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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/09/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3732/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3732/2024 tra
(avv. PITARO GIANDOMENICO)Parte_1
OPPONENTE e
(avv. BERNI LUCA) CP_1
OPPOSTO
* Oggi 11/09/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Pitaro per e l'Avv. Paola Mazza in sostituzione dell'Avv. Berni per i quali precisano le Pt_1 CP_1 loro conclusioni, rispettivamente, come da atto di citazione, e memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3732/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Giandomenico Pitaro come da mandato Parte_1 in atti, OPPONENTE contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca Berni e Alberica Tiranti come da CP_1 mandato in atti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)”.
Conclusioni parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertata l'estinzione per compensazione del credito azionato da limitatamente all'importo di CP_1
2.410,48 €, in considerazione dell'esistenza di un corrispondente controcredito certo, liquido ed esigibille, risultante dai provvedimenti giudiziali del Tribunale di Parma di cui in parte motiva, ed accertata altresì la duplicazione della spesa di notificazione indicata in precetto pari a € 11,91, - dichiarare la nullità parziale o l'inefficacia parziale del precetto opposto per la parte eccedente l'importo di 13.527,06 €. Vittoria di spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, tenuto per le causali di cui alle premesse, In via principale: Accertato e dichiarato che la compensazione legale eccepita in compensazione dalla Signora è Pt_1 coperta da giudicato, per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e come tale respingerla;
In via subordinata: Accertato e dichiarato che la compensazione legale eccepita dall'opponente così come la duplicazione della spesa di € 11,91 non travolge il precetto per intero, per l'effetto dichiarare la validità dell'intimazione per la parte dovuta;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la Signora è Pt_1 debitrice del Signor dell'ulteriore credito di € 1.403,00 oltre accessori di legge, vale a dire € CP_1
2.047,15, portato dall'ordinanza del 19/6/2023 resa dal Dott. nell'ambito della causa civile RG Per_1
2 n. 654/2023, per l'effetto condannarla al relativo pagamento;
In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che la Signora ha omesso di eccepire la compensazione legale nell'opposizione a precetto notificata il Pt_1
24/5/2022 e di dare atto degli ulteriori crediti nei confronti del Signor nel corso della trattativa CP_1 stragiudiziale invocata dal Giudice nell'ambito del contenzioso RG 1047/2023, con ciò dimostrando la sua pretestuosità d'intenti anche in ostacolo alla giustizia, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso la presente opposizione dopo avere ricevuto, il 25.11.2024, atto Parte_1 di precetto di 15.949,45 Euro, oltre interessi legali e costo notifica, proveniente dal coniuge separato, , e fondato su titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. CP_1
1880/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 10.07.2018, irrevocabile, munita di formula esecutiva il 23.05.2019, con la quale era stata rigettata l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 629/2017 e condannata la soccombente alla Pt_1 rifusione delle spese del gravame, liquidate in 4.500,00 Euro per compensi professionali, oltre al contributo spese generali, Iva e Cpa come per legge. La sentenza di primo grado n. 629/2017, confermata integralmente dal Giudice dell'appello, conteneva anch'essa condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in 5.600,00 Parte_1 CP_1
Euro per compensi, 818,70 Euro per anticipazioni, rimborso spese forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge. Per anticipare l'intenzione di azionare in sede esecutiva tali condanne giudiziali in punto di spese è stato notificato all'obbligata l precetto qui opposto. CP_2
L'odierna opponente, al fine di contenere l'iniziativa pre-esecutiva, ha dedotto che tra le parti, a ruoli invertiti, erano intervenuti quattro provvedimenti giudiziari di questo Tribunale, oggi tutti definitivi, contenenti condanna di a rifonderle spese legali e il CP_1 danno ex art. 96 c.p.c. Trattasi dei seguenti provvedimenti, tutti prodotti:
1. ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva emessa dal GE il 17.01.2017 nell'esecuzione civile n. 1903/2016 RG, con la quale era condannato CP_1 al pagamento delle spese di procedura di detta fase, liquidate in 475,00 €, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (doc. 2);
2. provvedimento reiettivo del reclamo cautelare (RG 2755/2019) avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva nell'opposizione all'esecuzione (RGE 509-1/2019), con cui il Tribunale di Parma (ordinanza del 30/09/2019) ha condannato il reclamante al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore dell'opposta liquidate in €. 800,00, oltre 15% spese generali Parte_1
IVA e CPA come per legge (doc. 3);
