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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2020 R.G., avente ad oggetto: appello
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bozzo P.IVA_1
Carmelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Via Benito Falvo
n. 51, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio, , rappresentata e difesa dall'avv. Cribari Francesca ed CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Praia a Mare (CS), alla Via C.
Colombo n. 4, giusta procura posta in calce all'atto di citazione notificato in primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.06.2020, la , Controparte_3
in persona del procuratore p.t., proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso e per la riforma della sentenza n. 114/2020, emessa dal Giudice di Pace di Paola il 2.3.2020, depositata in data 8.4.2020, mai notificata, relativa alla procedura n. 1105/2018, deducendo che: con atto di citazione notificato in data 07.12.2018, la IG.ra in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace adito,
1 la quale Compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Multipla Tg. Controparte_3
BW099LA per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti dal minore , CP_2
da quantificare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
la IG. affermava che, in data 21.06.2015, alle ore 18:30 circa, CP_1
il minore si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura di proprietà CP_2
della madre quando, a causa di una brusca frenata della stessa, sbatteva il braccio sinistro, riportando lesioni e venendo perciò trasportato preso il pronto soccorso dell'Ospedale di Paola, ove gli diagnosticavano una “frattura al legno verde III distale radiale di sx”; la IG.ra asseriva di CP_1
aver inviato richiesta di risarcimento alla ma senza buon esito;
si costituiva Controparte_3
in giudizio la la quale rilevava le incongruità tra la dinamica descritta in fase Controparte_3
stragiudiziale rispetto a quella di cui in citazione e sostenendo, in particolare, la non risarcibilità del danno stante la sussistenza di un caso fortuito e l'assenza di responsabilità del conducente;
ciononostante, il Giudice riteneva di nominare il CTU per la stima dei danni fisici e quest'ultimo determinava solo un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 20 e al
25% di ulteriori 20 giorni;
con sentenza n. 114/2020 il Giudice di prime cure accoglieva l'avversa domanda condannando la Compagnia al pagamento della somma di € 1.780,88 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento della somma complessiva di € 1.725,00 (comprensiva di € 400,00 per acconto CTU) per spese e competenze legali, senza in alcun modo prendere posizione sull'eccezione sollevata dalla Compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza del caso fortuito, limitandosi a richiamare l'art. 141 del Decreto Legge n. 209 del 2005, in base al quale il trasportato
è risarcito a prescindere dalla responsabilità del conducente.
Parte appellante, pertanto, domandava annullarsi e riformarsi la sentenza n. 114/2020 emessa dal
Giudice di Pace di Paola il 2.03.2020, depositata in data 8.04.2020 e non notificata, relativa alla procedura n. 1105/2018; rigettarsi l'avversa domanda risarcitoria poiché infondata in fatto ed in diritto;
condannarsi, per l'effetto, l'appellato alla restituzione di quanto già pagato dalla
[...]
in ottemperanza della sentenza di prime cure;
con vittoria di spese e competenze di CP_3
giudizio di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale tardivamente depositata in data 13.11.2020 si costituiva in giudizio parte appellata, IG.ra , in qualità di genitore Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , la quale domandava: dichiararsi CP_2 inammissibile l'appello proposto dall'Assicurazione; rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e non supportato da alcuna prova scritta;
confermarsi la sentenza di primo grado;
nella riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal IG. , in conseguenza della vicenda in atti, condannarsi l'assicurazione in persona CP_2
2 del l.r.p.t. al pagamento in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento danni, patrimoniali CP_1
e non, subiti e subendi, della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per il presente giudizio per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata, con ordinanza del
24.02.2021, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di CP_1
perché tardivamente depositata, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note
[...] scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025 e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il danno risarcibile in applicazione dell'art. 141 del D. lgs.
n. 209/2005, omettendo di considerare tutto quanto rilevato dalla Compagnia in ordine alla sussistenza del caso fortuito, oggetto di discussione tra le parti, che rendeva l'avversa domanda infondata e conseguente omessa ed insufficiente motivazione.
Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui ritiene provata la sussistenza del nesso causale fra la dinamica del sinistro narrato da parte attrice e le lesioni riportate dal minore sulla base dell'indagine svolta dal CTU.
Ebbene, in via preliminare, si rileva l'ammissibilità del presente gravame, per le ragioni di seguito esposte.
