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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/11/2024, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. IU D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2108/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1 via Rocca Guelfonia n. 6 presso lo studio dell'Avv. Grazia Pinzone che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in via Messina, Armeria n.1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7 novembre 2024 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2023 agiva in giudizio davanti al Parte_1
CP_ Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che l' aveva disconosciuto le giornate agricole lavorate alle dipendenze dell'Azienda Agricola La ER di LA
IU per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Evidenziava che i ricorsi amministrativi proposti ex art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 davanti alla erano stati tutti rigettati. Controparte_2
Il disconoscimento era stato determinato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti dell'Azienda agricola poi trasfusi nei verbali unici n. 2021010165/DDL del
18/04/2023 e n. 2022010453/DDL del 28 aprile 2023.
Da tali accertamenti era emerso che l'azienda non poteva essere inquadrata come agricola, svolgendo in realtà in via principale attività agrituristica in assenza di connessione e prevalenza rispetto all'attività agricola. La ditta era stata, dunque, reinquadrata nel settore terziario con conseguente riqualificazione dei rapporti di lavoro erroneamente instaurati in agricoltura, previa cancellazione delle relative giornate OTD/OTI. CP_ Secondo l' in particolare, il ricorrente non avrebbe dovuto essere assunto come bracciante agricolo, bensì come dipendente del settore terziario.
Parte ricorrente, dopo aver rilevato che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei datti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, evidenziava che gli ispettori non potevano dichiarare la mancanza di connessione tra l'attività agricola e l'agriturismo in considerazione della documentazione rilasciata dai soggetti preposti, ai sensi della Legge Regionale n. 3/2010, alla verifica ed al controllo in merito l rispetto della normativa in materia.
Secondo il ricorrente non vi era dubbio che l'azienda La ER fosse un'azienda agricola, in quanto la consistenza dei terreni, il numero degli animali presenti nell'Azienda Agricola e le tabelle ettaro-colturali di legge giustificavano un fabbisogno di quasi 5.000 giornate lavorative.
Lamentava poi che la cancellazione dei 33 rapporti di lavoro non era adeguatamente motivata nel verbale.
Rilevava poi che gli ispettori avevano ascoltato solo una parte dei lavoratori, alcuni dei quali avevano lavorato in periodi diversi da quelli in cui aveva svolto attività lavorativa la ricorrente;
inoltre non era improbabile che alcuni lavoratori non conoscessero i colleghi considerato che la ditta La ER aveva diversi punti di attività e di lavoro ben distanti tra loro.
Il ricorrente evidenziava che aveva svolto mansioni di panettiere e, all'occorrenza, di cameriere nell'agriturismo, alternandosi con altri dipendenti che non erano tenuti a conoscerlo.
Secondo ol ricorrente, poi, non era vero che ad occuparsi del bestiame erano solo il titolare ed un altro dipendente, considerato che quest'ultimo era stato assunto solo nel 2019 e che il fabbisogno dell'allevamento era di oltre 2.500 giornate annue.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole CP_ con condanna dell' alla reiscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 1016, 2017 e 2018. CP_ Nella resistenza dell' all'udienza del 7 novembre 2024 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel presente giudizio non viene in rilievo la motivazione fornita dalla Controparte_2 in sede di ricorso amministrativo. Il giudizio avverso il disconoscimento del rapporto di CP_ lavoro in agricoltura operato dell' a seguito di accertamenti ispettivi riguarda piuttosto l'accertamento nel merito della sussistenza dei caratteri tipici di tale tipologia di attività lavorativa.
Il ricorso non merita accoglimento. CP_ La ricorrente lamenta che l' ha disconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo con l'Azienda Agricola La ER di LA IU per gli anni 2016, 2017 e
2018.
Chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole e l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli.
Le domande del ricorrente presuppongono allora non solo l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con l'Azienda La ER (rapporto di lavoro integralmente CP_ disconosciuto dall' , ma anche l'accertamento della natura agricola del rapporto di CP_ lavoro, considerato che l' ha rilevato come l'attività agricola costituisca una parte marginale rispetto alla ben più rilevante attività di ristorazione svolta dall'azienda.
Tale accertamento è tanto più rilevante se si considera che il ricorrente afferma di aver svolto mansioni di panettiere e di cameriere presso l'agriturismo, ovvero mansioni riguardanti proprio l'area commerciale che, secondo gli ispettori, sarebbe priva di connessione con l'attività agricola.
È dunque necessario verificare se effettivamente l'attività agricola svolta dall'azienda sia prevalente rispetto a quella commerciale e, quindi, se le risultanze del procedimento possano superare le conclusioni degli ispettori. In caso contrario, infatti, l'eventuale sussistenza del rapporto di lavoro non sarebbe di per sé utile per il riconoscimento del diritto invocato dal ricorrente, presupponendo quest'ultimo la natura agricola dell'attività svolta dall'azienda.