3. ordinanza del 25/10/2019, definitiva, che ha condannato a CP_1 rifondere ad le spese di lite del giudizio oppositivo di merito n. Parte_1
3486/2019 r.g.), liquidate in € 406,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA (doc. 4);
4. sentenza n. 312/2014, pubblicata il 21/02/2024 passata in giudicato, che ha condannato al pagamento in favore di di una somma CP_1 Parte_1 pari ad €. 400,00 ex art. 96, comma III, c.p.c. (doc. 5) ha conclusivamente chiesto che sia accertata l'estinzione per compensazione Parte_1 del credito azionato da , limitatamente all'importo di 2.410,48 Euro, in CP_1
3 considerazione dell'esistenza di un corrispondente controcredito certo, liquido ed esigibile in capo a sé. Al motivo esposto, si è aggiunto quello marginale della duplicazione spese notifica precetto per l'importo di 11,91 Euro. Si è costituito in giudizio il 03.02.2025 per contestare i motivi di opposizione CP_1 introdotti da vederne rigettata l'iniziativa processuale: in particolare, il convenuto Pt_1 ha sottolineato il mancato pagamento da parte avversaria delle spese legali liquidate dalla sentenza n. 629/2017 del Tribunale di Parma e di quelle liquidate dalla Corte di Appello con la sentenza 1880/2018; ha poi eccepito di avere corrisposto all'Avv. Pitaro quanto liquidato a titolo di spese legali dalla sentenza n. 312/2024 indicata al punto 4. Ha inoltre sostenuto la vessatorietà delle iniziative processuali adottate dalla controparte, confermata dalla recente instaurazione di nuovo procedimento diretto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione coniugale e dall'esito negativo della trattativa finalizzata alla vendita dell'immobile in comproprietà posto in Lesignano de' Bagni. Da ultimo, ha a CP_1 sua volta opposto il controcredito di 1.403,00 Euro oltre accessori di legge, sempre per spese di lite, riconosciuto dall'ordinanza del GE in data 19.06.2023, nell'ambito della esecuzione n. 654/202 rge., formandone oggetto di domanda riconvenzionale. Non è stata espletata attività istruttoria per i motivi esplicitati nell'ordinanza del 06.05.2025 e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione di è fondata e da accogliere per le ragioni di seguito indicate. Parte_1
Va premesso che è pacificamente riconosciuta la possibilità di far valere nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'eccezione di compensazione fondata sull'esistenza di un controcredito definitivamente verificato giudizialmente o incontestato, pur se non giudizialmente accertato. In tali termini, dunque, la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere (cfr. Cass. S.U. n. 23225/2016 in motivazione), e nel giudizio di opposizione a precetto, la eventuale momentanea illiquidità del controcredito ha il solo effetto di precludere al giudice la sospensione dell'esecuzione (v, testualmente anche Cass. civ. 08.11.2023 n. 31130: “Il debitore esecutato è dunque legittimato a opporre al creditore un controcredito in compensazione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., purché lo stesso sia certo, perché incontestato o definitivamente accertato in via giudiziale, oppure, trattandosi di controcredito ancora illiquido: in tali casi, infatti, l'illiquidità del controcredito opposto in compensazione non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima . Nel caso in esame i controcrediti di indicati a pag. 2 dell'atto di citazione e Parte_1 documentati, sono tutti giudizialmente accertati e liquidati in via definitiva con i provvedimenti depositati ai nn. da 2 a 5.: essi hanno titolo in provvedimenti differenti da quelli per cui è stato emesso il precetto di e per essi non sussistono preclusioni CP_1 temporali alla formulazione dell'eccezione, trattandosi di crediti relativi a spese processuali e danni per lite temeraria, liquidati soltanto con l'emissione del provvedimento finale, così come i crediti di CP_1
E' pertanto provata la titolarità in capo a di un controcredito complessivamente Pt_1 liquidato in sede giudiziale in 2.081,00 Euro in linea capitale, oltre accessori di legge, come da
4 singoli provvedimenti, ossia l'ordinanza 17.07.2017, l'ordinanza collegiale del 30.09.2017, quella del 25.10.2019 e sentenza n. 312/2024 del 21.02.2024, tutti prodotti da CP_2
non ha dedotto né provato circostanze estintive (pagamento, prescrizione, CP_1 altro) dei controcrediti di cui è titolare poiché l'eccezione di pagamento sollevata Pt_1 con riferimento alle statuizioni della sentenza n. 312/2024 pronunciata da questo Tribunale il 21.02.2024 attiene al solo importo liquidato per spese processuali, mentre il credito qui opposto in compensazione dall'opponente è quello di natura risarcitoria, riconosciuto a norma dell'art. 96 terzo comma c.p.c. (lite temeraria) per l'importo di 400,00 Euro. E' verificabile anche la duplicazione dell'esborso riferito alle spese di notifica del precetto per 11,91 Euro, già indicato nel conteggio e ripetuto come “voce aggiunta relativa al costo della notifica a margine segnato”. In accoglimento dell'opposizione, può conseguentemente essere riconosciuto a CP_1
il diritto a procedere ad esecuzione, in forza della sentenza n. 1880/2018 emessa dalla
[...]