Lo spiegato appello deve ritenersi ammissibile in relazione al novellato art. 342 c.p.c. Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, conv. in
L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La recente riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di
3 inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n.
10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3
c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass.
n. 23291/2016). Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
4 In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n. 4695/17, n. 18932/16,
n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che la , in p.l.r.p.t., Controparte_3
si è attenuta al novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha riportato i passi argomentativi della sentenza che ha inteso contestare;
ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico ed ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Va ribadita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'appellata, già dichiarata con ordinanza del 24.2.21, in cui si è rilevata la tardività della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di risposta tardivamente depositata, in data 13.11.2020, e si è evidenziato che l'allegato prodotto dall'avv. Francesca Cribari dimostra l'interruzione dei servizi telematici dalle ore
15 del 30.10.20 “sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del 2.11.20”, di per sé non ostativa alla costituzione tempestiva, in quanto lo stesso allegato predetto attesta che, anche durante l'interruzione,
“rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno quindi disponibili le funzionalità relative al deposito telematico da parte degli avvocati”; considerato, quindi, che era possibile il deposito telematico entro il termine di legge e, in ogni caso, anche mediante deposito cartaceo in cancelleria.
In ogni caso, in base all'art. 345 comma 1 c.p.c. “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”.
Qualora l'appellata avesse voluto contestare il mancato riconoscimento della percentuale del danno biologico da parte della sentenza di prime cure, sulla scorta della CTU espletata, avrebbe dovuto proporre, nelle forme e nei termini di legge, appello incidentale avverso la predetta sentenza.
Tanto precisato, i motivi del gravame proposto dalla sono infondati. Controparte_4
5 Nell'atto di citazione in primo grado, la IG.ra , in qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio minore, , conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la CP_2
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Multipla tg. Controparte_3
BW099LA, deducendo che: in data 21.06.2015, intorno alle 18:30, si trovava a bordo CP_2
della predetta autovettura di proprietà della madre, IG.ra , e che, pur indossando Controparte_1
regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una brusca frenata effettuata dalla madre per evitare un'autovettura che invadeva la sede stradale opposta;
nel predetto sinistro e all'interno dell'auto si trovava la IGnora si recava al pronto soccorso Parte_2 CP_2 dell'ospedale San Francesco di Paola dove, all'esito degli esami, veniva emessa prognosi di “frattura al legno verde III distale diafisi radiale di sx”; per il sinistro in questione la IG.ra Controparte_1 effettuava regolare denuncia all' ; veniva effettuata regolare visita dal dott. Controparte_3 [...]
Per_
medico legale nominato dall'assicurazione Cattolica;
il centro di liquidazione di Lamezia
Terme dell' riferiva di non poter effettuare nessuna offerta di risarcimento in CP_3 CP_3
quanto non si evinceva responsabilità del conducente, trattandosi di emergenza al fine di evitare altro veicolo.
La teste nonna di , confermava che, in data 21.06.2015, intorno alle Parte_2 CP_2
18:30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Multipla di proprietà di CP_2 CP_1
e di essere a conoscenza della circostanza perché si trovava nella macchina insieme a loro.
[...]
Confermava altresì la circostanza che il bambino, che aveva regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una frenata effettuata dalla madre, , per evitare una Controparte_1 autovettura che invadeva l'opposta corsia, precisando che il veicolo in questione non si fosse fermato né fosse stato individuato.
A.D.R., la teste riferiva che, a seguito del sinistro, durante la notte, il bambino era dolorante e la mattina, dopo essere stato accompagnato dal medico, veniva poi condotto in ospedale. La teste non era presente in ospedale, ma sapeva che gli fosse stato ingessato il braccio poiché fratturato.
A.D.R., la teste riferiva che l'impatto era avvenuto in prossimità della rotonda, allorquando, il veicolo che proveniva dall'ospedale non si è fermato allo stop e che non c'era molto traffico.
A.D.R., la teste precisava di non aver azionato alcuna azione stragiudiziale nei confronti della
Compagnia.
Nella CTU medico-legale, elaborata alla luce della documentazione esaminata in sede di visita e presente agli atti, il consulente d'ufficio concludeva che “le lesioni riportate dal IG. CP_2 sono: esiti di frattura a legno verde del III distale del radio sinistro… Sembrano rispettati i criteri del nesso di causalità sotto i profili modale, cronologico e topografico tra la natura e l'efficienza del trauma e le descritte lesioni riportate”.
