Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalita' giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalita' giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.