Corte d'Appello di Bologna il 10.07.2018 per somma inferiore a quella precettata, da decurtare di 2.081,00 Euro, oltre spese e accessori di legge, e con imputazione un'unica volta delle spese di notifica dell'atto di precetto, per 11,91 Euro. Inammissibile la domanda riconvenzionale di proposta nella comparsa CP_1 costitutiva, in quanto vertendosi in tema di opposizione a precetto, il giudizio ha essenzialmente funzione difensiva, vincolata al titolo (qui la sentenza n. 1880/2018) per il quale l'atto pre-esecutivo è stato emesso e notificato. Ne consegue che l'opposto non può trasformare il giudizio oppositivo in giudizio di accertamento di un nuovo credito, che peraltro ha fonte giudiziale autonoma nell'ordinanza del 19.06.2023 pronunciata nella causa n. 654/2023 r.g. e che necessita di nuovo precetto e autonoma iniziativa esecutiva. In forza dei precedenti argomenti, l'opposizione merita accoglimento e l'efficacia del titolo esecutivo va negata nei limiti della somma di 2.081,00 Euro in linea capitale, oltre spese generali, Iva e Cpa riconosciute dai singoli provvedimenti, ossia da l'ordinanza 17.07.2017, l'ordinanza collegiale del 30.09.2017, quella del 25.10.2019 e sentenza n. 312/2024 del 21.02.2024. Le spese notifica precetto dovranno essere conteggiate una sola volta. Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza in punto di spese di lite, conformemente a quanto già valutato dai precedenti Giudici che hanno trattato e deciso le questioni via via sottoposte loro dai sig.ri e per questi ultimi, Pt_1 CP_1 evidentemente, il valore della scelta di unirsi in matrimonio e gli anni di vita passati insieme non costituiscono valido freno all'instaurazione di processi l'uno contro l'altro, perciò non giustificano nemmeno la compensazione delle spese processuali, che sono poste a carico di soccombente rispetto ai motivi di opposizione introdotti da La CP_1 Pt_1 liquidazione è fatta con applicazione dei criteri del DM 44/2015 testo vigente, sul valore dell'accolto e per le fasi effettivamente espletate, tenendo a mente la richiesta ex art. 93 c.p.c. del legale di Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
5 - in accoglimento dell'opposizione di dichiara che non ha Parte_1 CP_1 diritto a procedere ad esecuzione in forza della sentenza n. 1880/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 10.07.2018 nei limiti della somma di 2.081,00 Euro, oltre agli importi per spese e accessori riconosciuti a nei quattro provvedimenti indicati in Parte_1 motivazione e da cui originano i controcrediti validamente opposti in compensazione, somma che dovrà essere decurtata da quella precettata da con atto del CP_1
04.11.2024;
-dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di come proposta;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente CP_1 liquidate sul valore dell'accolto in complessivi 1.701,00 Euro per compenso professionale e in 237,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Giandomenico Pitaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma il 11 settembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
6
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3732/2024 tra
(avv. PITARO GIANDOMENICO)Parte_1
OPPONENTE e
(avv. BERNI LUCA) CP_1
OPPOSTO
* Oggi 11/09/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Pitaro per e l'Avv. Paola Mazza in sostituzione dell'Avv. Berni per i quali precisano le Pt_1 CP_1 loro conclusioni, rispettivamente, come da atto di citazione, e memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3732/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Giandomenico Pitaro come da mandato Parte_1 in atti, OPPONENTE contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca Berni e Alberica Tiranti come da CP_1 mandato in atti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)”.
