Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di intervento del P.M. nelle cause di separazione personale dei coniugi, deve escludersi la violazione dell'art. 70 cod. proc. civ. quando risulti documentato l'intervento dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, ne' rileva sul piano della validità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. l'omesso visto del P.M. sulla stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20229 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
EL GI CA, elettivamente domiciliato in Roma, V. Faà di Bruno n. 4, presso l'avv. Sergio Scicchitano, che lo rappresenta e difende per procura per notar BE RR del 20 marzo 2002, in sostituzione avv. Carlo Piccinini da Lanciano.
- ricorrente -
contro
BE DA, elettivamente domiciliata in Roma, V. G. Zanardelli n. 20, presso l'avv. Fabio Lais, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 1^ sez. civ. n. 389, del 23 marzo - 17 aprile 2001. Udita, all'udienza del 29 ottobre 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Scicchitano, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. Lais, per la controricorrente che ne ha domandato il rigetto e il P.M. Dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 marzo 2000, il Tribunale di Parma pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi AN LU LL ed MO ER, affidando i figli minori CO del 1984 ed EM del 1987, alla madre alla quale era anche assegnata la casa familiare. A carico del padre erano posti un contributo mensile al mantenimento dei figli di L. 1.800.000, da elevare annualmente in base agli indici Istat di svalutazione, il 50% delle spese scolastiche e sanitarie straordinarie e le spese di causa.
Lo LL proponeva gravame contro la sentenza, a suo dire nulla, perché non sottoscritta dal P.M. e per essere stati sentiti i minori irritualmente;
s'era consentito al P.M. in primo grado di formulare le conclusioni fuori udienza l'8 luglio 2000 e non nell'udienza di comparizione del 21 giugno 2000.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 17 aprile 2001, ha rilevato che la sottoscrizione del P.M. non è prevista dall'art. 132 c.p.c. tra i requisiti di validità della sentenza, mentre l'audizione dei figli minori è stata conforme a legge, non essendo gli stessi testimoni;
riteneva poi l'invio del fascicolo al P.M. per le conclusioni conforme al disposto degli artt. 71 c.p.c. e 1 disp. att. c.p.c., rilevando comunque la tardività dell'eccezione di invalidità dell'escussione dei minori, che andava proposta all'udienza successiva del 7 dicembre 1999.
Ritenuto generico il secondo motivo di gravame, che aveva dedotto carenze del giudizio di primo grado nell'accertamento dei fatti, delle responsabilità, delle condizioni del rapporto e delle persone, con affermazioni violative del principio per il quale il giudice decide iuxta alligata et probata, la Corte lo ha respinto insieme al terzo motivo d'appello, ripetitivo di istanze istruttorie proposte in primo grado, senza altre specifiche richieste. Il gravame è stato respinto e l'appellante è stato condannato alle spese del grado.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso AN LU LL con tre motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.;
si è difesa con controricorso la ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controricorrente ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perche privo dei requisiti di cui all'art. 366 n.ri 3 e 4 del c.p.c., mancando d'una sommaria esposizione dei fatti e contenendo poi motivi privi dei caratteri di specificità e completezza indispensabili al loro esame. Dalla lettura complessiva del ricorso emergono certe le censure che lo LL fa alla decisione di merito;
pur non essendovi nell'impugnazione la cronologica ricostruzione della vicenda processuale, essa si desume dalla premessa dell'impugnazione che, sotto la voce "FATTO", richiama il primo grado del giudizio e, in quello che qualifica "DIRITTO", riassume i motivi di censura dai quali risultano indicati con chiarezza le norme o i principi che si pretendono violati.
Il ricorso è quindi ammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, ripetendo uno dei motivi d'appello, censura la Corte di merito per non avere ritenuto nulla la sentenza impugnata, priva del visto del P.M., nonostante si fosse in sostanza dedotto l'omesso intervento dello stesso in primo grado e le mancate conclusioni di lui.
Il ricorso si richiama alla sentenza della Cassazione 30 gennaio 1991 n. 910 che, applicando il principio di diritto per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, esclude che, se non rilevate con motivo di gravame, le violazioni dell'art. 70 c.p. e. causino la nullità della decisione impugnata.