6 Nel caso in esame, la dinamica del sinistro, dedotta dall'attrice in primo grado, è stata confermata dalla teste la quale, al momento del fatto, si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Parte_2
Multipla di proprietà di . Controparte_1
Secondo tale deposizione testimoniale, puntuale e coerente, il bambino, che aveva regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una frenata effettuata dalla madre, CP_1
per evitare una autovettura che invadeva l'opposta corsia, precisando che il veicolo in questione
[...]
non si fosse fermato né fosse stato individuato e che, a seguito del sinistro, durante la notte, il bambino era dolorante e la mattina, dopo essere stato accompagnato dal medico, veniva poi condotto in ospedale.
La circostanza che il minore sia stato condotto in ospedale la mattina successiva al sinistro non mina la credibilità del fatto riferito dalla teste.
La sussistenza del nesso causale fra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal minore, emergente dalla testimonianza assunta, risulta suffragata anche dalla CTU espletata in primo grado, dalla quale si evince che: “le lesioni riportate dal IG. sono: esiti di frattura a legno CP_2 verde del III distale del radio sinistro… Sembrano rispettati i criteri del nesso di causalità sotto i profili modale, cronologico e topografico tra la natura e l'efficienza del trauma e le descritte lesioni riportate”.
La ratio dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito). Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario (Corte di Giustizia UE, 01.12.2011, Churchill Insurance vs Wilkinson) e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015).
Lo scopo dell'art. 141 cod. ass. è di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela rispetto all'art. 2054 c.c., agevolando il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione del vettore, “risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30726 del 19/10/2022), l'art. 141 cit. “costituisce una novità finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione dell'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell'applicazione della legge n. 990 del 1969, stabilisce che l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati al trasportato «qualunque sia il titolo in base al quale
è effettuato il trasporto». La norma è strutturata (comma 1) nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento «dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge», e ciò «a prescindere dall'accertamento della
7 responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Osserva il Collegio che, a parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto è contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben più alto, il senso complessivo della previsione è sufficientemente chiaro: il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell'assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilità; egli, poi, potrà ottenere l'eventuale maggior danno dall'impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l'altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava. Si tratta, come questa Corte ha già chiarito, di una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale può essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (sentenze 23 giugno 2021, n. 17963, e 30 luglio
2015, n. 16181)”.
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 35318 del 30/11/2022).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2) cod. civ.» (come nell'ipotesi «in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato», oppure nel «caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail») (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
8 Come osservato dalla sentenza menzionata, “quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo
(che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato. 16. In linea con quanto affermato al punto precedente, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma
1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa deIGnata dal Fondo di garanzia”.
Secondo quanto dedotto anche dall'appellante a pag. 2 della memoria di replica, dalla testimonianza della IG.ra “è emerso in modo chiaro che la IG.ra per evitare l'impatto con un Pt_2 CP_1
altro veicolo che aveva invaso la sua corsia di marcia, è stata costretta ad effettuare una brusca frenata”.
Indi, la dinamica del sinistro, riferita dalla teste escussa, secondo cui il bambino, terzo trasportato, che aveva regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una frenata effettuata dalla madre, , per evitare un'autovettura che invadeva l'opposta corsia, rimasta non Controparte_1
identificata, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 141 del d. lgs. citato, come chiarito anche dalle richiamate pronunce di legittimità.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'appello.
L'esito complessivo del presente grado di giudizio, considerata anche la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'appellata, e la sopravvenienza delle citate pronunce di legittimità inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
9 Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 686/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo al presente grado di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 5.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2020 R.G., avente ad oggetto: appello
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bozzo P.IVA_1
Carmelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Via Benito Falvo
n. 51, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale genitore esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._1 genitoriale sul figlio, , rappresentata e difesa dall'avv. Cribari Francesca ed CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Praia a Mare (CS), alla Via C.