Conclusioni parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertata l'estinzione per compensazione del credito azionato da limitatamente all'importo di CP_1
2.410,48 €, in considerazione dell'esistenza di un corrispondente controcredito certo, liquido ed esigibille, risultante dai provvedimenti giudiziali del Tribunale di Parma di cui in parte motiva, ed accertata altresì la duplicazione della spesa di notificazione indicata in precetto pari a € 11,91, - dichiarare la nullità parziale o l'inefficacia parziale del precetto opposto per la parte eccedente l'importo di 13.527,06 €. Vittoria di spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, tenuto per le causali di cui alle premesse, In via principale: Accertato e dichiarato che la compensazione legale eccepita in compensazione dalla Signora è Pt_1 coperta da giudicato, per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e come tale respingerla;
In via subordinata: Accertato e dichiarato che la compensazione legale eccepita dall'opponente così come la duplicazione della spesa di € 11,91 non travolge il precetto per intero, per l'effetto dichiarare la validità dell'intimazione per la parte dovuta;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la Signora è Pt_1 debitrice del Signor dell'ulteriore credito di € 1.403,00 oltre accessori di legge, vale a dire € CP_1
2.047,15, portato dall'ordinanza del 19/6/2023 resa dal Dott. nell'ambito della causa civile RG Per_1
2 n. 654/2023, per l'effetto condannarla al relativo pagamento;
In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato che la Signora ha omesso di eccepire la compensazione legale nell'opposizione a precetto notificata il Pt_1
24/5/2022 e di dare atto degli ulteriori crediti nei confronti del Signor nel corso della trattativa CP_1 stragiudiziale invocata dal Giudice nell'ambito del contenzioso RG 1047/2023, con ciò dimostrando la sua pretestuosità d'intenti anche in ostacolo alla giustizia, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso la presente opposizione dopo avere ricevuto, il 25.11.2024, atto Parte_1 di precetto di 15.949,45 Euro, oltre interessi legali e costo notifica, proveniente dal coniuge separato, , e fondato su titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. CP_1
1880/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 10.07.2018, irrevocabile, munita di formula esecutiva il 23.05.2019, con la quale era stata rigettata l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 629/2017 e condannata la soccombente alla Pt_1 rifusione delle spese del gravame, liquidate in 4.500,00 Euro per compensi professionali, oltre al contributo spese generali, Iva e Cpa come per legge. La sentenza di primo grado n. 629/2017, confermata integralmente dal Giudice dell'appello, conteneva anch'essa condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in 5.600,00 Parte_1 CP_1
Euro per compensi, 818,70 Euro per anticipazioni, rimborso spese forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge. Per anticipare l'intenzione di azionare in sede esecutiva tali condanne giudiziali in punto di spese è stato notificato all'obbligata l precetto qui opposto. CP_2
L'odierna opponente, al fine di contenere l'iniziativa pre-esecutiva, ha dedotto che tra le parti, a ruoli invertiti, erano intervenuti quattro provvedimenti giudiziari di questo Tribunale, oggi tutti definitivi, contenenti condanna di a rifonderle spese legali e il CP_1 danno ex art. 96 c.p.c. Trattasi dei seguenti provvedimenti, tutti prodotti:
1. ordinanza di rigetto dell'istanza sospensiva emessa dal GE il 17.01.2017 nell'esecuzione civile n. 1903/2016 RG, con la quale era condannato CP_1 al pagamento delle spese di procedura di detta fase, liquidate in 475,00 €, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (doc. 2);
2. provvedimento reiettivo del reclamo cautelare (RG 2755/2019) avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva nell'opposizione all'esecuzione (RGE 509-1/2019), con cui il Tribunale di Parma (ordinanza del 30/09/2019) ha condannato il reclamante al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore dell'opposta liquidate in €. 800,00, oltre 15% spese generali Parte_1
IVA e CPA come per legge (doc. 3);
