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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
LE IO Presidente est.
CL ER UD
Andrea Marchesi UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14630/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRALI NICOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CIOCHINA MARIA Controparte_1 C.F._2
NG e l'avv. MOLARI MATTEO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: parte ricorrente chiede che la causa venga decisa alle condizioni già in essere, con monitoraggio amministrativo dei Servizi per un anno;
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare, per i motivi tutti in fatto ed in diritto di cui al presente atto, tutte le domande svolte dalla signora nei confronti del signor e, per l'effetto, in via Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 cautelare e urgente, revocare l'ordine di protezione emesso inaudita altera parte il 29.11.2023 cron. 6658/2023, in quanto emesso senza che rincorrano i presupposti di cui all'art. 342-bis c.p.c., ed in particolare stante l'assenza di fumus in ordine alla fondatezza delle asserite condotte ed in assenza del pericolo di concreto pregiudizio all'integrità fisica o morale e alla libertà del coniuge, per i motivi già esposti in narrativa, disponendo che gli incontri con le figlie avvengano attraverso i Servizi Sociali fino alla revoca e/o affievolimento della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Brescia il 11..12.2023 e che vengano, comunque, incaricati i servizi sociali per relazionare sia sulla madre sia sul padre, pronunciare la separazione legale fra i coniugi sigg.ri e disporre l'affidamento condiviso sulle Controparte_2 Parte_1 figlie e condannare la signora alle spese processuali e compensi legali come previsto per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di più ampiamente produrre, dedurre, instare ed indicare ulteriori testi nel proseguo del giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2023, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 04/04/2011 in Travagliato e che dalla loro unione erano nate il Controparte_1
22.12.2007 e il 24.06.2012 evidenziava che la Persona_1 Persona_2 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in corso di causa, su istanza della riccorrente con decreto inaudita altera parte del 29.11.2023 era disposto il divieto di avvicinamento del resistente alla moglie e alle figlie;
provvedimento confermato con decreto del 14.12.2023, che dava atto dell'intervenuta emissione di analoga misura cautelare a carico del resistente in sede penale.
Incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, sentite le parti all'udienza del
7.5.2024, con ordinanza del 8.5.2024 il UD delegato pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente: “
1. conferma l'ordine di protezione del 14.12.2023; 2. affida le figlie minorenni
e in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di straordinaria amministrazione, Per_1 Per_2 compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione delle stesse presso
l'abitazione della madre, assegnataria;
3. le visite padre-figlie sono regolate in modalità protetta, secondo il calendario e tempistiche stabilite degli operatori dei Servizi, invitando il Servizio ad
pagina 2 di 5 accompagnare le minori ad un graduale riavvicinamento al padre, con la facoltà di liberalizzare in futuro le visite, valutato superiore ed esclusivo interesse delle minori;
4. pone a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento di e col versamento di un assegno dell'importo Per_1 Per_2 di € 250,00 mensili ciascuna, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”).
In seguito alla prosecuzione del monitoraggio e ad indagini tributarie sul resistente, non comparso alle successive udienze del 12.11.2024, 10.4.2025 e 16.10.2025, a quest'ultima udienza la ricorrente precisava le conclusioni in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Romania), sussiste la giurisdizione del UD Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in Italia all'epoca del radicamento del giudizio (Brescia, via G. Leopardi 8).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lettera a).
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In merito all'affidamento delle figlie minorenni, i Servizi Sociali hanno riferito di una figura materna adeguata nella gestione delle figlie, con le quali è emerso un ottimo rapporto affettivo, e che cerca di non coinvolgerle nel conflitto con la figura del padre non collocatario. Risulta altresì che successivamente alla separazione di fatto, a fronte della pressoché assente collaborazione del padre, la pagina 3 di 5 madre si occupa dell'educazione delle bambine, nonché del loro mantenimento in via integrale, in assenza di contributo del padre;
ad oggi la situazione familiare pare stabilizzata, con maggiore autonomia da parte della ricorrente, che vive con le figlie in appartamento non comunitario, con riacquisita serenità delle figlie, inizialmente scosse dalle vicende separative.
