Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Monteleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l''annullamento
del Provvedimento D.A.Spo emesso dal Questore di Firenze n. -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- e notificato al Signor -OMISSIS--OMISSIS- in data -OMISSIS-;
di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Vista la memoria del 10 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AN IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che successivamente all’instaurazione del presente giudizio, il ricorrente e con la memoria del 10 dicembre 2025, ha evidenziato di non aver interesse alla prosecuzione della controversia;
Considerato che nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Ritenuto che, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., compensando le spese di lite in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
AN IU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IU | CA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.