L'art. 2135 cod. civ. statuisce che: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
La norma individua le attività agricole essenziali, quali la coltivazione del fondo,
l'allevamento di animali e la selvicoltura: l'essenzialità è dovuta al fatto che, in mancanza di questo tipo di attività, non si può parlare di imprenditore agricolo.
L'imprenditore può essere definito agricolo anche qualora eserciti attività agricole connesse, ovvero quelle attività esercitate dallo stesso imprenditore, dirette alla manipolazione, alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione o dall'allevamento.
In tal caso, la connessione, ovvero il legame di relazione ed interdipendenza, comporta che l'attività connessa, autonomamente commerciale, sia secondaria e derivi da quella agricola principale.
In particolare sono attività agricole per connessione le attività che possono avere ad oggetto: la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall'allevamento di animali;
la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Affinché tali attività, normalmente qualificabili come attività commerciali, possano rientrare nell'alveo delle attività agricole connesse è indispensabile che la connessione sussista dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo: vale a dire che vi deve essere identità tra il soggetto che esercita le attività principali e le attività secondarie e che le attività secondarie devono riguardare i beni prodotti dall'attività principale e/o servirsi degli strumenti utilizzati nel contesto delle attività principali.
Inoltre deve sussistere l'ulteriore requisito della prevalenza, nel senso che i prodotti e/o gli strumenti utilizzati devono essere riferibili prevalentemente all'attività principale.
Tale requisito della prevalenza può essere accertato sulla base di una valutazione quantitativa: confrontando il numero dei beni provenienti dalle attività principali e dei beni acquistati da terzi, se si tratta di beni appartenenti alla medesima categoria merceologica;
o qualitativa: confrontando il valore dei beni provenienti dalle attività principali e dei beni acquistati da terzi, se si tratta di beni tra loro non fungibili.
Per quanto di interesse, anche l'agriturismo si inquadra tra le attività agricole connesse, trattandosi di attività di ricezione e ospitalità esercitate da imprenditori agricoli, anche in forma societaria, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
L'attività agrituristica è quindi un'attività di impresa che offre servizi di per sé commerciali
(ristorazione, turismo, vendita di prodotti tipici, camere), ma che si fonda sulla qualità di imprenditore agricolo per connessione, in virtù del collegamento con le attività agricole principali, ai sensi dell'art. 2135, co. 3, c.c.
L'inquadramento dell'attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere prevalente.
La disciplina dell'agriturismo è dettata dalla Legge n. 96/2006, che ne traccia l'impianto normativo di fondo, attribuendo alle Regioni il compito di regolare aspetti specifici della materia, quale, tra gli altri, quello di indicare alle imprese criteri e limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica, in particolare, quelli per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole, che, come visto, devono rimanere prevalenti.
Con specifico riferimento alla Regione Sicilia, la L.R. n. 3/2010, dopo aver qualificato all'art. 2 le attività agrituristiche quali le “attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”, all'art. 3 indica i
“Criteri e limiti dell'attività agrituristica” stabilendo: “1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola.
2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati, tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.
L'attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un'offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico- alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati.
L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'azienda agrituristica, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un'offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
4. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di:
a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;
c) prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;
d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.
6. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristica.
7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale
e culturale delle aree rurali, ove ricade l'azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo”.
Ciò posto sotto il profilo normativo, va rilevato come nella specie le risultanze di cui ai verbali di accertamento n. 2021010165/DDL del 18/04/2023 e n. 2022010453/DDL del
28/04/2023, in merito alla natura commerciale dell'attività di ristorazione esercitata dalla
Azienda Agricola La ER di LA IU devono ritenersi corrette e fondate.
Il giudizio in esame riguarda la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sicché occorre accertare se vi sia prova della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro in agricoltura.
Secondo quanto di recente chiarito dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sent. n.
265/2024), la prova deve essere fornita dal lavoratore e, nel caso in cui, come nella presente CP_ fattispecie l' ne contesti le risultanze con riferimento ad elementi di fatto (accertamento ispettivo) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto subordinato, l'organo giudiziario deve liberamente valutare tutto il materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento (Cass. 2 agosto 2012, n. 13877).
È dunque necessario analizzare gli esiti dei verbali ispettivi allegati in atti.
I rapporti ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (prova privilegiata che si estende soltanto agli elementi di fatto di ci i verbalizzanti abbiano avuto obiettiva conoscenza e, quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si estende solo al principio di certezza che esse siano state effettivamente rese nei termini rappresentati), per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n.
