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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10845/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1
Pacifici e dall'Avv. Manuela Puliani, presso lo studio dei quali, sito in Roma, via
Anastasio II n.416, ha eletto domicilio, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti
Oggetto: richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione dell'Assegno nucleo familiare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente ha esposto:
-di avere presentato, in data 17.4.2023, domanda all' per il riconoscimento CP_1
dell'assegno familiare in relazione ai periodi: dal 13.2.2019 al 30.06.2019 avente prot. .7002.17/04/2023.0056619, dal 01.10.2019 al 30.06.2020 CP_1 avente prot. .7002.17/04/2023.0056622 dal 01.07.2020 al 30.06.2021 CP_1
avente prot. .7002.17/04/2023.0056623, dal 01.07.2021 al 28.02.2022 CP_1
avente prot. NPS.7002.17/04/2023.0056625;
-di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio sopradetto;
-in particolare, di essere lavoratrice dipendente, nei periodi oggetto di domanda, della società KOI RISTORANTE SRL, dal 1.10.2019 al 31.12.2019 della società YANYAKI SRLS e dal 19.9.2020 della società Parte_2
presso le quali ha svolto regolarmente la propria attività lavorativa;
-di essere di stato civile libero;
-di essere residente in Italia dal 2019 e al momento della presentazione della domanda a Roma, Via Oderisi da Gubbio 181;
-che il nucleo familiare è composto dal figlio , nato Persona_1
nelle Filippine il 1.2.2017, residente all'estero e privo di reddito;
-di essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano;
-di rientrare nei limiti di reddito previsti dalla legge;
-contestualmente alla presentazione della domanda di assegno familiare, di avere presentato anche istanza di autorizzazione ANF prot.
.7002.17/04/2023.0056618 per l'inclusione del figlio residente all'estero CP_1
nel proprio nucleo familiare;
-che l' ha accolto la domanda di autorizzazione di inclusione del familiare CP_1
nel nucleo, mentre ha respinto la domanda di assegno familiare per tutti i periodi richiesti;
-che la reiezione delle domande è stata, per tutti i periodi richiesti, fondata sulla seguente motivazione “nucleo non autorizzato”;
-di avere allora presentato quattro ricorsi amministrativi all' , tutti rigettati CP_1
sulla base della mancanza del requisito di convivenza;
-di avere dovuto presentare l'odierno ricorso giudiziale.
2 Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare relativo al periodo dal 13.12.2019 al
30.06.2019 dal 01.10.2019 al 30.06.2020 dal 01.07.2020 al 30.06.2021 ed infine dal 01.07.2021 al 28.02.2022 o per i diversi periodi accertati in corso di causa. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiara antistatari”
2. L' , nonostante il ricorso e il decreto di fissazione di udienza siano stati CP_1
ritualmente notificati, non si è costituto in giudizio rimanendo contumace.
3. Istruita documentalmente, all'udienza del 19 febbraio 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
4. In via preliminare, risulta necessario ricostruire la normativa in materia di assegno al nucleo familiare.
L'assegno nucleo familiare è una prestazione erogata dall' a sostegno dei CP_1
nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori che rientrino in determinati limiti reddituali. Le condizioni per poter beneficiare della prestazione sono contenute nell'art.2 del decreto-legge n.69 del 13.3.1988, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Tale assegno viene riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, il cui nucleo familiare è titolare di redditi inferiori ai limiti reddituali stabiliti anno per anno. L'importo dell'assegno viene determinato
3 sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e della fascia di reddito.
Per quanto riguarda il nucleo familiare, il comma 6 dell'art. 2 del decreto legge stabilisce che: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”
Il successivo comma 6 bis prevede invece che “Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.”
Per i cittadini italiani, dunque, l'assegno viene riconosciuto anche nei casi in cui il familiare a carico non sia residente nel territorio nazionale, purché il richiedente rientri nei limiti di reddito di anno in anno stabiliti.
Tale disciplina non si estende invece in favore dei cittadini extracomunitari nei confronti dei quali al contrario l'art. 2 comma 6 bis del d.l. 69/1988, richiede
4 il requisito della residenza, in quanto esclude espressamente che possano essere ricompresi nel nucleo familiare, il coniuge ed i figli e gli equiparati non residenti nel territorio nazionale, salvo il caso in cui nello Stato di cittadinanza del familiare sia in vigore un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani. Sulla base delle predette disposizioni, il cittadino straniero extracomunitario si trova in una situazione di disparità di trattamento in quanto non gli è consentita l'inclusione nel proprio nucleo del familiare residente all'estero, a differenza dei cittadini italiani, i quali possono richiedere l'inclusione nel nucleo anche di familiari residenti in uno Stato diverso dall'Italia.
Sulla legittimità di tale disposizione è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha sottoposto la questione, mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, chiedendo se quanto previsto dall'art. 2 comma 6 bis del decreto-legge 69/1988 sia in contrasto o meno con l'art.11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva comunitaria 2003/109, secondo il quale il cittadino di Paese terzo soggiornante di lungo periodo deve godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con due distinte decisioni rese in data 25 novembre 2020, nelle cause C-302/2019
e C– 303/2019.
In particolare, con la sentenza resa nella causa C-303/2019, la Corte ha affermato che la normativa italiana, che non consente al cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di includere nel proprio nucleo il familiare residente all'estero, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento previsto dalla Direttiva 2003/109 a tutela dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti. La Corte di Giustizia ha infatti concluso che: “L'articolo
5 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.