Colombo n. 4, giusta procura posta in calce all'atto di citazione notificato in primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.06.2020, la , Controparte_3
in persona del procuratore p.t., proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso e per la riforma della sentenza n. 114/2020, emessa dal Giudice di Pace di Paola il 2.3.2020, depositata in data 8.4.2020, mai notificata, relativa alla procedura n. 1105/2018, deducendo che: con atto di citazione notificato in data 07.12.2018, la IG.ra in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace adito,
1 la quale Compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Multipla Tg. Controparte_3
BW099LA per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti dal minore , CP_2
da quantificare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
la IG. affermava che, in data 21.06.2015, alle ore 18:30 circa, CP_1
il minore si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura di proprietà CP_2
della madre quando, a causa di una brusca frenata della stessa, sbatteva il braccio sinistro, riportando lesioni e venendo perciò trasportato preso il pronto soccorso dell'Ospedale di Paola, ove gli diagnosticavano una “frattura al legno verde III distale radiale di sx”; la IG.ra asseriva di CP_1
aver inviato richiesta di risarcimento alla ma senza buon esito;
si costituiva Controparte_3
in giudizio la la quale rilevava le incongruità tra la dinamica descritta in fase Controparte_3
stragiudiziale rispetto a quella di cui in citazione e sostenendo, in particolare, la non risarcibilità del danno stante la sussistenza di un caso fortuito e l'assenza di responsabilità del conducente;
ciononostante, il Giudice riteneva di nominare il CTU per la stima dei danni fisici e quest'ultimo determinava solo un'invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 20 e al
25% di ulteriori 20 giorni;
con sentenza n. 114/2020 il Giudice di prime cure accoglieva l'avversa domanda condannando la Compagnia al pagamento della somma di € 1.780,88 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento della somma complessiva di € 1.725,00 (comprensiva di € 400,00 per acconto CTU) per spese e competenze legali, senza in alcun modo prendere posizione sull'eccezione sollevata dalla Compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza del caso fortuito, limitandosi a richiamare l'art. 141 del Decreto Legge n. 209 del 2005, in base al quale il trasportato
è risarcito a prescindere dalla responsabilità del conducente.
Parte appellante, pertanto, domandava annullarsi e riformarsi la sentenza n. 114/2020 emessa dal
Giudice di Pace di Paola il 2.03.2020, depositata in data 8.04.2020 e non notificata, relativa alla procedura n. 1105/2018; rigettarsi l'avversa domanda risarcitoria poiché infondata in fatto ed in diritto;
condannarsi, per l'effetto, l'appellato alla restituzione di quanto già pagato dalla
[...]
in ottemperanza della sentenza di prime cure;
con vittoria di spese e competenze di CP_3
giudizio di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale tardivamente depositata in data 13.11.2020 si costituiva in giudizio parte appellata, IG.ra , in qualità di genitore Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , la quale domandava: dichiararsi CP_2 inammissibile l'appello proposto dall'Assicurazione; rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e non supportato da alcuna prova scritta;
confermarsi la sentenza di primo grado;
nella riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal IG. , in conseguenza della vicenda in atti, condannarsi l'assicurazione in persona CP_2
2 del l.r.p.t. al pagamento in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento danni, patrimoniali CP_1
e non, subiti e subendi, della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per il presente giudizio per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata, con ordinanza del
24.02.2021, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di CP_1
perché tardivamente depositata, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note
[...] scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025 e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il danno risarcibile in applicazione dell'art. 141 del D. lgs.
n. 209/2005, omettendo di considerare tutto quanto rilevato dalla Compagnia in ordine alla sussistenza del caso fortuito, oggetto di discussione tra le parti, che rendeva l'avversa domanda infondata e conseguente omessa ed insufficiente motivazione.
Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui ritiene provata la sussistenza del nesso causale fra la dinamica del sinistro narrato da parte attrice e le lesioni riportate dal minore sulla base dell'indagine svolta dal CTU.
Ebbene, in via preliminare, si rileva l'ammissibilità del presente gravame, per le ragioni di seguito esposte.
Lo spiegato appello deve ritenersi ammissibile in relazione al novellato art. 342 c.p.c. Invero, la predetta norma, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, conv. in
L. n. 134/12, statuisce che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., invece, si limitava semplicemente a prevedere che l'atto di appello dovesse contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., “l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione”. La recente riforma sembra aver invece accentuato il rigore formale dell'atto di appello, avendo delineato in maniera più dettagliata il contenuto di tale atto.