14965/2012). CP_ Dagli accertamenti ispettivi condotti dall' è emerso che: 1) l'attività agricola svolta dall'azienda è costituita principalmente dall'allevamento del bestiame e marginalmente dalla coltivazione di un fondo adibito ad orto ed uliveto;
2) il fabbisogno occorrente per l'attività di allevamento è soddisfatto interamente dal lavoro manuale del titolare, quale coltivatore diretto, e dal dipendente 3) l'attività di coltivazione viene svolta su un'area Persona_1 di appena 2.000 mq attigua ai locali destinati alla vendita ed alla ristorazione;
4) dall'attività di coltivazione dell'uliveto si ricava una produzione appena sufficiente per soddisfare i bisogni familiari, come si ricava anche dalle numerose fatture di acquisto di olive per circa
200 kg per volta e di olio (circa 1000/1500 litri), dai rilevanti acquisti di ortaggi vari in ogni periodo dell'anno e dalle condizioni dell'area destinata all'orto (invasa da erba alta e fitta); 5) nessun dipendente ha dichiarato di essersi mai occupato della coltivazione di ortaggi;
6) dall'anno 2016 l'Azienda effettua operazioni commerciali di acquisto e vendita di prodotti quali banane, limoni, pesche, kiwi ecc. che vengono rivenduti con frequenza all'Istituto
Canonico Luigi Calderonio;
7) l'attività agricola esercitata è quella dell'allevamento la cui totale gestione è affidata a IU LA con l'aiuto dei dipendenti e Per_1 Per_2 mentre il resto dei familiari si occupa esclusivamente dell'attività di ristorazione;
8) per i servizi di vendita e ristorazione l'Azienda si avvale di prodotti che vengono acquistati generalmente presso la grande distribuzione, praticando la vendita diretta di prodotti che non sono di produzione endo-aziendale; 9) nonostante l'esercizio dell'attività di allevamento, l'Azienda si rivolge a fornitori abituali per l'acquisto di vari tipi e tagli di carne ed a terzi per l'attività di macellazione;
10) il latte ottenuto dalla mungitura dei bovini e degli ovicaprini è insufficiente e l'Azienda acquista abitualmente il latte da alcuni allevatori della zona;
11) i numeri relativi alla quantità di latte proveniente dalla mungitura aziendale ed annotati sul registro risultano in misura maggiore rispetto a quelli indicati da chi effettua le operazioni di mungitura e da quanto riferito dallo stesso titolare;
12) il servizio di ristorazione viene effettuato con prodotti prevalentemente acquistati nei supermercati o presso aziende commerciali;
13) negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 l'Azienda ha dichiarato solo i redditi ricavati dall'attività di ristorazione;
14) dalle dichiarazioni IVA è emerso che le operazioni imponibili commerciali sono nettamente prevalenti rispetto alle operazioni imponibili agricole.
Gli ispettori hanno poi rilevato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso titolare e dai dipendenti è emerso che la maggior parte di essi non ha mai effettuato attività agricola
(coltivazione di fondi ed allevamento del bestiame), essendo stati adibiti all'azienda agrituristica ovvero alla ristorazione o alla vendita di prodotti agricoli ed alla trasformazione;
circostanza quest'ultima che ha trovato riscontro nelle mansioni indicate nelle buste paga mensili di ciascun dipendente (“addetto alle vendite e cameriere, addetto alla preparazione dei prodotti, addetto alla macelleria, addetto vendita dettaglio e cassa”).
Gli Ispettori hanno, quindi, ritenuto che da tutti i dati emersi nel corso dell'accesso, “il modus operandi dell'azienda non risponde al contenuto del dettato normativo: il core business è
l'attività di ristorazione e non certamente l'attività agricola, quest'ultima, infatti, risulta essere marginale rispetto alla prima;
difatti, il tempo di lavoro ed il fabbisogno impiegati per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare sono irrisori rispetto a quelli utilizzati nell'attività di vendita e ristorazione”.
Gli elementi emersi, quali il maggior reddito derivante dall'attività agrituristica rispetto a quello derivante dall'attività agricola, il frequente acquisto di prodotti dalla grande distribuzione, il maggior numero di lavoratori adibiti all'attività di ristorazione rispetto a quelli adibiti all'attività agricola, il minimo fabbisogno richiesto per lo svolgimento dell'attività agricola (effettuata dal titolare e da pochi dipendenti) denotano un corposo quadro indiziario – corroborato anche da puntuali riscontri documentali acquisiti direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata – indicativo dalla natura principale dell'attività di ristorazione e, pertanto, dell'assenza di connessione tra tale attività e quella agricola marginalmente svolta.
Ciò premesso, va osservato che la stessa ricorrente afferma di aver lavorato come addetta alle vendite del caseificio sito in Santa Lucia del Mela, viale dei Pini n. 28.