Si rileva altresì che a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione, la Corte di Cassazione ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma 6 bis, del decreto-legge 69/1988, in quanto ha ritenuto di non poter dare diretta attuazione al diritto dell'Unione così come interpretato dalla Corte di Giustizia, in assenza nel diritto europeo di una disciplina da applicare in sostituzione della disciplina interna dichiarata incompatibile.
La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 67 dell'11 marzo 2022, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale ed ha ribadito che il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire l'attuazione delle norme europee dotate di effetto diretto e di disapplicare le norme di diritto interno incompatibili. In particolare, la Corte ha affermato che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice rimettente, l'art.11. paragrafo 1, lettera d) della Direttiva
2003/109 ha effetto diretto nella parte in cui prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra cittadini di uno Stato membro e cittadini stranieri
6 extracomunitari che soggiornano nel territorio nazionale e quindi il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro.
L' a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale ha adottato la CP_1
circolare n.95/2022 al fine di individuare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare in caso di richiedente cittadino extracomunitario con familiare residente all'estero.
Al fine del riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare, nella circolare viene specificato che possono beneficiare della prestazione i richiedenti titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno.
Al pari dei cittadini italiani devono poi essere soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art.2 del decreto-legge 69/1988. Pertanto, in relazione alla composizione del nucleo familiare questo può ricomprendere il coniuge, i figli e gli equiparati ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.818/1957, di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età in caso di inabili assolutamente o permanentemente a proficuo lavoro, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato. (cfr. circolare , paragrafo 2) CP_1
Per quanto riguarda il reddito complessivo, viene in rilievo il reddito assoggettabile all'IRPEF che sia stato conseguito dai componenti del nucleo familiare nell'anno solare precedente al primo luglio di ogni anno. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al
70% del reddito complessivo del nucleo familiare. (cfr. circolare , paragrafo CP_1
2).
Al paragrafo 3 della circolare viene stabilito che, per la verifica e l'accertamento del diritto, nonché per la determinazione dell'importo dell'assegno, il richiedente può presentare la documentazione necessaria mediante
7 autocertificazioni in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, oppure ove ciò non sia possibile, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana.
Nel successivo paragrafo 4, l' specifica che “Nel caso di richieste di Assegno CP_1
per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino: lo stato civile del richiedente;
lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF; il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.”
Ciò posto, venendo al caso di specie, la ricorrente in data 17.4.2023 ha presentato domanda per l'assegno al nucleo familiare e domanda di autorizzazione all'inclusione dei familiari nel nucleo del richiedente, come da documentazione in atti. L' ha accolto la domanda di autorizzazione CP_1
all'inclusione del figlio minore a carico della ricorrente, residente nelle Filippine
(cfr. doc.19), ma ha invece rigettato tutte le richieste di riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare per “nucleo familiare non autorizzato” (cfr. doc da 1 a 4). A seguito di ricorsi amministrativi avverso il rigetto delle domande di riconoscimento dell'assegno, l' ha rappresentato la correttezza dei CP_1
8 provvedimenti di diniego, sulla base della seguente motivazione “Da successive verifiche effettuate dall'Istituto è emerso che la ricorrente è nubile e non sussistendo il requisito della convivenza con il figlio minore, l'autorizzazione all'inclusione di familiari nel nucleo è stata successivamente revocata dall'Istituto e la domanda di assegno per il nucleo familiare per lavoratore dipendente non può essere accolta.”
Tale posizione assunta dall' convenuto non può essere condivisa, in CP_2
quanto la motivazione dalla mancata convivenza tra richiedente e figlio a carico posta a base del rigetto delle domande di assegno al nucleo familiare e della revoca della domanda di autorizzazione all'inclusione di familiari nel nucleo, non tiene conto di quanto affermato nelle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale (recepite dallo stesso come visto con circolare CP_2
n.95/2022) che hanno riconosciuto in favore del richiedente cittadino extracomunitario il diritto ad includere nel nucleo anche il familiare residente all'estero e quindi necessariamente non convivente, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di un Paese terzo, soggiornante di lungo periodo.
Tanto premesso, tenuto conto della normativa così come interpretata alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale, si rileva che, nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di avere diritto al riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare, avendo allegato alla domanda la documentazione necessaria in relazione al nucleo familiare e al reddito percepito. Ebbene risulta infatti sulla base della documentazione depositata in atti che la ricorrente per i periodi oggetto di domanda ha dimostrato: di essere titolare di permesso di soggiorno e di essere residente in Italia (cfr. doc.10 e doc.7), di essere di stato civile libero (doc.6), che il nucleo familiare è composto dal figlio minore nato in data [...], residente nelle Filippine e privo di redditi (cfr. doc.9); di essere lavoratrice dipendente e di avere svolto
9 regolarmente attività lavorativa in Italia, come da estratto contributivo, CP_1
(cfr. doc.5); di avere percepito redditi rientranti nei limiti di legge (cfr. doc. da
11 a 16).
Ciò detto, parte ricorrente ha dato prova di possedere i requisiti di legge per il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare e dunque ha diritto a percepire la prestazione così come richiesta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come CP_1
in dispositivo. Da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10845/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a Parte_1
percepire l'assegno al nucleo familiare relativo al periodo dal 13.2.2019 al
30.06.2019, dall'1.10.2019 al 30.06.2020, dall'1.07.2020 al 30.06.2021, dall'1.07.2021 al 28.02.2022;
-condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite CP_1
che liquida nella somma complessiva di € 1865,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma, lì 19.02.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara
Urbani.
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