3. ordinanza del 25/10/2019, definitiva, che ha condannato a CP_1 rifondere ad le spese di lite del giudizio oppositivo di merito n. Parte_1
3486/2019 r.g.), liquidate in € 406,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA (doc. 4);
4. sentenza n. 312/2014, pubblicata il 21/02/2024 passata in giudicato, che ha condannato al pagamento in favore di di una somma CP_1 Parte_1 pari ad €. 400,00 ex art. 96, comma III, c.p.c. (doc. 5) ha conclusivamente chiesto che sia accertata l'estinzione per compensazione Parte_1 del credito azionato da , limitatamente all'importo di 2.410,48 Euro, in CP_1
3 considerazione dell'esistenza di un corrispondente controcredito certo, liquido ed esigibile in capo a sé. Al motivo esposto, si è aggiunto quello marginale della duplicazione spese notifica precetto per l'importo di 11,91 Euro. Si è costituito in giudizio il 03.02.2025 per contestare i motivi di opposizione CP_1 introdotti da vederne rigettata l'iniziativa processuale: in particolare, il convenuto Pt_1 ha sottolineato il mancato pagamento da parte avversaria delle spese legali liquidate dalla sentenza n. 629/2017 del Tribunale di Parma e di quelle liquidate dalla Corte di Appello con la sentenza 1880/2018; ha poi eccepito di avere corrisposto all'Avv. Pitaro quanto liquidato a titolo di spese legali dalla sentenza n. 312/2024 indicata al punto 4. Ha inoltre sostenuto la vessatorietà delle iniziative processuali adottate dalla controparte, confermata dalla recente instaurazione di nuovo procedimento diretto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione coniugale e dall'esito negativo della trattativa finalizzata alla vendita dell'immobile in comproprietà posto in Lesignano de' Bagni. Da ultimo, ha a CP_1 sua volta opposto il controcredito di 1.403,00 Euro oltre accessori di legge, sempre per spese di lite, riconosciuto dall'ordinanza del GE in data 19.06.2023, nell'ambito della esecuzione n. 654/202 rge., formandone oggetto di domanda riconvenzionale. Non è stata espletata attività istruttoria per i motivi esplicitati nell'ordinanza del 06.05.2025 e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione di è fondata e da accogliere per le ragioni di seguito indicate. Parte_1
Va premesso che è pacificamente riconosciuta la possibilità di far valere nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'eccezione di compensazione fondata sull'esistenza di un controcredito definitivamente verificato giudizialmente o incontestato, pur se non giudizialmente accertato. In tali termini, dunque, la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere (cfr. Cass. S.U. n. 23225/2016 in motivazione), e nel giudizio di opposizione a precetto, la eventuale momentanea illiquidità del controcredito ha il solo effetto di precludere al giudice la sospensione dell'esecuzione (v, testualmente anche Cass. civ. 08.11.2023 n. 31130: “Il debitore esecutato è dunque legittimato a opporre al creditore un controcredito in compensazione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., purché lo stesso sia certo, perché incontestato o definitivamente accertato in via giudiziale, oppure, trattandosi di controcredito ancora illiquido: in tali casi, infatti, l'illiquidità del controcredito opposto in compensazione non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima . Nel caso in esame i controcrediti di indicati a pag. 2 dell'atto di citazione e Parte_1 documentati, sono tutti giudizialmente accertati e liquidati in via definitiva con i provvedimenti depositati ai nn. da 2 a 5.: essi hanno titolo in provvedimenti differenti da quelli per cui è stato emesso il precetto di e per essi non sussistono preclusioni CP_1 temporali alla formulazione dell'eccezione, trattandosi di crediti relativi a spese processuali e danni per lite temeraria, liquidati soltanto con l'emissione del provvedimento finale, così come i crediti di CP_1
E' pertanto provata la titolarità in capo a di un controcredito complessivamente Pt_1 liquidato in sede giudiziale in 2.081,00 Euro in linea capitale, oltre accessori di legge, come da
4 singoli provvedimenti, ossia l'ordinanza 17.07.2017, l'ordinanza collegiale del 30.09.2017, quella del 25.10.2019 e sentenza n. 312/2024 del 21.02.2024, tutti prodotti da CP_2