Gli operatori hanno, per contro, riferito di un padre che non ha mai accettato l'attuale situazione di fatto e, fortemente rancoroso nei confronti della moglie e della primogenita , non riesce a concentrarsi Per_1 sui bisogni delle figlie, inveendo reiteratamente nei confronti di queste ultime e degli operatori;
a loro volta, entrambe le figlie sono ferme nell'intenzione di non avere rapporti con il padre. Da fine 2024, ha comunicato di essersi trasferito stabilmente in Olanda, presso parenti, e da allora i contatti con gli operatori, da sempre difficili, sono divenuti via via sporadici (cfr. relazioni 2.2.2024, 6.5.2024,
8.11.2024, 10.4.2025, 3.10.2025).
Da ultimo, risulta depositata il 15.9.2025 da questo Tribunale sentenza di condanna del resistente per il reato ex art. 612 bis c.p. ai danni della ricorrente (all. nota ricorrente 18.9.2025).
Alla luce di quanto premesso, ricorrono all'evidenza i presupposti per l'integrale conferma dei provvedimenti provvisori già emessi (v. supra), con prosecuzione del monitoraggio sul nucleo famigliare da parte del Servizio incaricato per un ulteriore anno.
Analoga conferma è disposta per il contributo al mantenimento delle figlie, già posto a carico del padre in forma minima, in assenza di diversa domanda della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano secondo i parametri ex d.m.
55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.700,00 per fase di studio, €
2.000,00 per fase introduttiva comprensiva della fase cautelare bis.15, € 1.300,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Travagliato (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2011, parte I, n. 4;
pagina 4 di 5 3) affida le figlie minorenni e in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di Per_1 Per_2 straordinaria amministrazione, compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre, assegnataria;
4) le visite padre-figlie sono regolate in modalità protetta, secondo il calendario e tempistiche stabilite degli operatori dei Servizi, invitando il Servizio ad accompagnare le minori ad un graduale riavvicinamento al padre, con la facoltà di liberalizzare in futuro le visite, valutato superiore ed esclusivo interesse delle minori;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e col Per_1 Per_2 versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili ciascuna, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
7) condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
LE IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
LE IO Presidente est.
CL ER UD
Andrea Marchesi UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14630/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRALI NICOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CIOCHINA MARIA Controparte_1 C.F._2
NG e l'avv. MOLARI MATTEO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: parte ricorrente chiede che la causa venga decisa alle condizioni già in essere, con monitoraggio amministrativo dei Servizi per un anno;
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare, per i motivi tutti in fatto ed in diritto di cui al presente atto, tutte le domande svolte dalla signora nei confronti del signor e, per l'effetto, in via Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 cautelare e urgente, revocare l'ordine di protezione emesso inaudita altera parte il 29.11.2023 cron. 6658/2023, in quanto emesso senza che rincorrano i presupposti di cui all'art. 342-bis c.p.c., ed in particolare stante l'assenza di fumus in ordine alla fondatezza delle asserite condotte ed in assenza del pericolo di concreto pregiudizio all'integrità fisica o morale e alla libertà del coniuge, per i motivi già esposti in narrativa, disponendo che gli incontri con le figlie avvengano attraverso i Servizi Sociali fino alla revoca e/o affievolimento della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Brescia il 11..12.2023 e che vengano, comunque, incaricati i servizi sociali per relazionare sia sulla madre sia sul padre, pronunciare la separazione legale fra i coniugi sigg.ri e disporre l'affidamento condiviso sulle Controparte_2 Parte_1 figlie e condannare la signora alle spese processuali e compensi legali come previsto per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di più ampiamente produrre, dedurre, instare ed indicare ulteriori testi nel proseguo del giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2023, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 con il 04/04/2011 in Travagliato e che dalla loro unione erano nate il Controparte_1
22.12.2007 e il 24.06.2012 evidenziava che la Persona_1 Persona_2 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, in corso di causa, su istanza della riccorrente con decreto inaudita altera parte del 29.11.2023 era disposto il divieto di avvicinamento del resistente alla moglie e alle figlie;
provvedimento confermato con decreto del 14.12.2023, che dava atto dell'intervenuta emissione di analoga misura cautelare a carico del resistente in sede penale.
Incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, sentite le parti all'udienza del
7.5.2024, con ordinanza del 8.5.2024 il UD delegato pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente: “
1. conferma l'ordine di protezione del 14.12.2023; 2. affida le figlie minorenni
e in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di straordinaria amministrazione, Per_1 Per_2 compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione delle stesse presso
l'abitazione della madre, assegnataria;
3. le visite padre-figlie sono regolate in modalità protetta, secondo il calendario e tempistiche stabilite degli operatori dei Servizi, invitando il Servizio ad
pagina 2 di 5 accompagnare le minori ad un graduale riavvicinamento al padre, con la facoltà di liberalizzare in futuro le visite, valutato superiore ed esclusivo interesse delle minori;
4. pone a carico del padre
l'obbligo di contribuire al mantenimento di e col versamento di un assegno dell'importo Per_1 Per_2 di € 250,00 mensili ciascuna, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”).
In seguito alla prosecuzione del monitoraggio e ad indagini tributarie sul resistente, non comparso alle successive udienze del 12.11.2024, 10.4.2025 e 16.10.2025, a quest'ultima udienza la ricorrente precisava le conclusioni in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Romania), sussiste la giurisdizione del UD Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in Italia all'epoca del radicamento del giudizio (Brescia, via G. Leopardi 8).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lettera a).
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In merito all'affidamento delle figlie minorenni, i Servizi Sociali hanno riferito di una figura materna adeguata nella gestione delle figlie, con le quali è emerso un ottimo rapporto affettivo, e che cerca di non coinvolgerle nel conflitto con la figura del padre non collocatario. Risulta altresì che successivamente alla separazione di fatto, a fronte della pressoché assente collaborazione del padre, la pagina 3 di 5 madre si occupa dell'educazione delle bambine, nonché del loro mantenimento in via integrale, in assenza di contributo del padre;
ad oggi la situazione familiare pare stabilizzata, con maggiore autonomia da parte della ricorrente, che vive con le figlie in appartamento non comunitario, con riacquisita serenità delle figlie, inizialmente scosse dalle vicende separative.
Gli operatori hanno, per contro, riferito di un padre che non ha mai accettato l'attuale situazione di fatto e, fortemente rancoroso nei confronti della moglie e della primogenita , non riesce a concentrarsi Per_1 sui bisogni delle figlie, inveendo reiteratamente nei confronti di queste ultime e degli operatori;
a loro volta, entrambe le figlie sono ferme nell'intenzione di non avere rapporti con il padre. Da fine 2024, ha comunicato di essersi trasferito stabilmente in Olanda, presso parenti, e da allora i contatti con gli operatori, da sempre difficili, sono divenuti via via sporadici (cfr. relazioni 2.2.2024, 6.5.2024,
8.11.2024, 10.4.2025, 3.10.2025).
Da ultimo, risulta depositata il 15.9.2025 da questo Tribunale sentenza di condanna del resistente per il reato ex art. 612 bis c.p. ai danni della ricorrente (all. nota ricorrente 18.9.2025).
Alla luce di quanto premesso, ricorrono all'evidenza i presupposti per l'integrale conferma dei provvedimenti provvisori già emessi (v. supra), con prosecuzione del monitoraggio sul nucleo famigliare da parte del Servizio incaricato per un ulteriore anno.
Analoga conferma è disposta per il contributo al mantenimento delle figlie, già posto a carico del padre in forma minima, in assenza di diversa domanda della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano secondo i parametri ex d.m.
55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.700,00 per fase di studio, €
2.000,00 per fase introduttiva comprensiva della fase cautelare bis.15, € 1.300,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Travagliato (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2011, parte I, n. 4;
pagina 4 di 5 3) affida le figlie minorenni e in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di Per_1 Per_2 straordinaria amministrazione, compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre, assegnataria;
4) le visite padre-figlie sono regolate in modalità protetta, secondo il calendario e tempistiche stabilite degli operatori dei Servizi, invitando il Servizio ad accompagnare le minori ad un graduale riavvicinamento al padre, con la facoltà di liberalizzare in futuro le visite, valutato superiore ed esclusivo interesse delle minori;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e col Per_1 Per_2 versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili ciascuna, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
7) condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
LE IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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