Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2004, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IO DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 180/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 21/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
IO DI in data 6.2.1993 presentava istanza di rimborso per i versamenti IRPEF effettuati sulla pensione privilegiata ordinaria militare tabellare per il periodo dal 1^ gennaio 1979 al 20 luglio 1989, risultati indebiti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 D.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui non aveva esteso l'esenzione dall'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari per invalidità dipendente da causa di servizio.
L'Intendenza di finanza di Livorno accoglieva l'istanza per la parte dei versamenti effettuati tramite ritenuta diretta, mentre i versamenti eseguiti mediante autotassazione venivano rimborsati limitatamente agli ultimi 18 mesi. La C.T. di primo grado di quella città, adita dal contribuente, confermava il provvedimento, ritenendo essersi verificata la decadenza dal diritto al rimborso dei versamenti compiuti con l'autotassazione per il periodo eccedente i 18 mesi ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973. Appellava IO DI, sostenendo che nella specie non si trattava di rimborso di versamenti diretti effettuati in casi di non debenza per erronea applicazione della relativa norma e come tali soggetti al termine di decadenza di 18 mesi, ma di un caso di non decenza per insussistenza dell'obbligo di versamento. Resisteva l'Ufficio di Livorno.
La C.T.R. della Toscana accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo che la retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, applicabile alla fattispecie, non potesse "superare il termine quinquennale previsto dall'art. 43 D.P.R. n. 600/1973, nei casi in cui non sia ancora esaurito il rapporto d'imposta, ne' per il Fisco nè per il contribuente".
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, articolando un unico motivo, illustrato anche con memoria. Non risulta costituito IO DI.
DIRITTO
Con l'unico motivo l'Amministrazione delle finanze dello Stato denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 38 D.P.R. n. 602/1973, nonché omessa ed insufficiente motivazione, sostenendo che, poiché, nella specie, trattasi di imposta corrisposta a mezzo di versamenti diretti, la richiesta di rimborso è disciplinata dall'art. 38 D.P.R. cit. con l'esclusione della possibilità per il contribuente di usufruire del termine quinquennale di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600/1973, riferendosi detta norma solo all'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, non essendo l'ente impositore ed il contribuente su di un piano di parità, sicché i termini e le modalità stabilite per l'azione dell'amministrazione non valgono per il contribuente. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Secondo l'orientamento di questa Corte, dal quale non v'è motivo per discostarsi: il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta indebitamente pagata è escluso, ove il pagamento sia avvenuto mediante autotassazione alla quale non abbia fatto seguito, entro il termine di diciotto mesi fissato nell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, istanza di rimborso (cass. civ., nn. 11698/1995, 2640/1999 e 15063/2002); in caso di pagamento di somme non dovute, qualunque sia la ragione dell'indebito, essa non apre la via dell'azione generale di ripetizione - soggetta alla prescrizione ordinaria. Nè, peraltro, può in alcun modo influire la pronunzia della Corte costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma impositiva, in quanto tali sentenze incidono retroattivamente solo sui rapporti tributari ancora pendenti al momento della pronuncia, per cui, nel caso in esame, al contribuente è solo riconosciuto il diritto di chiedere il rimborso per i 18 mesi precedenti l'istanza e, quindi, nella specie, per il periodo dal 6.8.91 al 6.2.1993, trattandosi per i periodi di imposta anteriori di rapporti ormai definitivi a causa del comportamento passivo dell'interessato nel termine perentorio di cui al citato art. 38. Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo IO DI.
Si ritiene equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004