Nella giurisprudenza, soprattutto di merito, ed in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine all'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, prevista a pena di
3 inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica, pervenendo ad un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione di “specificità dei motivi” di cui alla precedente formulazione delle predette norme.
In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n.
10916/2017, secondo cui, peraltro, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. 3
c.p.c., è applicabile anche all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello di cui all'art. 342; Cass.
n. 23291/2016). Pertanto, secondo le Sezioni Unite, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.
4 In definitiva, riprendendo principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al testo precedente la riforma del 2012, si assume che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (Cass. n. 4695/17, n. 18932/16,
n. 22502/14).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che la , in p.l.r.p.t., Controparte_3
si è attenuta al novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha riportato i passi argomentativi della sentenza che ha inteso contestare;
ha contrapposto alle singole argomentazioni poste dal giudice di prime cure delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico ed ha suggerito quali modifiche avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione delle circostanze di fatto sottese alla vicenda in esame ed alle prospettate violazioni di legge.
Va ribadita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'appellata, già dichiarata con ordinanza del 24.2.21, in cui si è rilevata la tardività della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di risposta tardivamente depositata, in data 13.11.2020, e si è evidenziato che l'allegato prodotto dall'avv. Francesca Cribari dimostra l'interruzione dei servizi telematici dalle ore
15 del 30.10.20 “sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del 2.11.20”, di per sé non ostativa alla costituzione tempestiva, in quanto lo stesso allegato predetto attesta che, anche durante l'interruzione,
“rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno quindi disponibili le funzionalità relative al deposito telematico da parte degli avvocati”; considerato, quindi, che era possibile il deposito telematico entro il termine di legge e, in ogni caso, anche mediante deposito cartaceo in cancelleria.
In ogni caso, in base all'art. 345 comma 1 c.p.c. “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”.
Qualora l'appellata avesse voluto contestare il mancato riconoscimento della percentuale del danno biologico da parte della sentenza di prime cure, sulla scorta della CTU espletata, avrebbe dovuto proporre, nelle forme e nei termini di legge, appello incidentale avverso la predetta sentenza.
Tanto precisato, i motivi del gravame proposto dalla sono infondati. Controparte_4
5 Nell'atto di citazione in primo grado, la IG.ra , in qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio minore, , conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la CP_2
quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Multipla tg. Controparte_3
BW099LA, deducendo che: in data 21.06.2015, intorno alle 18:30, si trovava a bordo CP_2
della predetta autovettura di proprietà della madre, IG.ra , e che, pur indossando Controparte_1
regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una brusca frenata effettuata dalla madre per evitare un'autovettura che invadeva la sede stradale opposta;
nel predetto sinistro e all'interno dell'auto si trovava la IGnora si recava al pronto soccorso Parte_2 CP_2 dell'ospedale San Francesco di Paola dove, all'esito degli esami, veniva emessa prognosi di “frattura al legno verde III distale diafisi radiale di sx”; per il sinistro in questione la IG.ra Controparte_1 effettuava regolare denuncia all' ; veniva effettuata regolare visita dal dott. Controparte_3 [...]
Per_
medico legale nominato dall'assicurazione Cattolica;
il centro di liquidazione di Lamezia
Terme dell' riferiva di non poter effettuare nessuna offerta di risarcimento in CP_3 CP_3
quanto non si evinceva responsabilità del conducente, trattandosi di emergenza al fine di evitare altro veicolo.
La teste nonna di , confermava che, in data 21.06.2015, intorno alle Parte_2 CP_2
18:30 circa, si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Multipla di proprietà di CP_2 CP_1
e di essere a conoscenza della circostanza perché si trovava nella macchina insieme a loro.
[...]
Confermava altresì la circostanza che il bambino, che aveva regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una frenata effettuata dalla madre, , per evitare una Controparte_1 autovettura che invadeva l'opposta corsia, precisando che il veicolo in questione non si fosse fermato né fosse stato individuato.
A.D.R., la teste riferiva che, a seguito del sinistro, durante la notte, il bambino era dolorante e la mattina, dopo essere stato accompagnato dal medico, veniva poi condotto in ospedale. La teste non era presente in ospedale, ma sapeva che gli fosse stato ingessato il braccio poiché fratturato.
A.D.R., la teste riferiva che l'impatto era avvenuto in prossimità della rotonda, allorquando, il veicolo che proveniva dall'ospedale non si è fermato allo stop e che non c'era molto traffico.