non ha dedotto né provato circostanze estintive (pagamento, prescrizione, CP_1 altro) dei controcrediti di cui è titolare poiché l'eccezione di pagamento sollevata Pt_1 con riferimento alle statuizioni della sentenza n. 312/2024 pronunciata da questo Tribunale il 21.02.2024 attiene al solo importo liquidato per spese processuali, mentre il credito qui opposto in compensazione dall'opponente è quello di natura risarcitoria, riconosciuto a norma dell'art. 96 terzo comma c.p.c. (lite temeraria) per l'importo di 400,00 Euro. E' verificabile anche la duplicazione dell'esborso riferito alle spese di notifica del precetto per 11,91 Euro, già indicato nel conteggio e ripetuto come “voce aggiunta relativa al costo della notifica a margine segnato”. In accoglimento dell'opposizione, può conseguentemente essere riconosciuto a CP_1
il diritto a procedere ad esecuzione, in forza della sentenza n. 1880/2018 emessa dalla
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Corte d'Appello di Bologna il 10.07.2018 per somma inferiore a quella precettata, da decurtare di 2.081,00 Euro, oltre spese e accessori di legge, e con imputazione un'unica volta delle spese di notifica dell'atto di precetto, per 11,91 Euro. Inammissibile la domanda riconvenzionale di proposta nella comparsa CP_1 costitutiva, in quanto vertendosi in tema di opposizione a precetto, il giudizio ha essenzialmente funzione difensiva, vincolata al titolo (qui la sentenza n. 1880/2018) per il quale l'atto pre-esecutivo è stato emesso e notificato. Ne consegue che l'opposto non può trasformare il giudizio oppositivo in giudizio di accertamento di un nuovo credito, che peraltro ha fonte giudiziale autonoma nell'ordinanza del 19.06.2023 pronunciata nella causa n. 654/2023 r.g. e che necessita di nuovo precetto e autonoma iniziativa esecutiva. In forza dei precedenti argomenti, l'opposizione merita accoglimento e l'efficacia del titolo esecutivo va negata nei limiti della somma di 2.081,00 Euro in linea capitale, oltre spese generali, Iva e Cpa riconosciute dai singoli provvedimenti, ossia da l'ordinanza 17.07.2017, l'ordinanza collegiale del 30.09.2017, quella del 25.10.2019 e sentenza n. 312/2024 del 21.02.2024. Le spese notifica precetto dovranno essere conteggiate una sola volta. Non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza in punto di spese di lite, conformemente a quanto già valutato dai precedenti Giudici che hanno trattato e deciso le questioni via via sottoposte loro dai sig.ri e per questi ultimi, Pt_1 CP_1 evidentemente, il valore della scelta di unirsi in matrimonio e gli anni di vita passati insieme non costituiscono valido freno all'instaurazione di processi l'uno contro l'altro, perciò non giustificano nemmeno la compensazione delle spese processuali, che sono poste a carico di soccombente rispetto ai motivi di opposizione introdotti da La CP_1 Pt_1 liquidazione è fatta con applicazione dei criteri del DM 44/2015 testo vigente, sul valore dell'accolto e per le fasi effettivamente espletate, tenendo a mente la richiesta ex art. 93 c.p.c. del legale di Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta nei confronti di , così decide: Parte_1 CP_1
5 - in accoglimento dell'opposizione di dichiara che non ha Parte_1 CP_1 diritto a procedere ad esecuzione in forza della sentenza n. 1880/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 10.07.2018 nei limiti della somma di 2.081,00 Euro, oltre agli importi per spese e accessori riconosciuti a nei quattro provvedimenti indicati in Parte_1 motivazione e da cui originano i controcrediti validamente opposti in compensazione, somma che dovrà essere decurtata da quella precettata da con atto del CP_1
04.11.2024;
-dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di come proposta;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente CP_1 liquidate sul valore dell'accolto in complessivi 1.701,00 Euro per compenso professionale e in 237,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Giandomenico Pitaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma il 11 settembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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