2.1. La Corte di appello richiama la causa di nullità della sentenza dedotta con il gravame che sarebbe consistita nella mancata sottoscrizione della stessa dal P.M., rilevando che non rientra nei requisiti di validità della decisione ex art. 132 c.p.c. Afferma la Corte, in ordine all'intervento del P.M. in primo grado, che questo emerge anche dalle conclusioni del P.G., che rileva come in tribunale il pubblico ministero era intervenuto all'udienza dell'8 luglio 1998 nella quale aveva proposto le sue conclusioni. Deve quindi escludersi la violazione dell'art. 70 c.p.c., non rilevando sul piano della validità della sentenza l'omesso visto del P.M. sulla stessa.
Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione si lamenta, come già in appello che i minori siano stati escussi in violazione del principio del contraddittorio, per l'assenza del P.M. e del difensore del padre.
3.1. La Corte d'appello ha ritenuto l'audizione dei minori legittima ed è da negare integri una violazione del contraddittorio l'escussione dei minori figli di separandi senza la presenza loro o dei loro difensori. I figli minori ascoltati dal giudice non sono testimoni, non fosse altro per il possibile conflitto di interessi tra le loro posizioni patrimoniali e morali e quelle di una o di entrambe le parti del giudizio di separazione, che sono sempre e solo i coniugi (art. 150, 3 comma c.c.). L'audizione dei figli, tendendo a accertare situazioni di fatto che comunque non attengono a diritti disponibili delle parti ma possono costituire i presupposti per la decisione su diritti patrimoniali e morali degli stessi minori escussi, può avvenire anche senza i difensori delle parti se, con un accertamento del giudice del merito incensurabile in sede di legittimità, tenda ad individuare l'interesse esclusivo della stessa prole da porre a base dei provvedimenti relativi ai figli minori (art. 155, 1 comma c.c.). Essendo l'interesse dei minori l'unico parametro della disciplina dei provvedimenti che li riguardano, accessori alla pronuncia di separazione, ad esso solo deve darsi rilievo anche in sede di loro escussione.
Pertanto, anche indipendentemente dall'art. 248 c.p.c. relativo ai minori che abbiano avuto più di quattordici anni, deve escludersi che la loro audizione in assenza dei genitori o dei difensori di questi o del P.M. possa potenzialmente ledere i diritti sostanziali e processuali delle parti o che il contraddittorio tra queste e il loro diritto di difesa sia stato leso. Comunque il motivo di ricorso è insufficiente, non censurando la seconda ratio decidendi fondata sulla corretta affermazione della Corte territoriale in ordine alla circostanza che, anche a voler ritenere nulla l'escussione dei minori come se fossero testi, la deduzione di detta nullità, relativa ex art. 157, 2^ comma, c.p.c, doveva avvenire alla prima udienza successiva alla loro audizione, così come in ogni ipotesi in cui sia rilevata una nullità relativa.
4. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, si lamenta che la Corte ha definito generico e considerato inammissibile il motivo di gravame con il quale si erano richiamate in modo espresso ogni difesa e richiesta di attività istruttoria svolte in primo grado. Sussiste la specificità per relationem del motivo d'appello e la sentenza impugnata deve cassarsi anche per tale profilo.
4.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perche non autosufficiente e generico in rapporto alle ragioni per le quali s'era chiesto con l'appello di ripetere l'istruttoria e di rivalutare ogni difesa e richiesta del primo grado, senza indicare in modo preciso e analitico le richieste reiterate con il gravame. Pur tendendo l'appello ad un riesame nel merito della decisione di primo grado è solo con riferimento a specifiche censure e a punti particolari della decisione che può pervenirsi alle modifiche delle statuizioni impugnate e, quindi, un generico richiamo ad ogni difesa e istanza prospettata in primo grado in rapporto ad altri motivi di gravame che lamentavano vizi solo processuali della decisione del tribunale, appare immotivato e inspiegabile come causa della richiesta di riforma della decisione appellata.
Il richiamo ad una censura generica neppure specificata con il motivo di ricorso per Cassazione mostra la insufficienza anche di quest'ultimo motivo di ricorso, che, per tale profilo, è inammissibile.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese della presente fase devono porsi a carico del ricorrente per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di questa fase, che liquida in euro 1.603,04, delle quali euro 1500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003