A.D.R., la teste precisava di non aver azionato alcuna azione stragiudiziale nei confronti della
Compagnia.
Nella CTU medico-legale, elaborata alla luce della documentazione esaminata in sede di visita e presente agli atti, il consulente d'ufficio concludeva che “le lesioni riportate dal IG. CP_2 sono: esiti di frattura a legno verde del III distale del radio sinistro… Sembrano rispettati i criteri del nesso di causalità sotto i profili modale, cronologico e topografico tra la natura e l'efficienza del trauma e le descritte lesioni riportate”.
6 Nel caso in esame, la dinamica del sinistro, dedotta dall'attrice in primo grado, è stata confermata dalla teste la quale, al momento del fatto, si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Parte_2
Multipla di proprietà di . Controparte_1
Secondo tale deposizione testimoniale, puntuale e coerente, il bambino, che aveva regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una frenata effettuata dalla madre, CP_1
per evitare una autovettura che invadeva l'opposta corsia, precisando che il veicolo in questione
[...]
non si fosse fermato né fosse stato individuato e che, a seguito del sinistro, durante la notte, il bambino era dolorante e la mattina, dopo essere stato accompagnato dal medico, veniva poi condotto in ospedale.
La circostanza che il minore sia stato condotto in ospedale la mattina successiva al sinistro non mina la credibilità del fatto riferito dalla teste.
La sussistenza del nesso causale fra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal minore, emergente dalla testimonianza assunta, risulta suffragata anche dalla CTU espletata in primo grado, dalla quale si evince che: “le lesioni riportate dal IG. sono: esiti di frattura a legno CP_2 verde del III distale del radio sinistro… Sembrano rispettati i criteri del nesso di causalità sotto i profili modale, cronologico e topografico tra la natura e l'efficienza del trauma e le descritte lesioni riportate”.
La ratio dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito). Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario (Corte di Giustizia UE, 01.12.2011, Churchill Insurance vs Wilkinson) e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015).
Lo scopo dell'art. 141 cod. ass. è di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela rispetto all'art. 2054 c.c., agevolando il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione del vettore, “risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30726 del 19/10/2022), l'art. 141 cit. “costituisce una novità finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione dell'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell'applicazione della legge n. 990 del 1969, stabilisce che l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati al trasportato «qualunque sia il titolo in base al quale
è effettuato il trasporto». La norma è strutturata (comma 1) nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento «dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge», e ciò «a prescindere dall'accertamento della
7 responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Osserva il Collegio che, a parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto è contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben più alto, il senso complessivo della previsione è sufficientemente chiaro: il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell'assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilità; egli, poi, potrà ottenere l'eventuale maggior danno dall'impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l'altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava. Si tratta, come questa Corte ha già chiarito, di una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale può essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (sentenze 23 giugno 2021, n. 17963, e 30 luglio
2015, n. 16181)”.
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 35318 del 30/11/2022).
La Corte di Cassazione ha ritenuto che «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2) cod. civ.» (come nell'ipotesi «in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato», oppure nel «caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail») (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022).
8 Come osservato dalla sentenza menzionata, “quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo
(che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato. 16. In linea con quanto affermato al punto precedente, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma
1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa deIGnata dal Fondo di garanzia”.
Secondo quanto dedotto anche dall'appellante a pag. 2 della memoria di replica, dalla testimonianza della IG.ra “è emerso in modo chiaro che la IG.ra per evitare l'impatto con un Pt_2 CP_1
altro veicolo che aveva invaso la sua corsia di marcia, è stata costretta ad effettuare una brusca frenata”.
Indi, la dinamica del sinistro, riferita dalla teste escussa, secondo cui il bambino, terzo trasportato, che aveva regolarmente la cintura di sicurezza, sbatteva il braccio sinistro dopo una frenata effettuata dalla madre, , per evitare un'autovettura che invadeva l'opposta corsia, rimasta non Controparte_1
identificata, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 141 del d. lgs. citato, come chiarito anche dalle richiamate pronunce di legittimità.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'appello.
L'esito complessivo del presente grado di giudizio, considerata anche la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'appellata, e la sopravvenienza delle citate pronunce di legittimità inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
9 Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 686/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo al presente grado di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 5.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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