senso, del resto, Cass. 4 giugno 1997, n. 4977 nonché Cass. 5 settembre 1997, n. 8612).
4. Come riferito in parte espositiva la Corte di appello di Milano ha dichiarato improponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 4, d.P.R.30 giugno 1965, n. 1124, l'azione di regresso proposta dall'INAIL
contro
DI FI BE per sentirlo condannare al pagamento di quanto erogato a AR CE in occasione dell'infortunio sul lavoro a quest'ultimo occorso il 23 gennaio 1982 allorché lo stesso si trovava a bordo di un autocarro condotto dal DI FI di proprietà della ditta UA di GH IO (ora UA s.r.l.), datrice di lavoro dell'AR come del DI FI. Hanno osservato, infatti, quei giudici che a norma dell'art. 10, commi 2 e 4, d.P.R. n. 1124 del 1965 in caso di infortunio sul lavoro permane - nonostante l'avvenuta iscrizione presso l'INAIL - la responsabilità civile del datore di lavoro e dei suoi dipendenti nell'ipotesi in cui costoro abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, salvo che per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa: poiché nella specie il fatto reato di cui dovrebbe rispondere il DI FI è il delitto di lesioni personali colpose, perseguibile solo a querela di parte (art.590, comma 5, c.p.) l'azione di regresso esercitata dall'INAIL deve essere dichiarata improponibile.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, d.P.R. n. 1124 del 1965 e 1916 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
Con il secondo motivo - ancora - il ricorrente lamenta "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.". Con tali motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, il ricorrente INAIL censura, in concreto la sentenza gravata atteso che erroneamente questa ha applicato, alla fattispecie, gli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, invocabili in caso di violazione delle norme antinfortunistiche, anziché l'art. 1916 c.c. Osserva, infatti, il ricorrente che l'istituto ha inteso esercitare esclusivamente l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del DI FI, responsabile del sinistro stradale in cui ha riportato lesioni, indennizzate dallo stesso Istituto, AR CE, mentre non ha proposto alcuna azione di regresso nei confronti del datore di lavoro ovvero del DI FI quale lavoratore dipendente.
6. Entrambi i motivi sono infondati.
Recentemente, le sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno statuito che l'azione, esercitata dall'INAIL nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all'Istituto ai sensi degli art. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri) (Cass., sez. un., 16 aprile 1997, n. 3288. In questo senso, in precedenza, tra le altre, altresì, Cass. 18 ottobre 1994, n. 8467, nonché Cass. 7 settembre 1988, n. 6077; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1097). Non controverso quanto sopra, pacifico che nella specie i giudici del merito si sono attenuti al ricordato principio di diritto - costituente, al momento, sulla questione specifica, "diritto vivente" - tenuto presente che il ricorrente non ha addotto motivi di sorta che giustifichino una valutazione critica o un superamento delle conclusioni fatte proprie dalle SS.UU., è palese che il proposto ricorso deve rigettarsi.
7. Al rigetto del ricorso principale segue l'assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla NUOVA MAA ASSICURAZIONI s.p.a. espressamente subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
8. Atteso l'esito del giudizio le spese del giudizio di questa fase - liquidate come in dispositivo faranno carico esclusivo al ricorrente INAIL.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi,
rigetta il ricorso principale proposto dall'INAIL, dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla NUOVA MAA ASSICURAZIONI s.p.a.;
condanna l'INAIL al pagamento delle spese di questa fase in favore dei resistenti UA s.r.l. e DI FI BE liquidate in lire 609.000= oltre lire 2.500.000 per onorari, nonché in favore della NUOVA MAA ASSICURAZIONI s.p.a. liquidate in lire 638.000= oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999