Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 04 16 /03 IN NOME DEL POPOLO ITAL O LA COR SU RE A Oggetto SE IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16979/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Cron. 10878 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.17/12/02 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 79, presso lo studio dell'avvocato VAL DI LANZO QUARANTINO IACONO, rappresentata e difesa GIUSEPPE dall'avvocato LIBORIO PIRRONE BALSAMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio 5586 dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 116/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 26/05/00 R.G.N. 3/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto: -2- IL NA
contro
FIRS Italiana Assicurazioni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 gennaio 1994 NA IL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 2 dicembre 1993 dal Pretore di Palermo con il quale le si intimava il pagamento in favore della FIRS Italiana Assicurazioni s.p.a. della somma di lire 221.990.830 per versamenti di premi assicurativi asseritamene non effettuati in esecuzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti. ,La opponente assumeva di non essere debitrice di alcunché e di essere a sua volta, creditrice della somma di lire 150.000.000 a titolo di risarcimento danni per l'anticipata risoluzione dl rapporto di agenzia. Con sentenza in data 15 aprile 1999 il Pretore di Palermo, sulla base della disposta consulenza tecnica riduceva il credito della FIRS Italiana al pagamento della somma di lire 165.134.835 in considerazione della differenza esistente tra i premi incassati dalla IL e le provvigioni alla medesima dovute e, in conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo e rigettata la domanda riconvenzionale, condannava la opponente al pagamento in favore della società assicuratrice intimante al pagamento di tale minor somma. Con sentenza in data 20 aprile 2000 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza pretorile appellata dalla IL nei confronti della FIRS Italiana, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, e condannava la appellante al pagamento delle spese del giudizio. NA IL ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la FIRS Italiana Assicurazioni, in persona del Commissario Liquidatore, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso la IL si duole che la Corte d'Appello di Palermo abbia rigettato l'appello con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - aderendo alle erronee conclusioni del c.t.u., nominato in primo grado, il quale aveva ritenuto che determinate rimesse, costituite da assegni di conto corrente, assegni circolari, bonifici, ecc. trasmessi dalla medesima alla società assicuratrice non dovessero essere presi in considerazione perché non riferibili al periodo in contestazione. La ricorrente aggiunge che, se il giudice avesse preso in considerazione le modalità di operare della società assicuratrice dalla fine del 1991 sino agli inizi del 1992, si sarebbe reso conto della confusione nella quale essa operava e non avrebbe prestato fede alle risultanze della consulenza tecnica, in quanto non supportate da alcun valido riscontro. Il proposto ricorso è infondato. Invero la Corte d'Appello di Palermo aveva fondato il suo convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado non già acriticamente ma motivatamente e con argomentazioni esaurienti e logiche, in quanto in riferimento al periodo dal 1991 al 1993 aveva analiticamente descritto nell'importo e nella data tutte le rimesse che risultavano essere state trasmesse dalla IL, quale agente assicuratrice, alla FIRS Italiana. Soltanto a seguito di tale descrizione era pervenuta alla conclusione secondo la quale la P IL aveva offerto la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei premi in riferimento alle rimesse, che il c.t.u. aveva dichiarato essere state supportate da adeguate documentazioni e che la medesima era rimasta debitrice per la residua somma in difetto di prove circa l'avvenuto saldo dei premi assicurativi riscossi per conto della società assicuratrice. Contro tali argomentazioni della sentenza impugnata le censure della ricorrente di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione appaiono ai limiti della genericità, in quanto non chiariscono, con la specificità richiesta dall'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., su quale punto decisivo della controversia in concreto ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.(in 2 riferimento alla data e all' importo degli assegni non presi in considerazione e prodotti in • Tribunale giudizio essa sia incorso nel denunziato vizio di motivazione. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, 15,00. oltre euro 3000,00 (tremila) per onorari diliquidate in euro avvocato. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Matale Casitamis Il President什 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Aggi, 29 MAR/2003 IL CANCELLIERE 3