Tale affermazione consente in ogni caso di escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura, essendo emerso dalle dichiarazioni rese dalle risultanze dell'accertamento ispettivo in ordine alla produzione ed all'acquisto di latte (segmento dell'attività rilevante in relazione alle mansioni svolte dalla ricorrente), che “I prodotti, oggetto delle autofatture, non possono definirsi propriamente “agricoli” in quanto non provengono dall'esercizio dell'attività agricola: il pane viene realizzato dalle sapienti mani della Sig.ra ma con materie prime che vengono Parte_2 regolarmente acquistate ed anche in grossi quantitativi […] Per i servizi di vendita e ristorazione la ditta si avvale di prodotti che vengono acquistati generalmente presso la grande distribuzione dove acquista dalla farina alla pasta, dagli ortaggi alla frutta e persino la carne! Se è vero che il pane ed i prodotti panari vengono realizzati in azienda è anche vero che la farina non è una materia prima aziendale ovvero non proviene dall'esercizio dell'attività agricola ma viene acquistata regolarmente ed anche in grossi quantitativi presso l'azienda commerciale Molino Roccasalva Gaetano s.r.l.”.
Come osservato in precedenza, i dati raccolti dagli Ispettori, anche mediante riscontri documentali dotati di efficacia privilegiata proprio in ordine all'acquisto di una notevole quantità di farina presso la grande distribuzione, tratteggiano con chiarezza una situazione aziendale in cui l'attività commerciale non ha un rilievo secondario rispetto all'attività agricola, costituendo piuttosto il fulcro dell'attività svolta dall'Azienda La ER.
Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il verbale di istruttoria tecnica
(allegato n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) non ha una efficacia probatoria tale da superare le risultanze dell'accertamento ispettivo. Il verbale di istruttoria tecnica attesta, infatti, la dotazione dell'azienda e quantifica in astratto il fabbisogno per l'attività agricola e quella agrituristica, mentre l'accertamento ispettivo ha fornito una rappresentazione dell'attività concretamente svolta, avuto riguardo non solo al fabbisogno, ma anche al fatturato ed alle modalità di svolgimento dell'attività agrituristica che in concreto si è avvalsa principalmente di prodotti non provenienti dall'azienda agricola (che nei fatti ha rivelato il proprio rilievo marginale nella complessiva attività aziendale).
[... Ne consegue che, anche qualora fosse dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro tra e l'Azienda (rapporto di lavoro che, a differenza di altri non è stato riqualificato, Parte_3 ma è stato ritenuto fittizio dagli ispettori), comunque tale rapporto non potrebbe essere qualificato come lavoro agricolo, ma al più come un rapporto di lavoro del settore terziario.
Il ricorrente, però, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole e la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e dunque la domanda è strettamente delimitata all'accertamento del rapporto del lavoro in agricoltura che, come già argomentato, è certamente da escludere alla luce delle caratteristiche dell'attività aziendale. CP_ Parte ricorrente rileva poi che l' non aveva il potere di dichiarare l'assenza di connessione tra l'attività agricola e l'agriturismo, poiché tale verifica può essere effettuata solo dagli enti individuati dalla legge Regionale n. 3/2010 per l'esercizio del controllo dei requisiti previsti dalla legge. Richiama, al riguardo, le argomentazioni sostenute nel ricorso ex art. 10 D.Lgs. n. 375/1993 proposto davanti alla C.A.U. Controparte_3 Tale rilievo è del tutto infondato. CP_ In primo luogo si osserva che nel caso in questione l' non ha posto in discussione lo svolgimento dell'attività di agriturismo, per la quale il titolare ha ottenuto il relativo certificato di abilitazione, ma ha solo ritenuto tale attività prevalente rispetto a quella CP_ agricola ai fini della tutela previdenziale dei lavoratori. L'attività ispettiva dell' non ha, dunque, per nulla interferito con i poteri riconosciuti dall'art. 16 Legge Regionale n. 3/2010 agli Enti locali. CP_ Parte ricorrente non considera, comunque, che il disconoscimento da parte dell' dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali costituisce espressione di una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha in più occasioni osservato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1 di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 16 maggio 2018, n. 12001, Cass. 11 febbraio 2016, n. 2739, Cass.
19 maggio 2003 n. 7845, Cass. 12 giugno 2000, n. 7995).
Parimenti non assume rilevanza la circostanza che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano tra quelle riconosciute nel Contratto nel Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e florovivaisti.
Lo svolgimento in via nettamente prevalente, secondo quanto evidenziato in precedenza, dell'attività di ristorazione implica la non assoggettabilità dei rapporti di lavoro dei dipendenti adibiti a tale attività alla tutela previdenziale prevista per i lavoratori agricoli.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese (escluse quelle per la fase istruttoria), liquidate come da dispositivo in misura compresa tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 considerata la rilevante entità degli elementi valutati per la natura dell'attività svolta dall'azienda, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di quest'ultima.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio, liquidate in
€ 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'8 novembre 2024.
Il Giudice dott. IU D'Agostino